BITCOIN TASSAZIONE

BITCOIN SEQUESTRO PER AUTORECICLAGGIO CASSAZIONE 25/01/2022, n. 2868

BITCOIN SEQUESTRO PER AUTORECICLAGGIO CASS

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  • Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di La Spezia, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero, disponeva nei confronti del ricorrente, ex art. 648 quater c.p., il sequestro preventivo, anche per equivalente, del profitto dei reati di autoriciclaggio contestati ai capi C e D della imputazione provvisoria, avendo l’indagato commesso il reato presupposto di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui al capo A) trasferendo, poi, i relativi profitti a società estere operanti nel settore della compravendita di cosiddette “cripto valute” (in particolare bitcoin), tramite bonifici in Euro effettuati da carte Postepay intestate per lo più a soggetti prestanome ma anche a sè stesso.
  • Oltre ad essere state, infatti, segnalate alcune conversazioni intercettate nelle quali l’indagato manifestava l’esigenza di acquisto di criptovalute per finanziarrè la sua attività illecita, sono stati indicati gli accertamenti di polizia giudiziaria effettuati sia su alcuni dati relativi alle specifiche transazioni operate dal ricorrente – riportanti come causale stringhe alfanumeriche ovvero la diretta menzione di bitcoin – sia sulla operatività delle società destinatarie dei bonifici, rivelatesi operative nel cambio di valuta ordinaria con criptovalute come i bitcoin (cosiddette “exchanger di criptovalute”).
  • Ne consegue che il ricorrente non agiva in proprio nell’acquisto di tale ultima valuta cosiddetta “virtuale”, per ciò intendendosi – secondo la dizione contenuta nel D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231art. 1, comma 2, lett. qq), – la rappresentazione digitale di valore, non emessa nè garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.
  • Ne consegue, in punto di diritto, che le operazioni così descritte – attraverso il trasferimento di valuta verso società estere che si interponevano nell’acquisto di criptovalute ed effettuate anche a mezzo di prestanome – ponevano un serio ostacolo alla identificazione del ricorrente come beneficiario finale delle transazioni ed effettivo titolare di bitcoin acquistati non da lui ma dalle società estere che fungevano da “exchanger di criptovalute”.
  • Si ricordi in proposito che, ai fini dell’integrazione del reato di autoriciclaggio, non occorre che l’agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza. Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, Draebing, Rv. 276974).
  • Solo le successive e complesse indagini di polizia giudiziaria hanno permesso di risalire all’indagato.
  • Per il che, occorre sottolineare che, in tema di autoriciclaggio, l’intervenuta tracciabilità, per effetto delle attività di indagine poste in essere dopo la consumazione del reato, delle operazioni di trasferimento delle utilità provenienti dal delitto presupposto non esclude l’idoneità “ex ante” della condotta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. (Fattispecie di trasferimento di ingenti somme di denaro tramite bonifici in favore di una costellazione di società estere che, a loro volta, effettuavano nuove operazioni di trasferimento a soggetti fisici e giuridici riconducibili all’indagato; Sez. 2, n. 16908 del 05/03/2019, Ventola, Rv. 276419).
  • Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 07/10/2011) 25/01/2022, n. 2868
  • Svolgimento del processo
  1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di La Spezia, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero, disponeva nei confronti del ricorrente, ex art. 648 quaterc.p., il sequestro preventivo, anche per equivalente, del profitto dei reati di autoriciclaggio contestati ai capi C e D della imputazione provvisoria, avendo l’indagato commesso il reato presupposto di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui al capo A) trasferendo, poi, i relativi profitti a società estere operanti nel settore della compravendita di cosiddette “cripto valute” (in particolare bitcoin), tramite bonifici in Euro effettuati da carte Postepay intestate per lo più a soggetti prestanome ma anche a sè stesso.
  • Il sequestro è stato disposto fino alla concorrenza di Euro 222.956,00.
  1. Ricorre per cassazione P.L., deducendo:
  • 1) violazione di legge per carenza assoluta di motivazione o comunque motivazione apparente in ordine alla circostanza che le società estere destinatarie dei bonifici fossero effettivamente operative nel settore delle “cripto valute”, non potendo essere ritenute sufficienti le indicazioni contenute nel provvedimento impugnato ed i riferimenti agli atti investigativi menzionati ai fgg. 17 e 18 del ricorso;
  • 2) violazione di legge per assenza di motivazione “nella parte in cui il Tribunale omette totalmente di rassegnare i motivi per i quali l’acquisto di cripto valuta costituirebbe atto idoneo ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene”.
  • Il ricorrente contesta la circostanza che le transazioni operate tramite la cripto valuta bitcoin possano ritenersi anonime, giacchè ogni movimentazione avvenuta in cripto valuta e registrata in una sorta di “libro contabile digitale” (cd. distributed ledger) sarebbe di dominio pubblico, accessibile costantemente da chiunque e sarebbe sempre possibile risalire agli “accounts”, le parti dell’operazione trascritta in virtù della nuova tecnologia blockchain”;
  • 3) violazione di legge per assenza di motivazione in ordine all’utilizzo da parte dell’indagato delle somme trasferite alle società estere per l’acquisto di bitcoin onde verificarne l’impiego in attività economiche finanziarie, imprenditoriali o speculative e la capacità di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene;

