TACHIGRAFO CAMION ATTENZIONE ATTENZIONE

TACHIGRAFO CAMION ATTENZIONE ATTENZIONE

REATI CONTRO LA PERSONA – Diffamazione – Diffamazione commessa con il mezzo della stampa

l’art. 437 c.p. punisce chi omette di collocare, rimuove, danneggia o comunque manomette, mentre l’art. 179 C.d.S. solo chi circola o chi mette in circolazione, come titolare della licenza di trasporto, punendoli anche se non sono autori della manomissione, diversamente dalla norma codicistica, o anche se non sono a conoscenza della stessa.

Diverso, peraltro, è, secondo il ricorrente, il bene giuridico tutelato, prendendo in considerazione l’art. 179 C.D.S. i soli rischi derivanti dalla circolazione stradale e quindi tutelando la sicurezza di detta circolazione, mentre l’art. 437 c.p. tutela in via principale la sicurezza dei lavoratori, essendo limitato il suo ambito di operatività ai dispositivi diretti a prevenire gli infortuni, e per estensione l’incolumità pubblica, non essendo la fattispecie configurabile laddove vi sia un pericolo effettivo per l’incolumità pubblica, in assenza di profili di rischio per la sicurezza dei lavoratori.

La diversità dei beni giuridici coinvolti, impone, quindi, secondo il ricorrente, di escludere l’applicabilità della L. n. 689 del 1981art. 9 al caso di specie, avendo le finalità di tutela della previsione di cui all’art. 437 c.p. una specificità propria non sovrapponibile a quelle del Codice della strada, sì da non poterla ritenere norma generale rispetto a quella di cui all’art. 179 C.d.S..

Il P.m. ricorrente chiede, alla luce dei sopraindicati motivi, l’annullamento della sentenza impugnata.

Cass. pen., Sez. I, Sent., (data ud. 25/05/2016) 09/11/2016, n. 47211

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VECCHIO Massimo – Presidente –

Dott. BONITO Francesco Mari – Consigliere –

Dott. SANDRINI Enrico Giusepp – Consigliere –

Dott. DI GIURO Gaetano – rel. Consigliere –

Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO;

nei confronti di:

V.G.P., N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 11117/2013 GIP TRIBUNALE di MILANO, del 19/11/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO;

sentite le conclusioni del PG Dott. GAETA Pietro, che ha chiesto l’annullamento della sentenza di non luogo a procedere senza rinvio;

udito il difensore avv. SAVI Enrico, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

  1. Con sentenza del 19/11/15 il G.u.p. del Tribunale di Milano dichiarava non luogo a procedere nei confronti di V.G.P. perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Al suddetto era contestato il reato di cui all’art. 81 cpv. c.p., art. 437 c.p., comma 1, art. 61 c.p., n. 2, “perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di amministratore della Autotrasporti V. s.r.l. e della Euromedical Transport s.r.l., ometteva di collocare impianti, diretti a prevenire infortuni sul lavoro, regolarmente funzionanti, segnatamente imponendo ai conducenti degli automezzi….di utilizzare accorgimenti e/o dispositivi che eludevano la corretta registrazione dei dati sui cronotachigrafi digitali installati sugli automezzi medesimi, occultando il mancato rispetto del periodo di riposo attraverso modalità quali l’apposizione di un magnete sul sensore del cambio che, alterando il congegno elettronico, impediva il regolare flusso dei dati del tachigrafo digitale”.

La sentenza impugnata, per quanto in questa sede di interesse, evidenziava, invero, come dalla convergenza delle denunce di L.R.M. e di M.M., ex dipendenti della Autotrasporti V. s.r.l., e dai riscontri offerti dall’informativa di reato della Polizia stradale di Milano, nonchè dalle s.i.t. degli altri dipendenti della società ed infine dal verbale di perquisizione in atti, fosse emersa la sistematicità della manomissione dei cronotachigrafi installati a bordo dei veicoli di detta società da parte dei dipendenti; ai quali ultimi era stato imposto dall’imputato l’utilizzo di magneti per alterare il funzionamento degli apparecchi, impedendo, di fatto, la registrazione della velocità, dei tempi di guida e di sosta, al fine di eludere i controlli su detti tempi da parte della Polizia stradale, e di violare conseguentemente i diritti ai riposi settimanali dei lavoratori, sottoposti a turni di lavoro più lunghi del consentito. Invero, le denunce e le dichiarazioni dei dipendenti su tale prassi avevano trovato riscontro nei pregressi accertamenti su svariati veicoli della società, controllati dalla Polizia stradale (che aveva proceduto alla contestazione della violazione delle regole sul cronotachigrafo di cui all’art. 179 C.d.S.), nonchè nei successivi accertamenti di polizia giudiziaria, svolti collocando a bordo dei veicoli utilizzati da detta società apparecchiature GPS, che avevano consentito di verificare varie incongruenze tra i periodi di riposo segnati nelle stampate del cronotachigrafo rispetto agli effettivi spostamenti del mezzo rinvenibili dall’analisi dello storico GPS, comprovando, pertanto, la manomissione dei rilevatori a bordo dei camion. Ulteriore conferma era stata offerta, secondo la ricostruzione della sentenza in oggetto, dal rinvenimento a bordo di alcuni mezzi, all’esito della perquisizione degli stessi, di calamite di forma circolare.

