REATI FALLIMENTARI

MILANO Fallimento – Bancarotta fraudolenta – Operazioni infragruppo – Ricorso –

MILANO Fallimento – Bancarotta fraudolenta – Operazioni infragruppo – Ricorso –

 

avv penale bologna foto

 

  1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 5.11.12 che aveva condannato V.F. alla pena di giustizia, ritenendolo responsabile di bancarotta fraudolenta per distrazione, nella sua qualità di amministratore unico della s.r.l. Gruppo Immobiliare T.C., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano del 3.3.05.

1.1. I fatti addebitati all’imputato e ritenuti provati all’esito dei due gradi di giudizio di merito, attengono:

– alla stipula di un mutuo ipotecario contratto dalla società fallita destinato a beneficiare, senza alcuna contropartita, il Gruppo Saccarifero M.

– ad una garanzia ipotecaria contratta, nei medesimi termini, per finanziamenti erogati sempre in favore del Gruppo Saccarifero M.

– a due fideiussioni rilasciate a garanzia dei debiti del Gruppo Saccarifero M.

– all’acquisto dell’80% delle quote della s.r.l. G. immobiliare , in seguito rivendute ad ABL Invest SA, senza contabilizzazione del prezzo e della sua destinazione.

  1. Propone tempestivo ricorso il difensore dell’imputato deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione.

Si evidenzia che il Gruppo Saccarifero M. era titolare di quote pari al 30% della società fallita e che vi era un unico centro direzionale (l’imputato era figlio dell’amministratore di fatto della controllante), sicchè le operazioni intervenute fra i due soggetti rientravano nel novero delle operazioni infragruppo.

La Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare che i mezzi necessari per l’acquisizione delle unità immobiliari erano stati messi a disposizione dei soci sotto forma di prestito infruttifero e che né V.F. né il Gruppo Saccarifero M. si sono insinuati al passivo per tale credito nei confronti della fallita.

2.1. Quanto alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, si rileva che l’imputato risiedeva in altra città e che gli atti di gestione della società fallita erano fortemente condizionati dalla personalità del padre V.G., amministratore di fatto del Gruppo Saccarifero M..

Tali circostanze avrebbero dovuto essere considerate dalla Corte d’Appello, in applicazione del principio di diritto secondo cui, nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento, e pertanto deve porsi in rapporto causale con la condotta dell’agente e deve essere altresì sorretto dal dolo.

  1. In una memoria depositata il 17.2.17, il difensore ribadisce i motivi dedotti ed evidenzia, inoltre, l’eccessività della durata della pena accessoria inflitta al V..

Considerato in diritto

  1. Il ricorso è inammissibile perché generico, dal momento che ripropone le medesime argomentazioni del gravame e non si confronta con la puntuale replica che, ad esse, è stata data dalla Corte d’Appello.

Quanto ai principi di diritto richiamati dal ricorrente, è ben vero che la giurisprudenza di legittimità riconosce un qualche valore alle operazioni infragruppo al fine di escludere la condotta distrattiva, ma lo fa dettando precise condizioni.

In particolare, si vedano:

Sez. 5, n. 30333 del 12/01/2016 Rv. 267883

“In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, qualora il fatto si riferisca a rapporti fra società appartenenti al medesimo gruppo, il reato deve ritenersi insussistente se, operando una valutazione ex ante, i benefici indiretti per la società fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi e siano tali da rendere il fatto incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della società”

Sez. 5, Sentenza n. 29036 del 09/05/2012 Rv. 253031

“In tema di bancarotta fraudolenta, qualora il fatto si riferisca a rapporti intercorsi fra società appartenenti al medesimo gruppo, solo il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse del gruppo, può consentire di ritenere legittima l’operazione temporaneamente svantaggiosa per la società sacrificata, nel qual caso è l’interessato a dover fornire la prova di tale circostanza”.

Sez. 5, Sentenza n. 48518 del 06/10/2011 Rv. 251536

“In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un’operazione infragruppo non è sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l’interessato fornire l’ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene”.

Sez. 5, Sentenza n. 36595 del 16/04/2009 Rv. 245136

“In tema di reati fallimentari, integra la distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale, il trasferimento di risorse infra-gruppo, ossia tra società appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale, effettuato, senza alcuna contropartita economica, da società che versi in gravi difficoltà finanziarie a vantaggio di società in difficoltà economiche, posto che, in tal caso, nessuna prognosi fausta dell’operazione può essere consentita”.

1.1. I giudici di merito ( e sul punto è legittimo il richiamo alle ampie motivazioni della sentenza di primo grado) hanno evidenziato come la causa del dissesto della società fallita fosse da individuare nel rapporto fra essa ed il Gruppo Saccarifero M., concretizzatosi nel trasferimento in favore di quest’ultimo di fondi liquidi e nella concessione di garanzie che, in conseguenza delle difficoltà finanziarie del GSM, hanno determinato l’aggressione del patrimonio immobiliare della fallita a garanzia disposizioni di debito estremamente rilevanti.

A fronte dell’articolata elencazione delle operazioni ritenute distrattive in favore di GSM, la difesa ha genericamente allegato che i mezzi finanziari per l’acquisto degli immobili ipotecati vennero forniti dai soci senza alcuna contropartita, ma non ha minimamente dimostrato se il vantaggio in tal modo procurato alla società Gruppo Immobiliare T.C. poi fallita, fosse tale da compensare il trasferimento di risorse alla società controllante.

  1. Anche con riguardo alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, il ricorso non fa che riproporre la tesi secondo cui l’imputato sarebbe stato manovrato dal padre, amministratore di fatto del GSM, senza considerare che la Corte d’Appello l’ha ritenuta improponibile, atteso il ruolo di amministratore unico ricoperto, non solo formalmente, dall’imputato nell’ambito della società fallita ed il suo curriculum professionale.
  2. Il principio enunciato nel ricorso secondo cui, nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato in qualità di evento e deve, perciò, porsi in nesso causale con la condotta dell’agente, è stato ampiamente superato dalla giurisprudenza di legittimità successiva alla sentenza n.47502 del 6.12.12 citata dal ricorrente e, da ultimo, dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 22474 del 31/03/2016 Rv. 266804

“Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività. (In motivazione, la Corte ha precisato che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l’impresa non versava in condizioni di insolvenza)”.

  1. La censura relativa alla eccessiva durata della sanzione accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso le imprese, è inammissibile sotto un duplice profilo:

– il termine di quindici giorni per il deposito di memorie difensive, previsto dall’art. 611 cod. proc. pen., è da ritenersi applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di cassazione dall’obbligo di prenderle in esame (Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012 Rv. 252711 e giurisprudenza di legittimità conforme)

– la pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa prevista per il delitto di bancarotta fraudolenta ha la durata fissa ed inderogabile di dieci anni, diversamente dalle pene accessorie previste per il reato di bancarotta semplice, che devono essere commisurate alla durata della pena principale, in quanto, essendo determinate solo nel massimo, sono soggette alla regola di cui all’art. 37 cod. pen.. (v. Corte Cost. n. 134 del 2012) Sez. 5, n. 15638 del 05/02/2015 Rv. 263267, conformi n. 17690 del 2010 Rv. 247319, n. 269 del 2011 Rv. 249500, n. 30341 del 2012 Rv. 253318, n. 11257 del 2013 Rv. 254641, n. 51526 del 2013 Rv. 258665, n. 628 del 2014 Rv. 257947, n. 41035 del 2014 Rv. 260495.

  1. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 Rv. 237957), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

 

Originally posted 2021-07-08 11:43:42.