VICENZA BANCAROTTA documentale – Irregolarità delle scritture obbligatorie

BANCAROTTA-ART-216-L.F.-
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VICENZA BANCAROTTA documentale – Irregolarità delle scritture obbligatorie

VICENZA BANCAROTTA documentale – Irregolarità delle scritture obbligatorie

della relazione redatta ai sensi dell’art. 33 R.D. n. 267/1942 dal curatore fallimentare della società Ba.Ma., che illustra le vicende e le circostanze che hanno condotto al fallimento della società, individuando il momento in cui ne è emerso il dissesto e mettendo in evidenza i profili di responsabilità attinenti alla condotta degli amministratori di diritto e di fatto della società, con specifico riferimento alla tenuta della contabilità della società fallita e alla registrazione delle fatture emesse nei confronti dei clienti;

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ESCLUSIONE REATO BANCAROTTA

Quanto alla sentenza di fallimento della società, si ritiene di condividere l’orientamento affermatosi di recente in seno alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. pen., sez. V, sent. n. 13910 del 22/3/2017) secondo cui la dichiarazione di fallimento, in quanto evento estraneo all’offesa tipica e alla sfera volitiva dell’agente, rappresenta una condizione estrinseca di punibilità: essa impone di sanzionare esclusivamente le condotte debitorie – già di per sé offensive degli interessi dei creditori – cui fa seguito la dichiarazione di fallimento della società, così restringendo l’area del penalmente rilevante in ossequio ai principi già espressi dalla Corte Costituzionale (cfr. C. Cost.. sent. n. 247 del 16/5/1989). Tale opzione ermeneutica appare in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui la punibilità della condotta di bancarotta – già perfezionatasi – rimane subordinata alla dichiarazione di fallimento, che. consistendo in una pronuncia giudiziaria, si pone come elemento successivo e comunque esterno alla condotta stessa (cfr. Cass. pen., SS. UU., seni. n. 22474 del 31/3/2016).

VICENZA BANCAROTTA documentale – Irregolarità delle scritture obbligatorie

La bancarotta fraudolenta.

Svolta questa breve premessa, occorre soffermarsi sulla prima fattispecie ascritta all’imputata che concerne la bancarotta fraudolenta documentale, avvenuta in epoca precedente alla dichiarazione di fallimento della Or. s.r.l. (c.d. bancarotta prefallimentare) e commessa nella qualità di amministratore unico della società (c.d. bancarotta impropria)..

Il delitto in contestazione ha natura di reato di pericolo concreto e, pertanto, la condotta tipica deve risultare idonea a mettere in pericolo le aspettative di soddisfacimento delle ragioni creditorie rendendo impossibile ricostruire il patrimonio della società e del suo esatto volume d’affari attraverso il ricorso alle scritture contabili obbligatorie, che rappresentano lo strumento principale attraverso cui si realizza il controllo dei creditori sull’attività della società debitrice.

Le condotte illecite ascritte alla Br. nell’ambito dell’odierno procedimento conseguono alla sua inesatta e distorta percezione della realtà finanziaria ed economica della società, indotta dalla costante ed ingegnosa opera di rassicurazione posta in essere a suo danno da Be.Mi., approfittando della fiducia in lui riposta dalla madre. Pertanto, l’errore sul fatto provocato da Be. esclude la sussistenza del dolo richiesto per la configurazione dei delitti in contestazione, sia sotto il profilo intenzionale sia sotto il profilo eventuale: la volontà del l’imputata, infatti, si è formata sulla base di informazioni inesatte, intenzionalmente preordinate a trarla in inganno, della cui falsità non poteva avvedersi, non avendo motivo di dubitare di quanto compiuto dal figlio Mi.. Essa non può quindi fondare un giudizio di responsabilità penale nei suoi confronti.

In conclusione, alla luce degli elementi fin qui evidenziati, è possibile escludere la sussistenza – dell’elemento soggettivo di tutte le fattispecie in contestazione, da cui discende una pronuncia di assoluzione dell’imputata in ordine a tutti i reati a lei ascritti perché il fatto non costituisce reato.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VICENZA

– Sezione Penale –

composto dai Signori:

Dott. Lorenzo Miazzi Presidente

Dott. Filippo Lagrasta Giudice est.

Dott. Veronica Salvadori Giudice

alla pubblica udienza del 18/05/2020

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

(art. 544 3 comma C.P.P.)

nel procedimento a carico di:

BR.IO. nata il (…) a Brogliano (VI), residente a Trissino (VI) via (…) – domicilio eletto c/o studio Avv. St.Be. del Foro di Vicenza;

libera – già presente

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso in data 27/2/2019 dal GUP presso il Tribunale di Vicenza all’esito dell’udienza preliminare, Br.Io. è stata rinviata a giudizio per rispondere dei reati riportati in epigrafe.

