VIOLENZA SESSUALE SE LA VITTIMA E’ UBRIACA E’ UNA AGGRAVANTE?

VIOLENZA SESSUALE SE LA VITTIMA E’ UBRIACA E’ UNA AGGRAVANTE?

 


L’assunzione di sostanze alcoliche, se volontaria, non consente, di per sé, di ritenere configurabile detta circostanza aggravante, in quanto questa, come notato, richiede che l’assunzione, da parte della vittima, di sostanze alcoliche, narcotiche sia stata provocata o agevolata dall’autore del reato e sia funzionalmente diretta alla realizzazione degli atti sessuali.
Lo stato di incoscienza o, comunque, di inferiorità della vittima anche conseguente all’assunzione spontanea di alcolici, rientra tra le condizioni di “inferiorità psichica o fisica”, previste dall’art. 609 bis c.p., comma, n. 2 (Sez. 3, n. 16046 del 13/02/2018, S., Rv. 273056; Sez. 3, n. 39800 del 21/06/2016, C., Rv. 267757; Sez. 3, n. 8981 del 05/12/2019, dep. 2020, H., Rv. 278401), ma perché sia configurabile la circostanza aggravante di cui all’art. 609 ter c.p., comma 1, n. 2, occorre che di tale sostanza gli agenti abbiano fatto uso, nel senso anzidetto.
Ne consegue, pertanto, la necessità di un nuovo esame sul punto della consapevolezza dei suddetti F.M. e M.A. della precedente costrizione della vittima alla assunzione di alcolici allo scopo di realizzare atti sessuali necessaria per poter ritenere configurabile anche nei loro confronti la circostanza aggravante di cui all’art. 609 ter c.p., comma 1, n. 2.

DIFESA AVVOCATO ESPERTO TRIBUNALE BOLOGNA TRIBUNALE FORLI TRIBUNALE ROVIGO, TRIBUNALE FERRARA, TRIBUNALE PADOVA, TRIBUNALE RIMINI, TRIBUNALE ANCONA , TRIBUNALE FIRENZE, TRIBUNALE TREVISO, TRIBUNALE PAVIA, TRIBUNALE BRESCIA, CORTE APPELLO BOLOGNA, CORTE APPELLO VENEZIA, CORTE APPELLO ANCONA ,CORTE APPELLO MILANO, CORTE APPELLO FIRENZE CORTE APPELLO BRESCIA

CASSAZIONE  PENALE AVVOCATO ESPERTO CHIAMA SUBITO PER LA TUA DIFESA

051 6447838

richiesta archiviazione

Corte di Cassazione

sez. III Penale, sentenza 5 maggio – 25 giugno 2021, n. 24865
Presidente Andreazza – Relatore Liberati

Ritenuto in fatto

  1. Con sentenza del 19 giugno 2020 la Corte d’appello di Milano, provvedendo sulle impugnazioni proposte dagli imputati nei confronti della sentenza del 9 gennaio 2020 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato D.V.R. , F.S. , F.M. e M.A. , erano stati condannati alla pena di quattro anni di reclusione in relazione ai reati di cui all’art. 609 octies c.p. (capo A) e artt. 582 e 585 c.p. (capo B), entrambi commessi tra il (omissis) , ha rideterminato tale pena in tre anni e due mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.

    2. Avverso tale sentenza tutti gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

    2.1. Con un primo motivo hanno lamentato, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), un vizio della motivazione, che sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica nella parte in cui era stata ribadita la configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 609 ter c.p., comma 1, n. 2, e cioè di aver commesso il fatto con l’uso di sostanze alcoliche, in quanto la persona offesa non era in alcun modo stata indotta ad assumere alcolici o sostanze stupefacenti contro la sua volontà, perché dal filmato che riproduceva la condotta risultava chiaramente che F.S. aveva versato nella bocca della giovane vittima dell’acqua contenuta in una bottiglia di plastica e non della vodka, che avrebbe dovuto essere contenuta in una bottiglia di vetro; inoltre tale condotta era stata realizzata solamente da F.S. e alla presenza di D.V.R. , prima che sopraggiungessero gli altri imputati, ai quali quindi non avrebbe potuto essere contestata detta aggravante.

    Hanno, poi, richiamato l’orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità secondo cui detta circostanza aggravante non è configurabile nel caso di assunzione volontaria di sostanze alcoliche (si cita la sentenza n. 32462 del 2018), con la conseguente contraddittorietà della motivazione, posto che la stessa Corte d’appello aveva dato atto del fatto che era stata la persona offesa a portare la vodka di sua iniziativa e ad assumere liberamente, nel pomeriggio antecedente alle violenze, anche degli psicofarmaci.