4) violazione di legge per avere il Tribunale travisato la condotta del ricorrente, che non sarebbe stata quella di “reinvestire” i proventi del reato presupposto ma, così come aveva sottolineato il Giudice per le indagini preliminari nel respingere l’originaria richiesta di sequestro preventivo, di “acquistare” cripto valute che sarebbero servite per “pagare i servizi del sito internet (OMISSIS) che effettuava la pubblicità delle prostitute”, così esulandosi da una condotta di autoriciclaggio.

Il ricorrente ravvisa manifesta illogicità della motivazione per avere il Tribunale non correttamente interpretato tale dato concreto, anche tenuto conto che “con l’acquisto di bitcoin non si pone in essere alcuna attività di produzione o di scambio di beni; allo stesso tempo non si realizza alcuna fornitura di servizi, specie di natura finanziaria” (fgg. 29 e 30 del ricorso).

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

  1. Deve premettersi che, secondo l’art. 325c.p.p., comma 1, il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all’art. 606c.p.p., comma 1, lett. e) (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua).

La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 2008, Ivanov).

Occorre ulteriormente premettere all’esame dei motivi di ricorso, che il ricorrente non contesta la sussistenza dei reati presupposto rispetto a quelli di autoriciclaggio contestatigli.

Si tratta dei reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione di cui al capo A) della imputazione provvisoria, che ineriscono ad una fiorente attività di composizione e pubblicazione di annunci di terze persone dedite alla prostituzione su appositi siti di “incontri”, attività il cui corrispettivo veniva fatto confluire su carte Postepay.

Il ricorrente non contesta neanche la riconducibilità a sè stesso dei trasferimenti di denaro effettuati da parte di soggetti prestanome tramite bonifici in Euro da carte postepay verso società estere (è da notare, in proposito, che al capo D) della imputazione provvisoria, è contestato al ricorrente, oltre che il reato di autoriciclaggio, anche il reato di cui all’art. 512 bis c.p.).

1.1. Quanto al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che a fg. 11 del provvedimento impugnato, il Tribunale ha motivato la ragione per la quale doveva ritenersi provata, per di più trattandosi della fase cautelare, la circostanza che le società estere destinatarie dei bonifici in Euro riconducibili al ricorrente si occupassero dell’acquisto di criptovalute.

Oltre ad essere state, infatti, segnalate alcune conversazioni intercettate nelle quali l’indagato manifestava l’esigenza di acquisto di criptovalute per finanziarrè la sua attività illecita, sono stati indicati gli accertamenti di polizia giudiziaria effettuati sia su alcuni dati relativi alle specifiche transazioni operate dal ricorrente – riportanti come causale stringhe alfanumeriche ovvero la diretta menzione di bitcoin – sia sulla operatività delle società destinatarie dei bonifici, rivelatesi operative nel cambio di valuta ordinaria con criptovalute come i bitcoin (cosiddette “exchanger di criptovalute”).

Le censure del ricorrente, pertanto, ineriscono non ad una violazione di legge per carenza assoluta di motivazione o per motivazione meramente apparente sul punto, ma ad un presunto vizio di quest’ultima ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non deducibile in questa sede.

