TRUFFE ONLINE ORIENTAMENTI AVVOCATO ESPERTO

TRUFFE ONLINE ORIENTAMENTI

REATI SOCIETARI AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA MILANO VENEZIA TREVISO PADOVA ROVIGO
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il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto inizialmente concordate con l’altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l’elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all’art. 640 c.p. (e, in particolare, l’elemento che imprime al fatto dell’inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti – determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo – rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria. (Sez. 2, n. 43660/2016, Rv. 268448 ; Sez. 2, n. 39698/2019, Rv. 277708).

In tale prospettiva, pertanto, anche il prezzo ribassato richiesto da un contraente può integrare un artificio volto a trarre in inganno l’altro contraente, soprattutto ove si consideri che, nel caso di specie, la venditrice, dopo avere ricevuto il bonifico, disattivò l’utenza telefonica e bloccò l’account facebook dell’acquirente rendendosi irreperibile; tali elementi , sebbene, di per sé, possono non aver inciso sulla volontà contrattuale della persona offesa, comunque andavano valutati quali elementi sintomatici della sussistenza del dolo iniziale, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere alle modalità di esecuzione del contratto sin dal momento dell’offerta sul web>.

Circa  le sempre in aumento truffe  online afferma la cassazione:

 “Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie “postepay”), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poichè tale operazione ha realizzato contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima” (Sez. 1, n. 25230 del 13/03/2015, Migliorati, Rv. 263962; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 49321 del 25/10/2016, Alfano, Rv. 268526).

A sostegno della propria posizione evidenziava che costituiva espressione di un orientamento consolidato il principio secondo cui nei delitti di truffa, laddove il profitto è percepito mediante accredito su carte di pagamento ricaricabili, il luogo di consumazione del reato deve individuarsi in quello in cui la persona offesa procede al versamento del denaro sulla carta, in conseguenza del quale l’agente ottiene la disponibilità della somma accreditata (Sez. 2, n. 14730 del 10/01/2017, Spagnolo, Rv. 269429).

CHIAMA SUBITO L’AVVOCATO PENALISTA ESPERTO

Ciò che rileva ai fini della configurabilità del reato di truffa, dell’individuazione dell’interesse tutelato e conseguentemente del titolare di detto interesse, è la diminuzione patrimoniale, cui corrisponde il conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente, e cioè l’aspetto finalistico e non quello strumentale (induzione in errore) della condotta; pertanto, essendo il soggetto passivo del reato colui che subisce le conseguenze patrimoniali dell’azione truffaldina, la querela proposta dalla persona ingannata, in caso di non coincidenza fra indotto in errore e danneggiato, è priva di ogni effetto. (Sez. 2, n. 10259 del 13/07/1993 – dep. 12/11/1993, Cerello, Rv. 19586901)v. anche 17636/2018 del 6/3/2018).

Originally posted 2019-07-29 11:13:26.