Il sequestro preventivo nei reati tributari 1. Il ricorso al sequestro preventivo per equivalente nei reati tributari Il profitto quale oggetto del sequestro preventivo 3. Il valore dei beni 4. I beni nella disponibilità dell’indagato 5. L’individuazione dei beni da confiscare 6. I presupposti per il mantenimento del sequestro preventivo 7. Il sequestro dei beni della persona giuridica per i reati commessi dagli amministratori 8. L’obbligatorietà della confisca nel patteggiamento

Il sequestro preventivo nei reati tributari

  1. 1. Il ricorso al sequestro preventivo per equivalente nei reati tributari Il profitto quale oggetto del sequestro preventivo3. Il valore dei beni4. I beni nella disponibilità dell’indagato

  2. 5. L’individuazione dei beni da confiscare

  3. . I presupposti per il mantenimento del sequestro preventivo7. Il sequestro dei beni della persona giuridica per i reati commessi dagli amministratori8. L’obbligatorietà della confisca nel patteggiamento

Sotto il profilo della violazione di legge dedotta, va rammentato che l’ambito di operativita’ del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 9 e’ stato delineato dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che il Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 9, contenente una deroga alla regola generale fissata dall’articolo 110 c.p. in tema di concorso di persone nel reato, esclude la rilevanza penale del concorso dell’utilizzatore nelle condotte del diverso soggetto emittente, ma non trova applicazione quando la medesima persona proceda in proprio sia all’emissione delle fatture per operazioni inesistenti, sia alla loro successiva utilizzazione (Sez. 3, n. 19247 del 08/03/2012, Desiati, Rv. 252545); il regime derogatorio previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 9 non trova applicazione quando l’amministratore della societa’ che ha emesso le fatture per operazioni inesistenti coincida con il legale rappresentante della diversa societa’ che le abbia successivamente utilizzate (Sez. 3, n. 19025 del 20/12/2012, dep. 2013, Cetti Serbelloni, Rv. 255396; Sez. 3, n. 47862 del 06/10/2011, Ercolini, Rv. 251963: “In tema di reati tributari, la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 9 non si applica laddove amministratore delle societa’, rispettivamente emittente ed utilizzatrice delle stesse fatture per operazioni inesistenti, sia la medesima persona fisica”).

occorre ribadire il costante indirizzo per cui, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il bene non rileva nella sua specificità, ma solo come unità di misura del valore equivalente al prezzo o al profitto del reato, cosicché la disponibilità da parte del reo del bene stesso costituisce condizione che legittima la sua immediata apprensione ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 322-ter, comma 1, cod. pen., e art. 321, comma 2, cod. proc. pen. Qualora, poi, sia un terzo interessato a rivendicare la titolarità o la disponibilità esclusiva di quanto sottoposto a vincolo, questi pone comunque in discussione la legittimità stessa del sequestro (in quanto, di fatto, operato nei suoi confronti), sicché non può essere privato del diritto di far valere dinanzi al giudice le proprie ragioni, sol perché il bene non è stato indicato nel decreto di sequestro ma è stato individuato in sede esecutiva, in quanto ritenuto dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria in “disponibilità” del reo, pur a fronte di una intestazione formale di segno opposto. A tale proposito, ossia sul concetto di “disponibilità” del bene (e, soprattutto, nei casi di discrasia tra titolarità fittizia e disponibilità reale), questa Corte ha poi più volte affermato che, per essa, si deve intendere una relazione effettuale con il bene medesimo connotata dall’esercizio di poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà, ossia di un rapporto uti dominus (tra le altre, Sez. 5, n. 40286 del 27/6/2014, Cucci, 260305; Rv. Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, Ucci e altri, Rv. 255950); si che la res, seppur formalmente intestata a terzi estranei al reato, deve comunque ritenersi nella disponibilità dell’indagato anche quando, sulla base di elementi specifici e dunque non congetturali, rientri nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essa venga esercitato per il tramite di terzi (Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Costagliola ed altri, Rv. 252378). Da ciò, dunque, (anche) il principio di diritto secondo il quale, ai fini dell’applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente su beni formalmente intestati a persona estranea al reato, non è sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo a quest’ultima, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del pubblico ministero, della disponibilità degli stessi da parte dell’indagato (Sez. 3, n. 38512 del 22/6/2016, Friso, Rv. 268086; Sez. 3, n. 36530 del 12/05/2015, Oksanych, Rv. 264763).

CASSAZIONE sez. penale sentenza n. 11945 del 13 marzo 2017

RITENUTO IN FATTO

  1. Con decreto in data 16/11/2012, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma dispose, nei confronti di G. P., il sequestro preventivo per equivalente della Polizza assicurativa sulla vita n. 31000169411 di 990.000 euro avente come beneficiaria la moglie, M. A. M., stipulata con la Cardif Vita Gruppo BNP Paríbas nonché del conto corrente bancario n. xxxx, acceso presso la BNL, Agenzia n. xx di Roma con saldo al 20/07/2012 di 114.545,34 euro, avendoli ritenuti, ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 74/2000 e 1, comma 143, legge n. 244/07, profitto dei reati tributari di omessa dichiarazione dei redditi per i periodi di imposta per gli anni 2006, 2007 e 2008 e di infedele dichiarazione dei redditi per i periodi di imposta per gli anni 2010 e 2011, per un totale complessivo di imposta evasa pari a 2.164.010,79 euro.
  2. A seguito del rigetto, da parte del Giudice per le indagini preliminari, dell’istanza di revoca del sequestro preventivo presentata in data 25/02/2016, era stato proposto appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., poi rigettato, con ordinanza in data 16/05/2016, dal Tribunale del riesame di Roma.
  3. Avverso tale ordinanza propongono ricorso per cassazione i due indagati, a mezzo del difensore fiduciario.

3.1. Quanto alla posizione di M. A. M. viene dedotta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 321 e 322-ter cod. pen., 12-bis del D.Lgs. n. 74/2000. Il Tribunale del riesame, nel ritenere non appartenente a M. A. M. la polizza vita oggetto di sequestro, avrebbe confuso il diritto di credito del beneficiario e/o del terzo nei confronti dell’assicuratore ex art. 1920 cod. civ., con il diritto alla riscossione dell’indennità assicurativa alla morte del contraente. Nel caso di specie, l’autonomia del diritto del terzo e la sua estraneità rispetto al patrimonio del contraente sarebbe confermata dal fatto che: a) il contratto di assicurazione avrebbe avuto, fin dall’origine, M. M. quale beneficiaria, secondo quanto indicato nella stessa polizza stipulata nel luglio 2012; b) l’azione di adempimento contrattuale non potrebbe essere esperita dal contraente, ma dal beneficiario, cui dovrebbe essere direttamente versato il capitale assicurato; c) l’art. 1923, comma 1 cod. civ. stabilisce che la somma assicurata non può essere aggredita dai creditori e dagli eredi del contraente, sia in via esecutiva che cautelare. Né, opina ancora la ricorrente, la polizza vita potrebbe considerarsi nella mera disponibilità di P., giacché l’originale cartaceo era in possesso della stessa M. Inoltre, la somma di Euro 990.000, impiegata per la stipula della polizza, sarebbe stata di pertinenza della M., come asseritamente documentato dalla difesa all’udienza del 16/05/2016 davanti al Tribunale del riesame.

