TRUFFE INTERNET AGGRAVANTE MINORATA DIFESA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sentenza 29 settembre – 14 ottobre 2016, n. 43705
L’art. 61 c.p., comma 1, n. 5, stabilisce che l’aggravante della cosiddetta minorata difesa si configura allorquando l’agente abbia approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.
Attenzione: Diritto penale breve vademecum-avvocato penalista Bologna
Per la sua applicazione, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, occorre che vi siano condizioni oggettive conosciute dall’agente e di cui questi abbia volontariamente approfittato, valutazione che deve essere fatta in concreto, caso per caso e secondo una valutazione complessiva degli elementi disponibili (Sez. 2 n. 13933 del 7 gennaio 2015, Nanni, Rv. 263293; Sez. 1, n. 40923 del 10 luglio 2013, Congiusti, Rv. 257248; Sez. 1, n. 13387 del 16 maggio 2013, Rossi, Rv. 259729).
Tali condizioni, secondo la norma, possono essere di tempo, di luogo o di persona.
- Orbene, l’aggravante è stata specificamente contestata, nel caso in esame, come circostanza di luogo e di tempo.
Infatti, è evidente che la modalità della vendita online avuto riguardo al fatto che le parti contraenti, attraverso lo strumento informatico, perfezionano il contratto senza conoscersi personalmente – non potrebbero consentire alcun approfittamento da parte dell’agente delle circostanze legate alla persona dell’acquirente, nel senso attribuito loro dalla giurisprudenza di legittimità.
Secondo la quale, infatti, le circostanze di persona che, ai sensi dell’art. 61 c.p., n. 5 aggravano il reato quando l’agente ne approfitti, possono consistere in uno stato di debolezza fisica o psichica in cui la vittima del reato si trovi per qualsiasi motivo; ne consegue che esse devono essere conosciute dall’agente e tali da ostacolare, in relazione alla situazione fattuale concretamente esistente, la reazione dell’Autorità pubblica o delle persone offese, agevolando la commissione del reato. Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante in relazione ad una serie di truffe, connesse all’abusivo esercizio delle professioni di psicologo, psicoterapeuta e medico psichiatra, poste in essere dall’imputato in danno dei pazienti (Sez. 2, n. 13933 del 7 gennaio 2015, Nanni, Rv. 263293).
- Ma è altrettanto evidente come, nella specie, non siano individuabili circostanze di tempo tali da aver favorito la condotta dell’agente e delle quali egli ha approfittato per commettere gli artifici e raggiri.
Nello sviluppo giurisprudenziale in ordine a tale specifica situazione oggettiva, infatti, si è solo e soltanto fatto riferimento agli orari in cui la condotta dell’agente era stata commessa. La casistica, in particolare, illustra che tale circostanza aggravante è stata ritenuta sussistente con riguardo alle ipotesi di furto o rapina in ore notturne (tra le tante, Sez. 5, n. 32244 del 26 gennaio 2015, Halilovic, Rv. 265300).
L’impossibilità di riconnettere a circostanze di tempo la condotta commessa dall’indagato, nel caso in esame, è rivelata, del resto e non a caso, anche dallo stesso tenore della contestazione provvisoria (avendo commesso il fatto attraverso contatti telematici e a distanza che non permettono alla persona offesa di controllare l’identità e la serietà dell’interlocutore/contraente nè l’esistenza del bene offerto); laddove nessun aspetto della condotta è ricollegabile, in concreto, al tempo in cui la medesima era stata commessa, nè tale riferimento si coglie in un qualche passaggio del ricorso.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”3.0.47″][et_pb_row admin_label=”row” _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
TRUFFE INTERNET AGGRAVANTE MINORATA DIFESA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Sentenza 29 settembre – 14 ottobre 2016, n. 43705
L’art. 61 c.p., comma 1, n. 5, stabilisce che l’aggravante della cosiddetta minorata difesa si configura allorquando l’agente abbia approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.
Attenzione: Diritto penale breve vademecum-avvocato penalista Bologna
Per la sua applicazione, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, occorre che vi siano condizioni oggettive conosciute dall’agente e di cui questi abbia volontariamente approfittato, valutazione che deve essere fatta in concreto, caso per caso e secondo una valutazione complessiva degli elementi disponibili (Sez. 2 n. 13933 del 7 gennaio 2015, Nanni, Rv. 263293; Sez. 1, n. 40923 del 10 luglio 2013, Congiusti, Rv. 257248; Sez. 1, n. 13387 del 16 maggio 2013, Rossi, Rv. 259729).
Tali condizioni, secondo la norma, possono essere di tempo, di luogo o di persona.
- Orbene, l’aggravante è stata specificamente contestata, nel caso in esame, come circostanza di luogo e di tempo.
Infatti, è evidente che la modalità della vendita online avuto riguardo al fatto che le parti contraenti, attraverso lo strumento informatico, perfezionano il contratto senza conoscersi personalmente – non potrebbero consentire alcun approfittamento da parte dell’agente delle circostanze legate alla persona dell’acquirente, nel senso attribuito loro dalla giurisprudenza di legittimità.
Secondo la quale, infatti, le circostanze di persona che, ai sensi dell’art. 61 c.p., n. 5 aggravano il reato quando l’agente ne approfitti, possono consistere in uno stato di debolezza fisica o psichica in cui la vittima del reato si trovi per qualsiasi motivo; ne consegue che esse devono essere conosciute dall’agente e tali da ostacolare, in relazione alla situazione fattuale concretamente esistente, la reazione dell’Autorità pubblica o delle persone offese, agevolando la commissione del reato. Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante in relazione ad una serie di truffe, connesse all’abusivo esercizio delle professioni di psicologo, psicoterapeuta e medico psichiatra, poste in essere dall’imputato in danno dei pazienti (Sez. 2, n. 13933 del 7 gennaio 2015, Nanni, Rv. 263293).
- Ma è altrettanto evidente come, nella specie, non siano individuabili circostanze di tempo tali da aver favorito la condotta dell’agente e delle quali egli ha approfittato per commettere gli artifici e raggiri.
Nello sviluppo giurisprudenziale in ordine a tale specifica situazione oggettiva, infatti, si è solo e soltanto fatto riferimento agli orari in cui la condotta dell’agente era stata commessa. La casistica, in particolare, illustra che tale circostanza aggravante è stata ritenuta sussistente con riguardo alle ipotesi di furto o rapina in ore notturne (tra le tante, Sez. 5, n. 32244 del 26 gennaio 2015, Halilovic, Rv. 265300).
L’impossibilità di riconnettere a circostanze di tempo la condotta commessa dall’indagato, nel caso in esame, è rivelata, del resto e non a caso, anche dallo stesso tenore della contestazione provvisoria (avendo commesso il fatto attraverso contatti telematici e a distanza che non permettono alla persona offesa di controllare l’identità e la serietà dell’interlocutore/contraente nè l’esistenza del bene offerto); laddove nessun aspetto della condotta è ricollegabile, in concreto, al tempo in cui la medesima era stata commessa, nè tale riferimento si coglie in un qualche passaggio del ricorso.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
Originally posted 2019-07-29 17:30:48.