REATO DI SPACCIO ARRESTO PER SPACCIO BOLOGNA CESENA FORLI RAVENNA AVVOCATO PENALISTA DIFENDE

REATO DI SPACCIO ARRESTO PER SPACCIO BOLOGNA CESENA FORLI RAVENNA AVVOCATO PENALISTA DIFENDE ARRESTO DROGA BOLOGNA 

avv penale bologna foto

ARRESTO DROGA BOLOGNA
ARRESTO DROGA BOLOGNA

REATO DI SPACCIO ARRESTO PER SPACCIO BOLOGNA CESENA FORLI RAVENNA AVVOCATO PENALISTA DIFENDE

REATO DI SPACCIO ARRESTO PER SPACCIO BOLOGNA CESENA FORLI RAVENNA AVVOCATO PENALISTA DIFENDE

COME VIENE VALUTATO IL CONCORSO NEL REATO DI SPACCIO?

Alla stregua della stabile giurisprudenza di legittimità in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la connivenza non punibile è scandita da una condotta meramente passiva e inerte, inidonea a recare un concreto contributo causale alla realizzazione dell’illecito (ancorché se ne conosca la sussistenza), laddove il concorso nel reato è integrato da un consapevole contributo, materiale o soltanto morale, all’altrui condotta criminosa in forme che valgono ad agevolare o rafforzare l’intento criminoso del concorrente (ex plurimis, tra le decisioni più recenti: Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv. 264454; Sez. 6, n. 44633 del 31/10/2013, Dioum, Rv. 257810).

Tenendo ciò presente, dunque, sembra più appropriato ricordare – come già affermato (sez. iv, 6.2.07, camera, Rv. 236195) – che il discrimine tra la condotta che costituisca concorso nel reato di illecita detenzione di stupefacenti e la condotta che invece dia luogo all’autonomo reato di favoreggiamento personale va rintracciato nell’elemento psicologico dell’agente. Esso deve essere valutato in concreto, per verificare se l’aiuto (che ponga in essere la condotta criminosa costitutiva del reato permanente) consapevolmente prestato ad altro soggetto, sia l’espressione di una partecipazione al reato oppure nasca solo dall’intenzione – manifestatesi attraverso individuabili modalità pratiche – di realizzare una facilitazione alla cessazione del reato

CHI DEVE DARE LA PROVA DELLA DETENZIONE DI SPACCIO RISPETTO ALLA DETENZIONE PER USO PERSONALE?

 

AVVOCATO PENALE

ARRESTO DROGA BOLOGNA
ARRESTO DROGA BOLOGNA

 in tema di detenzione di sostanza stupefacente, la destinazione allo spaccio rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie e tale specifica finalità della illecita detenzione deve essere provata dalla pubblica accusa, non potendosi far carico all’imputato dell’obbligo di provare la diversa destinazione, al solo uso personale, della sostanza stupefacente posseduta (Sez. 6, n. 26709 del 29/04/2003, Pezzella, Rv. 226276), tuttavia sia la prova della destinazione della droga ad uso personale, sia quella della destinazione allo spaccio, può essere tratta da qualsiasi elemento o dato indiziario che – con rigore, univocità e certezza – consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza (Sez. 4, n. 4614 del 13/05/1997, Montino, Rv. 207485).

In questa prospettiva, anche il profilo del possibile uso personale, proposto già in sede di merito, ha trovato una risposta non illogica.
Inaccoglibile è la doglianza relativa al fatto di lieve entità.
Il giudicante ha fatto corretta e logica applicazione del principio in forza del quale, in tema di sostanze stupefacenti, il fatto di lieve entità (articolo 73, comma 5, del dpr 9 ottobre 1990 n. 309) può essere riconosciuta solo in ipotesi di “minima offensività penale” della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma (mezzi, modalità e circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri. Ciò in quanto la finalità dell’attenuante si ricollega al criterio di ragionevolezza derivante dall’articolo 3 della Costituzione, che impone – tanto al legislatore, quanto all’interprete – la proporzione tra la quantità e la qualità della pena e l’offensività del fatto (Sezione IV, 13 maggio 2010, Lucresi).
Qui, il giudicante ha ampiamente motivato sulle ragioni che deponevano per l’insussistenza dell’attenuante e il relativo giudizio regge al vaglio di legittimità anche a fronte di motivazione sicuramente satisfattiva, siccome basata su una “complessiva” ed attenta disamina dei diversi profili della condotta, con conseguente valorizzazione negativa – nei termini suindicati – di quelli ritenuti significativi, con particolare riguardo al quantitativo della droga, ma senza trascurare la riferita pericolosità della condotta.
Nessuna conseguenza, sotto questo specifico profilo, deriva dal novum normativo introdotto dal decreto legge 23 dicembre 2013 n. 146, convertito dalla legge 21 febbraio 2014 n. 10, con scelta confermata dal decreto legge n. 36 del 2014, convertito dalla legge n. 79 del 2014, in forza del quale quella che prima era, pacificamente, una circostanza attenuante, è stata trasformata in reato autonomo.
Infatti, i presupposti del reato autonomo sono rimasti quegli stessi che potevano
giustificare [o, per converso, negare] la concessione dell’attenuante.

