AVVOCATO PENALE ESPERTO BOLOGNA MILANO RAVENNA FORLI Mezzi di ricerca della prova – Decreto di sequestro probatorio – Corpo di reato – Motivazione – Indicazione delle concrete esigenze probatorie – Necessità Corte di Cassazione|Sezione U|Penale|Sentenza|27 luglio 2018| n. 36072

AVVOCATO PENALE ESPERTO BOLOGNAMILANO RAVENNA FORLI Mezzi di ricerca della prova – Decreto di sequestro probatorio – Corpo di reato – Motivazione – Indicazione delle concrete esigenze probatorie – Necessità Corte di Cassazione|Sezione U|Penale|Sentenza|27 luglio 2018| n. 36072

Pur dando atto del maggioritario orientamento della giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, in ordine alla necessita’ di una specifica motivazione nel caso di sequestro probatorio del “corpo del reato” (da ultimo, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711), l’ordinanza, nell’ambito di un diffuso excursus volto ad elencare numerose sentenze discostatesi nel tempo da tale indirizzo, ha valorizzato in particolare la sentenza di Sez. 3, n. 1145 del 27/04/2016, Bernardi, Rv. 268736, ove, pur stabilendosi che il decreto di sequestro probatorio del corpo di reato deve essere necessariamente sorretto, a pena di nullita’, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalita’ perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti, si e’ tuttavia precisato che “e’ legittimo fare ricorso ad una formula sintetica nel solo caso in cui la funzione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono”. E’ stata poi richiamata la sentenza di Sez. U, n. 2 del 11/02/1994, Carella, Rv.196261, ove si e’ ritenuto che la finalita’ probatoria del corpo del reato sia in re ipsa essendo, pertanto, nel caso di sequestro probatorio che abbia ad oggetto il corpus delicti, sufficiente, a tal fine, un richiamo alla qualificazione della cosa come corpo del reato. Questa interpretazione troverebbe conferma nel dato letterale dell’articolo 253 c.p.p., ove l’aggettivo “necessarie” (declinato al plurale femminile) e’ connesso alle sole “cose pertinenti al reato”, e non invece al sostantivo “corpo di reato” (singolare maschile).

L’ordinanza ha anche precisato come non dovrebbe esservi dubbio non solo sul fatto che i beni immobili costituiscano corpo del reato in tutti i casi in cui, come nella specie, si proceda per reati edilizi, ma anche sul fatto che i beni immobili sequestrati in seno ad un procedimento penale per detti reati presentino appunto, quale connotato ontologico e immanente di immediata evidenza, la loro finalizzazione probatoria, dal momento che l’attivita’ investigativa non puo’ che passare attraverso una puntuale verifica delle difformita’ prima facie riscontrate nella fase iniziale dell’indagine.

  1. Il Primo Presidente, preso atto dell’esistenza del contrasto, con decreto del 28 febbraio 2018, ha assegnato, ai sensi dell’articolo 610 c.p.p., comma 3, il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione del medesimo in udienza camerale la data odierna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. L’ordinanza di rimessione parrebbe, nella sua prima parte, avere focalizzato l’attenzione specificamente sulla questione se il decreto di sequestro (o di convalida di sequestro) probatorio possa essere corredato da una motivazione di minor pregnanza nei casi in cui il corpo del reato esprima in maniera, per cosi’ dire, autoevidente, la finalizzazione probatoria dell’atto (dando cosi’ apparentemente per scontato che, invece, in via “ordinaria”, una motivazione il decreto debba comunque contenere).

Piu’ oltre, tuttavia, gli stessi giudici remittenti manifestano la propensione per un ben piu’ radicale indirizzo, che finisca per esimere tout court da motivazione il provvedimento di sequestro sol perche’ riguardante il corpo di reato.

E’ lo stesso pubblico ministero ricorrente, del resto, nel censurare il provvedimento impugnato, a porre in rilievo la divaricazione esegetica creatasi, nella giurisprudenza di questa Corte, tra un orientamento che attribuisce al corpo di reato una funzione probatoria in re ipsa, di per se’, dunque, insofferente a spiegazioni che si rivelerebbero in definitiva superflue, ed un orientamento che, invece, rifuggendo da un tale assioma e mostrando di considerare ulteriori necessari profili, si caratterizza per evitare distinzioni, non volute dal legislatore, tra corpo del reato e cose pertinenti al reato.

Proprio la radicale ratio da cui muove l’indirizzo che escluderebbe l’onere motivazionale appare tale da “assorbire” e vanificare l’utilita’ di introdurre ulteriori possibili distinzioni, quale quella di specifici corpi del reato che, a differenza e piu’ di altri, rechino in se’ l’evidenza probatoria perseguita dal provvedimento di sequestro, e da imporre, dunque, l’esame della piu’ generale e pregiudiziale questione.

1.1. Va aggiunto che, correttamente, nell’individuare e proporre ragioni inducenti a dissentire dall’indirizzo espresso da Sez. U, Bevilacqua, cit., la Terza Sezione ha rimesso la questione a questo consesso facendo espresso riferimento al nuovo disposto dell’articolo 618 c.p.p., comma 1 bis, introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, articolo 1, comma 66, secondo cui “se una sezione della Corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso”.

La norma, con cui il rapporto tra sezioni semplici e sezioni unite e’ stato conformato a quanto gia’ previsto per il processo civile dall’articolo 374 c.p.c., comma 3, come modificato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 8, ha introdotto una ipotesi di rimessione che, a differenza di quella, facoltativa, di cui al comma 1, si caratterizza, come inequivocabilmente discendente dalla differenza di locuzioni impiegate nel comma 1 (“puo’ con ordinanza rimettere il ricorso”) e nel comma 2 (“rimette…la decisione del ricorso”), per essere, infatti, obbligatoria, nel segno della volonta’ di rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione attraverso il consolidamento del ruolo delle Sezioni Unite.

Deve inoltre affermarsi che il disposto dell’articolo 618, comma 1 bis, cit. trova applicazione anche con riferimento alle decisioni intervenute, come nella specie, precedentemente all’entrata in vigore della nuova disposizione: il tenore generale della norma e la ratio ispiratrice appena ricordata consentono di ritenere, in mancanza tra l’altro di una apposita disciplina di carattere intertemporale, applicabile sin da subito la nuova disposizione posto che il valore di “precedente vincolante”, tale da imporre obbligatoriamente alla sezione semplice la rimessione del ricorso, e’ identificabile con la sola peculiare fonte di provenienza della decisione, indipendentemente dalla collocazione temporale di quest’ultima, se cioe’ ante o post riforma.

  1. Tanto premesso, la questione di diritto devoluta a queste Sezioni Unite va dunque sinteticamente riassunta nei seguenti termini:

“Se, anche per le cose che costituiscono corpo di reato, il decreto di sequestro (o di convalida di sequestro) probatorio debba essere comunque motivato quanto alla finalita’ in concreto perseguita per l’accertamento dei fatti”.

  1. Cio’ posto, appare prioritario ripercorrere, sia pure sinteticamente, il tracciato giurisprudenziale formatosi proprio sulla generale questione appena rammentata.

Ricordato che il necessario riferimento normativo e’ costituito dall’articolo 253 c.p.p., comma 1, secondo cui “l’autorita’ giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti”, la disamina deve muovere dalla pronuncia delle Sez. U, n. 10 del 18/06/1991, Raccah, Rv. 187861.

