corte di appello di Milano BANCAROTTA SENTENZA AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA DIFENDE MILANO BOLOGNA MONZA : l’aumento di capitale sino a trentadue milioni di euro deliberato il 4.12.2000, non esclude la configurabilita’ della condotta illecita”,

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La bancarotta fraudolenta, tra i reati fallimentari, è quello più frequentemente contestato.AVVOCATO PENALISTA DIFENDE BANCAROTTA  MELANO BOLOGNA VARESE COMO MONZA VICENZAhttp://AVVOCATO PENALISTA DIFENDE BANCAROTTA  MELANO BOLOGNA VARESE COMO MONZA VICENZA

Le ipotesi penali di  bancarotta fraudolenta, tra i reati fallimentari, reintrano tra quelle più frequentemente contestato. Essa tendenzialmente consiste in un’attività di dissimulazione delle disponibilità economiche reali dell’impresa, oppure in attività di destabilizzazione del patrimonio, in danno dei creditori (o di parte di essi) e dell’impresa stessa.

corte di appello di Milano BANCAROTTA SENTENZA AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA DIFENDE MILANO BOLOGNA MONZA : l’aumento di capitale sino a trentadue milioni di euro deliberato il 4.12.2000, non esclude la configurabilita’ della condotta illecita”,

La bancarotta si può manifestare in varie forme previste dagli artt. 216 e 223 L.fall.. E’ ascrivibile all’imprenditore commerciale dichiarato fallito oppure agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società fallite.

corte di appello di Milano BANCAROTTA SENTENZA AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA DIFENDE MILANO BOLOGNA MONZA : l’aumento di capitale sino a trentadue milioni di euro deliberato il 4.12.2000, non esclude la configurabilita’ della condotta illecita”,
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In casi particolari, il reato può essere contestato in regime di concorso anche a soggetti diversi come l’amministratore di fatto e a concorrenti esterni, come consulenti commerciali, legali, contabili, fiscali ecc.

L’oggetto materiale della bancarotta è il patrimonio dell’impresa, il quale costituisce garanzia per i creditori.

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La bancarotta fraudolenta patrimoniale consiste nella distrazione, distruzione o occultamento dei beni d’impresa assistita dal dolo generico ovvero nella esposizione di passività inesistenti allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (art. 216 c. 1, n. 1, L.fall.).

l nostro ordinamento accoglie il principio di personalità della responsabilità penale, il quale trova la propria fonte nell’art. 27, commi 1 e 3, Cost., e richiede che tutti gli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano oggettivamente e soggettivamente collegati all’agente. Si tratta di una imprescindibile garanzia di libertà, che riconosce “al privato la certezza di libere scelte d’azione: cioè, che sarà chiamato a rispondere penalmente solo per azioni da lui controllabili e mai per comportamenti che solo fortuitamente producano conseguenze penalmente vietate”.

Essa tendenzialmente consiste in un’attività di dissimulazione delle disponibilità economiche reali dell’impresa, oppure in attività di destabilizzazione del patrimonio, in danno dei creditori (o di parte di essi) e dell’impresa stessa.

BANCAROTTA FRAUDOLENTA MILANO PAVIA BERGAMO BRESCIA MONZA

La bancarotta si può manifestare in varie forme previste dagli artt. 216 e 223 L.fall.. E’ ascrivibile all’imprenditore commerciale dichiarato fallito oppure agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società fallite.corte di appello di Milano BANCAROTTA SENTENZA AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA DIFENDE MILANO BOLOGNA MONZA : l’aumento di capitale sino a trentadue milioni di euro deliberato il 4.12.2000, non esclude la configurabilita’ della condotta illecita”,

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 13 febbraio 2015, n. 6408

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRUA Giuliana – Presidente

Dott. GUARDIANO Alfredo – rel. Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Milano il 3.7.2012;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alfredo Guardiano;

udito il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. PINELLI Mario, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

udito per l’imputato, il difensore di fiducia, avv. (OMISSIS), del Foro di (OMISSIS), che ha concluso per l’annullamento senza rinvio ella sentenza impugnata, aderendo, in subordine, alla richiesta del pubblico ministero.

FATTO E DIRITTO

  1. Con sentenza pronunciata il 3.7.2012 la corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 16.1.2008, aveva condannato alle pene, principale ed accessoria, ritenute di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato (OMISSIS), in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione, con riferimento al fallimento della ” (OMISSIS) s.r.l.”, di cui l’imputato era presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore delegato, rideterminava in senso piu’ favorevole al reo il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la sentenza impugnata.