3.2. Quanto alla posizione di Giuseppe P., l’impugnazione è affidata a quattro motivi di censura. Con il primo viene dedotta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 321, 322-ter cod. pen., 4 e 5 D.Lgs. 74/2000. Il Tribunale del riesame avrebbe omesso di valutare il persistere dei presupposti per il mantenimento del decreto di sequestro preventivo, considerata l’intervenuta prescrizione dei reati tributari ex art. 5 D.Lgs. 74/2000 relativamente ai periodi di imposta per gli anni 2006 e 2007 e la prescrizione destinata a maturare nel dicembre 2016, relativa al periodo di imposta per l’anno 2008, nonché in considerazione della maturanda prescrizione dei reati di cui all’art. 4 D.Lgs. 74/2000 relativamente ai periodi d’imposta per gli anni 2010 e 2011, posto che attualmente il procedimento penale sarebbe ancora nella fase delle indagini preliminari. E considerato, quindi, il divieto di disporre la confisca per equivalente delle cose che costituiscono il prezzo o il profitto di reati estinti per prescrizione. In ogni caso, il sequestro preventivo non potrebbe essere mantenuto nel suo originario ammontare quando, come nel caso di specie, sia nel frattempo intervenuta la prescrizione dei reati tributari, tale da rendere sproporzionata l’equivalenza tra valore dei beni sequestrati ed profitto del reato. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 321, 322-ter cod. pen. e 4 D.Igs. 74/2000. Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto superate le soglie di punibilità relativamente, ai periodi di imposta anno 2010 e 2011, per le quali è stata contestata l’infedele dichiarazione reddituale ed avrebbe erroneamente disposto il sequestro pur essendovi più concorrenti nel reato e non essendo consentito, in tal caso, moltiplicare l’importo della confisca per equivalente per ognuno di essi. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 321 e 322-ter cod. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza del giudicato cautelare sul fumus commissi delicti. In realtà, la difesa avrebbe potuto motivare, produrre e documentare tutta la situazione patrimoniale e bancaria dell’indagato sin dall’anno 2000 soltanto con l’istanza in data 8/03/2016 depositata avanti al Tribunale del riesame, sicché rispetto alle precedenti richieste tale giudicato non si sarebbe formato. Infine, con il quarto motivo, P. si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., della inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 321, 322-ter cod. pen. e 12-bis D.Igs. 74/2000. Il Tribunale del riesame avrebbe omesso completamente di motivare sulla legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente pur quando, come nel caso di specie, l’indagato abbia documentato il proprio consistente patrimonio, ammontante ad oltre circa 5 milioni di euro, fornendo sicure garanzie di soddisfazione dei crediti tributari da parte dello Stato.

  1. Con atto depositato il 26/07/2016, il Procuratore generale presso questa Corte ha sollecitato il rigetto dei ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Entrambi i ricorsi sono infondati.
  2. Procedendo, secondo l’ordine logico, dalle questioni relative al fumus dei reati contestati, deve preliminarmente osservarsi come a seguito della precedente pronuncia da parte del Tribunale del riesame si sia prodotto, in ordine a tale profilo, l’effetto preclusivo del c.d. giudicato cautelare, che può essere superato soltanto qualora sopraggiungano degli elementi dì novità, nella specie non indicati dai ricorrenti (v. ex plurimis Sez. 5, n. 1241 del 2/10/2014, dep. 13/01/2015, Femia, Rv. 261724). Sul punto, le censure esplicitate in sede di ricorso per cassazione presentano caratteri di marcata genericità, non essendo stati indicati specificamente gli aspetti di novità sopravvenuti rispetto alle precedenti valutazioni operate dallo stesso tribunale del riesame. Ne consegue l’inammissibilità del terzo e del secondo motivo di censura del ricorso proposto da P. In ogni caso, sempre con riferimento al secondo motivo di ricorso presentato dall’indagato, è appena il caso di rilevare che il Tribunale del riesame, nel configurare la sussistenza del fumus del delitto di cui all’art. 4, lett. b), del d.lgs. n. 74/2000, ha correttamente ritenuto che l’ipotesi in cui l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione superi l’importo di tre milioni costituisca una previsione di chiusura rispetto a quella base, in cui tale ammontare sia, come nel caso che occupa, superiore al dieci per cento di quello degli elementi attivi indicati in dichiarazione. Quanto, poi, alla asserita intervenuta prescrizione degli illeciti relativi agli anni di imposta 2006 e 2007, deve osservarsi come il giudice del riesame abbia in ogni caso ritenuto che anche considerando le imposte evase nell’anno 2008, esse sarebbero state di importo, comunque, superiore a quelle oggetto del provvedimento ablativo, sì da non configurare alcun vulnus ai principi di proporzionalità e adeguatezza in materia cautelare. Con riferimento, infine, al divieto di procedere al sequestro preventivo dell’intero ammontare del profitto del reato in caso di presenza di una pluralità di concorrenti va ribadita la regula juris – fondata sul principio solidaristico che informa la disciplina del concorso di persone e che implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente – secondo cui il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, anche se poi l’espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l’ammontare complessivo dello stesso profitto (Sez. 6, n. 17713 del 18/02/2014, dep. 24/04/2014, Argento, Rv. 259338).
  3. Venendo, quindi, alle censure svolte con riferimento all’oggetto del sequestro nel quarto motivo dedotto da P. e nel ricorso presentato dalla M., deve rilevarsi l’infondatezza delle doglianze in questione. In primo luogo deve escludersi che il ricorrente possa legittimamente censurare la scelta dei beni in concreto sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, avendo questa Corte da tempo affermato il principio secondo il quale le preferenze eventualmente espresse dall’indagato in ordine ai beni da sottoporre al vincolo reale sono del tutto prive di rilevanza (sul punto si veda Sez. 2, n. 41049 del Sez. 2, n. 41049 del 26/10/2011, dep. 11/11/2011, Cappa, Rv. 251515). Sotto altro profilo, questa Corte si è già pronunciata sulla legittimità del sequestro preventivo avente ad oggetto una polizza assicurativa sulla vita. Infatti, che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare stabilito dall’art. 1923 cod. civ. attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale, nel cui esclusivo ambito ricade invece il sequestro preventivo (così Sez. 6, n. 12838 del 10/11/2011, dep. 4/04/2012, Cardilli, Rv. 252547; Sez. 2, n. 16658 del 17/04/2007, dep. 2/05/2007, Viada, Rv. 236591). Né potrebbe affermarsi il divieto di sequestro alla stregua dei principi affermati da questa Corte in materia di sequestro conservativo disposto nel processo penale (Sez. 5, n. 43026 del 24/09/2009, dep. 11/11/2009, Viada, Rv. 245434), trattandosi in quel caso della stessa misura prevista dal codice di rito civile posta a tutela della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità per obbligazioni di natura civilistica e la cui realizzazione coattiva è strutturata sul modello dell’espropriazione forzata. Quanto, infine, alla legittimità del sequestro in caso di contratto di assicurazione a favore di un terzo, il carattere autonomo del diritto acquistato dal beneficiario, ai sensi dell’art. 1920, comma 3, cod. civ., a mente del quale “per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione”, non esclude che i premi versati dall’indagato a possano essere sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Infatti, anche a seguito del pagamento delle relative somme, il denaro non può, comunque, considerarsi come definitivamente uscito dal patrimonio del contraente, venendo accantonato in modo irreversibile ai fini del successivo pagamento al beneficiario, considerata la possibilità di revoca del beneficio, contemplata dall’art. 1921 cod. civ. (secondo cui la designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell’articolo precedente, salvo che sia intervenuta la morte del contraente) e considerata, altresì, la possibilità di riscatto e riduzione della polizza ex art. 1925 cod. civ.. Per tale ragione, deve essere condivisa la decisione del Tribunale del riesame, secondo cui le somme in questione, in quanto comunque riconducibili alla disponibilità dell’indagato, ovvero alla possibilità da parte di quest’ultimo di esercitare sui beni de quibus un potere anche informale ma comunque diretto ed oggettivo (cfr. v. Sez. 3, n. 4097 del 19/01/2016, dep. 1/02/2016, Tomasi Canovo, Rv. 265844), dovessero ritenersi assoggettabili al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente secondo quanto stabilito dall’art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000.Quanto, infine, alla circostanza secondo cui la somma impiegata per la stipula della polizza sarebbe stata di pertinenza della sola M. e non del marito, si tratta di una allegazione in fatto, come tale sottratta allo piattaforma cognitiva del giudice di legittimità.
  4. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, rigettati.

