TRIBUNALE FERRARA BOLOGNA ART 570 BIS CP DIFESA

TRIBUNALE FERRARA BOLOGNA ART 570 BIS CP DIFESA

In sede di esame dibattimentale, al quale l’imputato non si è sottratto, quest’ultimo non negava di essere venuto meno all’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, che riconduceva però al profondo stato di depressione nel quale era caduto dopo aver appreso che lo moglie lo aveva tradito e che intendeva separarsi e che, all’evidenza, era ulteriormente peggiorato allorquando, dopo la separazione, la signora B. gli aveva impedito di vedere i figli (cfr. verbale trascrizione udienza 25.11.2019, esame imputato, pag.28:”Sono stato malissimo…ero dimagrito…il dolore è stato enorme…non avevo neanche la pasta in casa, andavo avanti così”). In seguito a ciò, aveva “regalato” la pizzeria della quale era titolare “ad un signore che conosceva” (cfr. verbale trascrizione udienza 25.11.2019, esame imputato, pag.18: “Gli ho detto: Guarda per cortesia te la prendi tu perché io sono in fase di depressione, non riesco….Per me è come se fossi morto e oggi vorrei essere morto….in quel momento tutte le cose che mi sono capitate e quello che ho scoperto dalla B.D. sono stato male, non riuscivo piò a capire il bene e il male, nel senso che sono stato allontanato dai bambini”) ed era conseguentemente “entrato in crisi finanziaria”.

Al riguardo, infatti, precisava che successivamente alla separazione aveva dovuto trovare una nuova abitazione in affitto e che per fronteggiare le spese necessarie al proprio minimo sostentamento aveva dovuto ricorrere all’aiuto di amici che gli avevano prestato il denaro necessario per fargli avere la casa e per mantenersi, non riuscendo, per tale ragione, ad adempiere al prescritto obbligo di mantenimento (cfr. verbale trascrizione udienza cit., esame imputato, pag.26: “Io non avevo i soldi, io (ndr. la mensilità per l’affitto, 330,00 Euro e per la cauzione, altri 330 Euro) li ho avuti in prestito dai miei amici i soldi……ho dovuto recuperare un letto, un materasso e poi aprire tutti i contatori….mi hanno sempre aiutato, perché io in quel periodo non lavoravo, ero proprio zero….sono uscito di casa che forse avevo 20 Euro”). In merito alla propria capacità economica, invero, l’imputato spiegava che nei primi mesi del 2018, aveva lavorato solo saltuariamente, percependo 50-60 Euro a serata e che era riuscito a sopravvivere solo grazie agli aiuto degli amici (cfr. verbale trascrizione udienza cit., esame imputato, pag.27: “A me mi aiutavano, mi hanno aiutato tante le persone che io gli ho fatto del bene….campavo così giornalmente.. andavo a fare qualche piccolo lavoretto”), poi era stato assunto per la stagione maggio-ottobre presso il locale “Le Quattro Stagioni” ed infine presso la pizzeria “La Vecchia Quercia” con una retribuzione di 980,00 Euro mensili che – suo malgrado – non gli consentiva di adempire l’obbligo di mantenimento dei figli posto a suo carico. Lo stesso, infatti, spiegava che una volta detratte le spese per l’affitto (330,00 Euro), il quinto pignoratogli dalla signora B. (180 Euro), le spese per le varie utenze, nonché quelle necessarie per recarsi al lavoro, la somma restante con la quale vivere ammontava a meno di trecento Euro mensili, che lo stesso utilizzava altresì per restituire, con piccoli importi, il denaro che gli amici gli avevano prestato all’occorrenza (cfr. verbale trascrizione cit., esame imputato, pag.29). Dichiarava, infine, che compatibilmente con la propria situazione economica, aveva comunque cercato di contribuire al mantenimento dei figli (“…tutto quello che avevo l’ho sempre messo anche per i bambini, io ho fatto con 20 Euro alla settimana, in sostanza”, pag.29) pagando per esempio le spese per le attività sportive come il calcio (al riguardo precisava di aver corrisposto la quota di iscrizione al calcio sia per l’anno 2018 che per l’anno 2019, accollandosi l’intero ammontare della stessa, 300,00 Euro annuali, e non il solo 50% come previsto), comprando loro le scarpe, portandoli con sè in vacanza in Sicilia, nonché consegnando loro piccole somme per i bisogni personali (pagg.19;22-23; 29). Ad ulteriore conferma della volontà di voler provvedere al mantenimento dei figli – seppur in maniera proporzionata alle proprie attuali capacità economiche – aggiungeva altresì di essersi attivato per l’apertura di un conto corrente ove inviare direttamente il denaro ai predetti senza dover avere contatti con la signora B. (pag . 19) e di aver comunque cercato un accordo con quest’ultimo per il pagamento delle somme arretrate, che però non era andato a buon fine e di non avere, per le ragioni di cui sopra, la disponibilità economica necessaria per poter procedere in via giudiziale alla modifica delle condizioni di separazione (pag.31).

