SEQUESTRO PENALE, SEQUEST/RO PREVENTIVO, SEQUESTRO PROBATORIO
AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA, AVVOCATO PENALISTA RAVENNA, AVVOCATO PENALISTA FERRARA, AVVOCATO PENALISTA RIMINI, AVVOCATO PENALISTA FORLI
Presupposto del sequestro probatorio ex art. 354 c.p.p., come del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.,
è la commissione di un reato, sia pure accertato in via incidentale nella sua astratta configurabilità, e non la mera intenzione di commetterlo. È quindi illegittimo il sequestro probatorio disposto e convalidato prima che il reato sia stato commesso, sul mero presupposto che l’agente avesse intenzione di commetterlo. In tal caso, infatti, sarebbero violate sia le norme degli artt. 354 e 355 c.p.p.,
AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA, AVVOCATO PENALISTA RAVENNA, AVVOCATO PENALISTA FERRARA, AVVOCATO PENALISTA RIMINI, AVVOCATO PENALISTA FORLI
Dispositivo dell’art. 355 Codice di procedura penale
1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale [134, 357] il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito.
2. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate. Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
3. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro, richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’articolo 324
4. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento [588].
Il sequestro probatorio è legittimo non solo quando la condotta ipotizzata è sussumibile in una precisa fattispecie criminosa, ma anche quando tale sussumibilità è discutibile sotto il profilo giuridico, sia nel senso della possibile esclusione di tale condotta dall’area dell’illecito penale, sia nell’ipotesi di configurabilità, sempre in astratto, di fattispecie criminosa diversa da quella indicata nel decreto di sequestro; il mezzo di ricerca della prova de quo, che costituisce lo strumento più idoneo ad accertare la fondatezza della notitia criminis attraverso l’acquisizione del corpo del reato e delle cose ad esso attinenti, può infatti rendersi necessario per stabilire gli esatti termini della condotta denunciata o ipotizzata, al fine non solo della configurabilità o meno di un reato, ma anche dell’inquadramento di tale condotta in una o in un’altra figura criminosa, in una fase del procedimento — le indagini preliminari — caratterizzata dalla fluidità dell’imputazione sia sotto il profilo fattuale che sotto il profilo giuridico. (In applicazione di detto principio la corte ha ritenuto la legittimità del sequestro probatorio di vari orologi, imitazione di modelli brevettati in relazione ai quali si era ipotizzata la violazione dell’art. 473 c.p., posto che il sequestro si poneva come premessa necessaria per l’accertamento della rilevanza penale della condotta denunciata).
AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA, AVVOCATO PENALISTA RAVENNA, AVVOCATO PENALISTA FERRARA, AVVOCATO PENALISTA RIMINI, AVVOCATO PENALISTA FORLI
PROCESSO PENALE AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA
PROCESSO PENALE AVVOCATO PENALISTA MILANO
PROCESSO PENALE AVVOCATO PENALISTA VENEZIA
PROCESSO PENALE AVVOCATO PENALISTA RAVENNA
PROCESS PENALE AVVOCATO PENALISTA FORLI
PROCESS PENALE AVVOCATO PENALISTA PAVIA
PROCESS PENALE AVVOCATO PENALISTA VICENZA
PROCESS PENALE AVVOCATO PENALISTA TREVISO
PROCESS PENALE AVVOCATO PENALISTA PADOVA
PROCESS PENALE AVVOCATO PENALISTA CESENA
SEDE UNICA STUDIO A BOLOGNA
Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti [113 disp. att.].
Il sequestro probatorio è legittimo non solo quando la condotta ipotizzata è sussumibile in una precisa fattispecie criminosa, ma anche quando tale sussumibilità è discutibile sotto il profilo giuridico, sia nel senso della possibile esclusione di tale condotta dall’area dell’illecito penale, sia nell’ipotesi di configurabilità, sempre in astratto, di fattispecie criminosa diversa da quella indicata nel decreto di sequestro; il mezzo di ricerca della prova de quo, che costituisce lo strumento più idoneo ad accertare la fondatezza della notitia criminis attraverso l’acquisizione del corpo del reato e delle cose ad esso attinenti, può infatti rendersi necessario per stabilire gli esatti termini della condotta denunciata o ipotizzata, al fine non solo della configurabilità o meno di un reato, ma anche dell’inquadramento di tale condotta in una o in un’altra figura criminosa, in una fase del procedimento — le indagini preliminari — caratterizzata dalla fluidità dell’imputazione sia sotto il profilo fattuale che sotto il profilo giuridico. (In applicazione di detto principio la corte ha ritenuto la legittimità del sequestro probatorio di vari orologi, imitazione di modelli brevettati in relazione ai quali si era ipotizzata la violazione dell’art. 473 c.p., posto che il sequestro si poneva come premessa necessaria per l’accertamento della rilevanza penale della condotta denunciata).