All’udienza del 12/6/2019 è stata dichiarata l’assenza dell’imputata. L’istruttoria ha preso avvio alla successiva udienza del 9/12/2019 con l’audizione di Ba.Ma. e di Mi.Al. e con l’acquisizione della documentazione prodotta dal Pubblico Ministero (nello specifico, le dichiarazioni dei redditi presentate dalla Or. s.r.l. per i periodi di imposta 2013 e 2014, la relazione redatta dalla curatrice fallimentare ai sensi dell’art. 33 R.D. n. 267/1942. la visura camerale della società fallita, alcune tabelle riassuntive delle fatture contabilizzate e ulteriore documentazione contabile, tra cui alcune fatture).

L’imputata è comparsa all’udienza del 17/1/2020, rendendo l’esame; alla medesima udienza sono state ascoltate le testimonianze di Br.Al. e Be.Si. e sono state acquisite le visure storiche delle società Go. s.r.l. e GD. s.r.l., una dichiarazione scritta da Be.Mi. e due scritture private da lui stipulate con Fr.Ma., oltre a due fotografie dell’uomo. Dichiarato chiuso il dibattimento, il Pubblico Ministero ha brevemente discusso, concludendo per l’assoluzione dell’imputata.

Successivamente è intervenuta una causa di sospensione del procedimento – e, conseguentemente, del termine di prescrizione dei reati – in ragione del differimento ex lege della sua trattazione a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19, ai sensi degli art. 83, comma I. D.L. 17/3/2020, n. 18 e art. 36 D. L. 8/4/2020, n. 23.

Infine, il procedimento è ripreso all’udienza del 18/5/2020, con la discussione della difesa che ha concluso nei termini indicati in epigrafe; in assenza di repliche, il Tribunale ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo.

2. PROVE RILEVANTI

Gli eventi che hanno originato le odierne incolpazioni devono essere ricostruiti sulla base:

– della sentenza n. 255/2015 del 22/12/2015 emessa dal Tribunale di Vicenza che attesta l’avvenuto fallimento della Or. s.r.l. e la nomina del curatore fallimentare nella persona di Ba.Ma.;

– della visura storica della Or. s.r.l. da cui emerge il ruolo rivestito dall’odierna imputata nell’ambito dell’organizzazione sociale e le cariche dalla stessa rivestite nel periodo compreso tra la costituzione della società il 28/9/1990 e il suo successivo fallimento, su istanza del creditore Co. s.p.a.;

– della relazione redatta ai sensi dell’art. 33 R.D. n. 267/1942 dal curatore fallimentare della società Ba.Ma., che illustra le vicende e le circostanze che hanno condotto al fallimento della società, individuando il momento in cui ne è emerso il dissesto e mettendo in evidenza i profili di responsabilità attinenti alla condotta degli amministratori di diritto e di fatto della società, con specifico riferimento alla tenuta della contabilità della società fallita e alla registrazione delle fatture emesse nei confronti dei clienti;

– delle affermazioni fatte nel corso del dibattimento da Ba.Ma., che ha riferito degli accertamenti contabili da lei svolti sull’affidabilità delle scritture contabili della società fallita e dei risultati emersi dal raffronto tra quanto in esse rappresentato e quanto appreso dai soggetti che avevano intrattenuto rapporti commerciali con la Or. s.r.l. in particolare negli anni 2013 e 2014;

– delle dichiarazioni rese da Mi.Al., all’epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza di Thiene, da cui è possibile evincere l’esito delle verifiche compiute nei confronti della Or. s.r.l. con riferimento alle fatture registrate nella contabilità aziendale, alle discrepanze tra i dati in esse riportati e quelli acquisiti dai clienti della società nei confronti dei quali erano state emesse, e al conseguente minor importo dell’IVA determinata per gli esercizi 2013 e 2014;

– dalle tabelle riassuntive delle fatture contabilizzate dalla Or. s.r.l. in merito ai rapporti commerciali avuti con Ce.Fr. e Di. s.a.s.. che illustrano analiticamente le incongruenze riscontrate dalla Guardia di Finanza di Thiene e ricostruiscono con precisione il volume d’affari intercorso tra la Or. s.r.l. e i due clienti, evidenziando quale sarebbe stato il valore corretto dell’IVA da corrispondere all’Erario sulla base dei reali importi delle forniture in questione;

– dei redditi presentate dalla Or. s.r.l. per i periodi di imposta 2013 e 2014, dalle quali emerge l’avvenuto utilizzo delle fatture non corrette riportate nella contabilità della società per determinare un valore inferiore dei componenti attivi e, di conseguenza, per evadere PIVA relativa alla differenza così determinata tra il valore reale del volume di affari della società e quello dichiarato;