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 5434 del 6 febbraio 2017

RITENUTO IN FATTO

  1. Con sentenza del 13/11/2014 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 22/09/2011, condannava (OMISSIS) in ordine al reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, contestato al capo 1 dell’imputazione, limitatamente alla dichiarazione del 2006, per avere, in qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l., indicato nelle dichiarazioni annuali elementi passivi mediante utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti; dichiarava non doversi procedere in ordine agli altri reati contestati in relazione all’anno d’imposta 2005 ovvero ad altre fattispecie incriminatrici (articolo 8), contestati ai capi 1 e 2 dell’imputazione.
  2. Avverso tale provvedimento il difensore di (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.

2.1. Violazione di legge in relazione al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 9: lamenta che la Corte territoriale erroneamente non abbia applicato l’articolo 9 cit., in quanto all’imputato era stata applicata la pena su richiesta con sentenza del Tribunale di Perugia ex articolo 444 c.p.p. in relazione all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, tra cui anche la n. 4 del 01/06/2006, la stessa indicata nell’imputazione per il reato di cui all’articolo 2 oggetto del presente procedimento; nel caso in esame, la connessione tra le due condotte sarebbe evidente, essendo la fattura stata emessa nel 2006 ed utilizzata poi per la dichiarazione annuale del 2007; ricorrerebbe, dunque, un concorso apparente di norme, e, essendo stato l’imputato gia’ giudicato per l’emissione, una violazione del principio del ne bis in idem.

2.2. Vizio di motivazione: lamenta la mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale veniva richiesta l’applicazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 9.

2.3. Violazione di legge processuale: erroneamente e’ stata valutata la sentenza di patteggiamento del Gup del Tribunale di Perugia del 11/03/2014 quale prova della fittizieta’ della fattura n. (OMISSIS); la sentenza di patteggiamento non implica un vero e proprio giudizio ed un accertamento dei fatti; inoltre, il richiamo all’articolo 238 bis c.p.p. sarebbe erroneo, concernendo la valutazione dei verbali di prove di altri procedimenti; in ogni caso, la sentenza di patteggiamento fornirebbe prova del reato di cui all’articolo 8, non del reato di cui all’articolo 2.

2.4. Vizio di motivazione: lamenta l’omessa motivazione in ordine al carattere fittizio della fattura utilizzata per la dichiarazione fraudolenta, limitandosi la sentenza a richiamare la sentenza di patteggiamento, senza tener conto dell’effettiva esistenza dell’operazione finalizzata al contenimento dei costi di terminazione delle chiamate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il ricorso e’ inammissibile.
  2. I primi due motivi, che meritano una valutazione congiunta, avendo ad oggetto la questione dell’applicabilita’ del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 9 sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, sono manifestamente infondati.

Sotto il profilo della violazione di legge dedotta, va rammentato che l’ambito di operativita’ del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 9 e’ stato delineato dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che il Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 9, contenente una deroga alla regola generale fissata dall’articolo 110 c.p. in tema di concorso di persone nel reato, esclude la rilevanza penale del concorso dell’utilizzatore nelle condotte del diverso soggetto emittente, ma non trova applicazione quando la medesima persona proceda in proprio sia all’emissione delle fatture per operazioni inesistenti, sia alla loro successiva utilizzazione (Sez. 3, n. 19247 del 08/03/2012, Desiati, Rv. 252545); il regime derogatorio previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 9 non trova applicazione quando l’amministratore della societa’ che ha emesso le fatture per operazioni inesistenti coincida con il legale rappresentante della diversa societa’ che le abbia successivamente utilizzate (Sez. 3, n. 19025 del 20/12/2012, dep. 2013, Cetti Serbelloni, Rv. 255396; Sez. 3, n. 47862 del 06/10/2011, Ercolini, Rv. 251963: “In tema di reati tributari, la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 9 non si applica laddove amministratore delle societa’, rispettivamente emittente ed utilizzatrice delle stesse fatture per operazioni inesistenti, sia la medesima persona fisica”).