Dopo avere precisato che il dato testuale dell’articolo 253 cit., per il solo fatto dell’utilizzo dell’aggettivo “necessarie”, di genere femminile, non puo’ giustificare la conclusione che in caso di sequestro del corpo del reato non occorra la indicazione delle esigenze probatorie (atteso che, per ragioni di immediata contiguita’ sintattica, ben sarebbe possibile la concordanza dell’aggettivo con l’ultimo nome femminile, quando questo e’ plurale, anche se preceduto da nomi maschili), la pronuncia ha affermato come “decisiva la considerazione che in ogni caso il decreto deve essere motivato e che, potendo il sequestro (anche quello del corpo del reato) avvenire sia per finalita’ probatorie, sia per finalita’ preventive, soggette a regole diverse, l’autorita’ che lo dispone non puo’ non indicare le finalita’ che con il provvedimento intende perseguire, cosi’ come il giudice del riesame non puo’ non controllare queste finalita’ per verificare, anche sotto l’aspetto procedimentale, la legittimita’ del decreto”. Si e’ poi ritenuta erronea la affermazione della connaturata necessita’ per l’accertamento dei fatti insita nel corpo del reato: da un lato, un tale assioma sarebbe sconfessato dalla realta’ e, dall’altro, lo stesso legislatore avrebbe ritenuto imprescindibile il nesso tra la misura e le esigenze probatorie imponendo, ai sensi dell’articolo 262 c.p.p., comma 1, la restituzione delle cose “quando non e’ necessario mantenere il sequestro ai fini di prova”, in tale locuzione indifferenziata dovendosi ricomprendere anche il corpo del reato. Di qui, dunque, l’insostenibilita’ logica di un sequestro del corpo del reato senza accertamento della sua necessita’ ai fini probatori, atteso che, se questa necessita’ mancasse, si dovrebbe restituire immediatamente la cosa sequestrata.

3.1. All’assunto appena ricordato ha fatto seguito il diverso indirizzo espresso da Sez. U, n.2 del 11/02/1994, Carella, Rv. 196261 (confermata da Sez. U, n. 20 del 11/11/1994, Ceolin, Rv. 199172), che ha fondato invece la non necessita’, per le cose aventi qualifica di “corpo di reato”, di una specifica motivazione del sequestro in funzione dell’accertamento dei fatti sulla esigenza probatoria in re ipsa del corpus delicti, essendo invece necessaria e sufficiente a tal fine unicamente la giustificazione di una tale qualificazione.

Ad una prima ragione, di ordine letterale (l’indicazione nell’articolo 253 c.p.p. dell’aggettivo “necessarie”, in quanto declinato al plurale femminile, dovrebbe riferirsi solo alle cose pertinenti al reato e non anche al corpo di reato), dovrebbe aggiungersi la considerazione sostanziale incentrata sul concetto di “corpo di reato”, implicante, in linea di principio, un vincolo necessario con la prova del reato e postulante l’esistenza di un rapporto di immediatezza tra la cosa e l’illecito penale, con conseguente necessaria efficacia probatoria diretta in ordine all’avvenuta commissione di un reato ed alla sua attribuibilita’ ad un soggetto determinato. Proprio la previsione della restituzione “all’avente diritto” contenuta nell’articolo 262 cit., valorizzata dall’indirizzo volto a richiedere sempre la motivazione sulle finalita’ probatorie, renderebbe poi logico il sostenere che il sequestro del corpo di reato non necessiti dell’individuazione di detta finalita’.

3.2. Portata ancora una volta al vaglio delle Sezioni Unite, la questione e’ stata nuovamente decisa da Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711, che hanno affermato, nel solco inaugurato da Sez. U, n. 10 del 18/06/1991, Raccah, cit. come, anche per le cose costituenti corpo di reato, il decreto di sequestro a fini di prova debba essere sorretto, a pena di nullita’, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalita’ perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti.

Il ragionamento svolto dalla sentenza si e’ mosso su diversi piani.

Sotto un primo profilo la decisione ha rilevato come il codice di rito non preveda affatto, accanto alle tre forme tipiche di sequestro (probatorio, preventivo e conservativo), la figura autonoma del sequestro del corpo di reato come quartum genus suscettibile di automatica e obbligatoria applicazione in virtu’ della sola qualita’ della cosa, essendo invece necessario che ogni provvedimento diretto all’apprensione della res ed alla conseguente imposizione del vincolo temporaneo di indisponibilita’ su di essa rientri, per le specifiche finalita’ di volta in volta perseguite, in uno dei tre menzionati modelli legali.

Sotto un secondo versante ha poi affermato come, anche con riguardo al sequestro del corpo del reato disposto a fini di prova, debbano essere comunque esplicitate, cosi’ come per le cose pertinenti al reato, le ragioni giustificanti in concreto la necessita’ dell’acquisizione interinale del bene “per l’accertamento dei fatti” inerenti al thema decidendum del processo, secondo il catalogo enunciato dall’articolo 187 c.p.p., ovvero in funzione dell’assicurazione della prova del reato per cui si procede o della responsabilita’ dell’autore.

Ribadendo poi il ragionamento gia’ svolto dalle Sez. U, n. 10 del 18/06/1991, Raccah, cit., la sentenza ha nuovamente valorizzato la lettura coordinata della norma del comma 1 dell’articolo 253 con quella dell’articolo 262, comma 1, la quale, senza operare alcuna differenziazione tra corpo di reato e cose pertinenti al reato, prevede la restituzione delle “cose sequestrate” a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza, “quando non e’ necessario mantenere il sequestro a fini di prova”, in tal modo riconoscendosi, per evidenti ragioni di economia processuale, che, “perche’ trovi legittima giustificazione l’esercizio del potere coercitivo anche in sede di controllo da parte del giudice del riesame, tali fini, almeno inizialmente, devono in ogni caso sussistere ed essere esplicitati nella motivazione del provvedimento con cui il potere si manifesta, ben potendo le esigenze attinenti al thema probandum essere altrimenti soddisfatte senza creare un vincolo superfluo di indisponibilita’ sul bene”.

Ha poi osservato che le norme codicistiche (segnatamente l’articolo 103 c.p., comma 2, articoli 235 e 240 c.p.) che sembrano imporre il sequestro del corpo di reato ex lege anche in assenza di un onere argomentativo per l’accusa, riguardano ipotesi speciali dettate dalla necessita’ di non disperdere peculiari mezzi di prova, dalle quali non appare lecito inferire la sussistenza di una regola generale circa la rilevanza probatoria tout court del corpo del reato.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. ROTUNDO Vincenzo – Consigliere

Dott. CAMMINO Matilde – Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro;

nel procedimento nei confronti di:

  1. (OMISSIS), n. a (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

avverso la ordinanza del 23/05/2017 del Tribunale di Nuoro;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dal componente Dott. Gastone Andreazza;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;

udito l’avvocato (OMISSIS), che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

  1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro ha proposto ricorso per cassazione avverso la ordinanza in epigrafe indicata con cui lo stesso Tribunale, in accoglimento della richiesta di riesame del decreto di convalida del sequestro probatorio del 27 aprile 2017, avente ad oggetto beni immobili tra cui magazzini ed appartamenti, in relazione ai reati di cui all’articolo 110 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44 (capo a); articoli 110 e 481 c.p. (capo b); articoli 110 e 483c.p. (capo c), commessi in epoca anteriore e prossima all’8 marzo 2017, ha annullato il decreto stesso disponendo la restituzione degli immobili agli aventi diritto.
  2. Il ricorrente lamenta, con un primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’articolo 253 c.p.p., avendo il Tribunale annullato il provvedimento di convalida del sequestro probatorio ritenendo “obiettivamente insussistente” la motivazione in ordine alle esigenze probatorie a fondamento del sequestro.

