TRUFFE PORTALI INVESTIMENTI ONLINE FREGATURE  PERDONO 2 MILIONI: bitcoin

 

TRUFFE PORTALI INVESTIMENTI ONLINE FREGATURE  PERDONO 2 MILIONI

Handcuffs and gavel on laptop

 

TANTI TROPPI VITTIME DI INVESTIMENTI ONLINE ALCUNI PERDONO MILIONI DI EURO, NON SANNO  DOVE SONO FINITI, INVESTONO FACENDO BONIFICI A SCONOSCIUTI

TRUFFE PORTALI INVESTIMENTI ONLINE FREGATURE  PERDONO 2 MILIONI

TRUFFE PORTALI INVESTIMENTI ONLINE FREGATURE  PERDONO 2 MILIONI

ATTENTI ATTENTI ATTENTI ATTENTI

Tutto ciò integra senz’altro gli estremi del delitto contestato ed in particolare gli artifici e i raggiri posti in essere per indurre in errore le persone offese sull’effettiva esistenza dell’investimento e lucrare l’ingiusto profitto costituito dal versamento delle somme oggetto del contratto, mai investite e mai restituite.

Al riguardo non può essere condivisa la tesi difensiva, volta a sostenere la rilevanza unicamente civilistica dei fatti correlata all’esercizio un diritto di recesso da parte delle p.o. al quale poi non è seguita la concreta restituzione del denaro per mero inadempimento contrattuale. Si ritiene, contrario, che l’imputato abbia falsamente prospettato la possibilità di facili guadagni nel campo della moneta elettronica bitcoin (in tal senso va sottolineata l’inverosimile indicazione di un guadagno certo del 5% per ogni operazione di investimento effettuata ) al solo scopo di indurre P. e la madre a consegnargli il denaro, senza che a ciò abbia corrisposto un effettivo investimento nel settore anzidetto, artificiosamente simulato e mai realizzato.

Elementi in tal senso emergono, in primo luogo, dall’assenza di un qualunque riscontro concreto circa l’effettiva attività di investimento in funzione della quale era stato versato il denaro: dai documenti in atti risulta, infatti, solo la stipula di un contratto – peraltro concluso online – con una fantomatica società dell’imputato che avrebbe consentito l’ingresso in un fondo di investimento. Alla stipula non ha però fatto seguito alcuno riscontro circa l’attività svolta dalla D.I. in esecuzione delle previsioni contrattuali né possono assumere rilievo in tal senso i numerosi messaggi di rassicurazioni inviati dal M. ai due investitori, trattandosi di risposte evasive alle loro richieste di restituzione del capitale, che, anzi, comprovano la malafede dell’imputato.

Allo stesso modo, l’indicazione di un conto estero ove effettuare il bonifico appare un ulteriore artificio per sviare gli accertamenti ed occultare più agevolmente il denaro ingiustamente acquisito.

BITCOIN TASSAZIONE
BITCOIN TASSAZIONE

UN CASO Per il delitto di cui all’art. 640 c.p. perché mediante artifizi e raggiri consistiti nel proporsi a P.A. e A.M. come intermediario finanziario titolare della società “D.I.”, prospettandogli un investimento in “moneta elettronica bitcoin” con garanzia di un ricavo del 5% mensile, previa sottoscrizione di un contratto “Forex” li induceva a versare sul proprio conto corrente (…) la somma di Euro 10.000, e inducendoli in errore sottraeva indebitamente tale somma.

 

TRUFFA

Tribunale Ferrara, Sent., 16/03/2022, n. 1572

Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI FERRARA

Il Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giulia Caucci, all’ udienza del 17 dicembre 2021 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

M.A., nato a C. il (…), res.te a M. via del T., n. 32, elett.te dom.to c/o lo studio del difensore di fiducia Avv. Lorenzo Castiglioni del Foro di Milano – attualmente detenuto p. a. c. c/o la Casa Circondariale di Vigevano

-detenuto p. a. c. rinunciante a comparire-

IMPUTATO

Per il delitto di cui all’art. 640 c.p. perché mediante artifizi e raggiri consistiti nel proporsi a P.A. e A.M. come intermediario finanziario titolare della società “D.I.”, prospettandogli un investimento in “moneta elettronica bitcoin” con garanzia di un ricavo del 5% mensile, previa sottoscrizione di un contratto “Forex” li induceva a versare sul proprio conto corrente (…) la somma di Euro 10.000, e inducendoli in errore sottraeva indebitamente tale somma.