A (OMISSIS) si contesta di avere proceduto ad un’articolata operazione di vendita del complesso immobiliare di (OMISSIS), sede dell’attivita’ produttiva della societa’, esposta pesantemente nei confronti dell’istituto bancario ” (OMISSIS)”, conclusa la quale una parte del corrispettivo, al netto di quanto pagato per estinguere il “debito senior” con la banca, veniva impiegato per far fronte ad operazioni ritenute prive di logica aziendale, in quanto desinate all’assunzione di obblighi del tutto estranei all’interesse della societa’.

  1. Avverso la sentenza della corte di appello di Milano, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il (OMISSIS), a mezzo dei suoi difensori di fiducia, avv. (OMISSIS) ed avv. (OMISSIS), del Foro di (OMISSIS), lamentando: 1) omessa motivazione della sentenza impugnata con riferimento al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione del dibattimento formulata allo scopo di sottoporre a nuovo esame il consulente della difesa prof. (OMISSIS), le cui osservazioni erano state “liquidate” dal tribunale in quanto apoditticamente definite come non condivisibili o non comprensibili, in modo che potesse essere affrontato con la dovuta completezza il tema della congruita’ del canone di sublocazione; 2) mancanza di motivazione in ordine a tutti i rilievi volti a far valere l’insussistenza della natura dissipativa dell’operazione, con riferimento all’estinzione del debito della ” (OMISSIS)” (in relazione alla quale si invoca anche la violazione dell’articolo 522, c.p.p.); alla entita’ del canone di sublocazione che la ” (OMISSIS) s.p.a.” aveva praticato alla ” (OMISSIS)”; al pagamento del diritto di prelazione per il riacquisto del complesso immobiliare, profili in relazione ai quali il ricorrente si sofferma riportando ampi stralci della consulenza tecnica del prof. (OMISSIS), evidenziando peraltro come non rientri nell’imputazione la contestazione della costituzione di un deposito infruttifero che pure veniva considerato dalla corte territoriale, sintomo della dissipazione; 3) violazione di legge e difetto di motivazione, in quanto la corte territoriale ha omesso di considerare che ogni effetto della condotta dissipativa sul fallimento della societa’ e’ stato escluso dai successivi finanziamenti ad opera della ” (OMISSIS) s.p.a.” risalenti al 2000 e dai successivi aumenti di capitale del 2001, che precedono la dichiarazione di fallimento del 2003, come ammesso dallo stesso curatore fallimentare.
  2. Il ricorso e’ fondato e va accolto.
  3. Come e’ noto il vizio di mancanza della motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), deve risultare dal testo della motivazione e deve consistere nell’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa sottoposto al giudice di merito, non gia’ nella mancata confutazione di un argomento specifico relativo ad un punto della decisione che pur e’ stato trattato, sebbene in un’ottica diversa, dal giudice della sentenza impugnata, dando una risposta solo implicita all’osservazione della parte (cfr. Cass., sez. I, 12.5.1999, n. 9539, rv. 215132).

Orbene, in tale vizio e’ senza dubbio incorsa la corte di appello di Milano, in quanto, pur avendo l’imputato contestato specificamente il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado per giungere alla conclusione della natura dissipativa delle singole operazioni economiche in contestazione, il giudice di secondo grado non ha fornito una puntuale risposta alle censure difensive sul punto, limitandosi ad un generico richiamo alla congruita’ della motivazione del tribunale ed al contenuto della relazione della societa’ di revisione al bilancio 2001 (cfr. p. 7 della sentenza impugnata).

Cio’ appare in evidente contrasto con il principio, affermato dall’orientamento dominante in sede di legittimita’, secondo cui e’ viziata da difetto di motivazione la sentenza di appello che, in presenza di specifiche censure su uno o piu’ punti della decisione impugnata, motivi “per relationem”, limitandosi a richiamare quest’ultima (cfr. ex plurimis, Cass., sez. 3 , 1.4.2014, n. 27416, rv. 259666).

Incorre, pertanto, nella violazione dell’obbligo di motivazione dettato dall’articolo 125 c.p.p., comma 3, e articolo 111 Cost., comma 6, il giudice d’appello che, come nel caso in esame, nell’ipotesi in cui le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state censurate dall’appellante con specifiche argomentazioni, confermi la decisione del primo giudice, dichiarando di aderirvi, senza pero’ dare compiutamente conto degli specifici motivi d’impugnazione, cosi’ sostanzialmente eludendo le questioni poste dall’appellante (cfr. Cass., sez. IV, 18.12.2013, n. 6779, rv. 259316).

La corte territoriale ha, inoltre, omesso di considerare un profilo, che attiene alla corretta applicazione della L.F., articolo 216, comma 1, n. 1), in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, risultante dagli atti, ed, in particolare, dalla relazione del curatore fallimentare, in ordine ai notevoli aumenti di capitale, deliberati il 4.12.2000, successivamente alla vendita del menzionato complesso immobiliare, che, come riconosciuto dallo stesso tribunale, escludono una diretta incidenza delle operazioni economiche oggetto di contestazione sullo stato di insolvenza della societa’ fallita (cfr. p. 16 della sentenza di primo grado).