Legittimamente può procedere a sequestro ai sensi dell’art. 354 c.p.p.
il comandante della polizia municipale atteso che costui ha la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria; infatti a norma dell‘art. 5, L. 7 marzo 1986, n. 65 il personale che svolge servizio di polizia municipale nell’ambito del territorio dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni esercita anche funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo poi la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria il responsabile del servizio o del corpo e gli addetti al coordinamento ed al controllo
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato [253] siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del pubblico ministero(1).
Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti [113 disp. att.].
Attesa l’inquadrabilità del delitto di pubblica istigazione a delinquere (art. 414 c.p.), fra i reati di pericolo, per i quali non è ammissibile la figura del tentativo, deve escludersi la legittimità del sequestro di cose che si assumano riferibili ad un illecito penale costituito dal tentativo di commettere il suddetto reato. (Nella specie trattavasi di sciarpe che, nel corso di un servizio di prevenzione, erano state trovate in possesso ad alcuni sostenitori di una squadra di calcio e dalle cui caratteristiche si era ritenuto di desumere che esse fossero idonee a costituire incoraggiamento alla violenza, provvedendosi pertanto, da parte della polizia giudiziaria, al loro sequestro, ai sensi dell‘art. 354 c.p.p.).
Qualora il pubblico ministero convalidi la perquisizione ed il conseguente sequestro eseguiti di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria, il provvedimento così emanato, impugnabile con la richiesta di riesame, costituisce un autonomo titolo del vincolo materiale sulla cosa, in cui rimane assorbita ogni questione concernente la sussistenza dei presupposti autorizzativi dell’attività di rintraccio ed apprensione del corpo del reato compiuta dalla polizia giudiziaria.
–
Qualora, in seguito a perquisizione compiuta d’iniziativa della polizia giudiziaria, venga effettuato il sequestro di cose o tracce pertinenti al reato (nella specie coltello ingiustificatamente portato fuori dell’abitazione), ogni questione di legittimità della perquisizione stessa, in punto di ricorrenza o meno dei presupposti che la autorizzano, deve ritenersi superata dal concreto rintraccio del corpo del reato, che la legittima ex se, ai sensi del comma 2 dell’art. 354 c.p.p., il successivo sequestro, non potendosi ritenere che l’eventuale vizio della perquisizione — in ogni caso sanzionabile con provvedimenti disciplinari o penali — possa impedire, ad avvenuta constatazione del reato, il compimento di un atto consequenziale come il sequestro, obbligatorio nelle situazioni di pericolo di dispersione della prova e dunque legittimato dallo stesso accertamento del reato, indipendentemente dagli atti anteriori di ricerca.
Qualora, in seguito a perquisizione compiuta d’iniziativa della polizia giudiziaria, venga effettuato il sequestro di cose o tracce pertinenti al reato (nella specie coltello ingiustificatamente portato fuori dell’abitazione), ogni questione di legittimità della perquisizione stessa, in punto di ricorrenza o meno dei presupposti che la autorizzano, deve ritenersi superata dal concreto rintraccio del corpo del reato, che la legittima ex se, ai sensi del comma 2 dell’art. 354 c.p.p., il successivo sequestro, non potendosi ritenere che l’eventuale vizio della perquisizione — in ogni caso sanzionabile con provvedimenti disciplinari o penali — possa impedire, ad avvenuta constatazione del reato, il compimento di un atto consequenziale come il sequestro, obbligatorio nelle situazioni di pericolo di dispersione della prova e dunque legittimato dallo stesso accertamento del reato, indipendentemente dagli atti anteriori di ricerca
È abnorme l’ordine dato dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria di procedere ad un sequestro di iniziativa della stessa polizia giudiziaria.
