MILANO AVVOCATO PENALISTA PER BANCAROTTA

BANCAROTTA FRAUDOLENTA MILANO PAVIA BERGAMO BRESCIA MONZA

Avvocato penalista Bologna tratta in tutta Italia processi per bancarotta fraudolenta, reato assai complesso e alla cui base vi è una sentenza di fallimento

Avvocato penalista Bologna , cosa è la bancarotta per dissipazione.

Posto che quest’ultima fattispecie si configura in presenza di operazioni incoerenti con le esigenze dell’impresa, che ne riducono il patrimonio (Sez. 5, n. 47040 del 19/10/2011, Presutti, Rv. 251218), la condotta in concreto contestata nel mancato versamento di contributi previdenziali non appare in sé riconducibile a tale paradigma normativo.

 La stessa infatti, pur potendo espressamente essere qualificata come un’operazione, o per meglio dire una serie di operazioni, incoerenti con il legittimo esercizio dell’attività di impresa, non incide direttamente sulla consistenza patrimoniale dell’impresa stessa, viceversa esponendo quest’ultima all’eventuale insorgenza di un obbligo sanzionatorio nei confronti dell’erario.

A diverse conclusioni potrebbe giungersi laddove la condotta addebitata fosse delineata nella spendita ad altri fini di risorse destinate al pagamento dei contributi, o la cui uscita sia comunque contabilmente giustificata in questi termini; situazione nella quale, e solo nella quale, troverebbe peraltro applicazione l’ipotesi della bancarotta per distrazione nella quale il Procuratore generale in sede ha chiesto la riqualificazione della condotta in esame. La possibilità di riconoscere tale situazione nel caso concreto non è stata tuttavia considerata nella sentenza impugnata; essendosi la Corte territoriale limitata ad attribuire la diversa qualificazione giuridica della bancarotta per dissipazione alla mera omissione del versamento dei contributi, erroneamente contestata, per quanto detto in premessa, come bancarotta impropria per causazione del fallimento. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata sul punto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, per nuovo esame sulla ricorrenza delle condizioni per la configurabilità di ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nei termini appena esposti, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

MILANO AVVOCATO PENALISTA PER BANCAROTTA MILANO MONZA LODI CREMONA

Secondo la suprema corte (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 52077 del 15 dicembre 2014)In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, posto che la penale rilevanza della distrazione per effetto di condotte riparatorie può essere esclusa solo a condizione che queste ultime si collochino in data successiva a quella della dichiarazione di fallimento, deve ritenersi che non si verifichi tale condizione qualora (come avvenuto nella specie), essendosi stipulato, prima del fallimento, un preliminare di compravendita vendita avente ad oggetto un bene immobile dell’impresa poi dichiarata fallita, con fittizio versamento, da parte del soggetto che figurava come promissario acquirente, di una somma a titolo di caparra, il curatore del fallimento abbia poi optato per l’esecuzione del contratto ed abbia quindi ottenuto la corresponsione dell’intero prezzo dell’immobile compravenduto.

 

 

Il termine di prescrizione del reato di bancarotta preferenziale prefallimentare decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimentoCassazione penale, Sez. V, sentenza n. 48739 del 24 novembre 2014).

Ancora la Suprema Corte precisa con Cass. pen. n. 42257/2014

Che i n tema di bancarotta impropria da reato societario, il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico. (Fattispecie relativa alla esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione economica e finanziaria della società con conseguente dissesto della medesima ed induzione in errore dei creditori).

Circa la Bancarotta per distrazione la suprema corte Cass. pen. n. 30830/2014 precisa che

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, anche l’esercizio di facoltà legittime, comprese nel contenuto di diritti riconosciuti dall’ordinamento, può costituire uno strumento di frode in danno dei creditori, in quanto la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell’imprenditore dichiarato fallito può essere affermata solo all’esito di un accertamento in concreto, in relazione alle conseguenze prodotte sulle ragioni del ceto creditorio. (Fattispecie in cui il titolare di una impresa individuale, prima della dichiarazione di fallimento, esercitando il diritto di recesso con riferimento a quote di partecipazione ad una società, di cui egli era titolare, ne aveva di fatto disposto il trasferimento alla moglie).

 

 

Secondo la Cass. pen. n. 26399/2014 vi sarebbe

la responsabilità, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, del presidente del collegio sindacale qualora sussistano puntuali elementi sintomatici,

 

 

dotati del necessario spessore indiziario, in forza dei quali l’omissione del potere di controllo – e, pertanto l’inadempimento dei poteri doveri di vigilanza il cui esercizio sarebbe valso ad impedire le condotte distrattive degli amministratori – esorbiti dalla dimensione meramente colposa per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale, per consapevole accettazione del rischio che l’omesso controllo avrebbe potuto consentire la commissione di illiceità da parte degli amministratori. (Nella specie la S.C. ha ritenuto elementi significativi le circostanze che l’imputato fosse, 1) espressione del gruppo di controllo della società, 2) avesse rilevante competenza professionale, e 3) avesse omesso, malgrado la situazione critica della società, ogni minimo controllo).

 

 

È configurabile il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione quando il denaro oggetto della condotta é pervenuto alla società, poi dichiarata fallita, con sistemi illeciti,  Cass. pen. n. 24051/2014

e conserva la sua tracciabilità, perché lo stesso, in quanto bene fungibile, si confonde con il patrimonio del fallito, è oggetto dello spossessamento previsto dall’art. 42 della l. fall., e, in relazione a tale “res”, l’originario titolare può vantare esclusivamente un diritto di credito azionabile a norma degli artt. 93 e ss. della legge fallimentare. (Fattispecie relativa a somme pervenute alla società fallita in pagamento di fatture emesse per operazioni inesistenti).

