Art. 648 c.p. – Ricettazione TRIBUNALE BOLOGNA VICENZA RAVENNA FORLI AVVOCATO BOLOGNA DIFENDE

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Ricettazione: Analisi di un Reato di Supporto al Crimine

Introduzione

La ricettazione è uno dei reati più gravi e diffusi nel campo della criminalità, ed è spesso sottovalutato rispetto ad altri reati più visibili e violenti. Tuttavia, è un reato che gioca un ruolo essenziale nel sostenere e perpetuare l’attività criminale. La ricettazione consiste nell’acquistare, ricevere o nascondere beni rubati o illecitamente ottenuti, sapendo che questi beni sono il prodotto di un reato. Questo atto è essenzialmente una forma di supporto ai reati principali, come il furto, la rapina o il contrabbando, e contribuisce a mantenere attiva una catena di criminalità.

Origini e Storia della Ricettazione

La ricettazione è un reato antico che affonda le sue radici nelle prime civiltà. Già nell’antica Roma, la ricettazione era vista come un crimine e veniva punita severamente. Tuttavia, la moderna definizione e classificazione della ricettazione risale al diritto comune inglese e alle leggi medievali. In quel periodo, la ricettazione era considerata un’offesa al sovrano, poiché danneggiava il sistema di potere e influenzava l’economia.

Nel corso dei secoli, il reato di ricettazione ha subito varie modifiche e adattamenti per rispondere alle sfide poste dall’evoluzione della tecnologia e dell’economia. Con l’avvento del commercio globale e della connettività, la ricettazione ha ampliato il suo raggio d’azione, coinvolgendo il mercato nero su scala internazionale e il traffico di beni culturali e arte rubata.

Elementi Costitutivi del Reato di Ricettazione

Perché qualcuno sia ritenuto colpevole di ricettazione, è necessario dimostrare alcuni elementi chiave:

  1. Illecito di Origine del Bene: È essenziale dimostrare che il bene in questione è stato ottenuto illegalmente o come risultato di un reato come furto, rapina, estorsione o altro.
  2. Acquisizione o Ricezione del Bene: Il colpevole deve essere coinvolto nell’acquisizione, ricezione, possesso o nascondimento del bene illecito.
  3. Conoscenza dell’Illegittimità del Bene: Il colpevole deve essere consapevole che il bene in questione è il risultato di un reato o ottenuto illegalmente.
  4. Intenzione di Supportare il Crimine: La persona coinvolta deve avere l’intenzione di aiutare o sostenere l’attività criminale fornendo supporto finanziario o materiale.

Le Implicazioni Sociali ed Economiche della Ricettazione

La ricettazione ha profonde implicazioni sociali ed economiche. Innanzitutto, favorisce un ambiente favorevole alla criminalità organizzata, che è spesso responsabile di operazioni di ricettazione su larga scala. Queste organizzazioni criminali spesso lucrano enormemente dal commercio di beni illeciti, minando la sicurezza e la stabilità della società.

Inoltre, la ricettazione danneggia l’economia legittima. Quando i beni rubati vengono rivenduti sul mercato illegale a prezzi inferiori, si crea un’asimmetria economica in cui i commercianti legali si trovano in svantaggio. Questo può portare alla perdita di posti di lavoro e alla chiusura di attività commerciali legittime.

La ricettazione ha anche un impatto negativo sulla sicurezza pubblica. Quando i beni illeciti circolano liberamente nel mercato, si creano incentivi per commettere altri reati per ottenere ulteriori beni da ricettare. Questa catena di reati interconnessi crea un circolo vizioso di criminalità e insicurezza.

Gli Sforzi Legislativi e le Politiche di Combattimento della Ricettazione

La lotta contro la ricettazione è una sfida complessa per le autorità e richiede un approccio multidisciplinare. Il sistema legale e le forze dell’ordine devono lavorare in stretta collaborazione per individuare, indagare e perseguire coloro che si dedicano a questa attività criminale.