L’art. 354 c.p.p., che dispone in materia di sequestri effettuati ad iniziativa della polizia giudiziaria, non richiede, per l’esecuzione ed il permanere del sequestro, che la corretta e definitiva qualificazione giuridica del fatto addebitabile all’indagato sia precedente o contestuale alla misura, e ciò in virtù della funzione stessa del sequestro che — stante il fumus dell’esistenza dell’illecito e ricorrendo le condizioni per l’applicazione della misura — deve essere eseguito dalla polizia giudiziaria indipendentemente da una circostanziata qualificazione giuridica dei fatti, alla quale può addivenirsi in seguito, e proprio sulla base di ulteriori acquisizioni probatorie.
In tema di tutela delle acque dall’inquinamento, i processi verbali di prelevamento di campioni e quelli di analisi dei campioni stessi, essendo atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria (artt. 431, lettera b, c.p.p. e 223, comma 3, D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271), possono essere inclusi nel fascicolo per il dibattimento. Invero i funzionari delle UU.SS.LL. quando effettuano le analisi dei campioni, a seguito del connesso prelievo, assicurano le fonti di prova del reato, e quindi esercitano funzioni di polizia giudiziaria (artt. 55, 57 c.p.p.).
L’art. 354 del codice di procedura penale consente alla polizia giudiziaria gli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, onde assicurare che «le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del pubblico ministero». Trattasi di attività di accertamento e rilevazione che spetta alla polizia giudiziaria organizzare secondo ragionevoli modalità, considerate le condizioni di tempo e di luogo e la natura delle indagini in corso. Se il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, la polizia giudiziaria non è affatto obbligata a disporre subito il sequestro, ma come bene indica l’art. 354, comma 2, c.p.p. può provvedere solo «se del caso» ed intanto rientra nella sua facoltà tenere sul posto le cose oggetto dell’accertamento, informandone il P.M.
Ai fini del sequestro probatorio durante le indagini preliminari, non è necessario che il fatto noto sia accertato ma è sufficiente che risulti ragionevolmente probabile in base a specifici elementi; e l’eventuale mutamento, correzione o integrazione dell’individuazione delle norme di legge violate non comporta violazione del principio di correlazione fra contestato e ritenuto.
In base al disposto dagli artt. 55, 348 e 354 c.p.p., la polizia giudiziaria che abbia già proceduto al sequestro, mediante apposizione dei sigilli, di un immobile edificato senza concessione ed alla nomina del custode, successivamente — intervenuta la convalida da parte dell’autorità giudiziaria — constatata la rimozione dei sigilli e la prosecuzione delle opere, ha il potere di sostituire il custode, profilandosi tale sostituzione come un intervento urgente al fine di assicurare la garanzia penale all’efficienza di una effettiva custodia in presenza di un nuovo corpo di reato prima non sequestrato, in grado così di legittimare l’attività compiuta diretta ad assicurare la prova in occasione di indagini anch’esse antecedenti all’intervento del pubblico ministero.
Il prelievo di urine, con conseguente esame analitico delle medesime ai fini di accertare eventuali patologie afferenti il detenuto o l’internato, trova legittimità nell’art. 11, L. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), laddove impone che all’atto di ingresso nell’istituto i detenuti o gli internati sono sottoposti a visita medica (quinto comma del citato articolo) e rientra tra le attività amministrative demandate ai responsabili di ciascun istituto di pena (art. 3 del regolamento di esecuzione della legge penitenziaria, D.P.R. 29 aprile 1946, n. 431). Pertanto, tutta l’attività di prelievo delle urine, di sottoposizione ad analisi del liquido prelevato, di trasmissione eventuale dell’esito della medesima da parte del giudice di sorveglianza al tribunale di sorveglianza competente deve essere qualificata come attività amministrativa, sicché per la medesima non possono essere applicate le norme riguardanti l’attività di indagine del pubblico ministero, il cui ambito è diverso rispetto a quello concernente l’organizzazione penitenziaria. (Nella specie relativa a rigetto di ricorso avverso revoca della semilibertà disposta perché il detenuto risultava positivo a sostanze stupefacenti (cocaina), si lamentava acquisizione della prova — analisi delle urine — in violazione di legge ex art. 360 c.p.p che fa obbligo dell’avviso al difensore del giorno, ora e luogo del conferimento dell’incarico per qualunque accertamento tecnico e si chiedeva sollevarsi incidente di costituzionalità per violazione dell’art. 24 della Costituzione, qualora il prelievo delle urine e la successiva analisi dovessero ritenersi costituire rilievi sulla persona ai sensi dell’art. 354, terzo comma, c.p.p.).
