ART  2635 CC E CONTROLLO AMMINISTRATORI DA PARTE SOCI Il diritto di querela nei reati societari: profili generali. — 2.1. Il diritto di querela e le false comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci o dei creditori (art. 2621-bis, comma 2, c.c.). — 2.2. Il diritto di querela e l’impedito controllo (art. 2625 c.c.).

ART  2635 CC E CONTROLLO AMMINISTRATORI DA PARTE SOCI  

Una delle novità introdotte dalla riforma dei reati societari, operata dal d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, è senza dubbio rappresentata dalla subordinazione della procedibilità di molte fattispecie all’esercizio del diritto di querela (2), con la conseguente attenuazione di fatto per tali figure delittuose del principio di ufficialità dell’azione penale.

ART  2635 CC E CONTROLLO AMMINISTRATORI DA PARTE SOCI

Il diritto di querela nei reati societari: profili generali. — 2.1. Il diritto di querela e le false comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci o dei creditori (art. 2621-bis, comma 2, c.c.). — 2.2. Il diritto di querela e l’impedito controllo (art. 2625 c.c.).

responsabilita’ amministratori spa

l’art. 2635 cod. civ., comma 2, con previsione ampia e non tassativa, intende tutelare il corretto funzionamento della società mediante la garanzia, accordata ai soci non amministratori, di poter verificare l’andamento della gestione, la consistenza del patrimonio e la loro rappresentazione contabile ed incrimina ogni condotta che ostacoli, anche se non impedisca del tutto, la conduzione di tale controllo sull’amministrazione della società in quanto produttiva di un pregiudizio patrimoniale al socio.

La norma appresta dunque tutela, sanzionandone sul piano penale la violazione, al diritto che l’art. 2476 cod. civ., comma 2, attribuisce ai soci non partecipi dell’amministrazione di ricevere ‘dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione’. Nell’interpretazione della fattispecie, offerta dalla giurisprudenza di legittimità, si è affermato che il reato proprio di cui all’art. 2625, cod. civ. non riguarda la partecipazione del socio e l’esercizio dei relativi diritti in riferimento a tutti gli aspetti della vita societaria, comprese le deliberazioni della società, ma intende garantire soltanto le funzioni di controllo esercitabili sulla gestione ed amministrazione della società, con la conseguenza che non ogni attività societaria, cui venga impedito al socio di prendere parte, integra violazione della norma di cui all’art. 2625 cod. civ., essendo necessario che l’impedimento attenga in modo specifico alle funzioni ispettive circa la regolarità della gestione (Cass., sez. 5 n. 15641, del 27/02/2015, P.M. in proc. D’Itri, non massimata).

responsabilita’ amministratori spa

Inoltre, valorizzando la formulazione testuale dell’art. 2625 cod. civ., si è ritenuto che la norma, quando sanziona l’impedimento o l’ostacolo all’attività di controllo del socio mediante l’occultamento di documenti o il ricorso ad altri artifici, pretenda il compimento di una condotta necessariamente attiva dell’amministratore della società, attuata mediante la distrazione, la distruzione dei documenti sociali, ovvero mediante l’impiego di particolari espedienti volti a trarre in inganno, quali la simulazione, la falsificazione materiale, la rappresentazione tanto carente da risultare artificiosa, l’infedele verbalizzazione o la tenuta delle scritture contabili in modo così disordinato da impedire la possibilità di una corretta rappresentazione del dato di gestione o di patrimonio.

Bancarotta fraudolenta patrimoniale
Art. 216, comma 1, n. 1) L. Fall.

Bancarotta fraudolenta documentale
Art. 216, comma 1, n. 2) L. Fall.

Bancarotta fraudolenta preferenziale
Art. 216, comma 3, L. Fall.

Bancarotta semplice
Art. 217 L. Fall.

Ricorso abusivo al credito
Art. 218 L. Fall.

Bancarotta impropria (c.d. societaria fraudolenta)
Art. 223, comma 1, L. Fall.

Bancarotta impropria da reato societario
Art. 223, comma 2, n. 1) L. Fall.

Bancarotta impropria per operazioni dolose
Art. 223, comma 2, n. 2) L. Fall.

Bancarotta impropria semplice
Art. 224 L. Fall.

Falso in attestazioni e relazioni
Art. 236 bis L. Fall.

In altri termini, la disposizione incrimina ‘ogni modalità che renda impossibile o difficoltosa l’azione di verifica da parte di chi, secondo la legge, è legittimato ad una istanza di controllo sulla gestione o sulla sua rappresentazione contabile’ (Cass., sez. 5, n. 27296 del 10/6/2010, Pantano, non massimata). Ne consegue che il delitto è ravvisabile allorché l’amministratore non si limiti a negare, in tutto o in parte, l’ostensione della documentazione contabile e societaria, ma ponga in essere operazioni positive volte ad occultare i documenti richiesti, ovvero alteri fraudolentemente il contenuto dei libri contabili e/o dei verbali assembleari (Cass., sez. 6, n. 47307 del 27/9/2016, Iuliano, rv. 268129).

Originally posted 2018-01-26 10:38:34.