Il teste della difesa, S.F., amico da oltre dieci anni dell’imputato, confermava la situazione di grave disagio economico di quest’ultimo, che, a causa della separazione, era caduto in depressione e che, per diversi mesi, non era stato in grado di lavorare, tanto è vero che lo stesso gli aveva prestato del denaro per fronteggiare le esigenze primarie di vita (verbale trascrizione udienza cit., deposizione teste S.F., pagg.32-33) e che il signor V. gli aveva di poi restituito un po’ alla volta (pag.34).

Tribunale Ferrara, Sent., 24/05/2021

Inizio modulo

Fine modulo

  • Sentenza

IntestazioneSvolgimento del processo – Motivi della decisioneP.Q.M.Conclusione

ASSISTENZA FAMILIARE (VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI)

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI FERRARA

Il Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Rita Baldelli, alla pubblica udienza del 22/02/2021 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

V.E., nato a C. di M. (T.) il (…), residente a C. fraz. A.. (F.) N. 78/2, elettivamente domiciliato a Cento fraz. A. in via C. n. 130/1

-lib. assente-

IMPUTATO

  1. A) Reato p. e p. dagli artt. 81-570bisp. perché, mediante molteplici omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si sottraeva all’obbligo di corresponsione di Euro 600,00, quale contributo di mantenimento dei figli minori V.C. e M., previsto dalle condizioni di separazione consensuale dei coniugi omologate in data 5/12/17 innanzi al Presidente del Tribunaledi Ferrara, dott.ssa R.S., corrispondendo unicamente la somma di Euro 450,00 nel mese di febbraio.

In Cento a partire dal 5/12/17 fino all’attualità

Con l’intervento del Pubblico Ministero: dott.ssa S. Davi V.P.O.

Del difensore di fiducia : avv. Alex De Anna del Foro di Ferrara

Del difensore delle p.c.c. V.C. e V.M. : avv. Davide Fabbri del Foro di Modena

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto di citazione diretta a giudizio, datato 17.05.2019, V.E. veniva tratto a giudizio per il reato di cui al capo di imputazione trascritto in epigrafe.

Alla pubblica udienza del 24.09.2019, assente l’imputato, assistito da un difensore di fiducia, la signora B.D., in qualità di legale rappresentante dei figli minori, V.C. e V.M., si costituiva parte civile, venivano ammesse le prove richieste dalle parti, ed il procedimento veniva rinviato all’udienza del 25.11.2019, nel corso della quale, presente l’imputato, si procedeva all’audizione del teste del P.M. – B.D., all’esame dell’imputato, nonché all’audizione dei testi della difesa, S.F., I.L. e Z.J. ed, all’esito, il Giudice respingeva la richiesta, avanzata dal P.M., di audizione, ai sensi di cui all’art. 507 c.p.p., di V.C. e P.M., ritenendo superflua la loro escussione. Veniva infine acquisita la documentazione prodotta dal P.M. (attestazione di pagamento a favore di B.D. datata 09.02.2018, verbale di separazione giudiziale trasformata in consensuale, omologato in data 05.12.2017, avanti al presidente del Tribunale di Ferrara, dott.ssa R. S., visura camerale “P.C.” di V.E.; riproduzione fotostatica dei messaggi intercorsi tra V.E. e B.D. successivamente alla separazione).