Così ricostruiti i fatti, il G.u.p. riteneva che gli stessi andassero sussunti nella disposizione di cui all’art. 179 C.d.S., anzichè in quella contestata di cui all’art. 437 c.p.. Premetteva, invero, che quest’ultima fattispecie puniva chiunque omettesse di collocare, ovvero rimuovesse o danneggiasse impianti, apparecchi e segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro e che, nella prospettazione accusatoria, la manomissione del cronotachigrafo, impedendo l’effettiva registrazione dei periodo di riposo deì conducenti dei mezzi, determinava un maggior rischio di incidenti stradali, a danno dell’incolumità del dipendente stesso e della sicurezza pubblica; ed inoltre che l’art. 179 C.d.S. assoggettava ad una sanzione amministrativa la condotta diretta alla manomissione o alterazione di cronotachigrafo. Rilevava, quindi, che, ponendosi un problema di concorso tra norma penale e sanzione amministrativa, occorreva verificare, ai sensi della L. n. 689 del 1981art. 9 (come interpretato dalla pronuncia n. 1963 delle Sezioni Unite del 2011), attraverso un confronto tra le fattispecie astratte, quale tra le due disposizioni applicabili al caso in esame risultasse speciale rispetto all’altra.

Evidenziava, pertanto, come all’interno della fattispecie amministrativa vi fossero elementi specializzanti rispetto alla fattispecie penale: a) in relazione ai soggetti destinatari, riferendosi l’art. 437 c.p. genericamente a chiunque ed invece l’art. 179 C.d.S. a “chiunque circola” o al “titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone”; b)in relazione alla condotta sanzionata, individuata in una generale previsione di danneggiamento nell’ipotesi del reato codicistico, a fronte della specifica previsione amministrativa di “manomissione dei sigilli”, di “alterazione” o “manomissione del cronotachigrafo”; c) in relazione anche all’oggetto materiale della condotta, individuato dalla disposizione amministrativa in modo specifico nel cronotachigrafo, a fronte della generale indicazione ex art. 437 c.p. di impianti, apparecchi o segnali. Aggiungendo che specializzante non fosse neppure l’elemento soggettivo dell’art. 437 c.p., poichè in entrambe le ipotesi si trattava di fatti commessi dolosamente.

Il giudice a quo, pertanto, ravvisando nella specie gli estremi della fattispecie amministrativa, emetteva pronuncia di non luogo a procedere per non essere il fatto previsto dalla legge come reato.

  1. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, lamentando l’erronea applicazione della L. n. 689 del 1981art. 9in relazione al rapporto tra l’art. 437c.p. e l’art. 179 C.d.S..

Ci si duole che il G.u.p. abbia qualificato i fatti contestati ai sensi di quest’ultimo articolo, anzichè ai sensi dell’art. 437 c.p., trascurando: – che l’articolo di cui in ultimo è caratterizzato da un elemento specializzante, pur se implicito, rispetto alla suddetta previsione amministrativa, prevedendo un delitto punito esclusivamente a titolo di dolo, mentre la violazione del codice della strada, essendo sanzionata solo in via amministrativa, può essere punita sia a titolo di dolo che di colpa (anche l’ipotesi aggravata del comma 2, ultimo periodo); – inoltre, che l’art. 437 c.p. punisce chi omette di collocare, rimuove, danneggia o comunque manomette, mentre l’art. 179 C.d.S. solo chi circola o chi mette in circolazione, come titolare della licenza di trasporto, punendoli anche se non sono autori della manomissione, diversamente dalla norma codicistica, o anche se non sono a conoscenza della stessa.

Diverso, peraltro, è, secondo il ricorrente, il bene giuridico tutelato, prendendo in considerazione l’art. 179 C.D.S. i soli rischi derivanti dalla circolazione stradale e quindi tutelando la sicurezza di detta circolazione, mentre l’art. 437 c.p. tutela in via principale la sicurezza dei lavoratori, essendo limitato il suo ambito di operatività ai dispositivi diretti a prevenire gli infortuni, e per estensione l’incolumità pubblica, non essendo la fattispecie configurabile laddove vi sia un pericolo effettivo per l’incolumità pubblica, in assenza di profili di rischio per la sicurezza dei lavoratori.

La diversità dei beni giuridici coinvolti, impone, quindi, secondo il ricorrente, di escludere l’applicabilità della L. n. 689 del 1981art. 9 al caso di specie, avendo le finalità di tutela della previsione di cui all’art. 437 c.p. una specificità propria non sovrapponibile a quelle del Codice della strada, sì da non poterla ritenere norma generale rispetto a quella di cui all’art. 179 C.d.S..

Il P.m. ricorrente chiede, alla luce dei sopraindicati motivi, l’annullamento della sentenza impugnata.

  1. Il difensore di V.G.P. ha presentato memoria nella quale chiede il rigetto del ricorso, evidenziando come l’estensore della sentenza impugnata non solo abbia fatto corretto uso dei principi della sentenza delle Sezioni Unite dallo stesso richiamata (sottolinea, invero, il difensore come gli elementi specializzanti della norma di cui all’art. 179 C.d.S. rispetto alla disposizione penale riguardino il soggetto agente e l’oggetto materiale della condotta e come non rilevi la diversità del bene giuridico tutelato), ma si inserisca, altresì, nell’alveo della giurisprudenza di merito che, in più occasioni, in casi del tutto simili a quello di specie, hanno “riconosciuto la sussistenza della violazione amministrativa di cui all’art. 179 C.d.S., comma 2 rispetto al delitto previsto dal codice penale”.

