STUDIO LEGALE PENALE  Bologna FORLI IMOLA CESENA RAVENNA

STUDIO LEGALE PENALE  Bologna FORLI IMOLA CESENA RAVENNA

Studio legale penale Bologna dell’avvocato Sergio Armaroli, per appello penale , Studio legale penale processo penale Trbunale monocratico o collegiale e ricorsi per cassazione penale .

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REATI CONTRO LA PERSONA – Diffamazione – Diffamazione commessa con il mezzo della stampa

Avvocato penalista Bologna FORLI IMOLA CESENA RAVENNA garantisce alla propria clientela assistenza legale anche in materia di diritto penale di famiglia. In particolare gli avvocati si occupano dell’assistenza legale in caso di reati commessi in danno della persona, anche minorenne, e nell’ambito delle relazioni familiari, fornendo adeguato servizio di consulenza.

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REATI INFORMATICI

Tribunale Vicenza, Sentenza, 19/03/2021, n. 209

In tema di accesso abusivo ad un sistema informatico, commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti la funzione o il servizio (art. 615 ter, comma 2, c.p.), integra la condotta tipica l’accesso o la permanenza nel sistema del soggetto, autorizzato ad accedervi ed utilizzarlo per ragioni di servizio, che agisca, invece, per “ragioni ontologicamente estranee o comunque diverse” da quelle per cui gli è attribuita la facoltà di accesso.

Cass. pen., Sez. V, 17/05/2021, n. 26530

In tema di reati contro l’inviolabilità del domicilio, l’accesso ad un sistema informatico è da considerarsi abusivo e, in quanto tale, riveste rilevanza penale, solo ove sia ontologicamente inibito perché incompatibile con le mansioni del dipendente, circostanza che ricorre, da un lato, quando si ritiene che vi sia stata l’obiettiva violazione delle condizioni e dei limiti risultanti dalle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne l’accesso, compiuta nella consapevolezza di porre in essere una volontaria intromissione nel sistema in violazione delle regole imposte dal “dominus loci”, e dall’altro che l’attività asseritamente abusiva abbia avuto ad oggetto un atto proprio del dipendente, compiuto nell’esercizio di una legittima prerogativa.

Cass. pen., Sez. V, 02/10/2020, n. 34296

Nella fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto mediante condotta di accesso o di mantenimento nel sistema da parte di soggetto abilitato all’accesso, perché dotato di password, ciò che è rilevante, per giudicare della liceità dell’accesso effettuato da chi sia abilitato ad entrare in un sistema informatico, è la finalità perseguita dall’agente, che deve essere confacente alla ratio sottesa al potere di accesso, il quale mai può essere esercitato in contrasto con gli scopi che sono alla base dell’attribuzione del potere, nonché, in contrasto con le regole dettate dal titolare o dall’amministratore del sistema. Tanto vale per i pubblici dipendenti ma, stante l’identità di ratio, anche per i privati, allorché operino in un contesto associativo da cui derivino obblighi e limiti strumentati alla comune fruizione dei dati contenuti nei sistemi informatici. In tal caso la limitazione deriva non già da norme pubblicistiche, che non esistono, ma dai principi della collaborazione associativa, che hanno, come base necessaria, il conferimento di beni, utilità, diritti e quant’altro funzionali al perseguimento dello scopo comune e impongono l’utilizzo degli stessi in conformità allo scopo suddetto. Anche l’accesso ai sistemi informatici predisposti a servizio dell’attività comune deve avvenire, quindi, in conformità alla ratio attributiva del potere, configurandosi come abusivo, ai sensi dell’art. 615/ter,ogni accesso che risulti con esso incompatibile.

REATI TRIBUTARI

Cass. civ., Sez. V, 23/09/2021, n. 25804

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione dai reato tributario, emessa con la formula “perché il fatto non sussiste”, non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui detta decisione e destinata ad operare.

Cass. pen., Sez. II, 10/09/2021, n. 36415

In tema di reati tributari il profitto è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del debito tributario.

Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 16/07/2021, n. 33540 (rv. 281939-02)

SICUREZZA PUBBLICA – Misure di prevenzione – In genere – Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali e fallimentari – Decreto che dispone il giudizio – Confisca dell’intero patrimonio – Legittimità – Condizioni – Individuazione dell’inizio della manifestazione della pericolosità in un periodo antecedente alla contestazione associativa – Irrilevanza

In tema di misure di prevenzione, è legittima la confisca dell’intero patrimonio di un soggetto imputato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali e fallimentari e dei corrispondenti reati-fine qualora sia accertato che i cespiti nella disponibilità del proposto costituiscano nel complesso – anche per effetto della mancata indicazione, da parte dello stesso, di quelli di provenienza lecita – il frutto di attività delinquenziale, a nulla rilevando che il periodo di manifestazione della pericolosità sia fatto risalire ad epoca anteriore a quella della contestazione associativa in sede penale, quando emergano, anche per il periodo precedente, condotte che si inscrivono, quali antecedenti, nel complessivo progetto criminoso successivamente venuto ad emersione. (Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 28/05/2020)

REATI EDILIZI

 

Cass. pen., Sez. III, 21/09/2021, n. 39164

In tema di reati edilizi, il rilascio del provvedimento di “compatibilità paesaggistica” non determina per ciò stesso l’operatività della causa di non applicazione della disposizione penalmente sanzionata di cui all’art. 181, comma 1, D.Lgs. n. 42 del 2004, in quanto è comunque riservato al giudice il compito di verificare se sussistono i presupposti di fatto e di diritto dell’istituto estintivo.

Cons. Stato, Sez. VI, 12/08/2021, n. 5873

Edilizia e urbanistica – Condono edilizio

In materia di abusi edilizi, l’onere di provare l’ultimazione di un manufatto alla data utile per beneficiare del condono spetta all’interessato, atteso che il periodo di realizzazione delle opere costituisce elemento fattuale che rientra nella disponibilità della parte che invoca la sussistenza del presupposto temporale per usufruirne.

Cons. Stato, Sez. VI, 03/08/2021, n. 5727

L’art. 36 del D.Lgs. n. 380/2001, la cui rubrica reca “accertamento di conformità”, dispone che in caso di interventi realizzati in violazione delle norme che prevedono il permesso di costruire il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. L’accertamento di conformità è uno strumento di sanatoria degli abusi formali e cioè degli interventi edilizi posti in essere senza titolo edilizio ma che risultino conformi alla normativa urbanistica esistente al momento sia della realizzazione dell’intervento sia della presentazione della relativa domanda (cd. doppia conformità).

T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 09/07/2021, n. 4765

In materia di abusi edilizi la condotta omissiva che si intende punire risulta identica sia nel caso di abusi macroscopici sia nell’ipotesi di abusi più modesti, atteso che il disvalore del comportamento punito è appunto la mera inottemperanza all’ingiunzione di ripristino, considerato che la funzione di tale sanzione è quella di tenere economicamente indenne il Comune delle spese di ripristino conseguenti alle ordinanze di demolizione non eseguite, consentendo la provvista delle risorse necessarie, senza dover anticipare le relative somme per poi rivalersi sul responsabile dell’abuso e senza dover sopportare il rischio di insolvenza dello stesso.

Sez. U, Ordinanza n. 25578 del 12/11/2020 (Rv. 659460-01)

La controversia nella quale il privato, previo accertamento della rumorosità, molestia e intollerabilità delle immissioni prodotte dagli aerogeneratori di un parco eolico, nonché degli effetti pregiudizievoli da esse recati alla salute propria e dei suoi familiari e al valore economico della sua proprietà, ne abbia domandato la cessazione o, almeno, la riduzione entro i limiti della tollerabilità, unitamente al risarcimento del danno, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, avuto riguardo al “petitum” sostanziale della domanda, la quale non concerne l’annullamento del provvedimento amministrativo di autorizzazione all’istallazione e gestione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica (né presuppone l’accertamento della sua illegittimità), ma ha ad oggetto la tutela dei diritti soggettivi alla salute e di proprietà, sul fondamento della violazione dei limiti di tollerabilità previsti dall’art.844 c.c.

Sez. U, Sentenza n. 253 del 12/01/2021 (Rv. 660142 – 01)

Nell’ipotesi in cui il proprietario di un suolo sito sull’alveo di un lago realizzi una darsena mediante escavazione del proprio suolo, facendo sì che l’acqua lacustre allaghi lo scavo, non è possibile scindere tra proprietà privata del suolo e proprietà demaniale dell’acqua e così ritenere che la darsena appartenga al privato, salvo il diritto della P.A. alla derivazione; al contrario, posti i principi di inseparabilità tra acqua ed alveo e di inalienabilità dei beni del demanio pubblico, deve ritenersi che, per accessione alla cosa principale, il terreno, originariamente privato ma trasformato in darsena, sia divenuto anch’esso demaniale, senza che rilevi, in contrario, la mancanza di un’espressa volontà di acquisizione da parte della P.A., venendo in considerazione un rapporto pertinenziale che sorge in via di fatto in conseguenza dell’espansione dell’alveo.

