TRADIMENTO NEL MATRIMONIO ? 5 ADDEBITO SEPARAZIONE BOLOGNA AVVOCATO ESPERTO

TRADIMENTO NEL MATRIMONIO ADDEBITO SEPARAZIONE BOLOGNA AVVOCATO ESPERTO

MOLTI MI CHIEDONO QUANTO INCIDE L’ADULTERIO SUL’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE?

PONIAMO CHE UNA MOGLIE O UN MARITO HANNO UNA RELAZIONE EXTRA CONIUGALE QUANTO INCIDE AL FINE DELL’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE?

L’obbligo di fedeltà deve intendersi caratterizzato non soltanto dall’astensione da relazioni sessuali extraconiugali, ma anche quale impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire la fiducia reciproca, ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi, che dura quanto dura il matrimonio. In questo quadro la fedeltà affettiva diventa componente di una fedeltà più ampia che si traduce nella capacità di sacrificare le proprie scelte personali a quelle imposte dal legame di coppia e dal sodalizio che su di esso si fonda. Ciò detto, ai fini della pronuncia di addebito della separazione, significativa risulta la circostanza relativa al profilo facebook del coniuge nella parte in cui, in un periodo in cui vi era ancora coesione familiare, lo stesso si sia definito ‘single’ con l’annotazione ‘mi piacciono le donne’

Nella separazione personale dei coniugi, ai fini dell’addebito di colpa, l’allontanamento dalla casa familiare e l’abbandono della famiglia – coevi all’insorta relazione extraconiugale del coniuge allontanatosi -, quale complessiva causa provata – e quindi dimostrata – della rottura della convivenza matrimoniale, prevale sull’asserita già pregressa e preesistente situazione di intollerabilità della vita coniugale e sulla condizione di “separati in casa” dei coniugi, rispetto alla quale, invece, si dia inottemperanza all’onere della prova – e quindi assenza di dimostrazione -, legittimamente e fondatamente riferendo solo ai primi ed incontroversi eventi l’individuazione della “ragione prima” del venir irreparabilmente meno dell’affectio coniugalis e la consequenziale imputazione di responsabilità quanto a tale esito del matrimonio. Ciò trova conferma nel preciso canone applicativo del giudice di legittimità, secondo il quale, l’abbandono della casa familiare costituisce ex se violazione di un obbligo matrimoniale e con ciò portando, ex se, all’impossibilità della convivenza, salva prova contraria.

Corte d’Appello Bologna, Sez. I, 10/04/2013, n. 430

Nella separazione personale dei coniugi, ai fini dell’addebito di colpa, l’allontanamento dalla casa familiare e l’abbandono della famiglia – coevi all’insorta relazione extraconiugale del coniuge allontanatosi -, quale complessiva causa provata – e quindi dimostrata – della rottura della convivenza matrimoniale, prevale sull’asserita già pregressa e preesistente situazione di intollerabilità della vita coniugale e sulla condizione di “separati in casa” dei coniugi, rispetto alla quale, invece, si dia inottemperanza all’onere della prova – e quindi assenza di dimostrazione -, legittimamente e fondatamente riferendo solo ai primi ed incontroversi eventi l’individuazione della “ragione prima” del venir irreparabilmente meno dell’affectio coniugalis e la consequenziale imputazione di responsabilità quanto a tale esito del matrimonio. Ciò trova conferma nel preciso canone applicativo del giudice di legittimità, secondo il quale, l’abbandono della casa familiare costituisce ex se violazione di un obbligo matrimoniale e con ciò portando, ex se, all’impossibilità della convivenza, salva prova contraria.

Tribunale Milano, Sez. IX, 13/11/2012, n. 12460

Inseno al giudizio di separazione giudiziale, merita accoglimento la domanda di addebito formulata dal coniuge, nei confronti della resistente che abbia abbandonato la casa coniugale per trasferirsi in altra città, presso la famiglia d’origine. L’abbandono della casa familiare, infatti, che di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e conseguentemente, causa di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza, non concreta tale violazione ove la parte che abbia abbandonato il domicilio domestico provi che tale abbandono sia stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata e si ponga quindi, quale conseguenza di tale circostanza.

Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 08/05/2013, n. 10719 (rv. 626445)

FAMIGLIA – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Giudiziale – Con addebito – Abbandono volontario del domicilio coniugale – Rilevanza ai fini della dichiarazione di addebito – Limiti – Allontanamento del coniuge insieme ai figli – Conseguenze sull’onere della prova

Il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l’onere incombe su chi ha posto in essere l’abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto; tale prova è più rigorosa nell’ipotesi in cui l’allontanamento riguardi pure i figli, dovendosi specificamente ed adeguatamente dimostrare, anche riguardo ad essi, la situazione d’intollerabilità. (Rigetta, App. Catania, 15/07/2008)

Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza, 28/01/2021, n. 1785

Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei due coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l’addebito della separazione, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già diventata intollerabile e quindi in conseguenza di tale fatto.

Cass. civ., Sez. I, 10/05/2017, n. 11448

La Corte d’appello ha esaminato le deduzioni della ricorrente, relative alla mancanza di sostegno e aiuto da parte del marito, soltanto in relazione alla domanda di addebito a carico di lui proposta dalla moglie, e a tal fine le ha ritenute irrilevanti sia a causa dell’accertata inammissibilità di quella domanda, sia valutandole comunque insufficienti a dare ad essa fondamento, essendo “incentrate su pochi episodi isolati incapaci a dare un quadro complessivo dello stato di abbandono del sostegno maritale apprezzabile oggettivamente al di là della percezione con cui possa averlo vissuto la F.”. Un conto, però, è la valutazione se i fatti denunciati possano giustificare l’addebito al marito; ben altro conto è valutare se i medesimi fatti siano comunque rivelatori di una crisi tra i coniugi, che sia stata oggettivamente la causa della intollerabilità della loro convivenza a prescindere dalla colpa dell’uno o dell’altro. Quest’ultima valutazione è appunto mancata da parte della Corte d’appello.

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/03/2019, n. 6598 (rv. 652847-01)

RISARCIMENTO DEL DANNO – Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) violazione del dovere di fedeltà tra i coniugi – Risarcibilità dei danni ex art. 2059 c.c. – Configurabilità – Condizioni – Autonomia dell’azione rispetto alla domanda di separazione e di addebito – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie

La natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, sempre che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all’onore o alla dignità personale. (Nella specie, la S.C ha confermato la sentenza che aveva escluso non solo, in radice, che la violazione del dovere di fedeltà fosse stata causa della separazione, avendo la moglie svelato al marito il tradimento solo mesi dopo la separazione, ma anche che il tradimento, per le sue modalità, avesse recato un apprezzabile pregiudizio all’onore o alla dignità del coniuge, in quanto non noto neppure nell’ambiente circostante e di lavoro e comunque non posto in essere con modalità lesive della dignità della persona). (Rigetta, CORTE D’APPELLO ROMA, 04/07/2016)

Originally posted 2021-11-04 16:44:26.