Motivi della decisione

  1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
  2. La questione di cui è investita questa Corte è se in relazione al rapporto tra l’art. 437c.p. e l’art. 179 C.d.S. operi il principio di specialità di cui alla L. n. 689 del 1981art. 9. Principio, secondo cui, in caso di concorso tra disposizione penale incriminatrice e disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto, deve trovare applicazione esclusivamente la disposizione che risulti speciale rispetto all’altra all’esito del confronto tra le rispettive fattispecie astratte (Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010 – dep. 21/01/2011, P.G. in proc. Di Lorenzo, Rv. 248722).
  3. Preliminare appare, quindi, la disamina della struttura del reato e della violazione amministrativa del cui concorso si discute. “Il problema del concorso apparente richiede infatti la previa verifica dell’esistenza di un’area, comune e sovrapponibile, tra le condotte descritte nelle norme concorrenti; diversamente, se le condotte tipiche fossero diverse, neppure si porrebbe il problema di cui ci stiamo occupando perchè si tratterebbe di una mera “interferenza” che può verificarsi, per esempio, nei casi in cui non si è in presenza di un medesimo fatto ma soltanto di una comune condotta” (si veda pronuncia in ultimo menzionata).
  4. Passando, pertanto, all’esame delle due fattispecie, va osservato che, come correttamente evidenziato dal ricorrente, diversi risultano i beni giuridici tutelati rispettivamente dalla norma di cui all’art. 437c.p. e dal disposto di cui all’art. 179 C.d.S., atteso che quest’ultimo considera i soli rischi derivanti dalla circolazione stradale e quindi tutela la sicurezza di detta circolazione, mentre l’art. 437c.p. tutela in via principale la sicurezza dei lavoratori, essendo limitato il suo ambito di operatività alle manomissioni dei dispositivi diretti a prevenire gli infortuni, e, solo per estensione, l’incolumità pubblica; con la conseguenza che detta fattispecie non è configurabile laddove vi sia un pericolo effettivo per l’incolumità pubblica, senza profili di rischio per la sicurezza dei lavoratori.

Il delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro è un delitto, doloso, di pericolo, ove il pericolo consiste nella verificazione, in conseguenza della condotta di rimozione o di omissione, del disastro o dell’infortunio, che costituisce, secondo quanto previsto dall’art. 437, una circostanza aggravante (Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006 – dep. 14/06/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233779: la Corte ha altresì precisato che la nozione di disastro, siccome qualifica anche la previsione del mero pericolo che il disastro si verifichi, non comprende soltanto gli eventi di vasta portata o tragici, ma anche quegli eventi lesivi connotati da diffusività e non controllabilità che pure, per fattori meramente casuali, producano un danno contenuto, sicchè i parametri della “imponenza” e della “tragicità” non possono essere assunti come misura del “disastro” genericamente inteso).

A ciò si aggiunga che il reato del codice penale, come evidenziato anche nell’ultima massima riportata, è punito esclusivamente a titolo di dolo, mentre la fattispecie di cui al codice della strada, essendo sanzionata solo in via amministrativa, può essere punita sia a titolo di dolo che di colpa. Nè può dirsi, come da sentenza impugnata, che “si tratta di fatti commessi dolosamente”, in quanto, come evidenziato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 1963 del 28/10/2010 – dep. 21/01/2011, il confronto va fatto tra le fattispecie tipiche astratte e non tra le fattispecie concrete. Come, invero, sottolineato da detta pronuncia, ciò ” è confermato dal tenore dell’art. 9 che, facendo riferimento al “fatto punito”, non può che riferirsi a quello astrattamente previsto come illecito dalla norma e non certo al fatto naturalisticamente inteso ” e detto orientamento è “condiviso anche dalla Corte costituzionale che, nella sentenza 3 aprile 1987, n. 97 – pronunziata proprio sul tema del concorso tra fattispecie di reato e violazione di natura amministrativa e con riferimento alla disciplina prevista dalla L. n. 689 del 1981art. 9, comma 1 – ebbe ad osservare che per risolvere il problema del concorso apparente “vanno confrontate le astratte, tipiche fattispecie che, almeno a prima vista, sembrano convergere su di un fatto naturalisticamente inteso””.

Anche i destinatari e le condotte delle due disposizioni sono diversi, in quanto l’art. 437 c.p. punisce chi “omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia”, mentre l’art. 179 C.d.S. solo chi “circola” o “il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto che mette in circolazione” un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o con “cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante”, punendoli anche se non sono autori della manomissione, a differenza della norma penale (rispetto alla quale non può, quindi, definirsi specializzante), o anche se non sono a conoscenza della stessa.

Tanto osservato, la violazione del codice della strada oggetto di esame non può considerarsi speciale, se non per il fatto che attiene in modo specifico al “cronotachigrafo” (mentre la norma del codice penale parla più genericamente di “impianti, apparecchi o segnali”), rispetto al delitto di cui all’art. 437 c.p., da escluderne l’applicazione al caso concreto in esame.

Se è vero, quindi, che in linea di massima la diversità dei beni giuridici coinvolti non esclude il ricorso al summenzionato principio di specialità, come affermato expressis verbis dalle Sezioni Unite nella pronuncia sopra riportata (mentre, in senso difforme, la Sez. 2, n. 38801 del 01/10/2008 – dep. 14/10/2008, Trombetta, Rv. 241462, ha escluso il rapporto di specialità, a norma della L. n. 689 del 1981art. 9 tra il reato di cui all’art. 633 c.p. e l’illecito amministrativo previsto dalla L. n. 513 del 1977art. 26, comma 4, proprio per la diversità dell’ oggetto giuridico), è anche vero che nel caso di specie le diversità strutturali tra le fattispecie astratte sono tali da escludere che possa parlarsi di concorso apparente tra le disposizioni e da far ritenere, invece, applicabili, ove sussistenti i rispettivi presupposti, entrambe le norme. Le finalità di tutela dell’art. 437 c.p., invero, esprimono una specificità propria, non sovrapponibile a quelle del Codice della strada, sì da non potersi ritenere la norma codicistica generale rispetto a quella di cui all’art. 179 C.d.S. e da ravvisare al più una mera “interferenza” nel senso di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata.