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 24051 del 9 giugno 2014)

 

PROVA DELLA DISTRAZIONE O OCCULTAMENTO

NELLA BANCAROTTA

 

In materia di bancarotta fraudolenta la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione ad opera dell’amministratore della destinazione dei beni suddetti, ma l’affermazione dell’imputato di aver impiegato i beni per finalità aziendali o di averli restituiti all’avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, non può essere ignorata dal giudice che, in tal caso, non può limitarsi a rilevare l’assenza dei beni nel possesso del fallito. (Fattispecie relativa a beni concessi in “leasing” in relazione ai quali la società concedente non si era insinuata nel passivo fallimentare).

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 19896 del 14 maggio 2014)

Cass. pen. n. 16989/2014

Integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale l’affitto d’azienda al quale non consegua l’incasso dei canoni pattuiti da parte della società fallita, senza che sia addotta alcuna giustificazione in proposito.

 

bancarotta preferenziale è necessaria la

violazione della “par condicio creditorum” nella procedura fallimentare

 

 

 (elemento oggettivo) e il dolo specifico costituito dalla volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l’accettazione della eventualità di un danno per gli altri (elemento soggettivo), con la conseguenza che la condotta illecita non consiste nell’indebito depauperamento del patrimonio del debitore ma nell’alterazione dell’ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori. Pertanto, nel caso in cui il fallito provveda al pagamento di crediti privilegiati, la configurabilità del reato di bancarotta preferenziale presuppone il concorso di altri crediti con privilegio di grado prevalente o eguale rimasti insoddisfatti per effetto dei pagamenti “de quibus” e non già di qualsiasi altro credito.

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nel caso in cui alla ammissione alla procedura di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, la prescrizione decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento e non dalla ammissione al concordato preventivo, stante la disuguaglianza tra le due procedure che non consente di intravedere nella successione delle vicende concorsuali la medesima connotazione e quella uniformità che può consentire l’assorbimento cronologico della seconda nella prima.

 

 

 

 

 

In tema di bancarotta impropria patrimoniale, in caso di scissione mediante costituzione di nuova società,

 

Cass. pen. n. 10201/2013

 l’assegnazione a quest’ultima di rilevanti risorse non costituisce di per sé un fatto di distrazione qualora la società scissa venga successivamente dichiarata fallita, dovendosi invece tenere conto dell’effettiva situazione debitoria in cui versava la stessa al momento della scissione, nonché del fatto che tale condotta non è necessariamente idonea a porre in pericolo gli interessi dei suoi creditori, atteso che ai medesimi è attribuito il potere di opporsi al progetto di scissione e che i loro diritti sono comunque salvaguardati dalla disposizione di cui all’art. 2506 quater, comma terzo, cod. civ. che stabilisce la responsabilità solidale, nei limiti dell’attivo trasferito, della nuova società per i debiti di quella scissa non ancora soddisfatti al momento della scissione.

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 10201 del 4 marzo 2013)

 

 

 

In tema di bancarotta per distrazione, non è configurabile la responsabilità dell’amministratore di una società diversa da quella fallita nel reato proprio, ex art. 40, comma secondo, c.p.,  Cass. pen. n. 7556/2013

In tema di bancarotta per distrazione, non è configurabile la responsabilità dell’amministratore di una società diversa da quella fallita nel reato proprio, ex art. 40, comma secondo, c.p., la quale, integrata dalla posizione di garanzia, ex art. 2392 c.c., è invocabile solo con riferimento agli atti di gestione della società amministrata e non può invece estendersi ad atti compiuti da amministratori di società terze. Ne consegue che l’amministratore di una società diversa da quella fallita può concorrere quale “extraneus” nel reato solo mediante una partecipazione attiva.

 

 

 

Cass. pen. n. 18962/2012

Il delitto di bancarotta fraudolenta documentale è configurabile anche quando le violazioni o le irregolarità contabili sono state commesse per occultare altri fatti costituenti reato, non potendosi invocare al riguardo l’effetto scriminante del diritto di difesa.

Integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale la cessione di un ramo d’azienda che renda non più possibile l’utile perseguimento dell’oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società.

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 10778 del 19 marzo 2012)

In tema di bancarotta semplice, l’imputato che, ai sensi dell’art. 479 c.p.p., richieda la sospensione del dibattimento, in attesa della definizione del processo instaurato contro la dichiarazione di fallimento, è tenuto – allo scopo di consentire al giudice penale di valutare la opportunità dell’esercizio del proprio potere discrezionale sul punto – a fornire allegazioni non solo in ordine alla esistenza della procedura in sede civile, ma anche in ordine alla serietà della questione sollevata, atteso che costituisce presupposto, normativamente postulato, della invocata sospensione la complessità del giudizio instaurato in sede civile o amministrativa.

È configurabile il concorso tra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione. (Fattispecie relativa al delitto previsto dall’art. 11 D.L.vo n. 74 del 2000 nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dalla L. n. 122 del 2010).

La fattispecie di bancarotta fraudolenta per dissipazione si distingue da quella di bancarotta semplice per consumazione del patrimonio in operazioni aleatorie o imprudenti, sotto il profilo oggettivo, per l’incoerenza, nella prospettiva delle esigenze dell’impresa, delle operazioni poste in essere e, sotto il profilo soggettivo, per la consapevolezza dell’autore della condotta di diminuire il patrimonio della stessa per scopi del tutto estranei alla medesima.