– delle testimonianze di VVVVVVVche hanno consentito di tratteggiare il ruolo in concreto assunto dall’imputata nell’amministrazione della società fallita, i poteri di fatto affidati a Be.Mi. e le modalità con cui egli si è ingerito direttamente nella gestione società fallita nonché il rapporto di assoluta fiducia che lo legava agli altri famigliaci inseriti nella compagine della Or. s.r.l., in particolare alla madre Br.Io.;

– del documento sottoscritto da Be.Mi. in data 20/2/2017 da cui si evincono le difficoltà che egli ha incontrato nel far fronte ai debiti assunti nei confronti di altri soggetti e il suo diretto coinvolgimento nella causazione del dissesto della società fallita;

– delle dichiarazioni rese da Br.Io. nel corso del proprio esame, dalle quali emerge come la stessa sia stata tratta in errore circa la correttezza di quanto rappresentato nelle scritture

contabili della società e nelle dichiarazioni fiscali presentate dalla Or. s.r.l. per gli anni 2013 e 2014, a causa della falsa rappresentazione della situazione finanziaria della società presentatale da Be.Mi., approfittando della piena fiducia riposta dall’imputata nell’operato del figlio.

3. RICOSTRUZIONE DEL FATTO

La Or. s.r.l. è stata costituita il 28/9/1990, con sede legale in Trissino (VI) e con oggetto sociale la lavorazione ed il commercio di metalli ed oggetti preziosi, di prodotti ed articoli di gioielleria, oreficeria e argenteria.

Il capitale sociale è stato inizialmente ripartito in parti uguali tra Br.Io., Br.Al. (sorella dell’imputata), Bi.Re. e Sc.An.: i quattro soci si erano conosciuti in precedenza, lavorando nell’ambito dell’oreficeria come dipendenti per altre aziende, e hanno deciso di utilizzare l’esperienza ed il know-how maturati nel settore, come conto terzisti. avviando in seguito una propria produzione di oreficeria nel 2005. Successivamente, Bi. e Sc. hanno ceduto le proprie quote a Be.Mi. e Be.Si., figli di Br.Io..

Fin dal principio, l’amministrazione della società è stata affidata ad un amministratore unico, individuato in Br.Io., che ha mantenuto la carica fino alla messa in liquidazione della società, avvenuta il 16/4/2015. Tuttavia, in concreto, la società era gestita da Be.Mi. che. grazie agli studi di ragioneria, forte della fiducia della madre e degli altri soci (che erano impegnati in via esclusiva nella produzione dei prodotti di oreficeria e gioielleria), intratteneva direttamente i rapporti commerciali con tutti i clienti della società e si occupava della fatturazione, della tenuta e della registrazione della contabilità aziendale.

Ad un certo punto, tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015, alcuni assegni emessi dalla società in pagamento per alcuni acquisti di metalli preziosi hanno iniziato a tornare indietro protestati, rendendo evidente una situazione finanziaria di grave dissesto (emersa già a partire dal 2012). di cui la Br. e gli altri soci erano rimasti fino ad allora all’oscuro. L’imputata ha perciò deciso di porre la società in liquidazione volontaria ma dopo alcuni mesi, su ricorso della Co. S.p.A. con sentenza n. 255/2015 del 22/12/2015, il Tribunale di Vicenza ha dichiarato il fallimento della Or. s.r.l. e ne ha nominato curatore fallimentare Ba.Ma..

Dall’analisi delle scritture obbligatorie della società, la Ba. ha riscontrato alcune discordanze tra le fatture emesse dalla Or. s.r.l. nei confronti di Di. s.a.s. e quelle riportate nella contabilità aziendale: infatti, a documenti contabili riportanti la medesima numerazione progressiva, non corrispondevano né il nominativo del cliente nei confronti dei quali era intestata la fattura né l’importo complessivo della transazione commerciale. Analoghe discrepanze sono state accertate anche dalla Guardia di Finanza di Thiene che, nel corso della verifica aperta nei confronti della ditta individuale Ce.Fr. (altro cliente della società fallita), ha accertato che non vi era corrispondenza tra quanto rappresentato nella contabilità della Or. s.r.l. e le fatture emesse nei confronti di Ce. e da quest’ultimo esibite.

Sulla base delle diverse informazioni acquisite, la Guardia di Finanza ha compiuto un ricalcolo dei ricavi inerenti alle transazioni commerciali della società fallita, procedendo ad una rettificazione dei dati riportati nei bilanci per gli anni 2013 e 2014 che ha evidenziato una rilevante differenza in termini di IVA dovuta all’Erario: da un raffronto con quanto indicato nelle dichiarazioni dei redditi presentate dalla Or. s.r.l. per gli esercizi in questione, è così risultata un’evasione di imposta per un importo di 80.063,81 Euro per il 2013 e di 274.881,61 Euro per il 2014.