Le udienze del 30.03.2020 e del 12.10.2020, venivano entrambe rinviate: la prima, in applicazione della normativa (D.L. n. 11 del 2020) volta a contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, la seconda, in ragione dell’impedimento di codesto Giudicante, al quale il presente procedimento era stato riassegnato in seguito all’applicazione, presso la Corte di Appello di Bologna, del Giudice originariamente assegnatario dello stesso.

Alla pubblica udienza del 01.02.2021, veniva acquisita la documentazione prodotta dal difensore dell’imputato (bonifici effettuati da V.E. nell’interesse dei figli, busta-paga agosto 2020, ricevute di pagamento di bollette), il Giudice dichiarava chiusa l’istruttoria e le parti concludevano come da verbale. Il difensore della parte civile depositava altresì conclusioni scritte e nota spese ed il procedimento veniva rinviato all’odierna pubblica udienza (22.02.2021) per repliche, in assenza delle quali il Giudice dava lettura del dispositivo in atti.

La teste B. riferiva di essere la ex-moglie dell’imputato e che in sede di separazione consensuale gli stessi avevano stabilito che il prevenuto versasse a titolo di mantenimento dei figli minori C. e M. la somma complessiva di Euro. 600,00, e che provvedesse altresì al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% (cfr. verbale di separazione giudiziale trasformata in consensuale, omologato in data 05.12.2017, avanti al presidente del Tribunale di Ferrara, dott.ssa R. S., produzione P.M.).

Tale obbligo pecuniario, invero, non era mai stato regolarmente adempiuto dal prevenuto che- a detta della teste – già prima della separazione, aveva ceduto la propria attività (la P.C. di V.E.) a tale P.M. in ragione di pregressi debiti contratti con quest’ultimo (cfr. verbale trascrizione udienza 25.11.2019, deposizione teste B.D., pag.6; pag.9). In merito all’attività lavorativa svolta dal prevenuto in epoca successiva alla suddetta cessione, la teste precisava di non sapere se l’ex marito avesse continuato a lavorare, in qualità di dipendente, presso la suddetta pizzeria, ma di sapere che lo stesso non aveva lavorato per alcuni periodi successivi alla separazione e che aveva di poi trovato occupazione dapprima, presso la Pizzeria “Quattro Stagioni” ed, in seguito, presso il locale denominato “La Vecchia Quercia”. Al riguardo riferiva che allorquando il marito lavorava nelle predette pizzeria, la stessa aveva agito esecutivamente nei confronti di quest’ultimo per ottenere il contributo al mantenimento dei figli e di essere riuscita a pignorare sia una quota del trattamento di fine rapporto che una quota dell’attuale retribuzione che lo stesso percepisce lavorando presso la pizzeria “La Vecchia Quercia” (pag.10).

La teste infine dava atto che il V., pur non provvedendo al pagamento della somma dovuta a titolo di contributo al mantenimento dei figli, ciò non di meno aveva elargito – e tuttora elargiva – a questi ultimi somme di danaro di varia entità (da 10 a 50 Euro) per fronteggiare le piccole esigenze personali degli stessi (pag.12).