In senso conforme v. Sez. U n. 26036 del 2013 (Rv 628426-01)

Sez. U, Sentenza n. 23591 del 27/10/2020 (Rv. 659447 – 01)

In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario la cognizione della vertenza relativa alla richiesta di integrazione del canone già versato per il rilascio di una concessione cimiteriale perpetua, il cui importo sia determinato in base a una tabella di aggiornamento, approvata dal comune senza far uso di poteri autoritativi o discrezionali a tutela di interessi generali, trattandosi di controversia dal contenuto meramente patrimoniale, sottratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.

Sez. U, Ordinanza n. 21991 del 12/10/2020 (Rv. 659283 – 01)

In tema di beni di proprietà degli enti pubblici, l’immobile comunale che, a titolo oneroso, sia stato concesso in uso ad un privato per lo svolgimento di servizi socio-assistenziali, in mancanza di un provvedimento amministrativo che lo destini a pubblico servizio, appartiene al patrimonio disponibile dell’ente, con la conseguenza che la controversia relativa alla sua restituzione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto un rapporto privatistico di carattere paritetico riconducibile a quello locatizio.

Sez. U, Sentenza n. 26900 del 23/12/2016 (Rv. 641806)

E’ devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento che abbia disposto il cambio della intestazione catastale di un terreno da privato a demanio pubblico, atteso che un tale giudizio non pone in discussione errori formali relativi alla intestazione (i quali rientrano nella giurisdizione tributaria ex art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992), bensì il mutamento della medesima, e, quindi, l’individuazione del soggetto titolare di diritti sulla particella in questione, a nulla rilevando che i vizi denunciati derivino da un’incompleta attività istruttoria ovvero da errori di valutazione e difetti di motivazione, in quanto si tratta di vizi pur sempre ridonanti sull’esattezza della individuazione del titolare di un diritto soggettivo, qual è il diritto di proprietà.

Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016 (Rv. 638374)

Il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell’evento dannoso, e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest’ultimo nell’ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario.

Con questa pronuncia le Sezioni unite hanno risolto, tra l’altro, il contrasto sulla questione relativa al se, in caso di alienazione della proprietà, il diritto al risarcimento del danno spetti a colui che era proprietario al momento in cui il bene ha subìto il danno ovvero a colui che è subentrato nella proprietà ed è titolare del diritto al momento in cui viene introdotto il giudizio (in senso conforme v. Cass. n. 24146 del 2014 – rv. 632904; in senso difforme cfr. Cass. n. 19307 del 2008 – rv. 604731

REATI FALLIMENTARI

Cass. pen., Sez. V, 05/11/2021, n. 42664

In tema di reati fallimentari, la bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, L. Fall. prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, che richiede il dolo generico. Infatti, la sottrazione o l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma (alternativa), in seno all’art. 216, comma 1, lett. b), L. Fall., rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili, effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi.

Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 22/09/2021, n. 37459 (rv. 281875-01)

REATI FALLIMENTARI – Bancarotta fraudolenta – Fatti commessi su libri e scritture – Bancarotta fraudolenta documentale – Oggetto del reato – Individuazione – Differenze con l’oggetto del reato di bancarotta semplice documentale

L’oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale può essere rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell’impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione, diversamente da quanto previsto per l’ipotesi di bancarotta semplice documentale, in relazione alla quale l’oggetto del reato è individuato nelle sole scritture obbligatorie. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 15/11/2019)

Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 01/06/2021, n. 30197 (rv. 281867-01)

REATI FALLIMENTARI – Reati di persone diverse dal fallito – In genere – Società deprivata di autonomia – Amministratore di fatto – Indicatori – Singola operazione distrattiva – Sufficienza – Condizioni

In tema di reati fallimentari, nel caso di una società deprivata di una reale autonomia da operazioni di trasformazione societaria e di cessione del principale ramo di azienda senza corresponsione del prezzo, per avviare la stessa al fallimento, la prova della posizione di amministratore di fatto non può desumersi da elementi sintomatici di un inserimento organico all’interno dell’ente solo formalmente operante, ma può evincersi dal compimento anche di una singola operazione distrattiva, quando questa sia ideata per attuare il predetto disegno fraudolento di dismissione della fallita. (Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 13/09/2019)

 

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Originally posted 2018-03-13 12:28:52.