4. LA RESPONSABILITÀ DELL’IMPUTATA

In via preliminare, bisogna evidenziare che la difesa di Br.Io. non contesta la fondatezza delle ipotesi delittuose a lei ascritte, né sotto il profilo della condotta illecita né sotto il profilo della qualifica soggettiva rivestita dall’imputata nell’ambito della Or. S.r.l.. negando tuttavia la sussistenza di ogni profilo di dolo, sia diretto sia eventuale. Anche il Pubblico Ministero, in sede di discussione, ha condiviso l’assunto difensivo, ritenendo che le emergenze raccolte nel corso dell’istruttoria dibattimentale non consentano di affermare oltre ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell’imputata, in presenza di univoci elementi di prova circa l’esistenza di un errore sul fatto idoneo ad escludere l’esistenza dell’elemento soggettivo delle fattispecie contestate.

Innanzitutto, risulta è pacifico che Br.Io. ha sempre posseduto una quota di proprietà della società (inizialmente pari al 25% del capitale sociale e, in un secondo momento, pari al 33,33%, a seguito dell’uscita dalla compagine sociale di Bi.Re. e Sc.An.) e ha rivestito, fin dalla costituzione dell’azienda, l’incarico di amministratore unico, mantenendolo fino alla data della messa in liquidazione della società il 16/4/2015: tali circostanze emergono chiaramente dalla visura storica della società e dalla relazione ex art. 33 L. F. redatta dal curatore Ba.Ma., e sono inoltre state confermate direttamente dall’imputata nel corso del proprio esame.

Con riferimento al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, risulta integrato l’elemento della successiva dichiarazione di fallimento della Or. s.r.l., comprovato dalla sentenza n. 255/2015 del 22/12/2015 emessa dal Tribunale di Vicenza. Quanto alla sentenza di fallimento della società, si ritiene di condividere l’orientamento affermatosi di recente in seno alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. pen., sez. V, sent. n. 13910 del 22/3/2017) secondo cui la dichiarazione di fallimento, in quanto evento estraneo all’offesa tipica e alla sfera volitiva dell’agente, rappresenta una condizione estrinseca di punibilità: essa impone di sanzionare esclusivamente le condotte debitorie – già di per sé offensive degli interessi dei creditori – cui fa seguito la dichiarazione di fallimento della società, così restringendo l’area del penalmente rilevante in ossequio ai principi già espressi dalla Corte Costituzionale (cfr. C. Cost.. sent. n. 247 del 16/5/1989). Tale opzione ermeneutica appare in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui la punibilità della condotta di bancarotta – già perfezionatasi – rimane subordinata alla dichiarazione di fallimento, che. consistendo in una pronuncia giudiziaria, si pone come elemento successivo e comunque esterno alla condotta stessa (cfr. Cass. pen., SS. UU., seni. n. 22474 del 31/3/2016).

La bancarotta fraudolenta.

Svolta questa breve premessa, occorre soffermarsi sulla prima fattispecie ascritta all’imputata che concerne la bancarotta fraudolenta documentale, avvenuta in epoca precedente alla dichiarazione di fallimento della Or. s.r.l. (c.d. bancarotta prefallimentare) e commessa nella qualità di amministratore unico della società (c.d. bancarottaimpropria)..

Il delitto in contestazione ha natura di reato di pericolo concreto e, pertanto, la condotta tipica deve risultare idonea a mettere in pericolo le aspettative di soddisfacimento delle ragioni creditorie rendendo impossibile ricostruire il patrimonio della società e del suo esatto volume d’affari attraverso il ricorso alle scritture contabili obbligatorie, che rappresentano lo strumento principale attraverso cui si realizza il controllo dei creditori sull’attività della società debitrice.

La sussistenza dell’elemento materiale risulta accertata sulla base di quanto riferito da Ba.Ma., sia nella propria relazione redatta ex art. 33 L. F. sia in sede di audizione dibattimentale.

Secondo quanto riferito nel corso del suo esame dalla curatrice, i libri contabili e le altre scritture obbligatorie della Or. s.r.l. sono state regolarmente conservate ed aggiornate fino alla data di fallimento: tuttavia, benché una loro analisi formale non permettesse di rilevare alcuna anomalia, il raffronto dei dati in essi rappresentati e quelli riportati nelle fatture emesse e materialmente consegnate ai clienti – con specifico riferimento ai rapporti commerciali con la ditta individuale Ce.Fr. e la Di. s.a.s. – ha fatto emergere una situazione sostanzialmente differente circa il valore delle componenti attive del bilancio per gli anni 2013 e 2014.

In particolare, la curatrice ha evidenziato che le fatture registrate nella contabilità aziendale erano differenti sia per nominativo del cliente, sia per importo fatturato sia per IVA applicata: dalle verifiche compiute dalla Ba. sui mastrini contabili, ad esempio, è emerso che la Di. s.a.s. risultava creditrice della Or. s.r.l. e non. invece, debitrice della stessa, come erroneamente si evinceva dai dati riportati nelle scritture obbligatorie della società.