In sede di esame dibattimentale, al quale l’imputato non si è sottratto, quest’ultimo non negava di essere venuto meno all’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, che riconduceva però al profondo stato di depressione nel quale era caduto dopo aver appreso che lo moglie lo aveva tradito e che intendeva separarsi e che, all’evidenza, era ulteriormente peggiorato allorquando, dopo la separazione, la signora B. gli aveva impedito di vedere i figli (cfr. verbale trascrizione udienza 25.11.2019, esame imputato, pag.28:”Sono stato malissimo…ero dimagrito…il dolore è stato enorme…non avevo neanche la pasta in casa, andavo avanti così”). In seguito a ciò, aveva “regalato” la pizzeria della quale era titolare “ad un signore che conosceva” (cfr. verbale trascrizione udienza 25.11.2019, esame imputato, pag.18: “Gli ho detto: Guarda per cortesia te la prendi tu perché io sono in fase di depressione, non riesco….Per me è come se fossi morto e oggi vorrei essere morto….in quel momento tutte le cose che mi sono capitate e quello che ho scoperto dalla B.D. sono stato male, non riuscivo piò a capire il bene e il male, nel senso che sono stato allontanato dai bambini”) ed era conseguentemente “entrato in crisi finanziaria”.

Al riguardo, infatti, precisava che successivamente alla separazione aveva dovuto trovare una nuova abitazione in affitto e che per fronteggiare le spese necessarie al proprio minimo sostentamento aveva dovuto ricorrere all’aiuto di amici che gli avevano prestato il denaro necessario per fargli avere la casa e per mantenersi, non riuscendo, per tale ragione, ad adempiere al prescritto obbligo di mantenimento (cfr. verbale trascrizione udienza cit., esame imputato, pag.26: “Io non avevo i soldi, io (ndr. la mensilità per l’affitto, 330,00 Euro e per la cauzione, altri 330 Euro) li ho avuti in prestito dai miei amici i soldi……ho dovuto recuperare un letto, un materasso e poi aprire tutti i contatori….mi hanno sempre aiutato, perché io in quel periodo non lavoravo, ero proprio zero….sono uscito di casa che forse avevo 20 Euro”). In merito alla propria capacità economica, invero, l’imputato spiegava che nei primi mesi del 2018, aveva lavorato solo saltuariamente, percependo 50-60 Euro a serata e che era riuscito a sopravvivere solo grazie agli aiuto degli amici (cfr. verbale trascrizione udienza cit., esame imputato, pag.27: “A me mi aiutavano, mi hanno aiutato tante le persone che io gli ho fatto del bene….campavo così giornalmente.. andavo a fare qualche piccolo lavoretto”), poi era stato assunto per la stagione maggio-ottobre presso il locale “Le Quattro Stagioni” ed infine presso la pizzeria “La Vecchia Quercia” con una retribuzione di 980,00 Euro mensili che – suo malgrado – non gli consentiva di adempire l’obbligo di mantenimento dei figli posto a suo carico. Lo stesso, infatti, spiegava che una volta detratte le spese per l’affitto (330,00 Euro), il quinto pignoratogli dalla signora B. (180 Euro), le spese per le varie utenze, nonché quelle necessarie per recarsi al lavoro, la somma restante con la quale vivere ammontava a meno di trecento Euro mensili, che lo stesso utilizzava altresì per restituire, con piccoli importi, il denaro che gli amici gli avevano prestato all’occorrenza (cfr. verbale trascrizione cit., esame imputato, pag.29). Dichiarava, infine, che compatibilmente con la propria situazione economica, aveva comunque cercato di contribuire al mantenimento dei figli (“…tutto quello che avevo l’ho sempre messo anche per i bambini, io ho fatto con 20 Euro alla settimana, in sostanza”, pag.29) pagando per esempio le spese per le attività sportive come il calcio (al riguardo precisava di aver corrisposto la quota di iscrizione al calcio sia per l’anno 2018 che per l’anno 2019, accollandosi l’intero ammontare della stessa, 300,00 Euro annuali, e non il solo 50% come previsto), comprando loro le scarpe, portandoli con sè in vacanza in Sicilia, nonché consegnando loro piccole somme per i bisogni personali (pagg.19;22-23; 29). Ad ulteriore conferma della volontà di voler provvedere al mantenimento dei figli – seppur in maniera proporzionata alle proprie attuali capacità economiche – aggiungeva altresì di essersi attivato per l’apertura di un conto corrente ove inviare direttamente il denaro ai predetti senza dover avere contatti con la signora B. (pag . 19) e di aver comunque cercato un accordo con quest’ultimo per il pagamento delle somme arretrate, che però non era andato a buon fine e di non avere, per le ragioni di cui sopra, la disponibilità economica necessaria per poter procedere in via giudiziale alla modifica delle condizioni di separazione (pag.31).