    2.2. Con un secondo motivo hanno lamentato, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), l’errata applicazione degli artt. 132 e 133 c.p., in relazione all’art. 2 c.p., comma 4, e alla L. n. 69 del 2019, con riferimento alla determinazione della pena, in relazione alla quale lo scostamento significativo dal minimo edittale deve essere giustificato in modo rigoroso, sottolineando che nel caso in esame la Corte d’appello aveva considerato quale base di computo la pena di nove anni di reclusione, corrispondente alla media edittale applicabile alle condotte contestate ratione temporis, per le quali era prevista la pena della reclusione da sei a dodici anni, cosicché la Corte d’appello avrebbe dovuto analiticamente illustrare le ragioni della determinazione della pena base in tale misura, mentre aveva erroneamente affermato che il minimo edittale era pari a otto anni di reclusione, introdotto successivamente alla commissione dei fatti dalla L. n. 69 del 2019.

Considerato in diritto

  1. I ricorsi congiuntamente proposti dagli imputati sono parzialmente fondati.

    2. Il primo motivo, nella parte relativa alla affermazione della configurabilità, nei confronti di F.S. e D.V.R. , della circostanza aggravante di cui all’art. 609 ter c.p., comma 1, n. 2, e cioè di aver commesso il fatto con l’uso di sostanze alcoliche, è infondato, essendo volto a conseguire una rivisitazione degli elementi di prova considerati dai giudici di merito, allo scopo di conseguirne una lettura alternativa, nella parte relativa alla realizzazione della violenza sessuale anche mediante l’uso di alcolici (di cui sarebbe stata imposta con violenza la somministrazione alla vittima), a fronte di motivazione idonea e immune da vizi logici anche a tale riguardo.

    I ricorrenti, pur prospettando un vizio della motivazione su tale punto, censurano, in realtà, la lettura delle risultanze istruttorie, proponendone una diversa, a proposito della somministrazione alla persona offesa di vodka (che sarebbe stata, in realtà, acqua, come sostenuto nell’appello e nel ricorso per cassazione, con argomento già confutato dalla Corte d’appello, che ha sottolineato con chiarezza che alla ragazza venne fatta bere della vodka contro la sua volontà, come desumibile anche dallo stato di sopore nel quale la stessa cadde dopo aver bevuto). Tale condotta venne realizzata da F.S. e D.V.R. dopo che la vittima aveva chiaramente manifestato il suo dissenso alla prosecuzione dei rapporti con gli imputati, con la conseguente irrilevanza, sottolineata dalla Corte territoriale, del suo iniziale consenso ai rapporti sessuali e anche della precedente volontaria assunzione da parte sua di psicofarmarci e alcolici, essendo stata chiaramente evidenziata nella sentenza impugnata l’univocità di quanto emergente dai filmati realizzati dagli stessi imputati, dai quali si desume chiaramente che alla vittima venne fatta bere vodka contro la sua volontà allo scopo di stordirla e di porla in una condizione di inferiorità psicofisica per poi approfittarne per compiere atti sessuali nei suoi confronti: ne consegue che del tutto correttamente è stata affermata la configurabilità di detta circostanza aggravante, che richiede, come avvenuto nel caso in esame, che l’assunzione, da parte della vittima, di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti sia stata provocata o agevolata dall’autore del reato e sia funzionalmente diretta alla realizzazione degli atti sessuali (Sez. 3, n. 10596 del 19/03/2020, C., Rv. 278768, e Sez. 3, n. 32462 del 19/1/2018, P., non massimata).

    La consapevolezza da parte degli altri due imputati, e cioè F.M. e M.A. , che non parteciparono alla prima fase della condotta, nella quale venne somministrata alla vittima la sostanza alcolica, ma solo a quella successiva, della realizzazione della violenza mediante l’uso di sostanze alcoliche nel senso anzidetto, e cioè provocandone o agevolandone l’assunzione da parte della vittima allo scopo di realizzare atti sessuali, è stata desunta dallo Corte territoriale dallo stato di incoscienza della vittima che ne era derivato, del quale anche i suddetti F.M. e M.A. profittarono: in proposito la Corte d’appello ha sottolineato che tale stato era chiaramente riconducibile alla somministrazione di alcolici, traendone così la prova della consapevolezza della costrizione, o comunque della agevolazione, alla assunzione di alcolici della vittima al fine di realizzare atti sessuali anche da parte dei suddetti F.M. e M.A. .