Di convergente significato sono anche le dichiarazioni fatte da Mi.Al. che ha diffusamente riferito in merito all’attività di verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza di Thiene sui rapporti commerciali tra Or. s.r.l. e la ditta individuale Ce.Fr.. Stando a quanto affermato dal teste, gli accertamenti in questione sono iniziati nell’ambito di un’attività di controllo del 2016 a carico della società di Ce., nata da un confronto dei dati presenti nello spesometro integrato, che avevano evidenziato delle sensibili incongruenze tra quanto indicato dalle due società relativamente alle annualità 2013 e 2014: Mi. ha spiegato che. in base a quanto riferito da Ce. (che ha trovato puntuale corrispondenza nei dati in possesso dell’amministrazione finanziaria, risultando quindi attendibile), è stato possibile accertare che la società fallita aveva effettuato vendite di materiale orafo a Ce. per un importo assai meno rilevante rispetto a quanto rappresentato nelle proprie scritture contabili e nel proprio bilancio di esercizio.

Le circostanze emerse nel corso dell’audizione di Mi. e della Ba. sono idonee a ritenere inattendibili i dati riportati sia nel libro giornale sia nel registro fatture IVA della Or. s.r.l. e, di conseguenza, sono sufficienti a comprovare la sussistenza dell’elemento materiale della fattispecie in esame, considerato che. in adesione al costante orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, configura un’ipotesi di bancarotta documentale anche la irregolare tenuta delle scritture obbligatorie: tale condotta, infatti, può essere ricondotta a quella specificata dalla norma incriminatrice con riguardo alla tenuta della contabilità “in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari”. In proposito, merita di essere precisato che ai fini dell’oggetto materiale della condotta illecita in parola rilevano non soltanto i libri contabili obbligatori – come nelle ipotesi di bancarotta semplice documentale – ma anche qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell’impresa – ivi comprese le fatture di acquisto e di vendita – che consenta ai creditori di conoscere i tratti della sua gestione e sia perciò loro utile a esercitare il proprio controllo su di essa (cfr. Cass. pen., sez. 5, sent. n. 44886 del 9/11/2015).

Inoltre, per l’integrazione del reato non è necessario che non sia stato possibile ricostruire il patrimonio della società fallita facendo ricorso alle scritture contabili, essendo sufficiente che la condotta illecita contestata abbia ostacolato gli accertamenti da parte degli organi fallimentari, comportando difficoltà maggiori superabili solo con particolare diligenza (cfr. Cass. pen., sez. V, sent. n. 45174 del 11/11/2015).

I reati fiscali.

Quanto ai delitti di cui agli artt. 3 e 10 D. Lgs. n. 74/2000, la prova dell’elemento materiale delle fattispecie contestate si rinviene nelle testimonianze già richiamate di Mi. e della Ba. nonché nella documentazione acquisita, in particolare nelle tabelle che ricostruiscono il reale volume di affari generato dalla Or. s.r.l. e nelle dichiarazioni dei redditi che attestano il valore dell’IVA corrisposta all’Erario dalla società per gli anni 2013 e 2014.

Come già posto in rilievo, secondo quello che hanno riferito i due testimoni, nella contabilità della società fallita sono stati inseriti dei dati (almeno parzialmente) diversi rispetto alle fatture emesse nei confronti di alcuni clienti e a questi ultimi consegnate: tuttavia, all’interno della documentazione consegnata alla curatrice fallimentare, non sono stati rinvenuti gli originali dei documenti relativi alle operazioni in questione, riportanti i dati corrispondenti a quelli inseriti dai singoli clienti della società nella propria contabilità, in particolare con riferimento alle transazioni commerciali concluse con la ditta individuale Ce.Fr. e con la Di. s.a.s.

Ebbene, l’omessa consegna di tale documentazione da parte dell’imputata – nella sua qualità di amministratrice unica della Or. s.r.l. – è sufficiente ad integrare il reato di cui all’art. 10, D. Lgs. n. 74/2000, per la cui configurabilità è necessario l’occultamento ovvero la distruzione dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge, elemento ulteriore rispetto al mero comportamento omissivo rappresentato dall’omessa tenuta delle scritture contabili (così Cass. pen., Sez. 5, sent. n. 35591 del 20/6/2017 e Cass. pen., Sez. 3, sent. n. 19106 del 2/3/2016). Nel caso di specie, la prova della condotta illecita ben può essere desunta dal recupero da parte della Guardia di Finanza di Thiene delle fatture emesse dalla società fallita nei confronti di alcuni clienti (nello specifico, della Di. s.a.s., della ditta individuale Ce.Fr., della ditta individuale Or.An. e della Le. s.r.l.): la presenza di tale documentazione contabile – di cui ha riferito Mi. e di cui si dà sinteticamente atto nelle tabelle riassuntive elaborate dalla Guardia di Finanza in sede di verifica – esclude l’omessa tenuta delle fatture da parte della Or. S.r.l..