Il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo ed è pertanto irrilevante che al momento della consumazione l’agente non avesse consapevolezza dello stato d’insolvenza dell’impresa per non essersi lo stesso ancora manifestato.

In tema di reati fallimentari, la mancata estensione della dichiarazione di fallimento non preclude, di per sé, la responsabilità del socio accomandante che abbia violato il divieto di immissione nell’attività amministrativa, a titolo di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta ascritto all’accomandatario, essendo sufficiente ai fini della lesione del bene giuridico tutelato dall’art. 216 l. fall. lo svolgimento di attività amministrativa, anche attraverso i contatti con i clienti dell’impresa, che implica inevitabilmente la gestione delle attività aziendali.

In tema di bancarotta fraudolenta, non integra fatto nuovo ai sensi dell’art. 518 c.p.p., la individuazione, nel corso dell’istruzione dibattimentale, di diverse modalità della condotta illecita ovvero di ulteriori condotte di distrazione o, comunque, di difformi condotte integrativa della violazione dell’art. 216 R.D., trattandosi di fatto che non può generare ‘novità’ dell’illecito, ma soltanto l’integrazione della circostanza aggravante (e non la modifica del fatto tipico), in virtù della peculiare disciplina dell’illecito fallimentare – connaturato alla c.d. unitarietà del reato desumibile dall’art. 219, comma secondo, n. 1 R.D., che deroga alla disciplina della continuazione – e della peculiarità della norma incriminatrice che non assegna alle condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione, previste dall’art. 216, n. R.D., natura di fatto autonomo, bensì fattispecie penalmente tra loro equivalenti, e cioè modalità di esecuzione alternative e fungibili di un unico reato.

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la norma incriminatrice ingloba in sé ogni ipotesi di falsità, anche ideologica, in quanto è preordinata a tutelare l’agevole svolgimento delle operazioni della curatela e a proscrivere ogni manipolazione documentale che impedisca o intralci una facile ricostruzione del patrimonio del fallito o del movimento dei suoi affari, considerato che a questo risultato si frappone non solo la falsità materiale dei documenti, ma anche e soprattutto quella ideologica che fornisce un’infedele rappresentazione del dato contabile.

 

 

Tale è infatti l’incidenza di dette distrazioni sulla causazione del dissesto, del quale il ricorrente lamenta l’omessa valutazione, nel momento in cui il fallimento, come recentemente affermato da questa Corte Suprema, costituisce una condizione obiettiva di punibilità, ed è pertanto estraneo all’offesa tipica del reato ed alla sfera di volizione del soggetto agente (Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269388); rimanendo di conseguenza irrilevanti, come peraltro già stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262741; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi, Rv. 261942; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv. 261683; Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260690; Sez. 5, n. 11793 del 05/12/2013, Marafiori, Rv. 260199), i profili della sussistenza o meno di un rapporto causale fra la condotta distrattiva ed il dissesto e della consapevolezza di ciò da parte dell’autore della condotta, la cui lesività è integrata dal depauperamento del patrimonio del ‘impresa. Quanto alla distrazione della somma di C 250.000 in favore di Antonino Spampinato, la missiva di quest’ultimo allegata al ricorso, oggetto della dedotta censura di omessa valutazione, conferma per un verso la sussistenza di un prestito dello Spampinato per l’importo di cui sopra nei confronti del G., che in realtà la sentenza impugnata non poneva in discussione; ma attesta per altro che lo Spampinato effettuava detto prestito alla persona del G. e non all’impresa dello stesso, circostanza che invece costituisce l’aspetto per il quale la restituzione della somma, sottratta alle disponibilità dell’impresa, veniva correttamente ritenuta distrattiva. Nessuna illogicità è ravvisabile per il fatto che la dichiarazione dello A. S., in quanto precisamente diretta a rimarcare la natura personale del finanziamento erogato dal G., sia stata ritenuta probante in tale senso; e che, d’altra parte, tale dichiarazione sia stata ulteriormente valorizzata in quanto non smentita da una diversa indicazione della documentazione contabile in ordine alla destinazione del prestito alle necessità dell’impresa. Per ciò che riguarda infine la distrazione degli automezzi, il giudizio di inattendibilità della versione difensiva sul valore irrilevante dei beni non presenta alcun profilo di contraddittorietà, difformemente da quanto sostenuto nel ricorso, rispetto all’affermazione dei giudici di merito sull’impossibilità di determinare tale valore, che attiene al diverso aspetto della quantificazione del danno derivante dalla sottrazione dei beni. L’ulteriore censura di violazione dei principi sull’onere della prova, nel riferimento alla carenza di giustificazione difensiva sulla destinazione dei veicoli, è poi manifestamente infondata rispetto a quanto costantemente insegnato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla validità probatoria dell’ingiustificata mancanza dei beni in assenza di precise allegazioni dell’imputato (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385).