Tanto premesso, la sentenza impugnata ha evidenziato, con motivazione esaustiva e conforme ai principi richiamati, che la non operativita’ dell’articolo 9 cit. derivava dalla circostanza che all’imputato era contestato il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2 in relazione alla fattura n. (OMISSIS) quale legale rappresentante della ” (OMISSIS) s.r.l.”, quindi in veste di utilizzatore della fattura per operazione oggettivamente inesistente, mentre, nel procedimento definito con sentenza di patteggiamento dinanzi all’A.G. di Perugia, gli era stato contestato il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, in qualita’ di amministratore di fatto della ” (OMISSIS) s.r.l.”, la societa’ cartiera emittente le fatture false.

  1. Il terzo ed il quarto motivo, che meritano una valutazione congiunta, avendo ad oggetto la questione della prova del carattere fittizio della fattura sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, sono manifestamente infondati.

Invero, e’ pacifico che la sentenza di patteggiamento puo’ essere utilizzata a fini probatori in altro procedimento penale, ai sensi dell’articolo 238-bis c.p.p., stante la sua equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna (Sez. 5, n. 7723 del 12/11/2014, dep. 2015, Mazzola, Rv. 264058), e che rientrano tra le sentenze divenute irrevocabili che possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esso accertato ai sensi dell’articolo 238 bis c.p.p., anche le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato o di patteggiamento (Sez. 1, n. 50706 del 05/06/2014, Macri’, Rv. 261480).

Richiamandosi espressamente alla norma di cui all’articolo 238 bis c.p.p., ed all’elaborazione giurisprudenziale formatasi al riguardo, la sentenza ha fatto buon governo del principio, rilevando che la sentenza di patteggiamento acquisita aveva attestato il carattere fittizio della fattura n. (OMISSIS) emessa dalla (OMISSIS) il (OMISSIS) nei confronti di ” (OMISSIS)”, relativamente a cessioni di traffico telefonico in realta’ mai eseguite; peraltro, la sentenza non manca di rilevare che la sentenza di patteggiamento si inseriva in una piu’ ampia base probatoria, gia’ evidenziata anche dal giudice di primo grado, che ricostruiva il complesso sistema di “frode carosello” del quale l’imputato era parte.

  1. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00: infatti, l’articolo 616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilita’, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilita’ dichiarata ex articolo 606 c.p.p., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilita’ pronunciata ex articolo 591 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Massima

Per il perfezionamento del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte basta che la simulazione (cessione d’azienda) sia idonea a impedire il soddisfacimento totale o parziale del fisco.

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 7394 del 16 febbraio 2017

RITENUTO IN FATTO

  1. Con ordinanza emessa in data 4/12/2015, depositata in pari data, il tribunale del riesame di Macerata rigettava la richiesta di riesame presentata ex articolo 322 c.p.p. nell’interesse del (OMISSIS) avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente disposto dal GIP dello stesso tribunale in data 21/09/2015; giova precisare per migliore intelligibilita’ dell’impugnazione, che il ricorrente e’ indagato per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11), per aver posto in essere, nella qualita’ di l.r. della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte dirette ed IVA accertate dalla competente Agenzia delle Entrate nonche’ di interessi e sanzioni relative a pregressi omessi versamenti di dette imposte per un ammontare complessivo di oltre 10 milioni di Euro, atti fraudolenti idonei a rendere totalmente inefficace la procedura di riscossione coattiva, in particolare simulando la cessione dell’azienda e omettendo la registrazione dell’atto (OMISSIS) s.r.l. avente stessa compagine sociale e lo stesso marchio commerciale della cedente nonche’ l’utilizzo per la propria attivita’, dei medesimi locali per i quali era stato rescisso il contratto di locazione in data 2/10/2012.
  2. Ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore fiduciario cassazionista, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera c), per violazione del divieto di ne bis in idem ex articolo 649 c.p.p..

In sintesi, la censura investe il provvedimento impugnato in quanto, sostiene il ricorrente, della medesima vicenda si sarebbe gia’ occupata la Procura di Macerata nel 2006 nell’ambito del proc. pen. 1479/2006 r.g.n.r. conclusosi con un’archiviazione; in sede di controllo l’Agenzia delle Entrate)ed in seguito al ricorso alla C.T. Provinciale di Macerata, avrebbe annullato la cartella esattoriale ed il procedimento che aveva dato origine alla predetta segnalazione; si aggiunge, ancora, che con d.p. di condanna del 23/12/2010, esec. 31/01/2011, l’indagato era stato condannato alla pena pecuniaria di 6000,00 Euro di multa per il delitto di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter, e, inoltre, che nel proc. pen. n. 1504/2013 r.g.n.r. pendente dinanzi al tribunale di Macerata il medesimo (OMISSIS) risulta imputato per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter, per il quale avrebbe svolto la messa alla prova; ne discenderebbe che il (OMISSIS) sarebbe oggi sottoposto ad indagine per gli stessi fatti per i quali e’ intervenuto giudicato penale.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera e), sotto il profilo dell’omessa valutazione in concreto del fumus commissi delicti in ragione dell’insussistenza del reato presupposto nonche’ per contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione.