La conservazione delle fatture è imposta, ai fini fiscali, dagli artt. 39, comma terzo, D.P.R. n. 633 del 1972, e 22, D.P.R. n. 600 del 1973, oltre che, a fini civilistici, dall’art. 2214. comma

2. c.c. È altrettanto noto che la fattura deve essere emessa in duplice esemplare di cui uno è consegnato dall’emittente all’altra parte (art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972). Risponde, dunque, a canoni di logica desumere dal rinvenimento delle fatture presso i clienti la prova del fatto che di quei documenti esistesse fisicamente una copia presso il soggetto che l’ha emessa; di conseguenza, può ragionevolmente desumersi dal mancato rinvenimento di tale copia presso la società fallita la dimostrazione della sua distruzione ovvero del suo occultamento, addebitale all’imputata su cui. in ragione del suo ruolo di amministratore unico, gravava l’obbligo di conservarla (cfr. Cass. pen., sez. 3, sent. n. 41683 del 2/3/2018).

Il reato contestato alla Br. è punito a prescindere dall’entità del l’imposta evasa, e non potrebbe essere altrimenti visto che elemento costitutivo della fattispecie è proprio l’impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d’affari della società derivante dalla distruzione o dall’occultamento dei documenti contabili ad essa relativi. In proposito, vale la pena di precisare che, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, tale impossibilità non deve essere intesa in senso assoluto: essa sussiste anche quando è necessario procedere all’acquisizione presso terzi della documentazione mancante o quando a tale ricostruzione si possa pervenire aliunde, come avvenuto nel caso di specie attraverso il ricorso allo strumento dello spessometro integrato e agli approfondimenti della Guardia di Finanza di Thiene (cfr. Cass. pen., sez. 3, sent. n. 36624 del 18/7/2012 e Cass. pen., sez. 3, sent. n. 39711 del 4/6/2009).

Venendo alle ipotesi delittuose di cui aH’art. 3 D. Lgs. n. 74/2000, sulla base della ricostruzione operata da Mi. risulta dimostrato l’inserimento nelle dichiarazioni dei redditi per gli esercizi 2013 e 2014 di elementi attivi (sensibilmente) non corrispondenti al vero, relativamente ai ricavi ottenuti dalla Or. S.r.l..

Secondo quanto riferito dal teste, la differenza riscontrata tra i valori riportati nelle dichiarazioni in questione (acquisite agli atti) e quelli calcolati dalla Guardia di Finanza sulla base dei dati delle fatture di vendita rinvenute presso la Di. S.a.s. e la ditta individuale Ce.Fr., corrisponde ad oltre il 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi; inoltre, l’utilizzo di tali dati non corrispondenti al vero ha determinato una evasione dell’IVA relativa alle operazioni commerciali in questione – trattandosi di operazioni in cui PIVA viene addebitata a titolo di rivalsa sull’acquirente – per un importo complessivo, superiore alla soglia di punibilità prevista dalla norma incriminatrice, pari a 80.063,81 Euro per il 2013 e a 274.881,61 Euro per il 2014. Queste circostanze risultano avvalorate dal confronto tra i valori riportati nelle tabelle riassuntive elaborate dalla Guardia di Finanza di Thiene e quelli inseriti nelle dichiarazioni dei redditi della società, e sono altresì confermate dalle dichiarazioni della curatrice fallimentare, che ha riferito in merito all’indicazione da parte della Or. s.r.l. di elementi attivi inferiori a quelli reali.

La sussistenza dell’elemento soggettivo

Nel corso del proprio esame, Br.Io. ha riconosciuto che, pur essendo formalmente investita della carica di amministratrice unica della società fallita fin dalla sua costituzione, ad occuparsi interamente della gestione della Or. s.r.l. era suo figlio Be.Mi. che, essendo ragioniere, seguiva in prima persona i rapporti con i fornitori e i clienti, la fatturazione degli acquisti e delle vendite di gioielleria e metalli preziosi nonché la tenuta e la registrazione della contabilità aziendale: la donna – il cui titolo di studio si ferma alla quinta elementare – ha spiegato di aver sempre riposto assoluta fiducia nell’operato del figlio, con cui aveva un rapporto di confidenza e di stima, al punto da non aver mai sentito la necessità di nominarlo amministratore della società al suo posto benché, di fatto, si limitasse a ratificarne le decisioni di gestione.

L’imputata ha precisato di aver comunque sempre esercitato un controllo sui documenti che il figlio le sottoponeva alla firma quale amministratrice della società, ma cionondimeno ha ammesso di non aver mai riscontrato alcuna irregolarità né incongruenza nei dati riportati nei bilanci della società – e nelle dichiarazioni fiscali da lei sottoscritte per conto della Or. s.r.l. – in quanto corrispondevano pienamente alla situazione economica e finanziaria che Mi. le descriveva, nel corso dei frequenti confronti che aveva con lui in merito alla direzione dell’azienda. In tali occasioni, Mi. appariva tranquillo e la rassicurava dicendole che tutto andava bene.

rappresentandole ricavi incoraggianti e un buon risultato economico, conseguito dalla società.