In Codigoro (FE), il 03.04.2019

Con l’intervento del Pubblico Ministero: dott. Stefania Borro V.P.O.

Del difensore di fiducia: Avv. Lorenzo Castiglioni del Foro di Milano sost. dall’Avv. Gaia Fabrizia Righi, come da delega in atti

Dei difensori delle parti civili costituite:

-Avv. Samuele Bellotti del Foro di Ferrara sost. per delega verbale dall’Avv. Giacomo Forlani per la p.c.c. P.A.

-Avv. Giacomo Forlani del Foro di Ferrara per la p.c.c. A.M.

All’udienza del 06.10.2021 le parti hanno chiesto il rito abbreviato.

Svolgimento del processo

Disposta citazione diretta a giudizio di M.A. in ordine al reato in epigrafe specificato, all’udienza del 06.10.2021, ammessa la costituzione di parte civile, veniva formalizzata richiesta di giudizio abbreviato, le parti civili accettavano il rito e si disponeva rinvio per la discussione.

Acquisito il fascicolo dalla Procura, all’udienza del 17.12.2021 si dava corso alla discussione e le parti concludevano come da verbale.

Motivi della decisione

La sussistenza del delitto contestato all’imputato emerge senza alcun dubbio dal contenuto preciso, puntuale, circostanziato e univoco degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del PM.

I fatti possono essere ricostruiti come segue

P.A., nella querela presentata in data 20/7/2019, riferiva di essere stato contattato telefonicamente nel dicembre 2018 da M.A., un suo vecchio compagno di scuola. Quest’ultimo, in occasione di un incontro avvenuto in data 24 gennaio 2019, al quale aveva partecipato anche la madre del P. ( A.M.) raccontava di lavorare nel campo degli investimenti in rete e proponeva loro un investimento in moneta elettronica bitcoin con garanzia di un guadagno mensile del 5% del capitale investito. P., ritenuta la proposta allettante e fidandosi dell’amico, dopo un secondo incontro decideva di sottoscrivere il contratto di investimento Forex che gli era stato proposto, coinvolgendo nell’ “affare” anche la madre A.M.. I due versavano complessivamente la somma di Euro 10.000,00 sul conto corrente indicato dal M.: il bonifico veniva effettuato dal conto della A., dopo che P. aveva provveduto a sua volta a versare la propria quota di Euro5.000 sul conto di quest’ultima, fornendo la provvista per il pagamento.

II querelante ha prodotto copia di un “contratto d’investimento Forex”, stipulato online in data 03.04.2019 tra A.M., titolare, proprietario al 54% della società D.I., e A.P., investitore. Nel contratto si prevedeva, tra le varie clausole: “l’investitore ha un interesse di riconoscimento del 5% mensile assicurato col sociale capitale a fronte dell’investimento” (nel caso di specie il P.), con contestuale “ingresso dell’investitoerano previsti, inoltre, una serie di obblighi informativi in favore del socio investitore (art. 3) e la possibilità di disinvestimento con tempistica variabile tra i 7 e i 21 giorni, con diritto alla liquidazione della somma investita.

Il giorno successivo alla stipula P. procedeva al versamento di quanto pattuito, tramite bonifico bancario.

A riprova del pagamento effettuato, vengono in rilievo le due comunicazioni di B.M. di conferma Tuna del bonifico disposto in data 04.04.2019 da P.A. a beneficio di M.A., per un importo di Euro5.000,00 ((…)) e l’altra del diverso bonifico, sempre datato 04.04.2019, per un importo di Euro10.000,00 eseguito da M.A. a favore di M.A. su conto estero ((…)) con descrizione operazione “investimento”. Inoltre, con pec del 14.11.2019, lo stesso istituto bancario ha specificato che “dal conto corrente n. 493168 intestato alla signora A.M., nata in S. (E.) il (…), risulta disposto tramite Cali Center, in data 04/04/2019, un bonifico di Euro10.000,00 a favore di M.A. verso l’IBAN estero (…)”.

Era stato lo stesso M. a fornire gli estremi per eseguire il bonifico ed il giorno successivo aveva scritto alla A. per comunicare di averlo ricevuto.