 

 

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 34836 depositata il 17 luglio 2017

RITENUTO IN FATTO 

  1. L. G. ricorre avverso la sentenza del 6 aprile 2016 con la quale la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano del 16 gennaio 2013, confermava l’affermazione di responsabilità del G. per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commesso quale titolare dell’omonima impresa dichiarata fallita in Milano il 23 aprile 2008. L’imputato era in particolare ritenuto responsabile della distrazione delle somme di € 20.000 a proprio favore, di € 8.000 in pagamento di spese di trasporto di un’imbarcazione della figlia E. G. e di € 250.000 in restituzione di un prestito personale ricevuto da A. S., della distrazione altresì di ventisette automezzi intestati alla fallita e non reperiti, della sottrazione delle scritture contabili e della dissipazione di somme corrispondenti a contributi previdenziali non versati che cagionavano esposizione verso l’erario per € 1.962.809, così riqualificata l’originaria imputazione di bancarotta impropria per causazione del fallimento con operazioni dolose, fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, per il fallimento delle società e pertanto non ravvisabile nel fallimento di un’impresa individuale. La sentenza di primo grado veniva riformata con la riduzione della pena, l’applicazione nei confronti dell’imputato delle pene accessorie previste dalla legge e la condanna dell’imputato al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile.
  2. Il ricorrente propone cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulle eccezioni di nullità proposte con la memoria difensiva depositata per il giudizio di appello. Su dette eccezioni, relative in particolare all’omessa notifica all’imputato dell’avviso del deposito della motivazione della sentenza di primo grado, avvenuto oltre il termine fissato con il dispositivo, e del decreto di citazione per il giudizio di appello, notificato presso un domicilio diverso da quello dichiarato, non vi sarebbe motivazione.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull’affermazione di responsabilità per i fatti di bancarotta per dissipazione. Tale fattispecie non sarebbe ravvisabile in una condotta omissiva quale quella del mancato versamento dei contributi previdenziali; la riqualificazione sarebbe stata peraltro operata impropriamente nella parte della sentenza impugnata riferita alla trattazione dell’appello della parte civile in tema di risarcimento del danno.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull’affermazione di responsabilità per i fatti di bancarotta per distrazione. Per le distrazioni delle somme di € 20.000 e € 8.000 difetterebbe la motivazione, al di là di un generico richiamo alla sentenza di primo grado, sui motivi di appello in ordine all’insussistenza dell’elemento psicologico del reato e alla configurabilità dell’ipotesi della bancarotta semplice, in considerazione dell’irrilevanza dei prelievi, nella determinazione del dissesto, in quanto riguardanti somme modeste rispetto ai crediti insoluti dell’impresa, la cui situazione patrimoniale era già a quel punto compromessa; per la distrazione della somma di € 250.000 in favore dello Spampinato, l’argomentazione della sentenza impugnata, secondo cui la tesi difensiva dell’esistenza di un precedente finanziamento dello stesso Spampinato in favore dell’impresa non era documentata per la mancata consegna della documentazione contabile, non terrebbe conto della missiva, allegata al ricorso e già presente fra gli atti acquisiti dal curatore del fallimento, con la quale lo A. S. ammetteva di aver erogato la somma al G., e dell’impossibilità che il finanziatore fosse a conoscenza della destinazione della somma alla persona del G. o all’impresa dello stesso attesa la commistione fra i due patrimoni, e sarebbe altresì illogica laddove il finanziamento, in quanto conseguito al di fuori dei canali ufficiali, non sarebbe comunque comparso nei libri contabili; per la distrazione degli automezzi, i rilievi della Corte territoriale, che disattendeva la versione difensiva sull’esportazione e la vendita dei veicoli per il mancato versamento di corrispettivi e l’assenza di prova che i mezzi fossero di valore irrilevante in quanto vetusti o usurati, sarebbero contraddittori rispetto a quanto osservato nella stessa sentenza in ordine all’impossibilità di determinare il valore degli automezzi ai fini del risarcimento del danno in favore della parte civile, e violerebbero inoltre i principi sull’onere probatorio nel ritenere i fatti provati dall’omessa giustificazione della destinazione dei beni.

2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull’affermazione di responsabilità per i fatti di bancarotta documentale. La sussistenza dell’elemento psicologico dell’ipotesi della bancarotta fraudolenta sarebbe stata illogicamente ritenuta provata dall’accertamento delle condotte distrattive; non vi sarebbe motivazione sulla denuncia di smarrimento delle scritture contabili, allegata alla memoria depositata dalla difesa.

2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche. Non sarebbero stati valutati elementi favorevoli all’imputato indicati nel comportamento processuale dello stesso, nelle sue iniziative per il recupero dei crediti dell’impresa e nella sfavorevole congiuntura economica in cui i fatti si verificavano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il motivo dedotto sulle eccepite nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello è inammissibile. Il lamentato vizio di carenza motivazionale sul punto è invero escluso dalla manifesta infondatezza delle questioni proposte. Con riguardo in primo luogo alla notifica del decreto, le problematiche denunciate dal ricorrente erano superate dalla presenza dell’imputato al giudizio, nel corso del quale nessuna eccezione veniva sollevata. Quanto poi all’omessa notifica dell’avviso di deposito della motivazione della sentenza di primo grado, la necessità della stessa è sostenuta dal ricorrente sul presupposto che tale deposito fosse tardivo in quanto eseguito al sessantunesimo giorno dalla pronuncia del dispositivo, con il quale era indicato un termine di sessanta giorni. Posto tuttavia che dal 16 gennaio 2013, data della decisione, il sessantesimo giorno cadeva al 17 marzo 2013, si omette di considerare nel ricorso che tale ultima data corrispondeva ad una domenica; per cui il deposito della motivazione, che risulta effettuato nella successiva giornata del 18 marzo, avveniva nel termine previsto.
  2. Il motivo proposto sull’affermazione di responsabilità per i fatti di bancarotta per distrazione è infondato.