In sintesi, la censura investe il provvedimento impugnato in quanto, sostiene il ricorrente, premesso che il decreto di sequestro preventivo non aveva assolto al requisito motivazionale richiesto dalla legge, l’ordinanza del tribunale del riesame non avrebbe colmato detta mancanza, in quando si sarebbe limitata a confermare il provvedimento genetico, ritenendo la richiesta del PM esaurientemente motivata come anche il decreto del GIP che fa riferimento alla stessa ed agli atti di PG, definendo detta motivazione sintetica ma non inesistente ne’ fittizia; diversamente, sostiene il ricorrente, cio’ denoterebbe la mancanza di un’idonea ed adeguata motivazione, avendo quindi i giudici del riesame eluso il proprio compito istituzionale di controllo in concreto del provvedimento impugnato, limitandosi acriticamente a far proprie le risultanze dell’attivita’ di indagine della PG, peraltro con notevoli profili di contraddittorieta’. Si contesta, poi, l’insussistenza del fumus del reato ipotizzato, in particolare laddove l’ordinanza impugnata Io ritiene sussistente non ritenendo necessaria l’acquisizione di prova certa in ordine alla sussistenza del reato medesimo; in particolare, si sostiene, non vi sarebbe stata alcuna cessione simulata ma solo operazioni che avrebbero interessato le due societa’ ( (OMISSIS) ed (OMISSIS)) che non sarebbero state preordinate ad eludere l’accertamento delle imposte senza alcun indebolimento delle garanzie patrimoniali del contribuente e nessun occultamento della reale sostanza economica della vicenda; si sostiene che il tribunale avrebbe desunto da “pochi elementi” la sussistenza della contestata fraudolenta cessione societaria, che invece sarebbe tutta da dimostrare restando allo stato un assunto teorico indimostrato della Pubblica Accusa; sarebbe quindi inidonea la presunta condotta di sottrazione dei beni ad una possibile riscossione coattiva delle imposte, quando allo stato lo stesso accertamento tributario non sarebbe definitivo cio’ che imporrebbe da parte dello Stato l’avvio di una procedura di riscossione coattiva del credito erariale; il giudizio di idoneita’ degli atti posti in essere dal ricorrente porterebbe ad escludere che la condotta al medesimo contestata sia idonea a ledere il bene giuridico protetto dalla norma, secondo un giudizio prognostico dell’atto posto in essere; in particolare, il rischio che la pretesa tributaria non trovi capienza nel patrimonio del debitore presuppone che il depauperamento causato dall’atto posto in essere comporti una riduzione significativa della garanzia genetica, da valutarsi in relazione al credito stesso ed al patrimonio del contribuente; inoltre, poiche’ la norma si riferisce alla riscossione coattiva, non sarebbe rilevante solo la capienza in termini quantitativi ma anche la sua composizione in termini qualitativi, con riguardo alla possibilita’ di successo dell’esecuzione coattiva da parte della P.A.; il sequestro preventivo dunque si baserebbe sulla violazione di norme fiscali tutte da dimostrare e con impugnazioni ancora pendenti, che costituirebbero invece l’antecedente logico – giuridico necessario del reato di cui all’articolo 11 citato; in ogni caso, si osserva conclusivamente, la violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11, si fonderebbe sull’avviso di liquidazione dell’imposta di registro allo stato non definitivo perche’ in impugnato dinanzi alla CTP e comunque per importi notevolmente inferiori a quelli contestati.

  1. Con requisitoria scritta depositata preso la cancelleria di questa Corte in data 3/08/2016, il P.G. presso la S.C. di Cassazione ha chiesto rigettarsi il ricorso, in particolare rilevando: a) quanto alla presunta violazione dell’articolo 649 c.p.p., la censura sarebbe manifestamente infondata adducendo il ricorrente la violazione del ne bis in idem con riferimento a pregressi procedimenti per violazioni tributarie e, dunque, con riferimento a fatti del tutto diversi rispetto alle successive ipotizzate cessioni fraudolente; b) quanto alla censura relativa al fumus del delitto contestato, corretta sarebbe la motivazione dei giudici del riesame che, attraverso la tecnica della motivazione per relationem, hanno ritenuto corretta e sussistente la motivazione del decreto di sequestro preventivo, osservando come nel procedimento cautelare in esame puo’ solo dedursi la totale mancanza della motivazione, non anche profili di illogicita’ cui si fa riferimento nel ricorso; c) ancora, con riferimento sempre al fumus del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11, i giudici del riesame lo avrebbero correttamente ritenuto sussistente in base ad una serie di elementi (cessione di merci, impianti e beni mobili vari; passaggio di dipendenti dalla (OMISSIS) alla (OMISSIS), con esercizio da parte di quest’ultima dell’attivita’ dove prima lavorava la (OMISSIS)), considerati nella loro oggettiva consistenza nonche’ nella loro desumibile finalizzazione, anche alla luce della corrispondenza degli intestatari delle quote dei due organismi societari interessati; d) infine, quanto al presunto mancato accertamento del reato e del credito tributario presupposto, per essere fondato il sequestro su mere ipotesi di violazione di norme fiscali ancora da verificare con impugnazioni pendenti; il P.G. richiama la giurisprudenza di questa Corte che, muovendo dalla natura di reato di pericolo della fattispecie penale ipotizzata, evidenzia come sia sufficiente per ritenerla integrata la mera idoneita’ sulla base di una valutazione ex ante degli atti posti in essere a vanificare un’ipotizzabile futura procedura di riscossione coattivaf idoneita’ nella specie contestata dal ricorrente sulla base di affermazioni generiche rispetto all’oggettiva espressivita’ delle richiamate operazioni di cessione.
  2. Con una prima memoria depositata in data 16/06/2016, il ricorrente, nel ribadire quanto gia’ esposto nell’originario ricorso, richiama una recente sentenza di questa Sezione (n. 13233/2016) sostenendo che l’ordinanza impugnata avrebbe dovuto specificamente motivare in ordine all’idoneita’ dell’operazione a rendere totalmente o parzialmente inefficace la procedura di riscossione del Fisco, laddove, diversamente, era evidente che la strategia commerciale con cui la (OMISSIS) s.r.l. cercava di rimanere sul mercato sarebbe stata finalizzata ad andare a beneficio dell’azienda.
  3. Quanto esposto al precedente punto 4 e’ stato integralmente ribadito con ulteriore memoria depositata in data 26/10/2016.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il ricorso e’ inammissibile.
  2. Anzitutto, va rilevato – quanto alle doglianze con cui si deduce un vizio di contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione – come si tratti, all’evidenza, di vizio non deducibile ex articolo 325 c.p.p., atteso che, per pacifica e costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto puo’ essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’articolo 325 c.p.p., comma 1, rientrano la totale mancanza di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicita’ o la incompletezza di motivazione le quali non possono denunciarsi nel giudizio di legittimita’ nemmeno tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’articolo 606 stesso codice, alla lettera e) posto che questo richiede la “mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’” della motivazione (v., tra le tante: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007 – dep. 28/02/2007, Ladiana ed altro, Rv. 236255; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 – dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710).

Il predetto motivo di doglianza e’ pertanto inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti ex articolo 606 c.p.p., comma 3.

  1. Tanto premesso, puo’ quindi procedersi all’esame delle residue censure.

E’ anzitutto, inammissibile per manifesta infondatezza quella relativa alla presunta violazione del ne bis in idem. Cio’, si osserva, non solo per quanto correttamente argomentato dal P.G. nella sua requisitoria scritta (avendo addotto il ricorrente la violazione dell’articolo 649 c.p.p. con riferimento a pregressi procedimenti per violazioni tributarie e, dunque, con riferimento a fatti del tutto diversi rispetto alle successive ipotizzate cessioni fraudolente), ma anche perche’ questo Collegio ritiene di aderire al piu’ recente orientamento secondo cui non e’ deducibile dinanzi alla Corte di Cassazione la violazione del divieto del “ne bis in idem”, atteso che e’ escluso in sede di legittimita’ l’accertamento del fatto necessario per verificare la preclusione derivante dalla coesistenza di procedimenti iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, e non potendo la parte produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione e’ rimessa esclusivamente al giudice di merito (v., tra le tante: Sez. 5, n. 43485 del 17/10/2014, Bandu, Rv. 260828), comunque dovendosi evidenziare la impossibilita’ per questa Corte – quand’anche si ritenesse di dover privilegiare l’opposto orientamento secondo cui sarebbe deducibile nel giudizio di cassazione la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, posto che la violazione del divieto del “bis in idem” si risolve in un “error in procedendo” (v., in termini: Sez. 5, n. 2807 del 06/11/2014 – dep. 21/01/2015, Verde, Rv. 262586) – non essendo infatti stata soddisfatta la condizione che la decisione della relativa questione non deve comportare la necessita’ di accertamenti di fatto, come invece sarebbe necessario nel caso in esame.