Il ricorrente da’ atto in premessa dell’esistenza di due orientamenti contrapposti della Corte di cassazione (da un lato, quello da ultimo espresso da Sez. 2, n. 52259 del 28/10/2016, Esposito, Rv. 268734, secondo cui il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullita’, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la res sequestrata ed il reato oggetto di indagine, ma non anche in ordine alla necessita’ di esso in funzione dell’accertamento dei fatti, poiche’ l’esigenza probatoria del corpo del reato e’ in re ipsa, e, dall’altro, quello formulato da Sez. 3, n. 1145 del 27/04/2016, Bernardi, Rv. 268736, secondo cui il decreto di sequestro probatorio del corpo di reato deve essere necessariamente sorretto, a pena di nullita’, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalita’ perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti); osserva quindi che, anche a seguire, come apparentemente fatto dall’ordinanza impugnata, il secondo dei due indirizzi, non si sarebbe tenuto conto della possibilita’, comunque affermata, del ricorso, in sede di motivazione, ad una formula sintetica ove la funzione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono (Sez. 2, n. 11325 del 18/03/2015, Caruso, Rv. 263130); e, nella specie, sarebbe stata evidente l’esigenza probatoria in re ipsa posto che nei reati edilizi il bene immobile e’ il corpo del reato avente, quale connotato immanente di immediata percezione, la finalizzazione probatoria, non potendo l’attivita’ investigativa passare se non attraverso una puntuale verifica delle difformita’ prima facie riscontrate nella fase iniziale dell’indagine.

2.2. Con un secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge per motivazione apodittica ed apparente contestando l’ordinanza laddove la stessa parrebbe avere ritenuto mancante ogni motivazione del decreto di convalida in ordine al fumus dei reati per i quali si procede.

Infatti, da un lato, l’ordinanza impugnata sembrerebbe, nell’ultima parte, fare esclusivo riferimento a presunte carenze motivazionali riguardanti le “esigenze probatorie” non ritenendo esercitabile il potere di integrazione da parte del tribunale del riesame per la mancata specificazione delle stesse come poste a fondamento del decreto di convalida, e, dall’altro, i giudici del riesame non avrebbero tenuto conto della piu’ recente giurisprudenza di legittimita’ secondo cui l’onere di motivazione del decreto di convalida in ordine al reato da accertare deve essere modulato in ragione della “progressione processuale”, sicche’, in particolare nella fase iniziale delle indagini, caratterizzata dalla fluidita’ della contestazione, sarebbe legittimo il decreto di convalida apposto in calce al verbale della polizia giudiziaria che si limiti ad indicare gli articoli di legge per cui si intende procedere, richiamandone per relationem il contenuto, sempre che i fatti risultino compiutamente descritti nel verbale di sequestro, risultando l’onere motivazionale proporzionalmente piu’ intenso qualora l’atto da convalidare non sia sufficientemente chiaro (Sez. 2, n. 2787 del 03/12/2015, Zhiding Hu, Rv. 265776).

Nella specie, deduce il ricorrente, ciascuno dei sequestri operati dalla polizia giudiziaria ed oggetto della convalida recherebbe, nel relativo verbale, autonoma e chiara descrizione delle difformita’ riscontrate con riferimento alle singole porzioni immobiliari, cosicche’ ciascun sequestro risulterebbe accompagnato da una compiuta indicazione, compatibilmente con la fase procedimentale in atto, delle ragioni che hanno indotto, gli operanti prima ed il pubblico ministero poi, a ritenere sussistente il fumus del reato edilizio.

Il Tribunale, pertanto, non avrebbe tenuto in alcuna considerazione i contenuti dei predetti verbali, integranti, come tali, il decreto di convalida nella misura in cui descrivevano compiutamente, compatibilmente con la fase procedimentale in atto, i fatti per cui si procede.

  1. Con successiva memoria la difesa degli indagati, nel confutare le argomentazioni del pubblico ministero ricorrente, ha chiesto il rigetto del ricorso.
  2. Con ordinanza in data 1 dicembre 2017 la Terza Sezione penale di questa Corte, rilevata l’esistenza di difformita’ di orientamenti interpretativi sul punto relativo alla sussistenza e al grado, in caso di sequestro probatorio del corpo di reato, dell’onere di specifica motivazione circa le esigenze probatorie, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite.

Pur dando atto del maggioritario orientamento della giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, in ordine alla necessita’ di una specifica motivazione nel caso di sequestro probatorio del “corpo del reato” (da ultimo, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711), l’ordinanza, nell’ambito di un diffuso excursus volto ad elencare numerose sentenze discostatesi nel tempo da tale indirizzo, ha valorizzato in particolare la sentenza di Sez. 3, n. 1145 del 27/04/2016, Bernardi, Rv. 268736, ove, pur stabilendosi che il decreto di sequestro probatorio del corpo di reato deve essere necessariamente sorretto, a pena di nullita’, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalita’ perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti, si e’ tuttavia precisato che “e’ legittimo fare ricorso ad una formula sintetica nel solo caso in cui la funzione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono”. E’ stata poi richiamata la sentenza di Sez. U, n. 2 del 11/02/1994, Carella, Rv.196261, ove si e’ ritenuto che la finalita’ probatoria del corpo del reato sia in re ipsa essendo, pertanto, nel caso di sequestro probatorio che abbia ad oggetto il corpus delicti, sufficiente, a tal fine, un richiamo alla qualificazione della cosa come corpo del reato. Questa interpretazione troverebbe conferma nel dato letterale dell’articolo 253 c.p.p., ove l’aggettivo “necessarie” (declinato al plurale femminile) e’ connesso alle sole “cose pertinenti al reato”, e non invece al sostantivo “corpo di reato” (singolare maschile).

L’ordinanza ha anche precisato come non dovrebbe esservi dubbio non solo sul fatto che i beni immobili costituiscano corpo del reato in tutti i casi in cui, come nella specie, si proceda per reati edilizi, ma anche sul fatto che i beni immobili sequestrati in seno ad un procedimento penale per detti reati presentino appunto, quale connotato ontologico e immanente di immediata evidenza, la loro finalizzazione probatoria, dal momento che l’attivita’ investigativa non puo’ che passare attraverso una puntuale verifica delle difformita’ prima facie riscontrate nella fase iniziale dell’indagine.

  1. Il Primo Presidente, preso atto dell’esistenza del contrasto, con decreto del 28 febbraio 2018, ha assegnato, ai sensi dell’articolo 610 c.p.p., comma 3, il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione del medesimo in udienza camerale la data odierna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. L’ordinanza di rimessione parrebbe, nella sua prima parte, avere focalizzato l’attenzione specificamente sulla questione se il decreto di sequestro (o di convalida di sequestro) probatorio possa essere corredato da una motivazione di minor pregnanza nei casi in cui il corpo del reato esprima in maniera, per cosi’ dire, autoevidente, la finalizzazione probatoria dell’atto (dando cosi’ apparentemente per scontato che, invece, in via “ordinaria”, una motivazione il decreto debba comunque contenere).

Piu’ oltre, tuttavia, gli stessi giudici remittenti manifestano la propensione per un ben piu’ radicale indirizzo, che finisca per esimere tout court da motivazione il provvedimento di sequestro sol perche’ riguardante il corpo di reato.