Il vizio di carenza motivazionale, dedotto con riguardo alle contestate distrazioni delle somme di € 20.000 e € 8.000, è insussistente in quanto riferito ad un profilo inconferente rispetto alla configurabilità del reato. Tale è infatti l’incidenza di dette distrazioni sulla causazione del dissesto, del quale il ricorrente lamenta l’omessa valutazione, nel momento in cui il fallimento, come recentemente affermato da questa Corte Suprema, costituisce una condizione obiettiva di punibilità, ed è pertanto estraneo all’offesa tipica del reato ed alla sfera di volizione del soggetto agente (Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269388); rimanendo di conseguenza irrilevanti, come peraltro già stabilito

ta distrattiva ed il dissesto e della consapevolezza di ciò da parte dell’autore della condotta, la cui lesività è integrata dal depauperamento del patrimonio del ‘impresa. Quanto alla distrazione della somma di C 250.000 in favore di Antonino Spampinato, la missiva di quest’ultimo allegata al ricorso, oggetto della dedotta censura di omessa valutazione, conferma per un verso la sussistenza di un prestito dello Spampinato per l’importo di cui sopra nei confronti del G., che in realtà la sentenza impugnata non poneva in discussione; ma attesta per altro che lo Spampinato effettuava detto prestito alla persona del G. e non all’impresa dello stesso, circostanza che invece costituisce l’aspetto per il quale la restituzione della somma, sottratta alle disponibilità dell’impresa, veniva correttamente ritenuta distrattiva. Nessuna illogicità è ravvisabile per il fatto che la dichiarazione dello A. S., in quanto precisamente diretta a rimarcare la natura personale del finanziamento erogato dal G., sia stata ritenuta probante in tale senso; e che, d’altra parte, tale dichiarazione sia stata ulteriormente valorizzata in quanto non smentita da una diversa indicazione della documentazione contabile in ordine alla destinazione del prestito alle necessità dell’impresa. Per ciò che riguarda infine la distrazione degli automezzi, il giudizio di inattendibilità della versione difensiva sul valore irrilevante dei beni non presenta alcun profilo di contraddittorietà, difformemente da quanto sostenuto nel ricorso, rispetto all’affermazione dei giudici di merito sull’impossibilità di determinare tale valore, che attiene al diverso aspetto della quantificazione del danno derivante dalla sottrazione dei beni. L’ulteriore censura di violazione dei principi sull’onere della prova, nel riferimento alla carenza di giustificazione difensiva sulla destinazione dei veicoli, è poi manifestamente infondata rispetto a quanto costantemente insegnato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla validità probatoria dell’ingiustificata mancanza dei beni in assenza di precise allegazioni dell’imputato (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385).

  1. Il motivo dedotto sull’affermazione di responsabilità per i fatti di bancarotta documentale è infondato.L’attribuzione di efficacia probatoria all’accertamento delle condotte distrattive di cui al punto precedente, ai fini della ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta documentale, non dà luogo all’illogicità dedotta dal ricorrente; essendo viceversa tale conclusione coerentemente tratta dall’interesse dell’imputato ad occultare le distrazioni mediante la sottrazione della possibilità di ricostruire compiutamente le movimentazioni finanziarie della fallita. E’ poi generica l’ulteriore deduzione del ricorso sull’asserita presentazione di una denuncia di smarrimento delle scritture contabili, che non costituiva oggetto dei motivi proposti con l’appello e per la quale non vengono precisati elementi circostanziali che consentano di apprezzarne la decisività.
  2. E’ invece fondato il motivo dedotto sull’affermazione di responsabilità per i fatti di omesso versamento di contributi previdenziali, qualificati come bancarotta per dissipazione. Posto che quest’ultima fattispecie si configura in presenza di operazioni incoerenti con le esigenze dell’impresa, che ne riducono il patrimonio (Sez. 5, n. 47040 del 19/10/2011, Presutti, Rv. 251218), la condotta in concreto contestata nel mancato versamento di contributi previdenziali non appare in sé riconducibile a tale paradigma normativo. La stessa infatti, pur potendo espressamente essere qualificata come un’operazione, o per meglio dire una serie di operazioni, incoerenti con il legittimo esercizio dell’attività di impresa, non incide direttamente sulla consistenza patrimoniale dell’impresa stessa, viceversa esponendo quest’ultima all’eventuale insorgenza di un obbligo sanzionatorio nei confronti dell’erario. A diverse conclusioni potrebbe giungersi laddove la condotta addebitata fosse delineata nella spendita ad altri fini di risorse destinate al pagamento dei contributi, o la cui uscita sia comunque contabilmente giustificata in questi termini; situazione nella quale, e solo nella quale, troverebbe peraltro applicazione l’ipotesi della bancarotta per distrazione nella quale il Procuratore generale in sede ha chiesto la riqualificazione della condotta in esame. La possibilità di riconoscere tale situazione nel caso concreto non è stata tuttavia considerata nella sentenza impugnata; essendosi la Corte territoriale limitata ad attribuire la diversa qualificazione giuridica della bancarotta per dissipazione alla mera omissione del versamento dei contributi, erroneamente contestata, per quanto detto in premessa, come bancarotta impropria per causazione del fallimento. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata sul punto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, per nuovo esame sulla ricorrenza delle condizioni per la configurabilità di ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nei termini appena esposti, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
  3. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla condotta di omesso versamento dei contributi previdenziali con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame

 