Le leggi e le politiche contro la ricettazione variano da paese a paese, ma ci sono alcuni strumenti comuni utilizzati per contrastare questo reato:

  1. Leggi e Sentenze Più Rigorose: Per scoraggiare la ricettazione, molte giurisdizioni hanno introdotto pene più severe per coloro che sono colpevoli di questo reato. Sentenze più lunghe e multe significative possono agire da deterrente per i potenziali ricettatori.
  2. Miglioramento della Cooperazione Internazionale: Dato che la ricettazione spesso coinvolge il commercio transnazionale di beni illeciti, è essenziale migliorare la cooperazione tra le forze dell’ordine di diverse nazioni per tracciare e recuperare tali beni.
  3. Tracciamento dei Beni: Utilizzando tecnologie avanzate e collaborando con operatori del settore privato, le autorità possono seguire la traccia dei beni rubati o illeciti e individuarne i punti di origine e destinazione.
  4. Misure Preventive: Oltre alla repressione, è essenziale adottare misure preventive per limitare l’accesso al mercato illegale. Campagne di sensibilizzazione, formazione per le forze dell’ordine e il coinvolgimento della società civile possono giocare un ruolo fondamentale nel prevenire la ricettazione.

 

REATI SOCIETARI AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA MILANO VENEZIA TREVISO PADOVA ROVIGO
REATI SOCIETARI AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA MILANO VENEZIA TREVISO PADOVA ROVIGO
Art. 648 c.p. – Ricettazione TRIBUNALE BOLOGNA VICENZA RAVENNA FORLI AVVOCATO BOLOGNA DIFENDE
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La ricettazione è, un reato nel quale si acquista, riceve oppure occulta denaro o cose che provengono da un delitto, oppure ci si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare un profitto per sé o per gli altri. Per quanto riguarda il denaro o la cosa, viene accolta una nozione ampia, rientrando così nel concetto non solo i proventi, ma anche tutto ciò che è servito a commettere il delitto.

La massima

La sussistenza dell’elemento soggettivo nel reato di ricettazione (vale a dire la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa) può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell’imputato e dalla mancata – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.

Suprema Corte di Cassazione

Sezione II

sentenza del 3 aprile 2012, n. 12704

Svolgimento

  1. Con sentenza in data 29/10/2009, la Corte di appello di Roma, confermava la sentenza del Tribunale di Roma, in data 22/9/2005, che aveva condannato B.G. alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 140,00 di multa per il reato di ricettazione di un telefono cellulare provento di furto, ritenuta l’ipotesi lieve.
  2. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in punto di sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto, ed equa la pena inflitta.
  3. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, contestando la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e dolendosi che la sentenza impugnata non abbia preso in alcuna considerazione l’ipotesi dell’incauto acquisto, di cui all’art. 712 cod. pen.

Motivi

  1. Il ricorso è infondato.
  2. In punto di diritto è sufficiente rilevare che la sussistenza dell’elemento soggettivo nel reato di ricettazione (vale a dire la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa) può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell’imputato e dalla mancata – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Cass. Sez. 2^, 27.2/13.3.1997, n. 2436, Rv.207313; conf. Sez. 2, Sentenza n. 25756 del 11/06/2008 Ud. (dep. 25/06/2008) Rv. 241458).

Del resto, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite: “l’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12433 del 26/11/2009 Ud. (dep. 30/03/2010) Rv.

246324).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha correttamente motivato sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato di ricettazione, desumendolo dall’assenza di una valida giustificazione circa la provenienza del bene. Le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l’impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa e risultano manifestamente infondate in diritto.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tale reato può configurarsi se il soggetto agente è certo della provenienza delittuosa del bene che riceve, anche se non ha precisa cognizione delle circostanze di tempo e di luogo del reato presupposto. Questa consapevolezza, secondo quanto ha statuito la Cassazione, con la pronuncia n. 12704 del 2012, è deducibile da qualsiasi elemento, diretto o indiretto, anche dal comportamento dell’imputato, o dalla insufficiente indicazione, da parte dello stesso, della provenienza della cosa ricevuta, relativamente alla quale è deducibile che il soggetto agente voglia occultarne la provenienza. Si parla di dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto, tra i soggetti “altri” non va ricompreso l’autore del delitto presupposto, in tal caso potrebbe configurarsi il favoreggiamento reale.

 

 

 

LA NORMA :

Fuori dei casi di concorso nel reato [110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis) [379, 648-ter, 649, 709, 712].

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità [62n. 4, 133].

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando [648-bis] l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile [85] o non è punibile [46, 379, 649] ovvero quando manchi una condizione di procedibilità [336–346 c.p.p.] riferita a tale delitto.

