REATI SOCIETARI CONFISCA PER EQUIVALENTE
REATI SOCIETARI CONFISCA PER EQUIVALENTE
QUANDO COME EVITARLA

REATI SOCIETARI CONFISCA PER EQUIVALENTE La confisca diretta è misura ripristinatoria; essa opera indipendentemente dalla contestazione di un illecito amministrativo dipendente da reato; l’unico limite che si frappone alla esperibilità della confisca in forma diretta nei confronti di soggetti diversi dall’autore del reato è costituito dalla estraneità di questi ultimi al reato stesso. 3.2. La Banca Popolare di Bari non può considerarsi “terza estranea” al reato in quanto: viene chiamata a rispondere dell’illecito amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-ter; già nella prima richiesta cautelare reale (respinta dal giudice per le indagini preliminari) la Procura della Repubblica aveva ritenuto che i reati fossero stati posti in essere nell’interesse e a vantaggio della Banca la quale aveva ottenuto, da un lato, la sottoscrizione integrale degli aumenti di capitale e, dall’altro, la rappresentazione di una situazione patrimoniale più solida rispetto a quella effettiva così da poter proseguire nella sua attività di impresa ed aumentare la sua concreta operatività; che, anche nella seconda richiesta cautelare (parzialmente accolta), la parte pubblica aveva evidenziato, sulla scorta delle osservazioni del consulente tecnico del Pubblico ministero, i vantaggi ingiusti conseguiti dalla Banca: allargamento e consolidamento dell’assetto proprietario, ingiustificato sovradimensionamento delle proprie capacità operative, minor impegno patrimoniale del cd. fondo acquisto azioni proprie (con conseguente liberazione di risorse economiche per l’attività caratteristica), sistematica acquisizione di un genere di garanzia dei finanziamenti erogati (mandati a vendere) della quale la stessa Banca Popolare di Bari governava in via esclusiva i processi di negoziazione e di formazione del prezzo.