Qualche giorno dopo il versamento, tuttavia, poiché la A. era venuta a conoscenza delle difficoltà economiche in cui si trovava il M., i due investitori si determinavano a chiedere all’odierno imputato la restituzione della somma corrisposta, senza tuttavia ottenerla, nonostante le reiterate richieste. Le plurime richieste di restituzione e le risposte evasive del M. sono riscontrate dalle conversazioni whatsapp allegate alla querela.

Dalle stesse si evince che già prima del 09.04.2019 era stata richiesta la restituzione del denaro al M. (infatti il 09.04.2019 il P. scriveva: “Anto mi ha risposto mia mamma. Li vuole sul conto. Però che non sia oltre..perchè ha il pagamento”).

M., sollecitato più volte dagli investitori, assicurava loro che avrebbero ricevuto la somma ma che, essendo stato predisposto un bonifico da un conto estero, l’operazione avrebbe richiesto più tempo del previsto (chat del 13-14.05.2019 con P.) o affermava di aver predisposto il pagamento, ma che tuttavia l’istituto bancario non poteva procedere all’esecuzione dell’ordine in quanto erano stati attivati non meglio precisati controlli (chat con la A. del 29.04.2019).

Alla data del 20.07.2019, non avendo ancora ricevuto la somma, P.A. si determinava a presentare querela per truffa.

Così riassunte le risultanze degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del PM, si ritiene raggiunta la prova del reato in contestazione

Preliminarmente si deve affermare la tempestività della querela.

Si osserva infatti che nonostante i dubbi -riportati anche in querela- che hanno indotto i denuncianti a richiedere la restituzione del denaro, fossero emersi già pochi giorni dopo la conclusione del contratto e l’effettuazione del bonifico, almeno fino a maggio non era sorta nelle persone offese la piena consapevolezza del raggiro subito.

In particolare, dal tenore dei dialoghi nelle conversazioni prodotte risulta chiaramente che entrambi gli investitori hanno per lungo tempo dato credito alle promesse del M., credendo alle giustificazioni da quest’ultimo addotte in merito ai ritardi nella restituzione, rappresentando solo a fine giugno di aver capito di essere stati raggirati (cfr. chat 27 giugno).

La querela, proposta in data 20.07.2019, risulta pertanto rispettare il termine di cui all’art. 124 c.p.

Venendo al merito della vicenda, le dettagliate circostanze esposte in querela, avvalorate dai citati documenti dimessi agli atti, confermano il comportamento truffaldino posto in essere scientemente dall’imputato, al fine di indurre P. e la madre a versare la somma di Euro 10.000 confidando nella bontà e vantaggiosità del contratto di investimento proposto, cui ha fatto seguito l’omessa restituzione delle somme anzidetto pur a fronte delle reiterate richieste delle persone offese.

Tutto ciò integra senz’altro gli estremi del delitto contestato ed in particolare gli artifici e i raggiri posti in essere per indurre in errore le persone offese sull’effettiva esistenza dell’investimento e lucrare l’ingiusto profitto costituito dal versamento delle somme oggetto del contratto, mai investite e mai restituite.

Al riguardo non può essere condivisa la tesi difensiva, volta a sostenere la rilevanza unicamente civilistica dei fatti correlata all’esercizio un diritto di recesso da parte delle p.o. al quale poi non è seguita la concreta restituzione del denaro per mero inadempimento contrattuale. Si ritiene, contrario, che l’imputato abbia falsamente prospettato la possibilità di facili guadagni nel campo della moneta elettronica bitcoin (in tal senso va sottolineata l’inverosimile indicazione di un guadagno certo del 5% per ogni operazione di investimento effettuata ) al solo scopo di indurre P. e la madre a consegnargli il denaro, senza che a ciò abbia corrisposto un effettivo investimento nel settore anzidetto, artificiosamente simulato e mai realizzato.