E’ lo stesso pubblico ministero ricorrente, del resto, nel censurare il provvedimento impugnato, a porre in rilievo la divaricazione esegetica creatasi, nella giurisprudenza di questa Corte, tra un orientamento che attribuisce al corpo di reato una funzione probatoria in re ipsa, di per se’, dunque, insofferente a spiegazioni che si rivelerebbero in definitiva superflue, ed un orientamento che, invece, rifuggendo da un tale assioma e mostrando di considerare ulteriori necessari profili, si caratterizza per evitare distinzioni, non volute dal legislatore, tra corpo del reato e cose pertinenti al reato.

Proprio la radicale ratio da cui muove l’indirizzo che escluderebbe l’onere motivazionale appare tale da “assorbire” e vanificare l’utilita’ di introdurre ulteriori possibili distinzioni, quale quella di specifici corpi del reato che, a differenza e piu’ di altri, rechino in se’ l’evidenza probatoria perseguita dal provvedimento di sequestro, e da imporre, dunque, l’esame della piu’ generale e pregiudiziale questione.

1.1. Va aggiunto che, correttamente, nell’individuare e proporre ragioni inducenti a dissentire dall’indirizzo espresso da Sez. U, Bevilacqua, cit., la Terza Sezione ha rimesso la questione a questo consesso facendo espresso riferimento al nuovo disposto dell’articolo 618 c.p.p., comma 1 bis, introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, articolo 1, comma 66, secondo cui “se una sezione della Corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso”.

La norma, con cui il rapporto tra sezioni semplici e sezioni unite e’ stato conformato a quanto gia’ previsto per il processo civile dall’articolo 374 c.p.c., comma 3, come modificato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 8, ha introdotto una ipotesi di rimessione che, a differenza di quella, facoltativa, di cui al comma 1, si caratterizza, come inequivocabilmente discendente dalla differenza di locuzioni impiegate nel comma 1 (“puo’ con ordinanza rimettere il ricorso”) e nel comma 2 (“rimette…la decisione del ricorso”), per essere, infatti, obbligatoria, nel segno della volonta’ di rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione attraverso il consolidamento del ruolo delle Sezioni Unite.

Deve inoltre affermarsi che il disposto dell’articolo 618, comma 1 bis, cit. trova applicazione anche con riferimento alle decisioni intervenute, come nella specie, precedentemente all’entrata in vigore della nuova disposizione: il tenore generale della norma e la ratio ispiratrice appena ricordata consentono di ritenere, in mancanza tra l’altro di una apposita disciplina di carattere intertemporale, applicabile sin da subito la nuova disposizione posto che il valore di “precedente vincolante”, tale da imporre obbligatoriamente alla sezione semplice la rimessione del ricorso, e’ identificabile con la sola peculiare fonte di provenienza della decisione, indipendentemente dalla collocazione temporale di quest’ultima, se cioe’ ante o post riforma.

  1. Tanto premesso, la questione di diritto devoluta a queste Sezioni Unite va dunque sinteticamente riassunta nei seguenti termini:

“Se, anche per le cose che costituiscono corpo di reato, il decreto di sequestro (o di convalida di sequestro) probatorio debba essere comunque motivato quanto alla finalita’ in concreto perseguita per l’accertamento dei fatti”.

  1. Cio’ posto, appare prioritario ripercorrere, sia pure sinteticamente, il tracciato giurisprudenziale formatosi proprio sulla generale questione appena rammentata.

Ricordato che il necessario riferimento normativo e’ costituito dall’articolo 253 c.p.p., comma 1, secondo cui “l’autorita’ giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti”, la disamina deve muovere dalla pronuncia delle Sez. U, n. 10 del 18/06/1991, Raccah, Rv. 187861.

Dopo avere precisato che il dato testuale dell’articolo 253 cit., per il solo fatto dell’utilizzo dell’aggettivo “necessarie”, di genere femminile, non puo’ giustificare la conclusione che in caso di sequestro del corpo del reato non occorra la indicazione delle esigenze probatorie (atteso che, per ragioni di immediata contiguita’ sintattica, ben sarebbe possibile la concordanza dell’aggettivo con l’ultimo nome femminile, quando questo e’ plurale, anche se preceduto da nomi maschili), la pronuncia ha affermato come “decisiva la considerazione che in ogni caso il decreto deve essere motivato e che, potendo il sequestro (anche quello del corpo del reato) avvenire sia per finalita’ probatorie, sia per finalita’ preventive, soggette a regole diverse, l’autorita’ che lo dispone non puo’ non indicare le finalita’ che con il provvedimento intende perseguire, cosi’ come il giudice del riesame non puo’ non controllare queste finalita’ per verificare, anche sotto l’aspetto procedimentale, la legittimita’ del decreto”. Si e’ poi ritenuta erronea la affermazione della connaturata necessita’ per l’accertamento dei fatti insita nel corpo del reato: da un lato, un tale assioma sarebbe sconfessato dalla realta’ e, dall’altro, lo stesso legislatore avrebbe ritenuto imprescindibile il nesso tra la misura e le esigenze probatorie imponendo, ai sensi dell’articolo 262 c.p.p., comma 1, la restituzione delle cose “quando non e’ necessario mantenere il sequestro ai fini di prova”, in tale locuzione indifferenziata dovendosi ricomprendere anche il corpo del reato. Di qui, dunque, l’insostenibilita’ logica di un sequestro del corpo del reato senza accertamento della sua necessita’ ai fini probatori, atteso che, se questa necessita’ mancasse, si dovrebbe restituire immediatamente la cosa sequestrata.

3.1. All’assunto appena ricordato ha fatto seguito il diverso indirizzo espresso da Sez. U, n.2 del 11/02/1994, Carella, Rv. 196261 (confermata da Sez. U, n. 20 del 11/11/1994, Ceolin, Rv. 199172), che ha fondato invece la non necessita’, per le cose aventi qualifica di “corpo di reato”, di una specifica motivazione del sequestro in funzione dell’accertamento dei fatti sulla esigenza probatoria in re ipsa del corpus delicti, essendo invece necessaria e sufficiente a tal fine unicamente la giustificazione di una tale qualificazione.

Ad una prima ragione, di ordine letterale (l’indicazione nell’articolo 253 c.p.p. dell’aggettivo “necessarie”, in quanto declinato al plurale femminile, dovrebbe riferirsi solo alle cose pertinenti al reato e non anche al corpo di reato), dovrebbe aggiungersi la considerazione sostanziale incentrata sul concetto di “corpo di reato”, implicante, in linea di principio, un vincolo necessario con la prova del reato e postulante l’esistenza di un rapporto di immediatezza tra la cosa e l’illecito penale, con conseguente necessaria efficacia probatoria diretta in ordine all’avvenuta commissione di un reato ed alla sua attribuibilita’ ad un soggetto determinato. Proprio la previsione della restituzione “all’avente diritto” contenuta nell’articolo 262 cit., valorizzata dall’indirizzo volto a richiedere sempre la motivazione sulle finalita’ probatorie, renderebbe poi logico il sostenere che il sequestro del corpo di reato non necessiti dell’individuazione di detta finalita’.

3.2. Portata ancora una volta al vaglio delle Sezioni Unite, la questione e’ stata nuovamente decisa da Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711, che hanno affermato, nel solco inaugurato da Sez. U, n. 10 del 18/06/1991, Raccah, cit. come, anche per le cose costituenti corpo di reato, il decreto di sequestro a fini di prova debba essere sorretto, a pena di nullita’, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalita’ perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti.