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REATI CONTRO LA PERSONA – Diffamazione – Diffamazione commessa con il mezzo della stampa

 L’interpretazione che limita il provento del reato a quello oggettivamente identificabile prima dell’operazione di riciclaggio sembra trovare conferma nella disamina delle condotte tipiche: la sostituzione, il trasferimento del provento riciclabile e ogni altra operazione compiuta in relazione ad esso, quest’ultima prevista come ipotesi residuale per evitare vuoti di tutela. Le condotte sono tutte tipicizzate da un requisito comune, perché devono essere realizzate in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza da reato del loro oggetto (Di Martino, Commento all’art. 4, l. 9/8/1993 n. 328, in LP, 1994, 424; Zanchetti, Il riciclaggio, 366; Id., Riciclaggio, 208; in senso parzialmente difforme, Fiandaca, Musco, PS, II – 2 255, per i quali le «altre operazioni» presuppongono il concreto avvio di iniziative investigative da parte dell’autorità giudiziaria).

  Il requisito comune mette in evidenza la loro potenzialità offensiva, perché devono essere concretamente idonee a dissimulare la provenienza delittuosa del bene ( C., Sez. IV, 23.3.2000) e quindi ad ostacolare eventuali iniziative investigative, attuali o future, o i controlli di quei soggetti che, in quanto obbligati a segnalare le operazioni sospette, potrebbero stimolarle. Tale requisito serve in particolare a tipicizzare le condotte, altrimenti non identificabili, riconducibili alla previsione residuale, che le incrimina quando siano tali da frapporre ostacoli all’accertamento dell’origine delittuosa della res (in base a queste premesse  C., Sez. II, 23.9.2005 ha giustificato la contestazione del riciclaggio nei confronti degli indagati che avevano falsificato la girata dei beneficiari di assegni sottratti in un ufficio postale e incassati su conti correnti appositamente aperti allo scopo prima che fosse presentata la denuncia del furto).

Sanzione: reclusione da 2 a 8 anni e multa da € 516 ad € 10.329; aumento della pena nell’ipotesi di cui all’ultimo periodo nel comma 1; reclusione fino a 6 anni e multa fino ad € 516 nel caso di cui al co. 2.

Art. 648 c.p. – Ricettazione TRIBUNALE BOLOGNA VICENZA RAVENNA FORLI AVVOCATO BOLOGNA DIFENDE
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Procedibilità: d’ufficio

Le più significative pronunce della giurisprudenza di legittimità:

 Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 15/12/2021, n. 6584 (rv. 282629-01)

REATI CONTRO IL PATRIMONIO – Delitti – Ricettazione – In genere – Reati di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen. – Reato presupposto – Individuazione della tipologia – Necessità – Fattispecie

Ai fini della configurabilità del “fumus” dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648648-bis648-ter648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale del riesame confermativa – in relazione alla contestazione alternativa di ricettazione o di riciclaggio – del sequestro preventivo di euro 30.000, rinvenuti all’interno dell’autovettura condotta dall’indagato, che aveva dichiarato trattarsi dei suoi risparmi, rilevando l’inidoneità, quanto all’individuazione del reato presupposto, del riferimento compiuto dall’ordinanza a pregresse cariche dell’indagato in società fallite o cessate per le quali non erano state presentate dichiarazioni fiscali ed alla percezione da parte sua del reddito di cittadinanza). (Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA’ PADOVA, 24/06/2021)

Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 15/12/2021, n. 6584 (rv. 282629-01)

REATI CONTRO IL PATRIMONIO – Delitti – Ricettazione – In genere – Reati di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen. – Reato presupposto – Individuazione della tipologia – Necessità – Fattispecie

Ai fini della configurabilità del “fumus” dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648648-bis648-ter648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale del riesame confermativa – in relazione alla contestazione alternativa di ricettazione o di riciclaggio – del sequestro preventivo di euro 30.000, rinvenuti all’interno dell’autovettura condotta dall’indagato, che aveva dichiarato trattarsi dei suoi risparmi, rilevando l’inidoneità, quanto all’individuazione del reato presupposto, del riferimento compiuto dall’ordinanza a pregresse cariche dell’indagato in società fallite o cessate per le quali non erano state presentate dichiarazioni fiscali ed alla percezione da parte sua del reddito di cittadinanza). (Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA’ PADOVA, 24/06/2021)

Cassazione penale , sez. fer. , 16/08/2018 , n. 41448

Non può contestarsi il reato di ricettazione a chi acquista sul canale eBay con pagamento trasparente delle monete antiche, semplicemente sostenendo che ha accettato il rischio dell’illecita provenienza del bene. A stabilirlo è la Cassazione accogliendo il ricorso di un uomo condannato dai giudici di merito per il reato ex articolo 648 del codice penale , perché aveva acquistato dal noto sito di aste online 138 monete antiche, prive di interesse numismatico e ritrovate nel sottosuolo o nei fondali marini e, dunque, facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato. Per la Corte nella fattispecie manca l’elemento soggettivo. Difatti, il dolo di ricettazione nella forma eventuale “è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi invece desumere da semplici motivi di sospetto”. D’altra parte, il canale di acquisto lecito e le trasparenti modalità di pagamento, in rapporto alla natura degli oggetti compravenduti, in sé privi di rilievo numismatico, depongono in senso contrario.