Elementi in tal senso emergono, in primo luogo, dall’assenza di un qualunque riscontro concreto circa l’effettiva attività di investimento in funzione della quale era stato versato il denaro: dai documenti in atti risulta, infatti, solo la stipula di un contratto – peraltro concluso online – con una fantomatica società dell’imputato che avrebbe consentito l’ingresso in un fondo di investimento. Alla stipula non ha però fatto seguito alcuno riscontro circa l’attività svolta dalla D.I. in esecuzione delle previsioni contrattuali né possono assumere rilievo in tal senso i numerosi messaggi di rassicurazioni inviati dal M. ai due investitori, trattandosi di risposte evasive alle loro richieste di restituzione del capitale, che, anzi, comprovano la malafede dell’imputato.

Allo stesso modo, l’indicazione di un conto estero ove effettuare il bonifico appare un ulteriore artificio per sviare gli accertamenti ed occultare più agevolmente il denaro ingiustamente acquisito.

La condotta truffaldina è stata poi agevolata da fattori personali che legavano l’imputato alle vittime, atteso lo sfruttamento del legame di amicizia- o quantomeno di profonda conoscenzacon il P. per carpirne la fiducia e indurlo in errore e la predisposizione di un contratto di investimento con indicazione di una società facente capo al M. sempre per far apparire più “sicura” l’operazione contrattuale.

Si può pertanto ritenere che, in realtà, la sottoscrizione del contratto abbia rappresentato una montatura per indurre in errore gli ignari sottoscrittori circa la bontà dell’affare e convincerli a versare la somma di Euro 10.000. Pertanto, in presenza delle circostanze sopra evidenziate, non può parlarsi di condotta di rilevanza meramente civilistica, venendo in rilievo, al contrario, un comportamento palesemente finalizzato ad indurre in errore i contraenti, proposito perseguito con la condotta artificiosa e menzognera sopra descritta.

Va poi considerato che l’imprudenza e la scarsa accortezza manifestate dalle persone offese nel condurre la trattativa non paiono rilevanti al fine di escludere la sussistenza della truffa contestata, atteso che “ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l’idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione spesso determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri” (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 42941 del 25/09/2014).

Quanto alla prova dell’elemento soggettivo, che si configura quale dolo generico, la stessa può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell’azione criminosa sopra descritta, che denotano la piena consapevolezza dell’imputato in ordine agli elementi costitutivi del reato.

In sintesi, la condotta posta in essere dall’imputato ha non solo causato un danno economico alle persone offese, ma, in considerazione della sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del delitto contestato, integra pienamente la fattispecie di truffa in contestazione.

Del resto l’imputato non ha mai inteso rendere la propria versione dei fatti onde addivenire ad una diversa ricostruzione della vicenda.

Va ora determinata la pena.

Non si ritiene di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, non essendovi elementi da valorizzare in tal senso.

Sulla base dei criteri di cui all’art. 133 c.p., in particolare valutata la callidità della condotta el’entità del danno cagionato, fattori che consentono di discostarsi dal minimo edittale, si stima equa pena di mesi 6 di reclusione ed Euro60,00 di multa (pena base mesi 9 di reclusione ed Euro 90 di multa, ridotta per il rito).

Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

A fronte dell’incensuratezza dell’imputato può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, essendo possibile effettuare valutazione prognostica positiva in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati.

L’imputato va anche condannato al risarcimento del danno patito dalle parti civili che ne hanno fatto richiesta, da liquidarsi in separata sede, attesa l’assenza di sicuri elementi di calcolo.

Può comunque essere concessa provvisionale entro il limite del danno già provato, quantificato nella somma di Euro5.000,00 per ciascuna parte civile.

L’imputato va altresì condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili che, in applicazione dei parametri di legge, tenuto conto della non particolare complessità del procedimento in relazione alle questioni trattate e all’istruttoria svolta, si liquidano in Euro2.000,00, oltre 15%, Iva e c.p.a. come per legge per ciascuna.

P.Q.M.

visti gli artt. 438, 533, 535 e ss c.p.p.,

dichiara M.A. responsabile del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 60 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Condanna M.A. al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili P.A. e A.M. e rimette le parti davanti al giudice civile; condanna il predetto al pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili, che si liquida nella misura di Euro 5.000 per ciascuna

Condanna altresì il predetto al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili, spese che si liquidano in Euro 2.000 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge per ciascuna parte civile

Visto l’art. 544 co. 3 c.p.p.,

indica in giorni 90 il termine per il deposito delle motivazioni.

Conclusione

Così deciso in Ferrara, il 17 dicembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2022.