  MILANO AVVOCATO PENALISTA PER BANCAROTTA MILANO MONZA LODI CREMONA Tale è infatti l’incidenza di dette distrazioni sulla causazione del dissesto, del quale il ricorrente lamenta l’omessa valutazione, nel momento in cui il fallimento, come recentemente affermato da questa Corte Suprema, costituisce una condizione obiettiva di punibilità, ed è pertanto estraneo all’offesa tipica del reato ed alla sfera di volizione del soggetto agente (Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269388); rimanendo di conseguenza irrilevanti, come peraltro già stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262741; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi, Rv. 261942; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv. 261683; Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260690; Sez. 5, n. 11793 del 05/12/2013, Marafiori, Rv. 260199), i profili della sussistenza o meno di un rapporto causale fra la condotta distrattiva ed il dissesto e della consapevolezza di ciò da parte dell’autore della condotta, la cui lesività è integrata dal depauperamento del patrimonio del ‘impresa

L’integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi dell’art. 216, comma primo n. 2, L. fall., infatti, richiede il dolo generico, ossia la consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, in quanto la locuzione “in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari “connota la condotta e non la volontà dell’agente, sicché è da escludere che essa configuri il dolo specifico (Sez. 5, Sentenza n. 21872 del 25/03/2010 Ud. (dep. 08/06/2010) Rv. 247444; conformi: N. 31356 del 2001 Rv. 220167, N. 21075 del 2004 Rv. 229321, N. 46972 del 2004 Rv. 230482, N. 24328 del 2005 Rv. 232209, N. 6769 del 2006 Rv. 233997, N. 26807 del 2006 Rv. 235006, N. 1137 del 2009 Rv. 242550).
Nel caso di specie, tali principi sono sufficienti a definire le questioni poste al giudice dell’appello e riproposte, in analoghi termini, a questo giudice della legittimità. Ed infatti, si legge nella sentenza impugnata che la parte di contabilità regolarmente tenuta dall’imputato è stata soltanto quella dei registri Iva per gli acquisti e le vendite, relativamente agli anni 1997 e 1998 e quella costituita dalla dichiarazione dei redditi.
Tuttavia, essendo lo stato di insolvenza iniziato a partire dal 1992-1993, la mancanza, a partire da tali annualità, del libro giornale e, secondo quanto attestato in sentenza, la non presenza, per le stesse annualità, dei registri Iva (presenti invece soltanto “per le annualità successive” al 1996, vedi pagina 8) giustifica ampiamente, sul piano della completezza e della razionalità della motivazione, l’affermazione del giudice del merito secondo cui il curatore non è stato in grado di ricostruire il movimento degli affari con la necessaria precisione e tale caratteristica delle scritture tenute era evidentemente nota all’imputato con la conseguenza della integrazione dell’elemento soggettivo del reato.
Viceversa, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, è del tutto irrilevante che l’imputato possa avere agito senza la finalità di recare pregiudizio ai creditori, dovendosi osservare che tale scopo integrerebbe una forma di dolo specifico, il quale, tuttavia, è circoscritto, dall’articolo 216, comma 1 n. 2 prima parte, della legge fallimentare, alla sola ipotesi in cui le scritture siano state sottratte, distrutte o falsificate: con esclusione dunque della ipotesi, ricorrente nel caso di specie, di tenuta irregolare delle medesime. Per converso, la suddetta affermazione dei giudici del merito non risulta neppure specificamente censurata dal difensore del ricorrente il quale allega del tutto genericamente, la presenza dei registri Iva per gli anni sopraindicati, senza invece indicare in quali termini e per quali concrete ragioni, la corretta tenuta dei registri Iva avrebbe potuto tenere luogo, ai fini ricostruttivi della contabilità, delle annotazioni, con partita doppia, che avrebbero dovuto costituire il contenuto del libro giornale.
Manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, atteso che la circostanza aggravante dell’articolo 219 legge fallimentare ha trovato operatività anche soltanto in ragione della ritenuta concorrenza fra il fatto-reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e quello di bancarotta fraudolenta documentale, entrambi ascritti all’imputato.
 

Cassazione, sez. V Penale, sentenza 15 ottobre 2014 – 3 marzo 2015, n. 9250
Presidente Oldi – Relatore Vessichelli

