bancarotta fraudolenta reato

non spetta all’imputato dimostrare la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente

non spetta, pertanto, all’imputato dimostrare la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente

 

Corte di Cassazione

Sezione III Penale

sentenza 12 febbraio – 29 maggio 2020, n. 16456

 

Pur dovendosi ribadire il principio secondo il quale la destinazione della sostanza allo “spaccio” è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa, con la conseguenza che non spetta, pertanto, all’imputato dimostrare la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso (ex multis Sez. 4, n. 39262 del 25/09/2008, Brambati, Rv. 241468 – 01; Sez. 6, n. 26709 del 29/04/2003, Pezzella, Rv. 226276 – 01), va detto che, ai fini dell’accertamento della finalità della detenzione di sostanza stupefacente, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, comma 1-bis, – inserito dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36, art. 1, comma 24-quater, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del art. 73, comma 1-bis, lett. a), stessa legge, che era formulato a contrario per desumere il fine di spaccio – stabilisce, per quanto qui interessa, che, ai fini dell’accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa, si tiene conto delle seguenti circostanze ossia che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell’azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale.

AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA INFO
AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA INFO

Si tratta di elementi presuntivi, tratti dall’ampia casistica giurisprudenziale elaborata soprattutto dopo l’esito referendario del 1993, dai quali poter desumere o per escludere la finalità dell’agente circa la detenzione della sostanza stupefacente (se detenuta cioè per farne uso strettamente personale o se detenuta per cederla a terzi).

Essi si atteggiano quindi ad essere considerati come criteri di massima, tra di loro alternativi, nel senso che, exempli causa, se un soggetto detiene sostanze stupefacenti in quantità non superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute ma da altre circostanze dell’azione debba escludersi la detenzione per il personale consumo, il delitto può ritenersi, a condizioni esatte, integrato e, viceversa, se un soggetto detiene sostanze stupefacenti in quantità superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute ma da altre circostanze dell’azione possa ritenersi la detenzione per il personale consumo, la fattispecie incriminatrice deve ritenersi non configurabile.

Orbene, se la considerazione del dato quantitativo o del frazionamento in dosi della droga può, di regola, risultare sufficiente per la prova della destinazione a terzi nei casi in cui la quantità sia notevole o nei casi in cui il frazionamento, unitamente ad altre evidenze, indichi inequivocabilmente che lo stupefacente detenuto sia pronto per essere ceduto, le altre circostanze dell’azione, dalle quali desumere l’uso personale della detenzione o il fine di spaccio, possono essere di diversa e varia natura, potendosi, sempre a scopo esemplificativo, prendere in considerazione il costo della droga, le condizioni economiche dell’imputato che depongano significativamente per l’una o per l’altra finalità, altri elementi indiziari emergenti dalle concrete modalità della singola fattispecie, quali, anche alternativamente, la qualità di tossicodipendente, la diversità tipologica delle sostanze stupefacenti, le condizioni economiche dell’imputato, l’accertato e pregresso compimento di fatti sintomaticamente rivelatori di propensione allo spaccio, le modalità della custodia della sostanza, il ritrovamento di strumenti idonei al taglio o alla pesatura della sostanza stupefacente (sul punto, v. Sez. 4, n. 1181 del 29/11/1994, dep. 1995, Anziano, Rv. 200968 – 01).

Originally posted 2022-08-17 07:52:38.