Se cio’ e’ vero, come e’ vero, la conclusione cui e’ pervenuto il giudice di primo grado non appare in linea con quanto affermato sul punto dall’orientamento della Suprema Corte, condiviso, dal Collegio, in tema di bancarotta c.d. “riparata”, secondo cui, ai fini della configurabilita’ del reato di bancarotta fraudolenta, il pregiudizio ai creditori deve sussistere al momento della dichiarazione giudiziale di fallimento (nel caso in esame intervenuta il 28.11.2003), non gia’ al momento della commissione dell’atto antidoveroso.

Con la conseguenza che non integra fatto punibile come bancarotta per distrazione la condotta, ancorche’ fraudolenta, la cui portata pregiudizievole risulti annullata per effetto di un atto o di un’attivita’ di segno inverso, capace di reintegrare il patrimonio della fallita prima della soglia cronologica costituita dall’apertura della procedura, quantomeno, prima dell’insorgenza della situazione di dissesto produttiva del fallimento.

In applicazione del principio di cui in massima la Suprema Corte ha censurato la decisione del giudice di merito il quale aveva affermato la responsabilita’ dell’imputato a titolo di bancarotta per distrazione, omettendo di motivare in ordine all’effettivo rientro del denaro fuoriuscito dalla societa’ e ai tempi di restituzione delle somme (cfr. Cass., sez. V, 03/02/2011, n. 8402, rv. 249721; Cass., sez. V, 23.4.2013, n. 28514, rv. 255576).

In questa prospettiva, l’affermazione del tribunale di Milano, secondo cui l’aumento di capitale sino a trentadue milioni di euro deliberato il 4.12.2000, non esclude la configurabilita’ della condotta illecita”, “tenuto conto della destinazione obiettiva di somme per scopi diversi da quelli dell’impresa” (cfr. p. 16 della sentenza del tribunale), si appalesa del tutto insoddisfacente, perche’ non affronta il cuore della questione giuridica evidenziata dalla giurisprudenza di legittimita’, sulla necessita’, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione o per dissipazione, che il pregiudizio per i creditori esista al momento della dichiarazione di fallimento e non all’atto del compimento dell’attivita’ antidoverosa, questione che la corte territoriale non si e’ minimamente posta.

  1. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata, deve essere, dunque, annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano, che procedera’ ad un nuovo esame, colmando le evidenziate lacune motivazionali.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Milano

L’oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale può essere rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell’impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione, diversamente da quanto previsto per l’ipotesi di bancarotta semplice documentale, in relazione alla quale l’oggetto del reato è individuato nelle sole scritture obbligatorie.

Le condotte distrattive compiute prima dell’ammissione al concordato preventivo di una società poi dichiarata fallita integrano il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale anche nel caso in cui l’agente abbia ottenuto l’ammissione al concordato preventivo, si sia adoperato per il buon esito della procedura, e questo non sia stato conseguito per fatti indipendenti dalla sua volontà, in quanto, laddove si verifichi il fallimento, ai fini della configurabilità del dolo, è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.

(

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la distrazione di un ramo di azienda è configurabile solo in caso di cessione avente ad oggetto, unitariamente, oltre che i singoli beni e rapporti giuridici, anche l’avviamento riferibile a tale autonoma organizzazione produttiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il sequestro preventivo di un intero complesso aziendale, che si ipotizzava costituisse l’oggetto di una cessione fittizia, rilevando come nella specie, pur essendovi una distrazione di veicoli, dei dipendenti, di denaro e di locali della società cedente successivamente fallita, non potesse configurarsi, in assenza della cessione dell’avviamento, una distrazione dell’intera azienda).

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la soppressione, a seguito della modifica dell’art. 2478 c.c. recata dall’art. 18 del D.L. n. 185 del 2008 conv. nella l. n. 2 del 2009, dell’obbligo per le società a responsabilità limitata di tenere il libro dei soci, non incide sulla configurabilità del reato in relazione alle condotte tenute nel periodo precedente alla modifica normativa, posto che l’art. 216, comma primo n. 2, della l. fall. punisce la sottrazione, distruzione e falsificazione dei libri e delle scritture che il fallito è obbligato a tenere secondo la normativa vigente al momento della gestione della impresa, nel periodo antecedente al fallimento, al fine di consentire la ricostruzione del suo patrimonio e dei fatti gestionali a tutela del soddisfacimento degli interessi dei creditori, e che, quindi, le disposizioni del c.c. costitutive degli obblighi contabili si pongono esclusivamente come elemento normativo della fattispecie.

Originally posted 2021-07-07 09:42:12.