Stando a quanto raccontato dalla Br., la diversa situazione di grave dissesto in cui si trovava invece la società le è divenuta evidente soltanto quando, nel gennaio 2015. gli assegni emessi dalla Or. s.r.l. in pagamento degli acquisti fatti dai propri fornitori hanno iniziato ad essere protestati per carenza di liquidità: in quell’occasione, completamente sorpresa della ragione degli insoluti, aveva chiesto spiegazioni a Mi. – che gestiva all’epoca anche altre due società, la Go. s.r.l. e la GD. s.r.l. – il quale, dopo grandi insistenze, le aveva confessato di trovarsi in una situazione di grande difficoltà economica, alludendo al fatto di essersi fortemente indebitato con alcuni soggetti che gli avevano prestato denaro a tassi usurai e ai quali doveva moltissimi soldi.

In seguito a questo colloquio, la situazione è velocemente precipitata: all’epoca, infatti, la Or. s.r.l. aveva un’apprezzabile esposizione debitoria con alcuni istituti di credito che. una volta appresa la notizia del dissesto, hanno revocato i fidi concessi in precedenza ed esercitato le fideiussioni prestate a loro favore dall’imputata e dalla sorella Al., con la conseguenza di metterle sul lastrico. Inoltre, a seguito della messa in liquidazione della società e della successiva dichiarazione del suo fallimento, l’imputata ha appreso anche che il quantitativo d’oro avuto in prestito d’uso dalla società per le proprie lavorazioni – circa 9/10 kg – era sparito.

Dalla ricostruzione fornita dalla Br., quindi, emerge chiaramente che la donna ha effettivamente svolto un controllo e una verifica circa la correttezza dei dati delle fatture inserite nella contabilità sociale, nei bilanci e nelle dichiarazioni fiscali della Or. s.r.l.; tuttavia, la correttezza formale della documentazione e la sua congruenza rispetto alla ingannevole e rassicurante rappresentazione delle condizioni dell’azienda fornitale dal figlio Mi. (che di fatto amministrava la società), non le ha permesso di avvedersi della reale situazione di crisi in cui si trovava la Or. s.r.l. e, di conseguenza, della falsità dei dati utilizzati per nasconderla contabilmente.

La versione fornita dall’imputata è risultata precisa, intrinsecamente coerente e sincera, non apparendo per nulla influenzata dalla volontà di ridimensionare le proprie responsabilità ma anzi, al contrario, animata da un sentimento di autocolpevolizzazione, dovuto al rimorso per non essere. stata capace di impedire quanto accaduto (infatti, a seguito dell’emersione della crisi della società. Mi.Be. si è tolto la vita, lanciandosi nel vuoto da un viadotto stradale il 28/8/2017 e la famiglia dell’imputata ha perso ogni proprietà, per far fronte alle fideiussioni prestate alle banche).

Sul punto, le dichiarazioni dell’imputata meritano piena attendibilità in quanto risultano suffragate da plurimi elementi probatori raccolti nel corso dell’istruttoria.

Innanzitutto, ad illustrare il ruolo esercitato in via di fatto da Be.Mi. nella gestione dell’azienda, è stata la curatrice fallimentare Ba. che si è riferita a lui come ad un vero

factotum della società, spiegando che, in occasione dei colloqui svoltisi nel corso della procedura fallimentare con i creditori della Or. s.r.l. in vista dell’elaborazione dello stato passivo, tutti avevano dichiarato di aver intrattenuto ogni rapporto commerciale direttamente con Be..

Nello stesso senso, anche Be.Si. e Br.Al. hanno dichiarato che era Mi. ad aver assunto la gestione della società, fin dal 2005, occupandosi personalmente della gestione dei clienti e dei fornitori, dei rapporti con gli istituti di credito (avendo altresì la delega ad operare direttamente sui conti intestati alla Or. s.r.l. e a sottoscrivere assegni), oltre che della parte amministrativa.

Inoltre, entrambi hanno ricordato che la notizia circa la reale situazione della società era arrivata all’improvviso, nel 2015, dopo che alcuni assegni erano ritornati non pagati: fino ad allora, nessuno di loro – né il fratello Simone che lavorava all’interno dell’azienda né la zia Al. clic materialmente effettuava le registrazioni contabili per conto della società – si erano accorti delle difficoltà economiche in cui versava la Or. S.r.l..