Ne consegue che la sentenza di non luogo a procedere impugnata, non avendo fatto corretta applicazione del principio di specialità di cui alla L. n. 689 del 1981art. 9, comma 1 ed avendo ritenuto applicabile nel caso specifico la sola disposizione amministrativa di cui all’art. 179 C.d.S., dichiarando conseguentemente “non luogo a procedere nei confronti di V.G.P. per il reato ascrittogli perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato”, va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Milano per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Milano.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE di FROSINONE

-Sezione Civile-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa in I grado, iscritta al RG n 2938/18 e vertente

TRA

F.M. (C.F.: (…)), N.L. (C.F.: (…)), F.J. (C.F.: (…)) e D.V.G. (C.F.: (…)), tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Carlo Testa.

Parte attrice

E

A.F. SRL (P. IVA: (…)), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Germani e Valentina Proia.

Parte convenuta

NONCHÉ

U.A. SPA (P. IVA: (…)), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Massimiliano Martini e Massimo Cocco.

Parte convenuta

Avente ad OGGETTO Azione di risarcimento danni.

Svolgimento del processo

Gli odierni attori convenivano in giudizio dinanzi all’intestato Tribunale A.F. SRL e U.A. SPA, esponendo:

-CHE in data 30.08.2012, verso le ore 18.00, il Sig. V.F. si trovava a percorrere la via T., in F., direzione via dei S., alla guida del motociclo Honda Hornet targato (…) (di proprietà del padre, Sig M.F.), con il casco regolarmente indossato, mentre un autocarro targato (…) di proprietà della A.F. SRL (A.U. SPA) percorreva la medesima via T., nell’opposta direzione di marcia;

-CHE il conducente dell’autocarro, pur avendo notato, a suo dire, che il F., proveniente dalla opposta corsia di marcia, stava sbandando e perdendo il controllo del motoveicolo, non provvedeva a marciare strettamente alla propria destra, e soprattutto non tentava nemmeno di scartare sempre verso destra, ove vi era un ampio spazio di manovra né arrestava la marcia;

-CHE così si verificava l’urto, come riportato nella Relazione di P.G., tra la parte anteriore/gomma sinistra dell’autocarro e la parte latero anteriore del motociclo, determinando gravissime lesioni per il motociclista, V.F., che veniva elitrasportato presso il Policlinico “Umberto I” di Roma, ove alle ore 21.00 cessava di vivere;

-CHE la P.G., intervenuta successivamente al fatto, sulla base di una valutazione, ex post, della dinamica, indi, attribuiva la esclusiva responsabilità del sinistro al giovane F.V.;

-CHE detta valutazione circa la responsabilità del F. veniva pedissequamente accolta sia dall’Autorità Giurisdizionale Penale competente, che assolveva da ogni colpa il conducente dell’autocarro nel procedimento penale all’uopo instaurato, sia dalla U. SPA, compagnia assicuratrice del medesimo autocarro, che denegava un pur minimo risarcimento ai prossimi congiunti ed eredi di V.F., indi, rendendo necessario l’instaurarsi dell’odierno procedimento;

-CHE però la predetta ricostruzione dei fatti era da ritenersi erronea;

-CHE, infatti, come affermato dal perito di parte, G.P., nelle conclusioni dell’elaborato svolto su incarico degli attuali attori e depositato in atti: “…Prima di ogni evoluzione, manovra e collisione, l’autocarro marciava ad una velocità di circa 43 Km/h mentre il motociclo con direzione opposta procedeva ad una velocità di circa 37 Km/h….La velocità di marcia calcolata a carico del motociclo non giustifica una sua perdita di controllo così come riferita dal conducente dell’autocarro, potendosi questa eventualmente ricondurre ad una irregolare posizione dell’autocarro stesso negli istanti immediatamente precedenti la collisione … In tale contesto l’autocarro non manteneva la destra pur approssimandosi ad un tratto curvilineo con pendenza negativa a visuale limitata … “.

Tanto premesso, gli attori -ritenendo che anche il conducente dell’autocarro targato (…), di proprietà della A.F. SRL (A.U. SPA), fosse quanto meno corresponsabile del sinistro suddetto- così concludevano:

Piaccia all’ Ecc.mo Tribunale di Frosinone respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti e pertanto riconoscere che la responsabilità del sinistro di cui è causa è attribuibile in via esclusiva ovvero, in subordine, in via concorsuale maggioritaria e/o paritaria e/o minoritaria al proprietario del veicolo Tg. (…), e quindi condannare lo stesso convenuto A.F. srl. in persona del legale rapp.te pro tempore, in una ed in solido con la compagnia di assicurazioni dello stesso veicolo U. SpA, in persona del l.r.p.t., ex art. 144, 145 e 148 CdA, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli attori, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, e per l’effetto al pagamento a favore degli attori della somma che sarà ritenuta di giustizia secondo equità e/o sulla base delle note “Tabelle del Tribunale di Milano” e/o, in via subordinata, come sopra quantificato nella misura complessiva di Euro 820.000,00 oltre il danno patrimoniale iure hereditatis e gli ulteriori danni materiali e gli esborsi che verranno provati e documentati in corso di causa e, comunque nella misura maggiore e/o minore che verrà ritenuta di giustizia secondo equità e secondo il grado di corresponsabilità accertato.