Il teste della difesa, S.F., amico da oltre dieci anni dell’imputato, confermava la situazione di grave disagio economico di quest’ultimo, che, a causa della separazione, era caduto in depressione e che, per diversi mesi, non era stato in grado di lavorare, tanto è vero che lo stesso gli aveva prestato del denaro per fronteggiare le esigenze primarie di vita (verbale trascrizione udienza cit., deposizione teste S.F., pagg.32-33) e che il signor V. gli aveva di poi restituito un po’ alla volta (pag.34).

Il teste della difesa I.L., anch’egli amico dell’imputato, riferiva di un profondo stato di depressione del predetto (“Era depresso, delle volte diceva pure delle cose che non sono piacevoli, che era meglio che si tirava via la vita, perché non più vita da vivere…cioè io l’ho sentito dire e lo dico”, verbale trascrizione udienza cit., deposizione teste I.L., pag.36) che aveva impedito a quest’ultimo lo svolgimento di ogni attività lavorativa e che, per cercare di aiutarlo lo stesso l’aveva invitato a cena a casa propria per diversi mesi, non essendo in grado di supportarlo con dazioni in denaro (pag. 37).

Infine, anche la teste Z.J., ex dipendente dell’imputato, dava atto dello stato depressivo nel quale era caduto il prevenuto successivamente alla separazione, confermando altresì le gravi difficoltà economiche dello stesso, “soprattutto nei primi periodi quando ha cambiato casa” (pag.39), allorquando non aveva i soldi “per pagare l’affitto, per pagare qualche bolletta o aveva il frigo vuoto”. Al riguardo la teste precisava di averlo aiutato tramite piccoli “Kit di sopravvivenza”, come per esempio, lenzuola, asciugamani, in quanto il V. era uscito di casa “solo con i suoi vestiti” (pag40), nonché con prestiti di somme di denaro – all’inizio molto più frequenti, che l’imputato le stava ancora restituendo un po’ alla volta.

Così riassunto il compendio probatorio, preliminarmente occorre rammentare che poiché per la sussistenza del reato è sufficiente l’accertamento della volontaria sottrazione all’obbligo di corresponsione del contributo come determinato dal Tribunale, in quanto la locuzione “si sottrae” contenuta nella norma non implica alcuna attività ulteriore rispetto all’omissione dell’obbligo civilistico assunto come presupposto del reato, per addivenire ad una pronuncia di condanna è sufficiente, sotto il profilo oggettivo e fattuale, la prova in capo alla persona offesa del diritto di credito nei confronti dell’imputato avente per oggetto il versamento mensile del contributo al mantenimento dei figli e del mancato soddisfacimento di detto diritto da parte dell’obbligato.

Nel caso in esame, i riscontri acquisiti sul piano dichiarativo e documentale, consentono di ritenere provato il suddetto elemento costitutivo della fattispecie, peraltro mai negato neppure dall’imputato che, in sede di esame, ha sempre ricondotto l’inadempimento a circostanze diverse dall’insussistenza dell’obbligo, ed in particolare, all’incapacità lavorativa dello stesso, dovuta allo stato di depressione nel quale era caduto dopo aver appreso del tradimento della moglie e della volontà di quest’ultimo di separarsi, nonché alle conseguenti difficoltà economiche dello stesso, costretto a ricorrere all’aiuto economico degli amici per soddisfare altresì le proprie primarie esigenze di vita.