In base al principio di tassatività di cui all’art. 177 c.p.p., la mancata apposizione del sigillo da parte dell’autorità di polizia giudiziaria non dà luogo a nullità non essendo la stessa prevista da alcuna disposizione di legge. Fermo restando che l’assicurazione del corpo di reato mediante l’apposizione del sigillo, a norma degli artt. 260 c.p.p., 81 D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, 10 delle disposizioni regolamentari del codice penale, è atto dell’autorità giudiziaria e non già della polizia giudiziaria, l’apposizione dei sigilli ad opera di quest’ultima non deve avvenire immediatamente dopo l’apprensione del corpo di reato, ben potendo la stessa esaminare il reperto, avvalendosi, ove necessaria, dell’opera di consulenti tecnici. (Nella specie, la Corte ha ritenuto insussistente ogni nullità ed ogni incidenza sulla ritualità della prova acquisita, nella momentanea consegna ad opera della polizia giudiziaria, del reperto privo di sigillo, all’Usl multizonale per fare accertare se si trattasse di sostanze stupefacenti).
In base al principio di tassatività di cui all’art. 177 c.p.p., la mancata apposizione del sigillo da parte dell’autorità di polizia giudiziaria non dà luogo a nullità non essendo la stessa prevista da alcuna disposizione di legge. Fermo restando che l’assicurazione del corpo di reato mediante l’apposizione del sigillo, a norma degli artt. 260 c.p.p., 81 D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, 10 delle disposizioni regolamentari del codice penale, è atto dell’autorità giudiziaria e non già della polizia giudiziaria, l’apposizione dei sigilli ad opera di quest’ultima non deve avvenire immediatamente dopo l’apprensione del corpo di reato, ben potendo la stessa esaminare il reperto, avvalendosi, ove necessaria, dell’opera di consulenti tecnici. (Nella specie, la Corte ha ritenuto insussistente ogni nullità ed ogni incidenza sulla ritualità della prova acquisita, nella momentanea consegna ad opera della polizia giudiziaria, del reperto privo di sigillo, all’Usl multizonale per fare accertare se si trattasse di sostanze stupefacenti).
Il consulente tecnico nominato dal P.M. ai sensi dell’art. 359 c.p.p. dev’essere dotato di specifiche competenze tecniche, scientifiche o di altra natura ed esplica un’attività che si concreta non solo nel compimento di attività materiali richiedenti un certo grado, più o meno elevato, di capacità tecnica, ma anche e soprattutto la valutazione critica dei risultati di tali attività. Esulano, pertanto, dall’ambito della consulenza, per rientrare in quello dei rilievi previsti dall’art. 354 c.p.p., tutti quegli accertamenti che si esauriscono in semplici operazioni di carattere materiale. (Nella specie è stata annullata l’ordinanza del giudice del riesame, che in maniera acritica aveva ritenuto, senza verificare l’osservanza delle disposizioni dettate dagli artt. 359 e 360 c.p.p., non utilizzabile la consulenza affidata a funzionari di un Centro Regionale di Polizia Scientifica, avente ad oggetto l’estrapolazione di fotogrammi da una video-cassetta e il raffronto degli stessi con le fotografie di determinate persone, al fine di evidenziare eventuali somiglianze).
Il verbale degli ispettori del lavoro, che sono ufficiali di polizia giudiziaria, quando contenga la descrizione di cose, di tracce o di luoghi, suscettibili di modifica nel tempo per eventi naturali o per comportamenti umani, va inserito nel fascicolo del dibattimento. Esso costituisce documentazione di attività irripetibile proprio perché descrittiva di una situazione accertata in un determinato momento storico. L’irripetibilità non attiene infatti, alla «verbalizzazione» ma al suo contenuto. Ne deriva che di esso deve darsi lettura e va utilizzato come prova ai fini del giudizio.
Originally posted 2021-04-16 09:30:52.