Con vittoria di spese, compensi e rimborso spese generali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario, anche per la fase stragiudiziale.

Con comparsa di costituzione e risposta del 15.02.2019, si costituiva in giudizio la A.F. SRL, la quale contestando in toto la ricostruzione come oggi operata dagli attori, così concludeva: Voglia l’Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto; il tutto con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio.

Indi, A.F. SRL evidenziava come il GIP avesse ben cristallizzato gli accadimenti, laddove aveva scritto che: “è evidente come la condotta della parte offesa, travalicando la soglia del cd. ragionevolmente prevedibile comportamento degli altri utenti della strada, anche imprudente (richiesto dalla Giurisprudenza della Suprema Corte per ritenere che l’evento sia ascrivibile a titolo di colpa al conducente di un autoveicolo), porti a concludere nel senso indicato ed a ritenere gli elementi acquisiti tali da non consentire margini per l’utile esercizio dell’azione penale e sostenere l’accusa in giudizio, poiché il fatto non costituisce reato”. Si richiamava, indi, quale elemento a supporto di detta ricostruzione -e principale fonte di prova-l’accertamento della Polizia Stradale, da cui si desumeva inequivocabilmente che l’incidente (poi rivelatosi fatale) era stato determinato esclusivamente dalla perdita del controllo della moto da parte del giovane F..

La Compagnia si costituiva, associandosi, alle difese del proprio assicurato e dunque insisteva per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese.

All’udienza del 22/02/2019 il Tribunale assegnava i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..

Le Parti depositavano rituali memorie.

Con ordinanza in data 19/07/2019, questo giudicante, ritenuta la causa sufficientemente istruita e quindi superflua eventuale ulteriore attività istruttoria, la rinviava per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 12.05.2020.

All’udienza del 12.05.2020, la causa era dunque trattenuta in decisione, con l’assegnazione dei termini di legge ex art. 190 comma 1 c.p.c.. Ed, invero, stante la sopravvenuta emergenza epidemiologica da COVID-19, il Tribunale, nel confermare l’udienza del 12.05.2020 per la precisazione delle conclusioni, disponeva altresì, ai sensi dell’art. 83 comma 7 lettera h) D.L. n. 18 del 2020, che detta udienza avesse luogo mediante deposito telematico di note di trattazione scritta, giusta decreto in data 02 maggio 2020, debitamente comunicato alle Parti in data 04 maggio 2020.

Acquisite quindi le suddette “note” conclusionali -rilevata la tempestività del deposito delle note- il giudice designato tratteneva la causa in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, occorre innanzitutto osservare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare “concisamente” la “sentenza” secondo i dettami di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che in effetti quelle restanti, non trattate, non andranno necessariamente ritenute come “omesse” -per effetto di error in procedendo- ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.

Pertanto, non saranno prese in esame le questioni non rilevanti ai fini della decisione, né quelle proposte tardivamente: difatti, le preclusioni derivanti dal mancato rispetto dei termini perentori, in quanto volte a tutelare anche l’interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, devono essere rilevate d’ufficio dal giudice, indipendentemente dall’atteggiamento processuale della controparte al riguardo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3806 del 26/02/2016Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 11282 del 10/05/2018Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24040 del 26/09/2019Cass. Sez. Un., Sentenza n. 157 del 09/01/2020, etc.).

Neppure saranno trattate le questioni non contestate, ex art. 115 c.p.c. (cfr. ad es. Cass. Sez. L., Sentenza n. 21460 del 19/08/2019, sull’applicazione del cd. principio di non contestazione rispetto ai fatti costitutivi del diritto azionato).

Infine, può rilevarsi come il giudicante -anche sulla base di quanto disposto dall’On.le Presidente del Tribunale ex art. 83 co. 6 e 7 D.L. n. 18 del 2020, come conv. dall’art. 1 della L. n. 27 del 1920, e da ultimo all’esito della Riunione di Sezione, convocata con urgenza tenutasi in data 11.09.2020, al fine di evitare il rischio di assembramenti, nonché dai vari (D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, del 01.04.2020, del 10.04.2020, del 26.04.2020, del 17.05.2020, dell’11.06.2020, del 14.07.2020, del 07.08.2020, del 07.09.2020, etc.)- abbia preferito disporre la cd. “trattazione scritta”, indi, di fatto disattendendo la richiesta degli Attori di procedere ai sensi dell’art. 281 quinquies, 2 co., c.p.c. (cfr. le note conclusionali di cui sopra).

Indi, può ivi rilevarsi come oggetto del presente giudizio sia una domanda di risarcimento danni (patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure ereditatis) come proposta da F.M., N.L., F.J. e D.V.G., quali stretti congiunti del giovane F.V. (trattasi dei genitori, della sorella e della nonna), i quali ritengono che l’incidente come sopra descritto, che ha portato alla morte del giovane V., sia da addebitare, almeno in parte, ex art. 2054 c.c., anche al conducente dell’autocarro targato (…), di proprietà della convenuta A.F. SRL (Assicurata con l’altra convenuta, U. SPA), il quale non avrebbe fatto tutto il possibile per evitare l’impatto fatale.

Di contro, i convenuti respingono ogni addebito, sulla base di quanto emerso -inequivocabilmente- in sede penale.