Sotto quest’ultimo profilo, invero, l’asserita incapacità economica dell’obbligato può assumere valore di esimente, in virtù del principio “ad impossibilia nemo tenetur”, solo allorchè sia assoluta (non rileva, infatti, l’impossibilità relativa, che si ha quando la situazione di indigenza renda impossibile l’assolvimento dei doveri economici nel modo astrattamente più idoneo, ma non escluda la possibilità di un adempimento parziale o l’adozione di modalità sussidiarie) e non sia ascrivibile a colpa, anche parziale, dell’imputato (cfr., fra le tante : Cass.21.09.2001, n.37419; Cass. Pen. Sez. feriale 24.09.2012, n.36680), sul quale incombe l’onere di allegare gli elementi dai quali desumere la suddetta impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione. Ne discende, pertanto, che in difetto di tale prova, l’omissione non può ritenersi scriminata, risultando a tal fine insufficiente anche il formale stato di disoccupazione, ovvero il fallimento o la chiusura dell’attività, sintomatici – tuttal’più – di una situazione di difficoltò economica, ma non necessariamente di una oggettiva ed assoluta impossibilità ad adempiere, da ravvisarsi, per esempio, nel caso di comprovata malattia dell’obbligato, ostativa allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa.

Ciò premesso, ad avviso di questo Giudicante, nel caso di specie, non sono ravvisabili le condizioni per ritenere che l’inadempimento dell’imputato sia stato cosciente e volontario e non sia invece dipeso da una impossibilità assoluta ed incolpevole di contribuire al mantenimento dei figli.

Lo stato depressivo che aveva profondamente colpito il prevenuto, con conseguenti quanto plausibili ripercussioni anche sulla capacità lavorativa dello stesso – adeguatamente riscontrato dalle deposizioni dei testimoni della difesa – costituisce, invero, circostanza idonea a dimostrare l’impossibilità dell’adempimento nel senso sopra descritto, in quanto situazione certamente non ascrivibile, neppure in modo parziale al predetto che, suo malgrado, si è trovato a subire una serie di eventi che lo avevano turbato e scoraggiato al punto di pensare di togliersi la vita.

Ma non solo: le risultanze istruttorie, infatti, hanno altresì evidenziato come i proventi derivanti dall’attività lavorativa che l’imputato era riuscito a reperire, una volta superata la situazione di grave disagio psicologico che lo aveva sopraffatto, non fossero neppure sufficienti al mantenimento dello stesso, costretto, in numerosissime occasioni, a ricorrere all’aiuto – sia economico che materiale – degli amici per fronteggiare le proprie primarie esigenze di vita.

Ciò non di meno il prevenuto, pur a fronte dell’oggettivo e comprovato mutamento della propria capacità economica che – all’evidenza- non gli consentiva di adempire l’obbligo di mantenimento in conformità a quanto prescritto dal provvedimento impositivo dello stesso e che – si badi bene – neppure gli consentiva – in considerazione delle spese da affrontare – di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per ottenere la modifica dell’assegno di mantenimento, ha comunque cercato – compatibilmente con la propria disponibilità finanziaria – di contribuire al mantenimento dei figli con le modalità sopra descritte, non opponendosi neppure alla procedura esecutiva posta in essere dalla signora B. per recuperare le somme pregresse dovute a titolo di mantenimento del figli, nonostante dovesse ricorrere ai già richiamati aiuti economici degli amici per la propria sopravvivenza.

Nel caso in questione, pertanto ,si reputa che non sussistano sufficienti e concordanti elementi probatori che portino a ritenere che la condotta dell’imputato fosse sorretta dalla volontà di sottrarsi agli obblighi economici di natura familiare, posto che tale volontà pare essere contraddetta da quanto sin qui richiamato.

Conseguentemente – in ragione dei criteri che governano la valutazione della prova in sede dibattimentale – si ritiene di pervenire all’adozione di sentenza di assoluzione nei confronti del prevenuto per i fatti allo stesso ascritti ex art. 530, comma II, c.p.p., perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Visto l’art. 530 II co c.p.p.

assolve

l’imputato dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Visto l’art. 544, co. 3 c.p.p. si indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Conclusione

Così deciso in Ferrara, il 22 febbraio 2021.

Depositata in Cancelleria il 24 maggio 2021.

Originally posted 2021-08-20 16:56:20.