  1. In ordine al secondo motivo, occorre chiarire, in primo luogo, le modalità delle operazioni contestate al ricorrente.

Non si trattava di acquisto diretto di bitcoin da parte dell’indagato, ma di trasferimento tramite bonifici in Euro di somme di danaro a società estere successivamente incaricate di cambiare la valuta ricevuta (Euro) in bitcoin. Ne consegue che il ricorrente non agiva in proprio nell’acquisto di tale ultima valuta cosiddetta “virtuale”, per ciò intendendosi – secondo la dizione contenuta nel D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231art. 1, comma 2, lett. qq), – la rappresentazione digitale di valore, non emessa nè garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.

Il ricorrente agiva per mezzo di società estere adibite all’operazione di cambio valuta.

Tali transazioni, peraltro, avvenivano, in molti casi e secondo le contestazioni accusatorie, attraverso prestanome intestatari fittizi delle carte Postepay dalle quali erano effettuati i bonifici verso le società estere.

Ne consegue, in punto di diritto, che le operazioni così descritte – attraverso il trasferimento di valuta verso società estere che si interponevano nell’acquisto di criptovalute ed effettuate anche a mezzo di prestanome – ponevano un serio ostacolo alla identificazione del ricorrente come beneficiario finale delle transazioni ed effettivo titolare di bitcoin acquistati non da lui ma dalle società estere che fungevano da “exchanger di criptovalute”.

Si ricordi in proposito che, ai fini dell’integrazione del reato di autoriciclaggio, non occorre che l’agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza. Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, Draebing, Rv. 276974).

Solo le successive e complesse indagini di polizia giudiziaria hanno permesso di risalire all’indagato.

Per il che, occorre sottolineare che, in tema di autoriciclaggio, l’intervenuta tracciabilità, per effetto delle attività di indagine poste in essere dopo la consumazione del reato, delle operazioni di trasferimento delle utilità provenienti dal delitto presupposto non esclude l’idoneità “ex ante” della condotta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. (Fattispecie di trasferimento di ingenti somme di denaro tramite bonifici in favore di una costellazione di società estere che, a loro volta, effettuavano nuove operazioni di trasferimento a soggetti fisici e giuridici riconducibili all’indagato; Sez. 2, n. 16908 del 05/03/2019, Ventola, Rv. 276419).

Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva, anche in relazione alla presunta identificazione – che la difesa assume essere sempre possibile in astratto – degli effettivi titolari dell’acquisto di bitcoin, posto che nel caso in esame tali acquisti, come si è detto, non erano mai stati effettuati direttamente dall’indagato ma per il tramite di società estere a ciò adibite e con l’uso di prestanome.

  1. E’ infondato anche il terzo motivo.

Richiamandosi a quanto già sottolineato in ordine alla concreta idoneità della condotta del ricorrente a porre ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa dei proventi utilizzati per l’acquisto di bitcoin tramite società estere, deve essere puntualizzato che il reato di autoriciclaggio prevede, tra le condotte punibili, anche il “trasferimento” del bene di provenienza illecita, nel caso in esame costituito dal danaro contenuto nelle carte Postepay utilizzate per effettuare i bonifici all’estero.

Tale operazione di “trasferimento” veniva effettuata dal ricorrente servendosi di società estere che effettuavano professionalmente il cambio della valuta, nella specie da Euro in bitcoin, inserendo, pertanto, nel circuito economico-finanziario, gli Euro di provenienza illecita poi utilizzati (“cambiati”) per l’acquisto di bitcoin. All’attività di cambio della valuta deve essere attribuito carattere finanziario, tanto che in Italia essa è regolamentata dalla legge ed il soggetto che la esercita deve essere iscritto in appositi registri (il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385art. 155, comma 5, recante il Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia, stabilisce che i soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambiavalute, sono iscritti in un’apposita sezione dell’Elenco previsto dall’art. 106, comma 1, del T.U.).

Ne consegue che la condotta del ricorrente rientra tra quelle punite dalla norma incriminatrice contestatagli, per avere dato corso al trasferimento del profitto dei reati presupposto in una attività finanziaria costituita dal cambio della valuta posto in essere su suo mandato da società estere.

Ciò consente di ritenere del tutto irrilevante verificare quale fosse stato l’utilizzo ancora successivo dei bitcoin infine ottenuti dal ricorrente – questione comunque attinente al merito del giudizio – poichè il reato di autoriciclaggio risulta già integrato dalla preliminare operazione di cambio della valuta cui l’indagato aveva dato corso servendosi di società estere.

  1. Le considerazioni che precedono assorbono quanto dedotto con il quarto motivo. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. c.p.p..

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

 

 

Originally posted 2022-06-17 07:36:29.