Il ragionamento svolto dalla sentenza si e’ mosso su diversi piani.

Sotto un primo profilo la decisione ha rilevato come il codice di rito non preveda affatto, accanto alle tre forme tipiche di sequestro (probatorio, preventivo e conservativo), la figura autonoma del sequestro del corpo di reato come quartum genus suscettibile di automatica e obbligatoria applicazione in virtu’ della sola qualita’ della cosa, essendo invece necessario che ogni provvedimento diretto all’apprensione della res ed alla conseguente imposizione del vincolo temporaneo di indisponibilita’ su di essa rientri, per le specifiche finalita’ di volta in volta perseguite, in uno dei tre menzionati modelli legali.

Sotto un secondo versante ha poi affermato come, anche con riguardo al sequestro del corpo del reato disposto a fini di prova, debbano essere comunque esplicitate, cosi’ come per le cose pertinenti al reato, le ragioni giustificanti in concreto la necessita’ dell’acquisizione interinale del bene “per l’accertamento dei fatti” inerenti al thema decidendum del processo, secondo il catalogo enunciato dall’articolo 187 c.p.p., ovvero in funzione dell’assicurazione della prova del reato per cui si procede o della responsabilita’ dell’autore.

Ribadendo poi il ragionamento gia’ svolto dalle Sez. U, n. 10 del 18/06/1991, Raccah, cit., la sentenza ha nuovamente valorizzato la lettura coordinata della norma del comma 1 dell’articolo 253 con quella dell’articolo 262, comma 1, la quale, senza operare alcuna differenziazione tra corpo di reato e cose pertinenti al reato, prevede la restituzione delle “cose sequestrate” a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza, “quando non e’ necessario mantenere il sequestro a fini di prova“, in tal modo riconoscendosi, per evidenti ragioni di economia processuale, che, “perche’ trovi legittima giustificazione l’esercizio del potere coercitivo anche in sede di controllo da parte del giudice del riesame, tali fini, almeno inizialmente, devono in ogni caso sussistere ed essere esplicitati nella motivazione del provvedimento con cui il potere si manifesta, ben potendo le esigenze attinenti al thema probandum essere altrimenti soddisfatte senza creare un vincolo superfluo di indisponibilita’ sul bene”.

Ha poi osservato che le norme codicistiche (segnatamente l’articolo 103 c.p., comma 2, articoli 235 e 240 c.p.) che sembrano imporre il sequestro del corpo di reato ex lege anche in assenza di un onere argomentativo per l’accusa, riguardano ipotesi speciali dettate dalla necessita’ di non disperdere peculiari mezzi di prova, dalle quali non appare lecito inferire la sussistenza di una regola generale circa la rilevanza probatoria tout court del corpo del reato.

Infine, la sentenza ha chiarito come l’assunto in ordine alla necessita’ di una motivazione del decreto quanto alla finalita’ perseguita per l’accertamento dei fatti debba considerarsi come l’unica compatibile con i limiti correlati al diritto alla “protezione della proprieta’” riconosciuto dall’articolo 42 Cost. e dall’articolo 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione Edu: il giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo al rispetto dei suoi beni, che il canone costituzionale e quello convenzionale pretendono, sarebbe infatti messo in irrimediabile crisi dall’opposta regola, di legittimita’ tout court del sequestro probatorio del corpo del reato, indipendentemente da ogni riferimento alla concreta finalita’ probatoria perseguita; si autorizzerebbe infatti, in tal modo, un vincolo di temporanea indisponibilita’ della cosa che, al di fuori dell’indicazione dei motivi di interesse pubblico collegati all’accertamento dei fatti di reato, verrebbe arbitrariamente e irragionevolmente ancorato alla circostanza del tutto accidentale di essere questa cosa oggetto sul quale o mediante il quale il reato e’ stato commesso ovvero prodotto, profitto o prezzo dello stesso.

3.3. La divergenza di orientamenti e’, tuttavia, proseguita, anche successivamente alla pronuncia da ultimo ricordata, negli arresti delle sezioni semplici.

Se da un lato l’impostazione affermata da Sez. U, n. 10 del 18/06/1991, Raccah, cit. e rafforzata dalla pronuncia di Sez. U., n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, cit., e’ stata ripresa da una serie di pronunce che hanno ribadito l’assunto di un onere indifferenziato di motivazione del decreto indipendentemente dalla tipologia dell’oggetto appreso (Sez. 2, n. 32941 del 13/07/2012, Albanese, Rv. 253658; Sez. 3, n. 19615 del 11/03/2014, Gamba, Rv. 259647; Sez. 3, n. 37187 del 06/05/2014, Guarnieri, Rv. 260241; Sez. 3, n. 11817 del 26/01/2017, Berardinelli, Rv. 269664; Sez. 2, n. 33943 del 15/03/2017, Carone, Rv. 270520; Sez. 6, n. 21122 del 29/03/2017, Peritore, Rv. 270785; Sez. 6, n. 23046 del 04/04/2017, Veizi, Rv. 270487) anche, e soprattutto, facendo leva sull’esigenza di rispettare l’equilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo al rispetto dei beni di sua proprieta’ (Sez. 5, n. 46788 del 15/03/2013, Scriva, Rv. 257537; Sez. 3, n. 13044 del 06/03/2013, Borri, Rv. 255116; Sez. 3, n. 45034 del 24/09/2015, Zarrillo, Rv. 265391; Sez. 3, n. 11935/17 del 10/10/2016, Zamfir, Rv. 270698), dall’altro non sono mancate affermazioni di segno opposto.

In tale secondo ambito e’ necessario, pero’, distinguere tra quelle che, in contrapposizione diretta con l’indirizzo appena ricordato, e sostanzialmente riprendendo gli assunti di Sez. U, n. 2 del 11/02/1994, Carella, cit., hanno escluso l’esigenza di dimostrare la necessita’ del sequestro del corpo del reato in funzione dell’accertamento dei fatti, attesa la connotazione probatoria in re ipsa (Sez. 4, n. 8662 del 15/01/2010, Bettoni, Rv. 246850; Sez. 4, n. 8662 del 15/01/2010, Bottino, Rv. 247039; Sez. 2, n. 31950 del 03/07/2013, Fazzari, Rv. 255556; Sez. 2, n. 52259 del 28/10/2016, Esposito, Rv. 268734) e quelle che, invece, hanno collegato la non necessita’ della motivazione ai casi nei quali, come gia’ ricordato in premessa, la funzione probatoria sia di immediata evidenza quale connotato ontologico ed immanente del peculiare tipo di bene o compendio sequestrato (Sez. 2, n. 11325 del 11/02/2015, Caruso, Rv. 263130; Sez. 3, n. 1145/17 del 27/04/2016, Bernardi, Rv. 268736).

Quanto al piu’ radicale orientamento, va solo precisato che, oltre a ribadirsi gli assunti della sentenza di Sez. U, n. 2 del 11/02/1994, Carella, cit., si e’ sottolineato come, proprio in ragione della immediatezza del rapporto del bene con il reato, il sequestro delle cose sulle quali o mediante le quali il reato sia stato commesso, nonche’ le cose costituenti prodotto, profitto o prezzo sia obbligatorio mentre il sequestro delle cose pertinenti al reato sia facoltativo, anche da qui dunque dovendo discendere differenti conseguenze sul piano dell’onere motivazionale.

