art. 624-bis del codice penale
ART 408 C.P.P. –RICHIESTA ARCHIVIAZIONE PM
Dispositivo dell’art. 408 Codice di procedura penale
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Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato [335] è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione (1). Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate [357, 373] e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari [294, 401].
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L’avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l’eventuale archiviazione (2).
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Nell’avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa [90] può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari (3)(5).
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3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all’art. 624-bis del codice penale, l’avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni .
La Cass. pen. n. 18981/2005 afferma che
anche in caso di nuova richiesta di archiviazione dopo l’espletamento delle indagini suppletive disposte dal Gip in accoglimento della opposizione della parte offesa, il P.M. che reiteri la richiesta è tenuto a darne avviso alla stessa parte offesa che abbia a suo tempo dichiarato di volerne essere informata (art. 408, comma secondo, c.p.p.), ciò a garanzia del contraddittorio anche in questa fase e di eventuale nuova opposizione (art. 410). (Mass. redaz.)
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il pubblico ministero, ove ritenga fin dall’inizio che un fatto sia ictu oculi penalmente irrilevante ovvero che non corrisponda ad alcuna ipotesi di reato (c.d. pseudonotizia di reato), non per questo può esercitare un diretto potere di archiviazioneCass. pen. n. 34524/2004
ma è comunque tenuto a chiedere al giudice il relativo provvedimento. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal denunciante avverso il provvedimento con il quale il pubblico ministero — dopo aver, peraltro, fatto effettuare alcune indagini — aveva disposto la diretta trasmissione degli atti all’archivio, ha annullato senza rinvio il detto provvedimento, disponendo la trasmissione degli atti allo stesso pubblico ministero per il corso ulteriore).
La dichiarazione della persona offesa di voler essere informata circa l’eventuale archiviazione, come previsto dall’art. 408 comma 2 c.p.p.,
può essere anche successiva alla comunicazione della notizia di reato ma, per comportare l’obbligo, da parte del P.M., di far notificare l’avviso della richiesta di archiviazione, deve necessariamente precedere la formulazione di tale richiesta, fermo restando che, qualora la persona offesa ne sia comunque venuta a conoscenza, essa ha pur sempre il diritto, finché non sia intervenuta la pronuncia del giudice, di proporre opposizione ai sensi dell’art. 410 c.p.p.
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Indagini preliminari – Chiusura delle indagini – In genere – Richiesta di archiviazione – Trasmissione a mezzo fax al difensore della persona offesa
Corte di Cassazione|Sezione 5|Penale|Sentenza|3 febbraio 2020| n. 4482
Massima ufficiale
Indagini preliminari – Chiusura delle indagini – In genere – Richiesta di archiviazione – Trasmissione a mezzo fax al difensore della persona offesa – Nullità – Esclusione – Condizioni
Non è affetta da nullità la notifica della richiesta di archiviazione trasmessa a mezzo fax al difensore della persona offesa, di cui dia conferma l’apparecchio del destinatario attraverso il c.d. “ok”, a nulla rilevando l’eventuale malfunzionamento del mezzo tecnico di ricezione, essendo tenuto il destinatario a garantirne l’efficienza.
Capacita’ della persona fisica – Capacita’ di agire – In genere nomina dell’amministratore
di sostegno
Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Sentenza|15 maggio 2019| n. 12998
Massima ufficiale
Capacita’ della persona fisica – Capacita’ di agire – In genere nomina dell’amministratore di sostegno – Designazione anticipata da parte dell’interessato ex art. 408 c.c. – Finalità – Conseguenze – Direttive sulle decisioni terapeutiche future – Ammissibilità – Fondamento – Fattispecie.
La designazione anticipata dell’amministratore di sostegno da parte dello stesso interessato, in vista della propria eventuale futura incapacità, prevista dall’art. 408, comma 1, c.c., non ha esclusivamente la funzione di scegliere il soggetto che, ove si presenti la necessità, il giudice tutelare deve nominare, ma ha altresì la finalità di consentire al designante, che si trovi ancora nella pienezza delle proprie facoltà cognitive e volitive, di impartire delle direttive vincolanti sulle decisioni sanitarie o terapeutiche da far assumere in futuro all’amministratore designato; tali direttive possono anche prevedere il rifiuto di determinate cure, in quanto il diritto fondamentale della persona all’autodeterminazione, in cui si realizza il valore fondamentale della dignità umana, sancito dall’art. 32 Cost., dagli art. 2, 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalle convenzioni internazionali, include il diritto di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale, senza che tale rifiuto, ove informato, autentico e attuale, incontri un limite di ordine pubblico in un inesistente dovere di curarsi. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva rigettato la richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno che l’interessato, aderente alla confessione religiosa dei Testimoni di Geova, aveva preventivamente designato, anche allo scopo di far valere la sua irrevocabile volontà di non essere sottoposto, neanche in ipotesi di morte certa ed imminente, a trasfusioni a base di emoderivati).
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Giudizio civile e penale (rapporto) – In genere giudizio di rinvio
innanzi alla corte d’appello civile ex art. 622 c.p.c.
Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Sentenza|15 ottobre 2019| n. 25917
Massima ufficiale
Giudizio civile e penale (rapporto) – In genere giudizio di rinvio innanzi alla corte d’appello civile ex art. 622 c.p.c. – Ammissibilità anche in caso di assoluzione ex 530, comma 1, c.p.p. perché il fatto non sussiste – Lesione del doppio grado di giudizio – Insussistenza – Fondamento.
L’istituto del rinvio al giudice d’appello civile conseguente alla cassazione disposta in sede penale ai soli effetti civili ex art. 622 c.p.p. trova applicazione anche in caso di assoluzione “perché il fatto non sussiste” ai sensi dell’art. 530, comma 1, c.p.p., senza che possa configurarsi una violazione del doppio grado di giurisdizione, dal momento che il giudizio che ne deriva è a cognizione piena, celebrato a parità di condizioni dinanzi ad un giudice imparziale ed è assistito dalla garanzia dell’impugnazione, ancorché limitata a questioni di legittimità.
Indagini preliminari – Chiusura delle indagini – Archiviazione – In genere – Richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131 – Bis cod. pen.
Corte di Cassazione|Sezione 2|Penale|Sentenza|7 ottobre 2019| n. 41104
Massima ufficiale
Indagini preliminari – Chiusura delle indagini – Archiviazione – In genere – Richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131 – Bis cod. pen. – Decreto di archiviazione per infondatezza della ‘notitia criminis’ – Abnormità – Esclusione – Ragioni.
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione ex art. 131?bis cod. pen., disponga invece archiviazione per infondatezza della “notitia criminis” (nella specie perché il fatto non è previsto dalla legge come reato), atteso che la verifica della fondatezza della notizia di reato si inserisce nella progressione delle questioni che il giudice è tenuto a sciogliere prima di addivenire all’esame della particolare tenuità. (In motivazione, la Corte ha altresì evidenziato che la decisione del giudice non lede in alcun modo le prerogative della parte offesa, che, ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., può prendere visione degli atti e presentare opposizione, esprimendo il proprio dissenso rispetto alla richiesta di archiviazione).
TERMINE PER OPPOSIZIONE RICHIESTA ARCHIVIAZIONE
Il rispetto del termine previsto dall’art. 408, comma terzo c.p.p. per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione costituisce per la parte offesa un semplice onere, in quanto il suo mancato rispetto, pur non incidendo sull’ammissibilità dell’atto oppositivo, espone la parte offesa al rischio di investire il giudice a procedimento già definito.
Cass. pen. n. 661/2004
L’opposizione all’archiviazione non rientra nel genus impugnazioni, siccome diretta non contro un provvedimento giurisdizionale, ma contro una richiesta di un organo non giurisdizionale, e dunque costituisce esercizio del contraddittorio. Ne consegue che, trovando applicazione l’art. 101 c.p.p. (secondo cui la persona offesa dal reato per l’esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti può nominare un difensore nelle forme previste all’art. 96, secondo comma), deve ritenersi che l’uso del termine “può” rende manifesta la facoltatività della nomina del difensore, di talchè diritti e facoltà possono esercitarsi anche personalmente, senza l’assistenza e senza la rappresentanza di un difensore.
Afferma la Suprema corte con sentenza Cass. pen. n. 47717/2003
Che è illegittima (ma non abnorme, e dunque contro di essa non può esperirsi — per il principio della tassatività delle impugnazioni — ricorso per cassazione) l’ordinanza con la quale il Gip, sulla richiesta di archiviazione, restituisca gli atti al P.M. perché provveda all’interrogatorio dell’imputato, laddove tuttavia nell’ordinanza medesima manchi la prevista indicazione delle ulteriori indagini da compiere.
EFFETTI DELLA MANCATA COMUNICAZIONE ALLA PERSONA OFFESA CHE HA FATTO RICHIESTA DI ESSERE AVVISATO IN CASO DI RICHIESTA ARCHIVIAZIONE PM
L’omesso avviso della richiesta di archiviazione del P.M. alla parte offesa che ne abbia fatto richiesta determina la nullità del successivo decreto del giudice delle indagini preliminari, in quanto priva detta parte della facoltà di proporre opposizione. Tale nullità, insanabile ex art. 127 c.p.p., può essere fatta valere con ricorso per cassazione senza l’osservanza dei termini di cui all’art. 585 stesso codice.
È affetto da nullità e pertanto è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 409 ultimo comma c.p.p., il decreto di archiviazione emesso dal Gip prima dell’avvenuta notifica alla persona offesa della richiesta di archiviazione disposta dal P.M
Cass. pen. n. 22909/2005
È abnorme, e pertanto ricorribile per cassazione, l’ordinanza con la quale il Gip, all’esito dell’udienza camerale fissata sull’opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., dopo aver ordinato l’espletamento di nuove indagini, fissi contestualmente una nuova udienza di rinvio per l’ulteriore corso, in quanto crea un vincolo per le valutazioni conclusive del P.M. circa l’idoneità degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio.
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