Cassazione penale sez. II, 01/12/2016, n.54715

Integra il reato di ricettazione la condotta di chi, senza aver concorso nel reato, acquista una macchina da gioco elettronico il cui sistema telematico sia stato alterato ai sensi dell’art. 640 ter cod. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che ove lo stesso soggetto utilizzi successivamente la macchina, risponde anche del reato di frode informatica, posto che la condotta di alterazione del sistema telematico si realizza ogni volta che si attivi il meccanismo fraudolento da altri installato, così consentendo all’agente di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno).

Cassazione penale sez. II, 13/10/2016, n.48017       

In caso di ricettazione di merce contraffatta, il cui contratto si sia concluso – secondo le norme civilistiche – in un paese estero, il reato, tuttavia, deve ritenersi commesso, ai sensi dell’art. 6, comma 2 c.p., nel territorio dello Stato, se ivi è stata commessa una parte dell’azione (nella specie, l’ordinativo della merce). Di conseguenza, ai fini della procedibilità, non è necessaria, ai sensi dell’art. 9 c.p., né la richiesta del Ministro della Giustizia, né l’istanza o la querela della persona offesa.

AUTORECICLAGGIO

 

 L’introduzione del delitto di autoriciclaggio nell’ordinamento italiano e le modifiche normative

Il 3° co. dell’art. 3L. 15.12.2014, n. 186 ha introdotto nell’ordinamento penale italiano, dopo un lungo dibattito dottrinale e dopo un travagliato iter parlamentare, il delitto di autoriciclaggio, che punisce l’autore del delitto presupposto che impieghi, sostituisca, o trasferisca in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del reato. Si tratta, pertanto, di un reato proprio.

Il D.Lgs. 8.11.2021, n. 195, nel dare attuazione alla Dir. 23.10.2018, n. 2018/1673/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, ha ricompreso nell’ambito di applicazione della norma, al 1° co., anche i proventi di delitti colposi, prima espressamente esclusi; ha aggiunto, al nuovo 2° co., la previsione della punibilità dell’autoriciclaggio anche quando abbia ad oggetto denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi; ha sostituito la previsione dell’attenuante di cui al 2° co., modificando l’entità dell’attenuazione della pena; ha infine eliminato il riferimento all’aggravante di cui all’art. 7D.L. 13.5.1991, n. 152, convertito con modificazioni in L. 12.7.1991, n. 203, sostituendolo con quello all’ art. 416 bis.1, così coordinando i testi normativi.

AGGIORNATOUn’ipotesi speciale di autoriciclaggio, avente ad oggetto i beni culturali, è ora prevista all’ art. 518 septies (introdotto dalla L. 9.3.2022, n. 22).

2. La condotta

La condotta tipica consiste nell’impiegaresostituiretrasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del reato presupposto (delitto, anche colposo, o contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi).

Due elementi contribuiscono alla delimitazione dell’area di rilevanza penale del fatto: 1) le condotte devono essere idonee ad ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza da reato del loro oggetto; 2) i beni devono essere tassativamente destinati ad attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Integra il reato di autoriciclaggio: la vendita a terzi di beni provento di furto ( C., Sez. II, 14.9-5.10.2021, n. 36180

); la condotta di trasferimento tramite bonifici in Euro di somme di denaro provento di reato a società estere successivamente incaricate di cambiare la valuta ricevuta (Euro) in bitcoin ( C., Sez. II, 7.10.2021-25.1.2022, n. 2868, in fase cautelare); la condotta di versamento di denaro, provento del delitto di appropriazione indebita, presso un istituto bancario per estinguere debiti e ipoteche immobiliari ( C., Sez. II, 8-23.9.2021, n. 35260); la condotta di trasferimento di quote sociali da una s.r.l. ad altra s.r.l. ( C., Sez. II, 10.11-9.12.2021, n. 45397).

Secondo un principio giurisprudenziale già consolidato in relazione al delitto di riciclaggio, anche con riferimento alla fattispecie in esame, non occorre, ai fini dell’integrazione del reato, che l’agente abbia posto in essere una condotta che abbia comportato un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità, essendo sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo a ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza ( C., Sez. II, 7.10.2021-25.1.2022, n. 2868).