Quanto invece all’indirizzo, per cosi’ dire, “attenuato”, si e’ in particolare sottolineato che la motivazione del provvedimento impositivo del vincolo reale deve essere modulata in relazione al caso concreto si’ da dovere, in particolare, essere rafforzata ogni qual volta il nesso tra il bene e il reato per cui si procede sia indiretto, potendo invece farsi ricorso ad una formula sintetica nei casi in cui la funzione probatoria del sequestro sia di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose componenti il compendio sequestrato, anche tenendosi conto della necessaria modulazione dell’onere motivazionale in ragione della progressione processuale, tale da condurre a consentire un grado esplicativo di contenuto tanto piu’ ridotto in quanto il procedimento si trovi nella fase iniziale delle indagini (Sez. 2, n. 44416 del 16/09/2016, Di Vito, Rv. 268724)

Non sono neppure mancate pronunce che, pur in tale ambito di non necessita’ motivazionale ricollegata alla “vocazione probatoria” in re ipsa del corpo di reato, hanno pero’ sottolineato, proprio al fine di dare conto della qualifica come tale del bene appreso, la esigenza di una spiegazione quanto alla relazione di immediatezza tra la res sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non essendo dunque sufficiente la mera indicazione delle norme violate ma occorrendo anche la descrizione degli estremi essenziali di tempo, luogo e azione del fatto (Sez. 2, n. 43444 del 02/07/2013, Di Nino, Rv. 257302; Sez. 2, n. 50175 del 25/11/2015, Scarafile, Rv. 265525; Sez. 2, n. 6149 del 09/02/2016, Ciurlino, Rv. 266072; Sez. 2, n. 46357 del 20/07/2016, Mastellone, Rv. 268510).

  1. Ritengono le Sezioni Unite che una corretta lettura dell’articolo 253 c.p.p., comma 1, non possa consentire, nell’ambito dell’onere motivazionale chiaramente espresso dalla norma, differenziazioni di sorta tra corpo del reato da una parte e cose pertinenti al reato dall’altra.

E’ infatti il dato normativo, del tutto sottovalutato nelle impostazioni giurisprudenziali che esentano il provvedimento di sequestro del corpo del reato da un onere motivazionale, ad indicare che il decreto di sequestro debba essere “motivato”, essendo tale connotato, la cui necessita’ si collega alla previsione generale di cui all’articolo 125 c.p.p., comma 1, espresso in termini assoluti nell’incipit della disposizione e, dunque, indipendentemente dalla natura delle cose da apprendere a fini di prova, solo successivamente indicate dalla disposizione.

Ne’ puo’ trascurarsi, in senso convergente verso tale primo punto, la mancanza (gia’ considerata da Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, cit.) di una regolamentazione autonoma, all’interno del codice di rito (contemplante le sole generali figure del sequestro preventivo, del sequestro probatorio e del sequestro conservativo), del sequestro del corpo del reato con conseguente impossibilita’ di trattamenti differenziati.

4.1. Del resto, che il decreto di sequestro del corpo del reato debba essere motivato, non pare posto in discussione neppure dall’indirizzo discendente dalla pronuncia delle Sez. U, n.2 del 11/02/1994, Carella, cit., atteso che il dato qualificante di tale orientamento riposa nell’esclusione di un onere motivazionale non gia’ in assoluto (nessuna delle pronunce ricordate sopra e’ giunta infatti ad affermare l’inesistenza assoluta di un onere motivazionale), ma solo in relazione alla funzione probatoria del corpo del reato, ovvero alla necessita’ che il decreto dia conto del nesso funzionale tra bene appreso e accertamento del fatto, necessita’ fondamentalmente esclusa per la connotazione probatoria in re ipsa del corpo del reato. E cio’ e’ tanto vero che, come ricordato sopra, alcune pronunce, evidentemente sul tacito presupposto che, escludendosi del tutto la motivazione del decreto, si sarebbe in definitiva giunti a trasgredire proprio il dettato dell’articolo 253, comma 1, cit., hanno specificamente “ritagliato” un onere motivazionale circoscrivendolo ad aspetti appunto diversi, quali la relazione di immediatezza tra la res sequestrata ed il reato oggetto di indagine (si’ che, come visto, non sarebbe sufficiente la mera indicazione delle norme violate, ma sarebbe necessaria anche la descrizione degli estremi essenziali di tempo, luogo ed azione del fatto).

Sennonche’, gia’ sotto un primo profilo essenzialmente logico, una volta ritenuto che anche il decreto di sequestro del corpo di reato debba essere motivato, ci si dovrebbe chiedere, attesa la tipologia del sequestro in oggetto, che e’ sequestro vocato per legge ad apprendere cose “necessarie per l’accertamento dei fatti”, su quale aspetto, se non sulla finalizzazione probatoria, precipuamente caratterizzante l’atto, distinto cosi’ dalle altre tipologie di apprensione di beni, la motivazione dovrebbe intervenire.

Dovendosi, anzi, aggiungere che anche l’aspetto di relazione di immediatezza tra bene sequestrato e reato per il quale si procede, sul quale, per alcune decisioni gia’ riassunte sopra (tra cui Sez. 2, n. 43444 del 02/07/2013, Di Nino, cit.; Sez. 2, n. 50175 del 25/11/2015, Scarafile, cit.; Sez. 2, n. 6149 del 09/02/2016, Ciurlino, cit. e Sez. 2, n. 46357 del 20/07/2016, Mastellone, cit.), residuerebbe, come visto, lo spazio motivazionale del decreto, null’altro e’, in realta’, che la descrizione, effettuata in termini differenti, del necessario requisito di finalizzazione probatoria del bene appreso: esigere che il decreto dia conto del reato per cui si procede, sia pure attraverso estremi essenziali di tempo, luogo e fatto, e’ evidentemente elemento-presupposto richiesto proprio in funzione della valutazione del collegamento tra bene e accertamento del fatto stesso.

Si’ che la artificiosa distinzione in oggetto appare in realta’ confermativa proprio dell’esigenza che la motivazione del decreto non possa non investire la funzione probatoria del bene da apprendere.

4.2. Un tale dato logico trova poi conferma in ulteriori elementi, tutti convergenti nel senso appena indicato.

Si tratta delle ragioni gia’ indicate dalla decisione di Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, cit., fondamentalmente discendenti da aspetti di ordine normativo e sistematico.

Un primo profilo attiene alla norma dell’articolo 262 c.p.p., comma 1, secondo cui “quando non e’ necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto prima della sentenza”: la valenza generale della disposizione, certamente applicabile anche al corpo del reato, consente di ribadirne la inconciliabilita’ con l’assunto secondo cui il fine probatorio sarebbe automaticamente e connaturalmente insito al corpo del reato giacche’, se cosi’ fosse, nessuna possibile restituzione potrebbe prospettarsi; e se la non necessita’ di mantenimento in sequestro della cosa a fini di prova vale a sequestro gia’ operato, a maggior ragione la stessa non necessita’ dovrebbe potere essere apprezzata al momento di iniziale assoggettamento del vincolo, se non altro per ragioni di economia processuale. Cio’ che, a ben vedere, trova conferma nella norma dell’articolo 354, comma 2, cit. la quale, proprio facendo riferimento al momento genetico, attribuisce alla polizia giudiziaria il potere di procedere, “se del caso”, al sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti, locuzione, questa, che nessun senso logico avrebbe ove il corpo del reato, recando in se’ la matrice probatoria, dovesse, come conseguenza dell’impostazione di esenzione dall’obbligo motivazionale, sempre ed automaticamente essere sequestrato.

