CURATORE E revoca del sequestro preventivo a fini di confisca ?

CURATORE E revoca del sequestro preventivo a fini di confisca ?

CURATORE E revoca del sequestro preventivo a fini di confisca ?

 

CURATORE SEQUESTRO PREVENTIVO CONFISCA: CON ordinanza in data 12.9.2019 il Tribunale di Salerno, adito in sede di appello cautelare, ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata dalla Curatela Fallimentare della Società V. P. s.r.l. di revoca del sequestro preventivo disposto su due conti correnti, uno presso la Deutche Bank con saldo attivo di € 99.000 e l’altro presso la Banca del Sud con saldo attivo di € 23.000, entrambi intestati alla società, al cui legale rappresentante, G.F., è stato contestato il reato di cui all’art. 10-ter d. lgs. 74/2000 per omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione 2015 per l’ammontare complessivo di € 327.481,00.

A fondamento della declaratoria di inammissibilità i giudici della cautela hanno ritenuto la mancanza in capo al Curatore fallimentare della legittimazione all’impugnativa, non vantando costui, quand’anche la dichiarazione di fallimento preceda, come nel caso di specie, il sequestro penale, alcun diritto di proprietà sui beni della società, di cui gli viene soltanto trasferita la disponibilità unitamente al potere di amministrazione in ragione del perseguimento degli obiettivi propri della procedura concorsuale, costituiti dal soddisfacimento delle ragioni dei creditori del soggetto fallito. Sostengono, per converso, che solo all’esito dell’esaurimento della procedura, evenienza questa non ricorrente allo stato degli atti, il curatore e per esso i creditori dal medesimo rappresentati, acquisiscano la proprietà dei beni del fallito e possano perciò soltanto allora ritenersi obbligati alle restituzioni dei beni sottoposti a sequestro, prevalendo prima di allora l’esigenza di inibire l’apprensione di un bene intrinsecamente pericoloso in quanto soggetto a confisca obbligatoria, qual è il danaro costituente, a norma dell’art.322 ter cod. pen., il profitto del reato.

Avverso il suddetto provvedimento la Curatela ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

CURATORE SEQUESTRO PREVENTIVO CONFISCA

Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 322-bis cod. pen. e 12-bis d. lgs. 74/2000 e al vizio motivazionale, il difetto di legittimazione attiva del curatore fallimentare affermato attraverso la rielaborazione acritica dei principi esposti dalla sentenza delle Sezioni Unite Uniland, superati dalla successiva evoluzione giurisprudenziale che ha focalizzato la necessaria distinzione dell’ipotesi, ricorrente nel caso di specie, in cui la dichiarazione di fallimento preceda l’apposizione del vincolo reale di natura penale, da quella in cui invece il sequestro preventivo penale preceda l’apertura del fallimento, approdata ad una nuova rimessione alle Sezioni Unite con ordinanza n.22602 del 2019 della specifica questione relativa alla legittimazione del Curatore fallimentare ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo. Sottolinea la difesa come sia la stessa ordinanza remittente ad evidenziare come i soggetti individuati dal legislatore quali legittimati a proporre impugnazione, ovverosia la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, non si identifichino necessariamente come i titolari del diritto di proprietà su di esse, bensì anche in coloro che sulla base di altro titolo giuridicamente idoneo siano legittimati a conseguirne la disponibilità.

Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, che avendo il curatore la funzione di ricostruire l’attivo fallimentare e conseguentemente ad eliminare, in presenza di un sequestro penale, il vincolo apposto sui beni destinati al soddisfacimento dei creditori, la mancanza di una sua legittimazione all’impugnativa si risolve nella privazione della concreta tutela riservata ai creditori del fallito e conseguentemente nella frustrazione degli stessi obiettivi della procedura concorsuale

BANCAROTTA FRAUDOLENTA, AVVOCATO DIFENDE PER BANCAROTTA IN TUTTA ITALIA

Con il terzo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 321, secondo comma cod. proc. pen. e 12-bis d. lgs. 74/2000 e al vizio motivazionale, che le somme sequestrate alla società potessero identificarsi con il profitto del reato che, pur estendendosi nei reati tributari al risparmio di spesa, richiede comunque un nesso di derivazione dal reato e che pertanto potessero ritenersi soggette a confisca obbligatoria

la persona legittimata all’impugnazione dei provvedimenti dispositivi o confermativi del sequestro deve essere identificata in chi abbia diritto alla restituzione dei beni attinti dalla misura e dunque ne abbia una disponibilità autonoma e giuridicamente tutelata nell’ambito di una configurazione estesa all’esistenza di un rapporto di fatto con i beni suddetti e che perciò non necessariamente richiede la sussistenza del diritto di proprietà o di altro diritto reale, osserva il Supremo consesso che l’attribuzione al curatore di poteri non solo di gestione dei beni del fallito, ma anche di recupero di beni anteriormente alienati, consente di riconoscergli nella sua funzione di conservazione e reintegrazione della massa attiva del fallimento ai fini del soddisfacimento delle ragioni dei creditori a cui la procedura fallimentare è istituzionalmente destinata, la veste di unico soggetto destinatario dell’eventuale restituzione dei beni facenti parte del compendio fallimentare che abbiano costituito oggetto di sequestro penale. Si afferma infatti che la descritta funzione di salvaguardia della massa fallimentare esercitata dal curatore per effetto del passaggio in capo a costui, a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento, della disponibilità e del potere di amministrazione dei beni del fallito senza che debba esservi coincidenza tra la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, non consente di escludere l’attualità di un suo interesse nella rimozione di vincoli comunque potenzialmente incidenti sulla valutazione della consistenza patrimoniale dell’attivo.

Il collegio afferma che il curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale anche in relazione ai beni caduti in sequestro prima della dichiarazione di fallimento, giacché anch’essi facenti parte della massa attiva che entra nella disponibilità della curatela, con contestuale spossessamento del fallito, ai sensi dell’art. 42 legge fall. (Sez. U, n. 45936 del 26/09/2019 – dep. 13/11/2019, FALLIMENTO DI MANTOVA PETROLI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, Rv. 27725701). Da ciò traendosi l’altrettanto condivisibile conseguenza che, nell’opposta situazione, corrispondente a quella del caso di specie, in cui la dichiarazione di fallimento precede il sequestro, per effetto della prima il sequestro interviene su beni già nella disponibilità della curatela, nei confronti della quale si realizza a fortiori il presupposto della legittimazione all’impugnazione.

Dovendo quindi ritenersi la legittimazione della ricorrente a richiedere la revoca del sequestro preventivo disposto sui conti correnti della società in data successiva alla dichiarazione di fallimento della stessa, l’ordinanza impugnata deve, in accoglimento del primo motivo di ricorso, essere annullata restando ogni ulteriore doglianza assorbita da tale preliminare censura. Ne deriva per l’effetto il rinvio al Tribunale di Salerno che dovrà procedere a nuovo esame tenendo presente, stante il riferimento al sequestro per equivalente effettuato dal giudice a quo, che il sequestro disposto sul danaro o su altri beni fungibili dell’ente o della persona giuridica si configura, ove teso a colpire il profitto del reato tributario, qual è quello oggetto dell’incolpazione provvisoria, posto in essere dal legale rappresentante, sempre come confisca diretta, laddove, invece, il sequestro per equivalente è una misura diretta esclusivamente nei confronti degli amministratori, e segnatamente all’apprensione del controvalore dei beni nella titolarità dei medesimi, quando non vengano rinvenuti beni nel patrimonio della società o quando essi non siano, per qualsiasi ragione aggredibili

INFINE LA CASSAZIONE Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 9409 depositata il 10 marzo 2020 HA ANNULLATO CON RINVIO

Originally posted 2020-08-11 18:29:59.