  1. Quanto alle residue censure esposte nel secondo motivo, le stesse si appalesano in parte generiche ed in parte manifestamente infondate.

Generiche sono le censure relativa alla presunta mancanza del fumus del reato per cui si procede, avendo dato atto i giudici del riesame delle ragioni per le quali fosse ravvisabile il quadro indiziario a carico del ricorrente circa il delitto ipotizzato in base ad una serie di elementi (cessione di merci, impianti e beni mobili vari; passaggio di dipendenti dalla (OMISSIS) alla (OMISSIS), con esercizio da parte di quest’ultima dell’attivita’ dove prima lavorava la (OMISSIS)), i quali, considerati nella loro oggettiva consistenza nonche’ nella loro desumibile finalizzazione, anche alla luce della corrispondenza degli intestatari delle quote dei due organismi societari interessati, sono stati correttamente ritenuti sufficienti per ritenere che si trattasse di operazione effettuata al fine di sottrarre alle pretese creditorie erariali i beni su cui tali pretese potevano soddisfarsi.

Al cospetto di tale apparato argomentativo le doglianze sul punto sono generiche per aspecificita’, non confrontandosi il ricorrente con le predette argomentazioni della Corte territoriale che in maniera adeguata e puntuale in considerazione della sommarieta’ della delibazione richiesta nella fase cautelare, hanno dato conto della sussistenza del fumus. Sul punto e’ dunque da ricordarsi il principio secondo cui e’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni gia’ esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).

  1. Manifestamente infondate sono poi le doglianze relative al presunto deficit motivazionale per aver i giudici del riesame richiamato per relationem i precedenti provvedimenti, come anche il provvedimento genetico, atteso che e’ principio costante nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui poiche’ la motivazione richiesta dall’articolo 321 c.p.p., diretta a consentire all’interessato e al giudice degli eventuali successivi gradi di giurisdizione la conoscenza delle ragioni del provvedimento per verificarne correttezza e legittimita’, allorche’ nell’ambito dello stesso procedimento vengono emanati piu’ provvedimenti, e’ legittima la motivazione “per relationem” a uno di quelli precedenti, giacche’ lo scopo della norma e’ raggiunto, essendo la motivazione richiamata conosciuta o conoscibile dall’interessato (Sez. 1, n. 191 del 12/01/2000 – dep. 04/03/2000, Schinco, Rv. 215364; Sez. 6, n. 1022 del 7/06/1995, Franceschini, Rv. 201942), principio evidentemente applicabile anche al provvedimento assunto dal tribunale del riesame.
  2. Analogamente manifestamente infondata e’ la censura quanto al presunto mancato accertamento del reato e del credito tributario presupposto per essere fondato il sequestro su mere ipotesi di violazione di norme fiscali ancora da verificare con impugnazioni pendenti. Ed invero, sul punto e’ condivisibile quanto argomentato dal P.G., il quale correttamente richiama la giurisprudenza di questa Corte che, muovendo dalla natura di reato di pericolo della fattispecie penale ipotizzata (da ultimo: Sez. 3, n. 13233 del 1/04/2016, Pass, Rv. 266771), evidenzia come sia sufficiente per ritenerla integrata la mera idoneita’ sulla base di una valutazione ex ante degli atti posti in essere a vanificare un’ipotizzabile futura procedura di riscossione coattiva, idoneita’ nella specie contestata dal ricorrente sulla base di affermazioni generiche rispetto all’oggettiva espressivita’ delle richiamate operazioni di cessione.

Invero, va qui ribadito che ai fini dell’integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11) non e’ necessario che sussista una procedura di riscossione in atto, considerato che nella previsione vigente il riferimento a tale procedura appartiene al momento intenzionale e non alla struttura del fatto e non vi e’ alcun riferimento alle condizioni previste precedentemente dal D.P.R n. 602 del 1973, articolo 97, comma 6, come modificato dalla L. n. 413 del 1991, articolo 15, comma 4, (ovvero alla avvenuta effettuazione di accessi, ispezioni o verifiche, o alla preventiva notificazione, all’autore della condotta fraudolenta, di inviti, richieste o atti di accertamento). Pertanto, ai fini del perfezionamento del reato in questione e’ richiesto soltanto che l’atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del fisco (v., tra le tante: Sez. 5, n. 7916 del 26/02/2007, Cutillo, Rv. 236053), condotte che, nel caso in esame, sono state adeguatamente ricostruite, con congrua ed adeguata motivazione, nella loro direzione finalistica, dai giudici di merito.

  1. L’inammissibilita’ dei motivi esposti nel ricorso originario comporta l’inammissibilita’ delle ulteriori doglianze esposte nelle memorie difensive successivamente depositate, meramente ripropositive, essendo peraltro del tutto privo di rilievo il richiamo alla decisione di questa Corte contenuto nelle memorie (v. la gia’ citata Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016 – dep. 01/04/2016, Pass, Rv. 266771), atteso che la stessa afferma un principio che si pone in linea di continuita’ con quelli gia’ in precedenza affermati da questa stessa Sezione quanto all’idoneita’ – in base ad un giudizio ex ante -, a rendere in tutto o in parte inefficace l’attivita’ recuperatoria dell’Amministrazione finanziaria dell’uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, delle sanzioni e relativi interessi.
  2. Alla dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

in sede di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di “violazione di legge” rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 gennaio 2018, n. 167

Reati tributari – Sequestro preventivo finalizzato a confisca per equivalente – Beni formalmente intestati a terzi estranei al reato (ex coniuge e convivente)

Ritenuto in fatto

  1. Con ordinanza del 12/7/2017, il Tribunale del riesame di Forlì rigettava il ricorso proposto da M. P., D. P., I. C. e C. M. e, per l’effetto, confermava il decreto di sequestro preventivo – finalizzato a confisca per equivalente – emesso il 5/6/2017 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale; a M. P. erano contestati i delitti di cui agli artt. 2 e 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, commessi – nell’abito di una frode carosello – quale legale rappresentante della “E. s.r.l.”.
  2. Propongono distinto ricorso per cassazione C. M. e I. C., a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale, deducendo i seguenti motivi:

M.:

– violazione di legge. L’ordinanza avrebbe sottoposto a vincolo taluni immobili di proprietà de “La C. s.r.l.” (della quale la ricorrente – ex moglie dell’indagato – è amministratore unico), sul presupposto – del tutto errato – che gli stessi fossero nella disponibilità del P.; orbene, tale assunto si fonderebbe soltanto su una fallace lettura di una clausola contrattuale – del tutto decontestualizzata – inserita nell’ambito di un accordo di divorzio, dalla cui lettura complessiva emergerebbe, per contro, che lo stesso atto non avrebbe ad oggetto alcuna intestazione fittizia di beni. Del pari, non sarebbe stata dimostrata l’effettiva disponibilità – in capo all’indagato – di quanto in sequestro, così riscontrandosi una palese carenza motivazionale. Da ultimo, non sarebbero state esaminate le censure proposte in tema di autonoma valutazione degli elementi di fatto e di diritto interessati, che difetterebbe del tutto sin dal provvedimento genetico;

C.:

– violazione di legge. Con riguardo alla vettura sottoposta a vincolo – formalmente intestata alla ricorrente, compagna convivente di M. P. – l’ordinanza si sarebbe limitata ad affermare che la donna non avrebbe avuto le disponibilità per acquistarla, sì da riferirla di fatto a quest’ultimo; orbene, tale conclusione risulterebbe errata ed insufficiente, atteso che – per costante giurisprudenza di questa Corte – occorrerebbe diversamente dimostrare l’effettiva disponibilità del bene in capo all’indagato destinatario della misura, con riguardo alla quale, tuttavia, difetterebbe ogni motivazione. E fermo restando, peraltro, che gli elementi indiziari evidenziati dal Collegio quanto al primo profilo risulterebbero, comunque, privi di univoco significato.

Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza.

Considerato in diritto

  1. Osserva preliminarmente questa Corte che, in sede di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di “violazione di legge” rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).

Ciò premesso, si rileva innanzitutto l’infondatezza del ricorso proposto dalla C..

  1. Al riguardo, occorre ribadire il costante indirizzo per cui, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il bene non rileva nella sua specificità, ma solo come unità di misura del valore equivalente al prezzo o al profitto del reato, cosicché la disponibilità da parte del reo del bene stesso costituisce condizione che legittima la sua immediata apprensione ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 322-ter, comma 1, cod. pen., e art. 321, comma 2, cod. proc. pen. Qualora, poi, sia un terzo interessato a rivendicare la titolarità o la disponibilità esclusiva di quanto sottoposto a vincolo, questi pone comunque in discussione la legittimità stessa del sequestro (in quanto, di fatto, operato nei suoi confronti), sicché non può essere privato del diritto di far valere dinanzi al giudice le proprie ragioni, sol perché il bene non è stato indicato nel decreto di sequestro ma è stato individuato in sede esecutiva, in quanto ritenuto dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria in “disponibilità” del reo, pur a fronte di una intestazione formale di segno opposto. A tale proposito, ossia sul concetto di “disponibilità” del bene (e, soprattutto, nei casi di discrasia tra titolarità fittizia e disponibilità reale), questa Corte ha poi più volte affermato che, per essa, si deve intendere una relazione effettuale con il bene medesimo connotata dall’esercizio di poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà, ossia di un rapporto uti dominus (tra le altre, Sez. 5, n. 40286 del 27/6/2014, Cucci, 260305; Rv. Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, Ucci e altri, Rv. 255950); si che la res, seppur formalmente intestata a terzi estranei al reato, deve comunque ritenersi nella disponibilità dell’indagato anche quando, sulla base di elementi specifici e dunque non congetturali, rientri nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essa venga esercitato per il tramite di terzi (Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Costagliola ed altri, Rv. 252378). Da ciò, dunque, (anche) il principio di diritto secondo il quale, ai fini dell’applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente su beni formalmente intestati a persona estranea al reato, non è sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo a quest’ultima, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del pubblico ministero, della disponibilità degli stessi da parte dell’indagato (Sez. 3, n. 38512 del 22/6/2016, Friso, Rv. 268086; Sez. 3, n. 36530 del 12/05/2015, Oksanych, Rv. 264763).

A siffatte condizioni, dunque, il sequestro di beni formalmente intestati a terzi – ma nella disponibilità della persona indagata – ben può essere disposto per equivalente; esattamente come nel caso di specie, alla luce delle adeguate e non censurabili considerazioni spese dal Tribunale del riesame.

  1. In particolare, quanto alla vettura intestata alla C., l’ordinanza impugnata, per un verso, ha rilevato che la stessa interessata non risultava aver mai posseduto provviste sufficienti per l’acquisto del mezzo (quel che, peraltro, come appena richiamato, non sarebbe di per sé sufficiente) e, per altro verso, ha sottolineato circostanze in fatto tali da far ritenere – in questa fase cautelare e con argomento non apparente – che la stessa compera fosse avvenuta con disponibilità finanziarie interamente proprie dell’indagato; in dettaglio, il Tribunale ha analiticamente richiamato gli accertamenti tributari compiuti, così evidenziando che una somma di 11.800,00 euro era pervenuta alla ricorrente tramite fattura della “Quantum Crest” – società riferibile proprio al convivente P. per il 50% – in relazione ad una generica “consulenza per servizio”, della quale, però, non era stata indicata o dedotta alcuna tipologia. Accredito, peraltro, avvenuto il 1°/6/2016, ossia in epoca non lontana dall’acquisto del bene in esame; ancora, accredito di importo molto prossimo a quello versato per la medesima compera (pari a 11.000,00 euro), sì da ribadirsi ulteriormente il fumus di una intestazione fittizia, con disponibilità esclusiva del bene in capo all’indagato, convivente.

Sul punto, pertanto, l’ordinanza merita conferma, con condanna della C. al pagamento delle spese processuali.