Ne’ potrebbe ritenersi che la valutazione demandata agli ufficiali di polizia giudiziaria riguardi esclusivamente il pericolo di un mutamento della situazione di fatto nell’impossibilita’ di un tempestivo intervento del pubblico ministero, non essendovi ragioni per escludere che, attesa la generale locuzione utilizzata, gia’ in questo momento debbano esservi valutazioni aventi riguardo anche al nesso della cosa con l’accertamento del fatto, tanto piu’ ove imposte, come si dira’ subito oltre, dall’esigenza di rispettare limiti sovraordinati di ordine costituzionale e convenzionale.

Sarebbe allora, in definitiva, illogico garantire lo scrutinio sull’opportunita’ di mantenere il sequestro gia’ disposto e non consentire una analoga facolta’ all’atto stesso della decisione di applicare la misura.

Anche per le cose rientranti nella nozione di corpo del reato cosi’ come per le cose pertinenti al reato e’ dunque ben possibile ragionare in termini di “facoltativita’” del sequestro, in tal modo dovendosi dissentire da quelle decisioni che, invece, hanno privilegiato una lettura dello strumento come di natura “obbligatoria”.

4.3. Un secondo profilo e’ poi significativamente rinvenibile nella ineludibile necessita’ di un’interpretazione della norma che tenga conto del requisito della proporzionalita’ della misura adottata rispetto all’esigenza perseguita, in un corretto bilanciamento dei diversi interessi coinvolti.

Gia’ Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, cit., hanno sottolineato come la soluzione nel senso dell’onere motivazionale del sequestro del corpo di reato sarebbe “l’unica compatibile con i limiti dettati all’intervento penale sul terreno delle liberta’ fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell’individuo”, tra cui certamente il diritto alla “protezione della proprieta’” riconosciuto dall’articolo 42 Cost. e dall’articolo 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, aggiungendo che il giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo al rispetto dei suoi beni, richiesto dal canone costituzionale e da quello convenzionale, sarebbe altrimenti messo in crisi dall’opposta regola, di legittimita’ tout court del sequestro probatorio del corpo di reato indipendentemente da ogni riferimento alla concreta finalita’ probatoria perseguita. Si autorizzerebbe cosi’ un vincolo di temporanea indisponibilita’ della cosa che, al di fuori dell’indicazione dei motivi di interesse pubblico collegati all’accertamento dei fatti di reato, sarebbe arbitrariamente e irragionevolmente ancorato alla circostanza, del tutto accidentale, di essere questa cosa oggetto sul quale o mediante il quale il reato e’ stato commesso o prodotto profitto o prezzo dello stesso. Tanto piu’ grave poi sarebbe la lesione del principio di ragionevolezza e proporzionalita’ della misura in ipotesi di cose configurabili come corpo del reato, ma di proprieta’ della vittima o di terzi estranei alla condotta criminosa.

Tali ragioni, limpidamente tratte dai parametri normativi specificamente invocati e seguite da successive pronunce delle sezioni semplici, vanno qui ribadite: la portata precettiva dell’articolo 42 Cost. e articolo 1 del primo Protocollo addizionale della Convenzione Edu richiede che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilita’ della cosa, anche quando la stessa si identifichi nel corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalita’ – anche sotto il profilo procedimentale – e di concreta idoneita’ in ordine all’an e alla sua durata, in particolare per l’aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalita’ tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l’accertamento del fatto di reato (Corte Edu, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.).

Ed ogni misura, per dirsi proporzionata all’obiettivo da perseguire, dovrebbe richiedere che ogni interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A. S. c. Bulgaria).

Dunque, solo valorizzando l’onere motivazionale e’ possibile, come sottolineato dalla piu’ attenta dottrina, tenere “sotto controllo” l’intervento penale quanto al rapporto con le liberta’ fondamentali ed i beni costituzionalmente protetti quali la proprieta’ e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall’articolo 42 Cost. e dall’art.1 del Primo protocollo addizionale alla Convenzione Edu, come interpretato dalla Corte Edu; in tale ottica, la motivazione in ordine alla strumentalita’ della res rispetto all’accertamento penale diventa, allora, requisito indispensabile affinche’ il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si mantenga appunto nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalita’.

4.4. Va aggiunto che il requisito della proporzionalita’ della misura, che, nell’ambito dei valori costituzionali, e’ espressione del principio di ragionevolezza, contiene in se’, inoltre, quello della “residualita’” della misura: proprio la necessaria componente della misura di “incisione” sul diritto della persona di disporre liberamente dei propri beni senza limitazioni che non derivino da interessi di altro segno maggiormente meritevoli di tutela (come quelli pubblici, connessi al processo penale, di accertamento dei fatti) contiene necessariamente in se’ l’esigenza che al sequestro possa farsi ricorso solo quando allo stesso risultato (nella specie l’accertamento dei fatti appunto) non possa pervenirsi con modalita’ “meno afflittive”.

Questa Corte ha infatti, in piu’ pronunce, ritenuto applicabili anche alle misure cautelari reali i principi di proporzionalita’, adeguatezza e gradualita’, dettati dall’articolo 275 c.p.p. per le misure cautelari personali, i quali devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell’applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprieta’ e di libera iniziativa economica privata (Sez. 5, n. 8152 del 21/10/2010, Magnano, Rv. 246103; Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, Caruso, 254712; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509); e, su tale linea, si e’ dunque affermata la necessita’ di evitare che il sequestro preventivo assuma le caratteristiche di misura inutilmente vessatoria, si’ che, con riguardo ad esempio all’apprensione di beni immobili, lo stesso deve essere limitato alla cosa o alla parte della cosa effettivamente pertinente al reato ipotizzato e deve essere disposto nei limiti in cui il vincolo imposto serve a garantire la confisca del bene o ad evitare la perpetuazione del reato (Sez. 3, n. 15717 del 11/02/2009, Bianchi, Rv. 243250; piu’ in generale, Sez. 4, n. 18603 del 21/03/2013, Rv. 256068).

Ed anche nella giurisprudenza Europea si e’ affermato che il bilanciamento tra i diversi interessi in gioco non potrebbe dirsi soddisfatto se la persona interessata abbia subito un sacrificio “eccessivo” nel suo diritto di proprieta’ (Corte Edu, 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi, cit.; Corte Edu 13 dicembre 2016, S.C. Fiercolect Impex S.R.L. c. Romania).

Non vi e’ ragione, tuttavia, che una analoga affermazione, formulata con riferimento, come detto, alle “misure” cautelari reali, non possa valere anche con riguardo al sequestro probatorio quale mezzo, invece, di ricerca della prova: infatti, la ragione posta a fondamento di un tale principio (essenzialmente rapportabile alla necessita’ di evitare limitazioni alla proprieta’ privata che non siano strettamente conseguenti alla finalita’ istituzionalmente perseguita dalla misura) deve valere indipendentemente dai fini cui il sequestro e’ diretto (se cioe’ impeditivi, come da tali pronunce o, invece, come nella specie, probatori) essendo strettamente collegato all’elemento, comune a tutte tali ipotesi, della componente invasiva nell’altrui sfera personale attinente al diritto di disporre liberamente dei propri beni.

Da cio’, dunque, deriva la particolare connotazione della motivazione del provvedimento che dovra’ essere funzionale a garantire che le esigenze di accertamento del fatto non possano essere perseguite in altro modo, non limitativo del diritto di disporre del bene ed eventualmente idoneo financo ad esonerare dalla necessita’ di procedere al sequestro.