Fatto e diritto

Propone ricorso per cassazione L.G. , avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, in data 4 ottobre 2012, con la quale è stata confermata quella di primo grado, del 18 ottobre 2005, di condanna – per quanto qui d’interesse – in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.
Tale reato gli è stato addebitato quale titolare della ditta individuale “L.G. “, che produceva sedie in stile, essendo stato, poi, egli dichiarato fallito l’I 1 novembre 1998. L’imputato è stato ritenuto colpevole di avere distratto taluni macchinari, l’avviamento “americano” (ossia la clientela degli Stati Uniti) e l’utilizzo del capannone, beni tutti ceduti – l’ultimo in locazione – alla società Refim S.r.l., senza peraltro che il controvalore corrisposto (apparentemente 270 milioni di lire sui 300 pattuiti per la cessione dell’avviamento oltre ai canoni di locazione pari a 10 milioni di lire annui), risultasse entrato nell’attivo della fallita.
Inoltre, all’imputato è stata ascritta la condotta di avere omesso di tenere il libro giornale, impedendo così l’esatta ricostruzione del movimento degli affari della impresa.
Gli sono state concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui all’articolo 219 legge fallimentare.
Deduce:
1) la prescrizione del reato, da computarsi nella misura di 12 anni e sei mesi, ossia un termine scaduto all’atto della emissione la sentenza di appello;
2) la violazione di legge e il travisamento dei fatti, relativamente all’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale.
Era stato sostenuto, in appello, che la mancata tenuta del libro giornale non configurasse l’ipotesi dolosa, dal momento che risultava regolarmente tenuto il registro Iva degli acquisti e delle vendite nonché regolarmente presentata la dichiarazione dei redditi.
In altri termini mancava la prova della finalità di creare pregiudizio ai creditori, cioè del dolo specifico del reato, atteso che la ricostruzione degli affari era stata realizzata dal curatore, sia pure in termini non precisi.
Era, al più, configurabile l’ipotesi di bancarotta semplice, in realtà prescritta nel 2002, ossia antecedentemente alla richiesta di rinvio a giudizio;
3) ad avviso del ricorrente sarebbe venuta meno l’aggravante dell’articolo 219 legge fallimentare, a seguito della sentenza di non doversi procedere pronunciata dal primo giudice (in relazione al reato di bancarotta semplice, ndr); su tale base si sarebbe dovuta riconoscere una maggior incidenza delle circostanze attenuanti generiche e dunque, per l’imputato, la possibilità di fruire dei benefici di legge;
4) il vizio della motivazione in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Tale reato era stato configurato, nella sentenza impugnata, in relazione al mancato rinvenimento del prezzo (circa 270 milioni di lire) che sarebbe stato ricevuto dall’imprenditore fallito, in cambio della cessione dell’azienda.
Tuttavia, era stato già eccepito che, così ragionando, i giudici avevano addebitato al ricorrente un fatto diverso da quello contestato che, invece, era stato calibrato sulla indebita cessione dell’azienda e non sulla sparizione del ricavato.
In altri termini, l’imputato doveva rispondere soltanto di quanto realmente contestato e cioè di una bancarotta consistita nella cessione, a titolo oneroso, dell’azienda: un fatto-reato insussistente, dal momento che quel negozio giuridico non risultava posto in discussione, quanto alla sua validità, neppure dal curatore.
Il difensore lamenta, più in particolare, che non è stata data risposta alla questione, rappresentata nei motivi d’appello, secondo cui non sarebbe stata acquisita una prova certa dell’effettivo pagamento del prezzo di 270 milioni di lire in favore del ricorrente e neppure la prova dell’effettiva cessione dell’azienda, posto che la somma in questione, rappresenterebbe il prezzo della cessione del solo avviamento americano;
5) la mancanza di prova della sussistenza di un danno capace di giustificare la provvisionale assegnata alla parte civile e, comunque, a causa della chiusura del fallimento, la mancanza di un soggetto legittimato alla riscossione del danno riconosciuto dal giudice.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
La vigente normativa in tema di computo del termine di prescrizione è entrata in vigore l’8 dicembre 2005, e cioè quando era stata già emessa la sentenza di condanna di primo grado, che è del 18 ottobre 2005.
Per tale ragione, sulla base della normativa transitoria della stessa legge, così come anche riplasmata dalla Corte costituzionale, la nuova e più favorevole normativa in tema di prescrizione non si applica al caso di specie, in virtù di un bilanciamento effettuato dal legislatore e ritenuto costituzionalmente compatibile, tra l’esistenza di una norma più favorevole nella materia de qua e l’esigenza di economia processuale e di salvaguardia del risultato probatorio già formatosi.
Basterà qui ricordare il più recente degli interventi del Supremo Consesso della Cassazione (Sez. U, Sentenza n. 15933 del 24/11/2011 Ud. (dep. 24/04/2012) Rv. 252012), secondo cui ai fini dell’operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza di primo grado, indipendentemente dall’esito di condanna o di assoluzione, determina la pendenza in grado d’appello del procedimento, ostativa all’applicazione retroattiva delle norme più favorevoli.
In conclusione, la richiesta della difesa è evidentemente in contrasto con lo stato normativo come sopra specificato, essendo fondata su un calcolo del termine di prescrizione dipendente dal testo di una normativa che non si applica al caso di specie.
Infondato è anche il motivo concernente la asserita non configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale.
Il ricorrente lamenta la mancata considerazione dell’essere stati tenuti, regolarmente, i registri Iva degli acquisti e delle vendite, pur in mancanza del libro giornale: una situazione che avrebbe dovuto essere valorizzata, se non dal punto di vista oggettivo, quantomeno per configurare una situazione psicologica che non poteva essere quella della finalità di determinare un pregiudizio per i creditori.
Ciò posto, deve osservarsi che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dal punto di vista oggettivo sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, Sentenza n. 21588 del 19/04/2010 Ud. (dep. 07/06/2010) Rv. 247965; Conformi: N. 10423 del 2000 Rv. 218383, N. 24333 del 2005 Rv. 232212).