Ai sensi del 4° co. della norma, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

  La clausola di non punibilità prevista al 4° co. deve essere interpretata in senso letterale: l’esclusione della responsabilità penale opera solo e soltanto se il soggetto utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza il compimento di alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa ( C., Sez. VI, 30.1-4.5.2020, n. 13571

;  C., Sez. II, 3.12.2019-11.3.2020, n. 9755;  C., Sez. II, 7-29.3.2019, n. 13795;  C., Sez. II, 7.6-5.7.2018, n. 30399

). La clausola non è applicabile al delitto di trasferimento fraudolento di valori ex  art. 512 bis ( C., Sez. IV, 17.9-21.11.2019, n. 47206).

Il delitto, pur essendo a consumazione istantanea, è reato a forma libera e può anche atteggiarsi a reato eventualmente permanente quando il suo autore lo progetti ed esegua con modalità frammentarie e progressive ( C., Sez. II, 18.7.2017, n. 40890).

3. L’oggetto del reato e il reato presupposto

L’oggetto materiale del reato è costituito, dopo la riforma attuata con D.Lgs. 8.11.2021, n. 195, da denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto anche colposo (1° co.) ovvero da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (2° co.). Stante il rinvio all’ult. co. dell’ art. 648, l’autore dell’autoriciclaggio è punibile anche nel caso in cui l’autore del reato presupposto non sia imputabile, punibile, ovvero quando faccia difetto una condizione di procedibilità.

  Non è necessario che il delitto non colposo presupposto risulti accertato con sentenza passata in giudicato, ma è sufficiente che lo stesso non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il reato di cui all’ art. 648 bis ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza ( C. Sez. VI, 23.1-13.5.2020, n. 14800

;  C., Sez. II, 19.6-14.10.2019, n. 42052). Può essere presupposto dell’autoriciclaggio anche il delitto di malversazione a danno dello Stato ( C., Sez. V, 12.11.2020-7.1.2021, n. 331); ovvero il delitto di falso ideologico in atto pubblico ( C., Sez. II, 14.1-24.2.2021, n. 7176).

Il delitto presupposto deve perfezionarsi prima della condotta dissimulatoria integrativa del reato di autoriciclaggio ( C., Sez. II, 27.1-23.2.2021, n. 7074;  C., Sez. V, 12.11.2020-7.1.2021, n. 331).

Per l’integrazione del reato non occorre una condotta che impedisca, in maniera assoluta, l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza( C., Sez. II, 19.3-31.5.2021, n. 21404;  C., Sez. II, 20.12.2019-27.2.2020, n. 7860). L’intervenuta tracciabilità, per effetto delle attività di indagine poste in essere dopo la consumazione del reato, delle operazioni di trasferimento delle utilità provenienti dal delitto presupposto non esclude il reato ( C., Sez. II, 28.9.2020-7.1.2021, n. 227;  C., Sez. II, 5.3-18.4.2019, n. 16908).

Rientrano nel novero delle attività speculative contemplate dalla norma anche il gioco d’azzardo e le scommesse ( C., Sez. II, 7-29.3.2019, n. 13795). In senso contrario:  C., Sez. II, 13.12.2018-6.3.2019, n. 9751. La rivendita a terzi, a prezzi maggiorati, di biglietti gratuiti illegittimamente ottenuti non integra gli estremi del delitto di autoriciclaggio ( C., Sez. II, 19.2-17.3.2020, n. 10364), né integra il reato l’attività di “taroccamento” o di “cannibalizzazione” di autovetture provento di furto ( C., Sez. II, 11.7-10.10.2019, n. 41686).

Qualora il denaro provento del delitto venga “caricato” su di una carta prepagata intestata alla persona offesa, consegnata ad un terzo che preleva dallo sportello bancomat (senza il consenso della vittima), non è escluso, ancorché l’operazione sia tracciabile, l’ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa richiesto dall’art. 648 ter.1 ( C., Sez. II, 16.3.2017, n. 29519); non integra il delitto il versamento del profitto di furto su conto corrente o su carta di credito prepagata, intestati allo stesso autore del reato presupposto ( C., Sez. II, 10.1-27.5.2020, n. 16002

). Il reato è configurabile quando il reinvestimento del profitto illecito sia attuato attraverso la sua intestazione ad una persona fisica ovvero ad un società di persone o capitali terza ( C., Sez. II, 8-23.9.2021, n. 35260).

Originally posted 2022-06-03 06:35:46.