    Si tratta, come eccepito dai ricorrenti, di motivazione insufficiente e manifestamente illogica, posto chedal solo stato di incoscienza o sopore della vittima, anche se chiaramente riconducibile alla assunzione di alcolici, non può trarsi la prova della costrizione o della agevolazione alla assunzione di tali sostanze da parte dei correi allo scopo di realizzare atti sessuali e, dunque, del consapevole approfittamento della precedente costrizione o agevolazione alla assunzione di alcolici anche da parte di coloro che a tale frazione della condotta non parteciparono.

    L’assunzione di sostanze alcoliche, se volontaria, non consente, di per sé, di ritenere configurabile detta circostanza aggravante, in quanto questa, come notato, richiede che l’assunzione, da parte della vittima, di sostanze alcoliche, narcotiche sia stata provocata o agevolata dall’autore del reato e sia funzionalmente diretta alla realizzazione degli atti sessuali.

    Lo stato di incoscienza o, comunque, di inferiorità della vittima anche conseguente all’assunzione spontanea di alcolici, rientra tra le condizioni di “inferiorità psichica o fisica”, previste dall’art. 609 bis c.p., comma, n. 2(Sez. 3, n. 16046 del 13/02/2018, S., Rv. 273056; Sez. 3, n. 39800 del 21/06/2016, C., Rv. 267757; Sez. 3, n. 8981 del 05/12/2019, dep. 2020, H., Rv. 278401), ma perché sia configurabile la circostanza aggravante di cui all’art. 609 ter c.p., comma 1, n. 2, occorre che di tale sostanza gli agenti abbiano fatto uso, nel senso anzidetto.

    Ne consegue, pertanto, la necessità di un nuovo esame sul punto della consapevolezza dei suddetti F.M. e M.A. della precedente costrizione della vittima alla assunzione di alcolici allo scopo di realizzare atti sessuali necessaria per poter ritenere configurabile anche nei loro confronti la circostanza aggravante di cui all’art. 609 ter c.p., comma 1, n. 2.

    3. Il secondo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, è fondato.

    La Corte territoriale ha ritenuto adeguato il trattamento sanzionatorio in considerazione della complessiva gravità dei fatti, diminuendo la pena base, stabilita in nove anni di reclusione, sia per l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, sia per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giudicate prevalenti sulle circostanze aggravanti contestate, sottolineando l’effettiva presa di coscienza da parte degli imputati della gravità dei fatti, l’avvenuto risarcimento del danno e la sincera resipiscenza da tutti mostrata.

    I ricorrenti si dolgono della mancanza di motivazione nella determinazione della pena base, stabilita dalla Corte d’appello in nove anni di reclusione, ritenendola prossima al minimo edittale di otto anni di reclusione, come tale non richiedente specifica e analitica motivazione.

    I ricorrenti hanno, però, evidenziato che il minimo edittale applicabile ratione temporis alle condotte è di sei anni di reclusione, essendo lo stesso stato innalzato dalla L. 19 luglio 2019, n. 69, art. 13, comma 5, lett. b), solo successivamente alla realizzazione della violenza sessuale di gruppo di cui al capo A giudicata il reato più grave, cosicché la determinazione della pena base in misura pari alla media edittale avrebbe richiesto una specifica motivazione.

    Tale rilievo è fondato, costituendo principio del tutto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l’irrogazione di una pena base pari o superiore alla media edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall’art. 133 c.p., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153).

    Poiché, come esattamente rilevato dai ricorrenti, risulta errata l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata della determinazione della pena base in misura prossima al minimo edittale, essendo, in realtà, corrispondente alla media edittale applicabile ratione temporis al più grave reato di violenza sessuale di gruppo di cui al capo A, la stessa richiedeva una specifica motivazione, che è stata omessa, con la conseguente necessità di un nuovo esame anche su tale punto, allo scopo di consentire ai giudici del merito di indicare le ragioni della determinazione della pena base e del complessivo trattamento sanzionatorio.

    4. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 609 ter c.p., comma 1, n. 2, nei confronti di F.M. e M.A. e nei confronti di tutti i ricorrenti relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio in ordine a tali punti ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.

    Il ricorso deve, nel resto, essere rigettato, con la conseguente irrevocabilità della parte della sentenza riguardante l’affermazione di penale responsabilità degli imputati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità della circostanza aggravante nei confronti di F.M. e M.A. e nei confronti di tutti relativamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio in ordine a tali punti ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Dichiara irrevocabile la parte della sentenza riguardante l’affermazione di penale responsabilità degli imputati.
In caso di diffusione del presente provvedimeto si omettano le generalità e gli altri identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge

Originally posted 2022-06-16 10:04:22.