Dal punto di vista soggettivo, poi, è unanime la conclusione che il reato di bancarotta fraudolenta documentale, integrato nella forma della tenuta irregolare delle scritture, è a dolo generico e non specifico come sostenuto dal ricorrente.
L’integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi dell’art. 216, comma primo n. 2, L. fall., infatti, richiede il dolo generico, ossia la consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, in quanto la locuzione “in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari “connota la condotta e non la volontà dell’agente, sicché è da escludere che essa configuri il dolo specifico (Sez. 5, Sentenza n. 21872 del 25/03/2010 Ud. (dep. 08/06/2010) Rv. 247444; conformi: N. 31356 del 2001 Rv. 220167, N. 21075 del 2004 Rv. 229321, N. 46972 del 2004 Rv. 230482, N. 24328 del 2005 Rv. 232209, N. 6769 del 2006 Rv. 233997, N. 26807 del 2006 Rv. 235006, N. 1137 del 2009 Rv. 242550).
Nel caso di specie, tali principi sono sufficienti a definire le questioni poste al giudice dell’appello e riproposte, in analoghi termini, a questo giudice della legittimità. Ed infatti, si legge nella sentenza impugnata che la parte di contabilità regolarmente tenuta dall’imputato è stata soltanto quella dei registri Iva per gli acquisti e le vendite, relativamente agli anni 1997 e 1998 e quella costituita dalla dichiarazione dei redditi.
Tuttavia, essendo lo stato di insolvenza iniziato a partire dal 1992-1993, la mancanza, a partire da tali annualità, del libro giornale e, secondo quanto attestato in sentenza, la non presenza, per le stesse annualità, dei registri Iva (presenti invece soltanto “per le annualità successive” al 1996, vedi pagina 8) giustifica ampiamente, sul piano della completezza e della razionalità della motivazione, l’affermazione del giudice del merito secondo cui il curatore non è stato in grado di ricostruire il movimento degli affari con la necessaria precisione e tale caratteristica delle scritture tenute era evidentemente nota all’imputato con la conseguenza della integrazione dell’elemento soggettivo del reato.
Viceversa, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, è del tutto irrilevante che l’imputato possa avere agito senza la finalità di recare pregiudizio ai creditori, dovendosi osservare che tale scopo integrerebbe una forma di dolo specifico, il quale, tuttavia, è circoscritto, dall’articolo 216, comma 1 n. 2 prima parte, della legge fallimentare, alla sola ipotesi in cui le scritture siano state sottratte, distrutte o falsificate: con esclusione dunque della ipotesi, ricorrente nel caso di specie, di tenuta irregolare delle medesime. Per converso, la suddetta affermazione dei giudici del merito non risulta neppure specificamente censurata dal difensore del ricorrente il quale allega del tutto genericamente, la presenza dei registri Iva per gli anni sopraindicati, senza invece indicare in quali termini e per quali concrete ragioni, la corretta tenuta dei registri Iva avrebbe potuto tenere luogo, ai fini ricostruttivi della contabilità, delle annotazioni, con partita doppia, che avrebbero dovuto costituire il contenuto del libro giornale.
Manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, atteso che la circostanza aggravante dell’articolo 219 legge fallimentare ha trovato operatività anche soltanto in ragione della ritenuta concorrenza fra il fatto-reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e quello di bancarotta fraudolenta documentale, entrambi ascritti all’imputato.
È poi da respingere il quarto motivo di ricorso.
Non si apprezza alcuna violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza. È stata, infatti, contestata, nel capo di imputazione, la distrazione in relazione alla avvenuta cessione, alla società Refim, di macchinari, di un ramo d’azienda e, infine, della materiale disponibilità di un capannone, senza che, tale cessione, abbia comportato un corrispondente ed effettivo introito di somme, a titolo di corrispettivo, nelle casse della società. Si tratta, all’evidenza, di una contestazione che conteneva la duplice prospettiva di una distrazione avente ad oggetto beni ceduti con vendita simulata- come poi affermato dai giudici a pagina sette della sentenza impugnata- ovvero, nel caso fosse emersa una vendita non simulata, del corrispettivo delle cessioni medesime.
I giudici, come detto, hanno accreditato la prima delle possibili ricostruzioni, contenuta nel capo d’imputazione, con la conseguenza della manifesta insussistenza della violazione di cui all’articolo 522 cpp.
Quanto alla motivazione esibita a sostegno della affermata responsabilità per tale fatto-reato, il giudice a quo ha fatto applicazione del principio, condiviso dalla costante giurisprudenza secondo, in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la presunzione di distrazione del bene può essere fondata sul rilievo che, in epoca anteriore e prossima al fallimento, la società avesse avuto il possesso di determinati beni, non rinvenuti all’atto della redazione dell’inventario. Viceversa, è l’imprenditore ad essere gravato, in presenza delle suddette condizioni, dell’onere di provare la concreta destinazione data ai beni, in conformità con gli interessi della società.
Nel caso in esame, proprio tale situazione si è verificata, posto che, da un lato i giudici hanno dato atto della sicura presenza dei beni sopra descritti, del patrimonio della società, in epoca prossima al fallimento e, dall’altro, gli stessi giudici hanno valorizzato la assenza di prova, proveniente dall’imputato, a proposito della destinazione impressa ai beni oppure al ricavato dalla loro cessione, in senso funzionale rispetto alle strategie di impresa.
Manifestamente infondato è l’ultimo motivo di ricorso posto che è costante la giurisprudenza di legittimità che osserva come non sia ammesso ricorso per cassazione in tema di riconoscimento della condanna ad una provvisionale immediatamente esecutiva. Esso costituisce un provvedimento per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere costituito dall’integrale risarcimento: il medesimo pertanto non è impugnabile per Cassazione. (Sez. 4, Sentenza n. 34791 del 23/06/2010 Ud. (dep. 27/09/2010 ) Rv. 248348; Conformi: N. 9266 del 1994 Rv. 199072, N. 6727 del 1995 Rv. 201775, N. 11984 del 1997 Rv. 209501, N. 4973 del 2000 Rv. 215770, N. 7031 del 2003 Rv. 223657, N. 36536 del 2003 Rv. 226454, N. 36760 del 2004 Rv. 230271, N. 40410 del 2004 Rv. 230105, N. 5001 del 2007 Rv. 236068).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

 

 

Originally posted 2021-07-08 22:07:21.