Particolarmente significativa è risultata la testimonianza di Br.Al. che, essendosi occupata direttamente di registrare contabilmente le fatture della società che Be. le presentava, ha spiegato che le discrepanze rispetto alle fatture emesse nei confronti dei clienti erano emerse soltanto molto tempo dopo il fallimento, quando la curatrice l’aveva messa al corrente del fatto che non c’era corrispondenza tra quanto riportato nelle scritture obbligatorie della Or. s.r.l. e quanto accertato in sede di verifica della Guardia di Finanza di Thiene. Come già evidenziato dalla Ba., anche Al. ha spiegato che non era possibile avvedersi facilmente della falsità dei dati riportati nella contabilità aziendale, perché formalmente i numeri apparivano del tutto congrui rispetto all’attività svolta dalla società (rectius, al volume di affari che Be. faceva risultare) e corrispondevano alle false fatture di vendita presentate da Be..

Quanto alle costanti rassicurazioni circa il buon andamento della società fornite da Be.Mi., alla madre Iole e agli altri familiari coinvolti nell’azienda, sia Br.Al. sia Be.Si. hanno confermato che l’uomo ripeteva di continuo che le cose andavano bene, che la produzione dell’azienda era apprezzata dal mercato e si vendeva: anche quando gli assegni – erano stati protestati e la gravità della situazione aveva iniziato a venire a galla. Mi. aveva continuato a tranquillizzare tutti, convinto di riuscire a pagare i debiti con i fornitori e a risolvere I la crisi.

Il quadro che emerge dalle due deposizioni è assolutamente coerente con quanto riferito dall’imputata ed è chiaro nell’identificare in Be.Mi. non solo il vero amministratore della società – al di là della formalizzazione di tale ruolo, cui non si è mai dato seguito, visti i rapporti personali che legavano tutti i soggetti che partecipavano alla vita della società – ma anche il responsabile del ritardo con cui si è presa cognizione delle difficoltà economiche della società:

dalle dichiarazioni dei due testi risulta, infatti, che egli ha occultato sistematicamente la reale condizione finanziaria della Or. s.r.l., mascherandola contabilmente attraverso il ricorso a documenti falsi (l’esemplare delle fatture di vendita presentato alla zia Al. per la registrazione contabile, completamente diverso per importi e nominativo degli intestatari rispetto a quello autentico consegnato ai clienti), così da tranquillizzare i propri familiari, verosimilmente nell’illusoria convinzione di riuscire a risollevare le sorti della società prima che la verità diventasse nota a tutti.

L’accuratezza e la sistematicità con cui Be.Mi. ha costruito le proprie falsità sono state senz’altro idonee a trarre in inganno l’imputata circa lo stato di salute dell’azienda e la bontà della documentazione che il figlio sottoponeva al suo esame e alla sua firma, quale amministratrice unica della Or. s.r.l.: in tal senso, deve essere apprezzato altresì il forte legame affettivo e di fiducia che la univa a Mi. e che ha senz’altro generato nella Br. un affidamento particolarmente forte nella correttezza dell’operato del figlio. La conseguenza evidente di tale azione ingannatoria – realizzatasi, in particolare, attraverso l’utilizzo di documentazione contabile artificiosamente alterata – è stata quella di indurre in errore l’odierna imputata (e gli altri familiari) sulla veridicità dei fatti rappresentati nelle scritture contabili della società e sulla correttezza dei dati in esse riportati.

Le condotte illecite ascritte alla Br. nell’ambito dell’odierno procedimento conseguono alla sua inesatta e distorta percezione della realtà finanziaria ed economica della società, indotta dalla costante ed ingegnosa opera di rassicurazione posta in essere a suo danno da Be.Mi., approfittando della fiducia in lui riposta dalla madre. Pertanto, l’errore sul fatto provocato da Be. esclude la sussistenza del dolo richiesto per la configurazione dei delitti in contestazione, sia sotto il profilo intenzionale sia sotto il profilo eventuale: la volontà del l’imputata, infatti, si è formata sulla base di informazioni inesatte, intenzionalmente preordinate a trarla in inganno, della cui falsità non poteva avvedersi, non avendo motivo di dubitare di quanto compiuto dal figlio Mi.. Essa non può quindi fondare un giudizio di responsabilità penale nei suoi confronti.

In conclusione, alla luce degli elementi fin qui evidenziati, è possibile escludere la sussistenza – dell’elemento soggettivo di tutte le fattispecie in contestazione, da cui discende una pronuncia di assoluzione dell’imputata in ordine a tutti i reati a lei ascritti perché il fatto non costituisce reato.

In ragione del carico del ruolo collegiale, il deposito dei motivi della decisione è stato riservato al novantesimo giorno.

P.Q.M.

Visto l’art. 530 c.p.p.

assolve Br.Io. dai reati ascritti perché il fatto non costituisce reato. Termine di giorni 90 per il deposito della sentenza.

Così deciso in Vicenza il 18 maggio 2020.

Depositata in Cancelleria il 10 agosto 2020.

Originally posted 2021-07-29 14:58:14.