COME DIFENDERSI DA UNA BANCAROTTA FRAUDOLENTA PROCESSO COMPLESSO E COMPLICATO DA STUDIARE E DIFENDERSI CON CURA ARRESTO PER BANCAROTTA A BOLOGNA – VICENZA RAVENNA MILANO AVVOCATO PENALISTA ARRESTO BANCAROTTAreati fallimentari – bancarotta fraudolente documentale – scritture contabili irregolari
reati fallimentari – bancarotta fraudolente documentale – scritture contabili irregolari
reati fallimentari – bancarotta fraudolente documentale – scritture contabili irregolari
- in tema di bancarotta fraudolenta documentale (L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2), è illegittima l’affermazione di responsabilità dell’amministratore che faccia derivare l’esistenza dell’elemento soggettivo del reato dal solo fatto, costituente l’elemento materiale del reato,
- “L’obbligo di tenere le scritture contabili viene meno solo quando la cessazione dell’attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che venga svolta o meno l’attività commerciale e la precisa volontà di non tenerle da una certa epoca determina di fatto una situazione tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio della società o il movimento degli affari”.
reati fallimentari – bancarotta fraudolente documentale – scritture contabili irregolari
reati fallimentari
COME LE SCRITTURE TENUTE IN MODO IRREGOLARE POSSONO COSTITUIRE L’ELEMENTO DELLA BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE PER L’IMPOSSIBILITA’ DEL CURATORE DI RICOSTRUIRE IL PATRIMONIO FALLIMENTARE
Come affermato dalla Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 15811 depositata il 26 maggio 2020
Nel caso in esame, l’imputazione contesta la sottrazione della contabilità in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, evocando altresì il profilo di dolo specifico del fine di recare pregiudizio ai creditori proprio delle condotte di occultamento e/o sottrazione.
reati fallimentari
Tanto premesso, pur prescindendo dalle doglianze con le quali il ricorrente deduce censure concernenti il merito della valutazione probatoria – in particolare, quelle relative alle mera difficoltà di ricostruzione del patrimonio -, non consentite in sede di legittimità, la sentenza impugnata appare tuttavia carente, sotto il profilo motivazionale: risulta, infatti, che l’imputato, in qualità di amministratore di diritto e poi di liquidatore della società fallita, abbia consegnato al curatore una serie di scritture contabili (libro giornale e documentazione bancaria), che, tuttavia, non concernono l’intera vita sociale dell’ente, essendo carente la documentazione degli ultimi anni prima della dichiarazione di fallimento; in particolare, la Corte di Appello ha delimitato l’affermazione di responsabilità all’omessa tenuta del libro inventari per gli anni successivi al 2006 (essendo stata provata, evidentemente, la dedotta distruzione dei libri concernenti gli anni precedenti nell’alluvione del settembre 2006), e la mancanza dei mastri di conto e dei registri IVA.
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Va, pertanto, ribadito il principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma primo, n. 2, L.F.), è illegittima l’affermazione di responsabilità dell’amministratore che faccia derivare l’esistenza dell’elemento soggettivo del reato dal solo fatto, costituente l’elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, considerato che, in tal caso, trattandosi per di più, nella specie, di omissione contenuta in limiti temporali piuttosto ristretti, è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l’imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza por mente alle conseguenze di tale condotta, considerato che, in quest’ultimo caso, si integra l’atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all’art. 217, comma secondo, L.F. (Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006, dep. 2007, Vianello, Rv. 236032; analogamente, Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Pavone, Rv. 262384: “In tema di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma primo, n. 2 legge. fall.), l’esistenza dell’elemento soggettivo non può essere desunto dal solo fatto, costituente l’elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, tanto più quando l’omissione è contenuta in limiti temporali piuttosto ristretti, poiché in detta ipotesi è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l’imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza valutare le conseguenze di tale condotta, atteso che, in quest’ultimo caso, si integra l’atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all’art. 217, comma secondo, legge fall.“; analogamente, Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910, che pure ha evidenziato, nell’ipotesi di assoluzione da una concorrente imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la necessità di una motivazione particolarmente rigorosa sull’elemento soggettivo dell’addebito residuo, la cui prova non poteva giovarsi della presunzione per la quale l’irregolare tenuta delle scritture contabili è di regola funzionale all’occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale).
Originally posted 2020-08-19 08:48:56.