Ebbene, tanto precisato, va dunque rilevato come gli attori, in definitiva, pretendano di fare discendere detta (cor)responsabilità, di fatto, solo sulla base dell’allegata consulenza di parte, la quale è però smentita da tutte le restanti emergenze istruttorie.

Ed, invero, però, la consulenza tecnica di parte, costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo (cfr. in tale senso, Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013. Nello stesso senso, tra le altre, si veda anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16552 del 06/08/2015).

Pertanto, ad avviso di questo giudice, la sostanziale assenza di elementi probatori a sostegno degli assunti degli attori comporta, con tutta evidenza, la necessità di considerare, come uniche fonti di prova relative alla dinamica dell’evento dannoso oggetto di controversia: a) la ricostruzione operata dagli Agenti di Polizia Stradale nel rapporto redatto in occasione dell’intervento sui luoghi di causa (che risulta essere stato ritualmente prodotto da tutte le parti in causa); b) nonché le (ulteriori) emergenze istruttorie come risultanti all’esito del procedimento penale iscritto, a carico del conducente del predetto autocarro, ai nr. 5889/12 RGNR e 3437/12 GIP (parimenti ritualmente prodotte), conclusosi con un’archiviazione.

Infatti, si deve rilevare come elementi di prova cd. atipici ben possono ritrarsi dai complessivi accertamenti esperiti in sede penale. Infatti, il giudice civile può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio, in ipotesi anche ove esso fosse intercorso (solo) tra altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, e può quindi trarre elementi di convincimento ed anche attribuire valore di prova esclusiva, ad esempio, ad una perizia disposta in sede penale, tanto più se essa sia stata predisposta in relazione ad un giudizio avente ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i processi (cfr. Cass. Sez. L., Sentenza n. 11426 del 16/05/2006, e sotto altro profilo cfr. Cass. Sentenza n. 8459 del 05/05/2020, secondo la quale la categoria dell’inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammissibili, nonostante siano state assunte in un diverso processo in violazione delle regole a quello esclusivamente applicabili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio civile).

Trattandosi, peraltro, di accertamenti esperiti, in sede penale, su “cose soggette a modificazione”, le risultanze di dette indagini (effettuate, nell’immediatezza, dagli organi accertatori e poi approdate, nel rituale e regolare contraddittorio, nel presente processo) risultano essere dotate di particolare valenza probatoria.

Ciò premesso e passando alla disamina della “res controversa”, la domanda giudiziale di risarcimento danni è da ritenersi dunque infondata.

Ed invero, gli Attori, a carico dei quali gravava il relativo onere probatorio ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., non sono riusciti a fornire dimostrazione alcuna dei propri assunti, avendo prodotto come detto a supporto della loro ricostruzione dei fatti, unicamente una perizia di parte, redatta, peraltro, in assenza di contraddittorio, ed, oltretutto, a distanza di tempo dal sinistro e quindi allorchè lo stato dei luoghi risultava già modificato. Ed, invero gli Attori, per quanto ivi rileva, hanno indicato, nella II memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., anche tale M.C. res.te in F., Via C., n. 5, quale teste in grado di riferire sui fatti, che però non è stato ammesso dal Tribunale, non risultando la sua presenza sui luoghi di causa al momento del sinistro (in relazione all’onere della prova, in generale, cfr.: Cass. Sez. L., Sentenza n. 9374 del 21/04/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8052 del 22/05/2003Cass. Sez. U., Sentenza n. 28056 del 25/11/2008Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4950 del 02/03/2010Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16837 del 19/07/2010Cass. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 9942 del 13/05/2016Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5841 del 09/03/2018).

Infatti, in tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall’articolo 2054, secondo comma, cod. civ., ha funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile l’accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l’incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell’altro, quest’ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (così: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29883 del 19/12/2008 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18631 del 22/09/2015; e cfr. anche Cass. Sentenza n. 26004 del 05/12/2011 e Sentenza n. 9528 del 12.06.2012, nonché Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26004 del 05/12/2011 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9353 del 04/04/2019).

Del resto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità -se è certamente vero che il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come

avvenuti in sua presenza- risulta nondimeno altrettanto innegabile che, per quanto riguarda, invece, le valutazioni e considerazioni operate dai pubblici ufficiali circa la presunta dinamica del sinistro, le stesse siano comunque idonee, secondo la prevalente giurisprudenza, a fondare presunzioni semplici che, ove non contestate o contestate in modo generico, ovvero ancora, corroborate dal contegno processuale della controparte o da altri elementi, sono valevoli ad assurgere, anche da sole, a valido riscontro probatorio (e cfr. in motivazione: Cass. Sez. 3, del 08 marzo 2001, n. 3350; Cass. Sez. 3, del 16 giugno 2003 n. 9620Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21816 del 29/08/2008; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014).

Orbene, dalla ricostruzione operata dagli AGENTI emerge, con tutta evidenza, l’esclusiva responsabilità del povero F.V. nella produzione causale dell’evento letale dedotto in giudizio, giacché, quest’ultimo, come accertato dai Militi all’uopo intervenuti, … nell’uscire dalla predetta curva, per cause autonome e non riconducibili a terzi, non era in grado di tenersi entro l’area della corsia di sua pertinenza. Quindi il motociclo sconfinava nella corsia opposta ove si scontrava con l’autocarro Mercedes condotto da L.M., il quale procedeva in direzione opposta entro l’area della corsia di sua pertinenza e ad una velocità di circa 30 Km/h, così come successivamente accertato dall’esame del foglio di registrazione del crono tachigrafo.