  1. A conclusioni difformi, invece, perviene la Corte con riguardo al ricorso presentato dalla M.; a giudizio del Collegio, infatti, la motivazione concernente il sequestro dell’immobile sito in Bologna, via di C. 76, risulta di mera apparenza, imponendo, pertanto, l’annullamento con rinvio della decisione. In particolare, il Tribunale si è limitato a richiamare una clausola contenuta negli accordi di separazione tra coniugi (tali essendo il P. e la ricorrente) sin dall’udienza presidenziale del 16/1/2006, e poi presenti nella sentenza di scioglimento del matrimonio pronunciata dal Tribunale di Bologna il 27/6/2013; clausola in forza della quale l’immobile in oggetto – già abitazione coniugale – sarebbe rimasto nella disponibilità esclusiva della donna e dei figli nati dall’unione. Ancora, l’ordinanza ha sottolineato che il bene è di proprietà de La C. s.r.l., amministrata proprio dalla ricorrente a far data dal 15/3/2001; società che – a muover dal 24/10/2006 – vede le quote distribuite tra la stessa donna (nella misura del 20%) e la madre del P., tale Nerina Diolaiti (all’80%).

Orbene, rileva la Corte che tutto quanto appena richiamato risulta insufficiente – anche in questa fase cautelare – a giustificare il permanere del vincolo sul bene, non emergendo alcun elemento adeguato dal quale trarre che l’indagato ne manterrebbe una disponibilità uti dominus nei termini anzidetti; ed invero, premesso che l’ordinanza non cita alcun dato che attesti un uso materiale dell’immobile da parte del P., si osserva che l’eventuale controllo economico/giuridico dello stesso potrebbe esser esercitato dall’indagato al più attraverso la madre, titolare della maggioranza delle quote della società proprietaria, ma di ciò non emerge neppure un accenno. In altri termini, mentre con riguardo ad un diverso appartamento intestato alla medesima s.r.l., sito in Riccione, il Tribunale ha fornito congrui argomenti nel senso della disponibilità esclusiva in capo all’indagato (giusta il ritrovamento di oggetti certamente allo stesso riferibili), sì da giustificare il fumus di un’effettiva gestione de La C. da parte di questi, così non risulta quanto all’immobile posto in via di C. n. 76; quel che non consente alla motivazione – neppure in questa sede – di superare la presunzione relativa di disponibilità esclusiva del bene in capo alla ricorrente, alla luce della documentazione versata in atti.

Sul punto, pertanto, l’ordinanza deve esser annullata con rinvio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al sequestro dell’immobile sito in Bologna, via di C. n. 76 e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Forlì.

Rigetta il ricorso di C. I. e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il sequestro preventivo nei reati tributari 1. Il ricorso al sequestro preventivo per equivalente nei reati tributari Il profitto quale oggetto del sequestro preventivo 3. Il valore dei beni 4. I beni nella disponibilità dell’indagato 5. L’individuazione dei beni da confiscare 6. I presupposti per il mantenimento del sequestro preventivo 7. Il s

 

Il sequestro preventivo nei reati tributari 1. Il ricorso al sequestro preventivo per equivalente nei reati tributari Il profitto quale oggetto del sequestro preventivo 3. Il valore dei beni 4. I beni nella disponibilità dell’indagato 5. L’individuazione dei beni da confiscare 6. I presupposti per il mantenimento del sequestro preventivo 7. Il sequestro dei beni della persona giuridica per i reati commessi dagli amministratori 8. L’obbligatorietà della confisca nel patteggiamentoequestro dei beni della persona giuridica per i reati commessi dagli amministratori 8. L’obbligatorietà della confisca nel patteggiamentoIl sequestro preventivo nei reati tributari 1. Il ricorso al sequestro preventivo per equivalente nei reati tributari Il profitto quale oggetto del sequestro preventivo 3. Il valore dei beni 4. I beni nella disponibilità dell’indagato 5. L’individuazione dei beni da confiscare 6. I presupposti per il mantenimento del sequestro preventivo 7. Il sequestro dei beni della persona giuridica per i reati commessi dagli amministratori 8. L’obbligatorietà della confisca nel patteggiamentoIl sequestro preventivo nei reati tributari 1. Il ricorso al sequestro preventivo per equivalente nei reati tributari Il profitto quale oggetto del sequestro preventivo 3. Il valore dei beni 4. I beni nella disponibilità dell’indagato 5. L’individuazione dei beni da confiscare 6. I presupposti per il mantenimento del sequestro preventivo 7. Il sequestro dei beni della persona giuridica per i reati commessi dagli amministratori 8. L’obbligatorietà della confisca nel patteggiamentov

 

Il sequestro preventivo nei reati tributari 1. Il ricorso al sequestro preventivo per equivalente nei reati tributari Il profitto quale oggetto del sequestro preventivo 3. Il valore dei beni 4. I beni nella disponibilità dell’indagato 5. L’individuazione dei beni da confiscare 6. I presupposti per il mantenimento del sequestro preventivo 7. Il sequestro dei beni della persona giuridica per i reati commessi dagli amministratori 8. L’obbligatorietà della confisca nel patteggiamento

 

Il sequestro preventivo nei reati tributari 1. Il ricorso al sequestro preventivo per equivalente nei reati tributari Il profitto quale oggetto del sequestro preventivo 3. Il valore dei beni 4. I beni nella disponibilità dell’indagato 5. L’individuazione dei beni da confiscare 6. I presupposti per il mantenimento del sequestro preventivo 7. Il sequestro dei beni della persona giuridica per i reati commessi dagli amministratori 8. L’obbligatorietà della confisca nel patteggiamento

Il sequestro preventivo nei reati tributari

  1. 1. Il ricorso al sequestro preventivo per equivalente nei reati tributari Il profitto quale oggetto del sequestro preventivo3. Il valore dei beni4. I beni nella disponibilità dell’indagato

  2. 5. L’individuazione dei beni da confiscare

  3. . I presupposti per il mantenimento del sequestro preventivo7. Il sequestro dei beni della persona giuridica per i reati commessi dagli amministratori8. L’obbligatorietà della confisca nel patteggiamento

  4. Il sequestro preventivo nei reati tributari

    1. 1. Il ricorso al sequestro preventivo per equivalente nei reati tributari Il profitto quale oggetto del sequestro preventivo3. Il valore dei beni4. I beni nella disponibilità dell’indagato

    2. 5. L’individuazione dei beni da confiscare

    3. . I presupposti per il mantenimento del sequestro preventivo7. Il sequestro dei beni della persona giuridica per i reati commessi dagli amministratori8. L’obbligatorietà della confisca nel patteggiamento

    4. Il sequestro preventivo nei reati tributari

      1. 1. Il ricorso al sequestro preventivo per equivalente nei reati tributari Il profitto quale oggetto del sequestro preventivo3. Il valore dei beni4. I beni nella disponibilità dell’indagato

      2. 5. L’individuazione dei beni da confiscare

      3. . I presupposti per il mantenimento del sequestro preventivo7. Il sequestro dei beni della persona giuridica per i reati commessi dagli amministratori8. L’obbligatorietà della confisca nel patteggiamento

Originally posted 2018-08-05 09:43:24.