Va affermato con chiarezza, infatti, che nella “ricostruzione” della nuova fattispecie autonoma di reato sono utilizzabili gli stessi parametri che caratterizzavano la previgente previsione di circostanza attenuante. Il fatto di “lieve entità”, cioè, deve essere apprezzato considerando i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione nonché la qualità e quantità delle sostanze stupefacenti, riproponendo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, che vale tuttora per cogliere il proprium anche della nuova fattispecie di reato. I principi cardine, in proposito, sono quelli della “valutazione congiunta” dei parametri normativi e della rilevanza ostativa anche di un solo parametri quando risulti “esorbitante” e cioè chiaramente dimostrativo della “non lievità” del fatto.

Secondo òa suprema corte

 

 

ai fini della configurabilità del reato previsto dall’articolo 73 del dpr 9 ottobre 1990 n. 309, non è la difesa a dover dimostrare l’uso personale della droga detenuta, ma è invece l’accusa, secondo i principi generali, a dover provare la detenzione della droga per uso diverso da quello personale. Infatti, la destinazione della sostanza allo “spaccio” è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa, non spettando all’imputato dimostrare la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso (di recente, Sezione VI, 10 gennaio 2013, Proc. gen. App. Catanzaro in proc. Grillo). Il giudice, in questa prospettiva, in caso di contestazione della detenzione illecita deve prendere in esame, oltre alla quantità di principio attivo, tutti gli indici indicati dalla norma (modalità di presentazione, peso lordo complessivo, confezionamento frazionato, altre circostanze dell’azione: cfr. ora l’articolo 75, comma 1 bis del dpr n. 309 del 1990). L’apprezzamento sviluppato è incensurabile laddove assistito da adeguata motivazione.

  1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio che il comportamento da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento di tale attenuante è quello che si caratterizza per una ridotta valenza offensiva, da valutare attraverso l’esame di tutti gli elementi indicati nella norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che si riferiscono all’oggetto materiale del reato (caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza stupefacente), per cui il giudice deve negare la sussistenza del fatto di “lieve entità” anche quando la ricorrenza di uno soltanto degli elementi indicati lo induca ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità, ma, di contro può ben riconoscerlo quando nei comportamenti concretamente posti in essere accerti l’esistenza anche di un solo elemento positivo di tali elementi, sempreché lo stesso non venga contrastato da uno degli altri previsti dalla disposizione (Cfr. Sez. 6, n. 8857 del 30/7/1998, Canepi, Rv. 212005 e, da ultimo, Sez. U, n. 35737 del 5/10/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911 e Sez. 4, n. 43399 del 7/12/2010, Serrapede, Rv. 248947). Per quanto attiene alle circostanze attenuanti generiche, va ribadito che la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (cfr, tra le molte, Sez.6, n. 41365 del 28/10/2010, dep. 23/11/2010, Straface, Rv. 248737).
    Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente l’attenuante del fatto di lieve entità sulla base del dato ponderale, riconoscendo l’assenza del fine di lucro dello spaccio della dose, negando le circostanze generiche e stabilendo la sanzione tenuto conto della capacità a delinquere “per la contiguità con il mondo della detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, desunta da gravi, reiterati e specifici precedenti”, pur non considerati in disapplicazione della contestata recidiva reiterata. La Corte di appello ha confermato, con motivazione più che congrua, tale valutazione (p. 5-6 della sentenza impugnata), sottolineando anche l’assenza di qualunque revisione critica della condotta illecita da parte dell’imputato.

Originally posted 2021-06-30 21:16:22.