Ed, infatti lo scontro è stato, di fatto, determinato solo dalla perdita del controllo della moto, da parte del Sig. V., il quale, verosimilmente, a causa della elevata velocità e/o per la presenza di un dosso che limitava la visuale del motociclista, uscendo da una curva, invadeva la corsia opposta, senza che il conducente dell’autocarro potesse fare alcunchè per evitare l’urto, atteso che viaggiava ad una velocità di circa 30 km/h, tenendosi in prossimità del margine destro, come accertato dalla Polizia Stradale intervenuta sul posto (cfr. schizzo planimetrico di cui a pagina 7 delle “Annotazioni” relative al sinistro in oggetto, Prot. (…), allegate sub (…) dai medesimi Attori), e come si evince altresì dall’allegata documentazione fotografica.

Peraltro, come attentamente rilevato da U., nel tempo di reazione psicotecnico dalla presa di cognizione del pericolo (moto in sbandata) alla reazione (frenata e deviazione a destra), pari a circa un secondo (durante il trascorre del quale la moto era già in sbandata sulla la corsia opposta), L.M., conducente dell’autocarro Mercedes, è riuscito comunque a deviare verso la sua destra, tant’è che la striscia gommata di frenata lasciata sull’asfalto dal camion ha un andamento verso destra (cfr. schizzo planimetrico), altresì riuscendo ad azionare immediatamente l’impianto frenante.

Pertanto, deve ritenersi acclarata l’esclusiva incidenza, sulla produzione causale dell’evento dannoso di cui si tratta, del comportamento di guida tenuto dal F., mentre, per contro, la valutazione degli elementi probatori sopra indicati non permette, in alcun modo, di rinvenire la concreta sussistenza di alcuna responsabilità del conducente dell’autocarro nella verificazione del sinistro stradale oggetto di controversia. Ed, infatti, come detto, questi: a) procedeva a velocità moderata (circa 30 km/h) come risulta dall’esame del foglio di registrazione del cronotachigrafo; b) tenendo strettamente la destra (cfr. pag. 7 citata e relativo schizzo planimetrico).

Del resto, come sopra detto, la giurisprudenza di legittimità non ha mancato di chiarire come la presunzione di pari responsabilità dei conducenti di veicoli a motore coinvolti in un sinistro stradale, prevista dall’art. 2054, comma secondo, cod. civ., ben possa essere superata anche dall’accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti ha avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell’evento dannoso (cfr., in tal senso anche: Cass. Sez. 3, del 16 luglio 2003, n. 11143Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5226 del 10/03/2006Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9550 del 22/04/2009, nonché Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13672 del 21/05/2019, a mente della quale: Nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell’altro, libera quest’ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall’art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell’evento dannoso col comportamento dell’altro conducente).

Dalle considerazioni finora complessivamente sviluppate -e dimostrative dell’esclusiva responsabilità del povero motociclista nella produzione causale del sinistro stradale oggetto della presente controversia- discende, dunque il rigetto di tutte le domande giudiziali di tipo risarcitorio (ed, invero, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall’attore).

La peculiarità della fattispecie in esame e l’evento lesivo effettivamente subito, costituiscono, complessivamente valutati, elementi valevoli ad integrare le gravi ed eccezionali ragioni contemplate dall’art. 92, comma secondo, c.p.c., idonee a giustificare l’integrale compensazione delle spese di lite (e cfr. ad esempio Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 21157 del 07/08/2019).

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI FROSINONE -SEZIONE CIVILE- in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

– RIGETTA le DOMANDE proposte dagli attori;

– DICHIARA INTERAMENTE COMPENSATE, tra tutte le parti, le SPESE del PRESENTE GIUDIZIO.

Conclusione

Così deciso in Frosinone, il 14 settembre 2020.

Depositata in Cancelleria il 16 settembre 2020.

Tribunale Firenze, Sez. III, Sent., 13/01/2021, n. 58

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Mazza

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9293/2018 promossa da:

A.M. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. BUTTARI MAILA e dell’avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BUTTARI MAILA

ATTORE/I

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE GIA’ EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. DI STEFANI STEFANIA e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. P. DA PALESTRINA 19 00193 ROMApresso il difensore avv. DI STEFANI STEFANIA

CONVENUTO/I

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di citazione in riassunzione ex art. 616 c.p.c. notificato in data 15.10.2018, il Sig. M.A. introduceva il giudizio di merito a seguito di provvedimento emesso nel giudizio n. RG 2886 / 2017 ove si opponeva al pignoramento ex art. 521 bis e 49 D.P.R. n. 602 del 1973 fascicolo n. 2017/80843. Chiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni contrariis rejectis : ” In via Preliminare – Disporre la sospensione degli effetti del pignoramento ricorrendone gravi motivi; Nel merito: 1 – Accogliere la proposta opposizione e, conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell’atto di pignoramento impugnato e che, conseguentemente Agenzia delle Entrate – Riscossione già Equitalia Servizi di Riscossione Spa non ha diritto di procedere alla relativa espropriazione forzata sul bene oggetto di pignoramento per le ragioni ampiamente illustrate. 3 – Condannare Equitalia Centro S.p.a. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio. 4 – Emettere ogni altro provvedimento opportuno e consequenziale. “

Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate e Riscossione che contestando l’opposizione proposta in fatto e diritto chiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni: ” a) in via principale e nel merito, stante la pignorabilità del veicolo del Sig. M. rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto, con piena conferma della legittimità del pignoramento ex art. 521 bis e 49 D.P.R. n. 602 del 1973 fascicolo n. 2017/80843, dell’importo di Euro 22.852,97 ovvero degli importi iscritti a ruolo relativi alle cartelle 1) (…), 2) (…), 3) (…), 4) (…), 5) (…) e dell’avviso di addebito (…) in quanto non contestate; b) con ogni ulteriore conseguenza di legge anche in punto di diritti, onorari e spese di lite. “.

Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., la causa veniva istruita con la sola produzione documentale delle parti e rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 24.09.2020, ove veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse e repliche conclusionali.

La fase cautelare innanzi al GE si concludeva con il rigetto della istanza di sospensione dell’esecuzione.

A sostegno dell’opposizione proposta parte ricorrente deduce: l’impignorabilità dei beni ex art. 515 comma 3 c.p.c. e la mancata allegazione delle cartelle esattoriali.

In merito al primo motivo di opposizione si rileva che tutte le argomentazione difensive sostenute dal ricorrente per dimostrare la strumentalità ed indispensabilità del veicolo pignorato siano rimaste prive di qualsiasi riscontro probatorio, anche rispetto alla precedente fase cautelare.

Non è stato fornito alcun supporto attraverso apposita relazione ovvero esame tecnico del tachigrafo digitale /elettronico “non correggibile” atto a dimostrare il limitato utilizzo degli altri veicoli aziendali, costretti a rimanere fermi nel piazzale per rispettare le distanze ivi registrate, evitando così di incorrere in violazioni di legge.

La difesa opponente, invero, sostiene la strumentalità del veicolo pignorato per soddisfare ad esigenze di maggior comodità di utilizzo per la consegna di merci meno voluminose o quantitativamente ridotte per praticità ed economicità. Ma sostiene, altresì, l’indispensabilità e necessità del veicolo per lo svolgimento dell’attività lavorativa durante i giorni in cui il camion aziendale resta fermo per le operazioni di carico presso i magazzini o durante lavori di manutenzione sullo stesso, senza tuttavia fornire alcun elemento di prova.

L’art. 514, comma l, n. 4 (numero, peraltro, abrogato dall’art. 3, comma l, L. 24 febbraio 2006, n. 52, a decorrere dal 10 marzo 2006), c.p.c., che sancisce l’impignorabilità dei beni strumentali indispensabili per l’esercizio dell’attività professionale, artistica, di lavoratore autonomo o di imprenditore che trae dal proprio lavoro la fonte della sua sussistenza, pone come criterio di discrimine un concetto di indispensabilità relativo che va riferito alle concrete condizioni di esercizio dell’attività del debitore al fine di escludere che l’impignorabilità si estenda a beni che costituiscano una dotazione sovrabbondante o a soggetti che esercitano la loro attività di impresa con una dotazione di capitale e organizzazione prevalente rispetto all’attività personale.

Per quanto sopra, non risultando dimostrata l’indispensabilità del veicolo pignorato per lo svolgimento dell’attività di impresa anche in forma individuale, si ritiene legittima l’azione esecutiva intrapresa dall’Agente della Riscossione non vertendosi in casi di impignorabilità assoluta dei beni.

In merito al secondo motivo di impugnazione, si ritengono le lamentele esposte dall’opponente tardive e inammissibili.

L’atto di pignoramento, come dedotto da parte opponente, è stato notificato in data 5.6.2017, le doglianze espresse sono da qualificarsi motivo di opposizione agli atti esecutivi e, pertanto, proposte tardivamente, oltre il termine perentorio dei venti giorni, in quanto fatte valere solo con ricorso depositato il 4 agosto 2017.

Le iscrizioni a ruolo sottese alle cartelle, non sono state oggetto né di pagamenti né di intervenuti provvedimenti di sgravio o di sospensione da parte degli enti impositori titolari del credito. La parte opposta ha fornito prova che tutte le cartelle di pagamento sono state notificate a mezzo pec. La mancata produzione delle cartelle di pagamento è priva di pregio, tenuto conto che l’atto impugnato non necessita di forme particolari né in termini di contenuti, né sul piano delle motivazioni. La legge, infatti, non prevede l’adozione di forme particolari. Nel caso di specie, la comunicazione, riporta l’esatto dettaglio degli addebiti delle cartelle di pagamento recando tutti i dati indispensabili al fine dell’individuazione dei crediti per i quali si agisce e dei beni sui quali verte l’azione cautelare. Sono, pertanto, presenti tutti i requisiti minimi previsti dalla normativa per soddisfare il requisito della cosiddetta “motivazione sintetica”, necessaria e sufficiente secondo la costante giurisprudenza di merito e di legittimità.

L’art. 8 del D.Lgs. 28 gennaio 2001, n. 32, nel modificare il terzo comma dell’art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, ha stabilito: “Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la data n cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all’eventuale precedente atto o accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa…”. (Cassazione – Sezione Tributaria, con sentenze n. 18385/05 e 28318/05; C.T.R. del Lazio con sentenza n. 39/36 del 23/03/2006 e C.T.P. di Roma con sentenze n. 115/32/2006 del 13.6.06, n. 213/14/02 del 10.06.02 e n. 104/62/02 del 23.05.2002)

Per le motivazioni sopra esposte l’opposizione proposta non merita accoglimento, ritenendo legittimo il pignoramento ex art. 521 bis e 49 D.P.R. n. 602 del 1973( fascicolo n. 2017/80843) per l’importo di Euro 22.852,97

Considerata la natura e tipologia di causa si ritiene equo compensare tra le parti le spese di causa

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Rigetta l’opposizione proposta

Compensa integralmente tra le parti le spese di causa

Conclusione

Così deciso in Firenze, il 13 gennaio 2021.

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2021.

Originally posted 2021-12-06 17:17:15.