  1. A questo punto, sulla base degli assunti sin qui proposti, risultano delineate anche, specularmente, le ragioni per le quali l’orientamento che esclude un onere motivazionale a corredo del sequestro probatorio del corpo di reato, in punto di finalizzazione dello stesso all’accertamento dei fatti, non appare fondato.

Resta da osservare come non appaia correttamente valorizzata, nel senso dell’insussistenza del ricordato onere motivazionale la presenza, nel codice, di norme (articolo 103 c.p.p., comma 2, in tema di sequestro presso i difensori, articolo 235 c.p.p. in tema di sequestro di documenti e articolo 240 c.p.p. in tema di acquisizione di documenti contenenti dichiarazioni anonime) che imporrebbero sempre l’apprensione di cose costituenti corpo del reato; proprio tali norme, al contrario, non avrebbero ragion d’essere qualora, gia’ sulla base dell’articolo 253 cit., il sequestro fosse obbligatorio.

E la ritenuta natura “obbligatoria” del sequestro del corpo del reato, collegata al rapporto diretto tra cosa e reato, quale inevitabile conseguenza logica dell’indirizzo qui non condiviso, appare inevitabilmente porsi in collisione con le previsioni dei gia’ richiamati articolo 262 c.p.p. e articolo 354 c.p.p., comma 2, che evidenziano, invece, il carattere “polifunzionale” di tale sequestro.

Non rilevante appare, infine, il riferimento a ragioni di celerita’ o di “economia processuale” che dovrebbero consentire la sottrazione all’onere di motivazione anche attraverso il ricorso a formule di mera apparenza, essendo evidentemente l’obbligo motivazionale di natura cogente e, dunque, non suscettibile di limitazioni di sorta.

5.1. Cosi’ come ci si deve discostare da quelle pronunce che, come visto, hanno introdotto una distinzione tra cose che recherebbero in se’ l’evidenza probatoria e cose che, invece, tale autoevidenza non conterrebbero sicche’, per le prime, sarebbe inesigibile un onere di motivazione sulle finalita’ di apprensione del bene.

Anche a volere condividere una tale distinzione, che condurrebbe alla necessita’ di dovere identificare, all’interno della generale categoria di cose comunque contrassegnate, secondo l’assunto inaugurato da Sez. U, n. 2 del 11 febbraio 1994, Carella, cit., dalla finalita’ probatoria in re ipsa, quelle che tale destinazione recherebbero senza, tuttavia, segni di autoevidenza (operazione, questa, gia’ di per se’ contrassegnata dalla difficolta’ di rinvenire una linea di demarcazione tra le due “categorie” fondata su un elemento di variabile lettura), resta il fatto che e’ lo stesso legislatore che, contemplando all’articolo 262 cit. casi di non necessita’ di mantenimento in sequestro del corpo del reato, impone, nella esegesi dell’articolo 253 cit., di dovere tenere separati due aspetti che l’indirizzo in oggetto, invece, inevitabilmente confonde fino a farli coincidere, ovvero la finalizzazione probatoria del bene, da un lato, e la automatica apprensione dello stesso bene al processo, dall’altro.

  1. In definitiva, dunque, deve ribadirsi il principio di diritto secondo cui “il decreto di sequestro (cosi’ come il decreto di convalida di sequestro) probatorio, anche ove abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specifica motivazione sulla finalita’ perseguita per l’accertamento dei fatti”.
  2. Cosi’ ribadito l’obbligo di motivazione del decreto, non e’ questa la sede per indicare, in linea puramente astratta, quale sia il grado od il “quantum” del compendio argomentativo del provvedimento idoneo a far ritenere adempiuto un siffatto obbligo, ne’ e’ possibile stabilire, sempre a priori, il grado di idoneita’ di una motivazione con “formula sintetica” (indicata dalle sentenze gia’ citate e dalla stessa ordinanza di rimessione come appropriata in special modo con riguardo ai casi di funzione probatoria quale ritenuto connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato nel senso gia’ ricordato sopra) in luogo di altra piu’ diffusa (sempre che una tale differenza possa essere teorizzata), dovendo comunque ricordarsi che, gia’ per le sentenze, la cui componente motivazionale avrebbe in se’ connotati di maggior diffusivita’ da rapportare, se non altro, al diverso momento processuale, e’ lo stesso legislatore ad avere stabilito come idonea ad integrare il requisito una “concisa” esposizione dei motivi.
  3. Venendo dunque al ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, lo stesso e’ infondato.

L’ordinanza impugnata, nel giudicare sulla richiesta di riesame proposta, dopo avere premesso che la motivazione del decreto del pubblico ministero di convalida del provvedimento di sequestro probatorio ha dato espressamente atto che “quanto e’ stato oggetto di sequestro e’ corpo di reato o, comunque, cosa pertinente al reato” e che “in particolare trattasi di beni la cui detenzione e’ illecita e/o il cui mantenimento in sequestro e’ indispensabile al fine della prosecuzione delle indagini”, ha posto correttamente in rilievo la inidoneita’ di tale argomentazione ad esplicitare, come necessario, la sussistenza della relazione di immediatezza tra la res sequestrata e il reato oggetto di indagine (pur potendosi ammettere l’utilizzo di formule estremamente sintetiche e persino di formule prestampate) e, dunque, la sostanziale assenza di motivazione.

Ora, non solo la motivazione dell’ordinanza, certamente non apparente e dunque non sindacabile, versandosi nell’ambito di ricorso nell’ambito di procedimento cautelare reale, sotto il profilo del vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), per espresso dettato dell’articolo 325 c.p.p. (per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), ha fatto corretta applicazione del principio di diritto sopra riaffermato, ma la stessa risulta anche confermata dallo stesso contenuto del ricorso laddove, in particolare alle pagg. 10 e 11, si da’ conto, attraverso il richiamo testuale al contenuto dei verbali di sequestro, di tutte le indicazioni ivi riportate analiticamente afferenti alle difformita’ dei magazzini e degli appartamenti sequestrati rispetto alla concessione edilizia come riscontrate dagli operanti (cio’ che giustificherebbe gli addebiti mossi agli indagati); indicazioni, dunque, tali, secondo quanto espresso sopra, sub § 4.4., da rendere de visu non necessario un sequestro degli immobili come corpo di reato ai fini dell’accertamento dei reati edilizi e di falso per i quali si procede.

Cio’ che, tra l’altro, dimostra plasticamente come la sola connotazione del bene come corpo di reato, neppure se “autoevidente”, e’ sufficiente per renderne obbligatorio il sequestro e per esentare il provvedimento da un onere di puntuale motivazione.

Sicche’, una volta ribadita la necessita’ della motivazione del provvedimento con riguardo all’aspetto dell’accertamento dei fatti, e disattesi gli indirizzi richiamati dal pubblico ministero ricorrente, e’ infondato il primo motivo di ricorso con cui si e’ lamentata l’inosservanza dell’articolo 253 c.p.p..

8.1. Resta poi assorbito il secondo motivo di ricorso inteso a lamentare una totale assenza di motivazione quanto alla insussistenza del fumus commissi delicti; tale motivo sarebbe, comunque, manifestamente infondato atteso che l’aspetto del fumus non e’ stato, a ben vedere, e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, preso in considerazione dal provvedimento impugnato, che ha chiaramente fondato l’annullamento del decreto di sequestro sull’aspetto della mancanza di motivazione in ordine al collegamento tra beni in sequestro ed accertamento dei fatti.

  1. Il ricorso va, dunque, rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Originally posted 2019-02-09 20:27:30.