Servizi

Reati contro la pubblica amministrazione

Reati contro la fede pubblica

Reati contro la moralità, la famiglia e la persona

Reati contro il patrimonio e fallimentari

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CHIAMA SOLO DI PERSONA POSSIAMO DISCUTERE  LA TUA POSIZIONE IN MODO APPROFONDITO IL PENALE E’ UNA COSA MOLTO SERIA E DELICATA

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BANCAROTTA FRAUDOLENTA

Artt. 216 ss. R.D. 267/42 (L.fall.)

  • La bancarotta fraudolenta, tra i reati fallimentari, è quello più frequentemente contestato. Essa tendenzialmente consiste in un’attività di dissimulazione delle disponibilità economiche reali dell’impresa, oppure in attività di destabilizzazione del patrimonio, in danno dei creditori (o di parte di essi) e dell’impresa stessa.
  • In casi particolari, il reato può essere contestato in regime di concorso anche a soggetti diversi come l’amministratore di fatto e a concorrenti esterni, come consulenti commerciali, legali, contabili, fiscali ecc.

  • Bancarotta fraudolenta patrimoniale consiste nella distrazione, distruzione o occultamento dei beni d’impresa assistita dal dolo generico ovvero nella esposizione di passività inesistenti allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (art. 216 c. 1, n. 1, L.fall.).

  • La bancarotta si può manifestare in varie forme previste dagli artt. 216 e 223 L.fall.. E’ ascrivibile all’imprenditore commerciale dichiarato fallito oppure agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società fallite.
  • Reati fallimentari
  • lbancarotta fraudolenta patrimoniale, che punisce le condotte di distrazione o dissipazione del patrimonio sociale, in danno del patrimonio, che viene così grandemente ridotto o addirittura dissolto, senza che esso possa più essere di alcuna utilità per i creditori (art. 216, co. 1, n. 1);
  • la bancarotta fraudolenta documentale (art. art. 216, co. 1, n. 2), che sanziona l’omissione o la grande imprecisione nella tenuta della contabilità sociale, così da rendere impossibile la ricostruzione del reale patrimonio attivo;
  • la bancarotta fraudolenta preferenziale (art. 216, co. 3), volta a punire il soddisfacimento di alcuni creditori in luogo di altri, con violazione del principio di parità fra i creditori;
  • la bancarotta semplice (art. 217), che, in via residuale rispetto alle ipotesi di bancarotta fraudolenta, punisce una serie di condotte eterogenee, anche commesse per negligenza, imprudenza o imperizia: i fatti causativi della diminuzione del patrimonio dell’imprenditore con conseguente danno per la garanzia dei creditori (c.d. bancarotta semplice patrimoniale); il mancato adempimento di obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare; l’omessa o irregolare o incompleta tenuta dei libri e delle altre scritture contabili prescritti dalla legge, lesive dell’interesse dei creditori alla piena e corretta ostensibilità della situazione patrimoniale dell’imprenditore (c.d. bancarotta semplice documentale);
  • si ricorda che le fattispecie ora viste, che letteralmente puniscono l’imprenditore, sono applicabili anche agli organi di vertice delle società, così come stabilito dall’art. 223 l. fall.;
  • il ricorso abusivo al credito (art. 218), che tutela non solo la massa creditoria ma anche l’interesse generale a che non venga mantenuta in vita un’impresa che, invece di produrre ricchezza, la distrugga continuando indebitamente a ricorrere al credito invece di chiedere il fallimento.

Reati ambientali, edilizi e fiscali

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Diritto penale tributario

Il diritto penale tributario sanziona le gravi violazioni del diritto tributario , ritenute di tale importanza da necessitare una sanzione penale e non semplicemente di natura amministrativa. un’ampia assistenza in materia di diritto penale tributario nel quale rientrano principalmente l’evasione fiscale, alcune fattispecie di elusione fiscale,

Riciclaggio ed autoriciclaggio rappresentano, inoltre, reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex art. 25-octies d.lgs. 231/2001 e penale secondo il recente decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90.

Lo Studio ha inoltre acquisito padronanza in merito alla normativa antiriciclaggio e alle relative sanzioni penali.

Lo Studio approfondisce il tema dei reati di riciclaggio e antiriciclaggio anche tramite pubblicazioni su riviste specialistiche.

Il d.lgs. n. 74 del 10 marzo 2000 contiene le le norme principali che riguardano il diritto penale tributario  di particolari novità che – soprattutto in periodo di crisi – inducono il legislatore a disegnare nuove ipotesi di reato, o ad inasprire le pene, o ad incidere sugli aspetti processuali legati alle fattispecie penali-tributarie; le fattispecie più importanti riguardano ovviamente la repressione dell’evasione fiscale.

 Le sanzioni penali tributarie:

 oltre a quelle di tipo detentivo, hanno anche contenuto patrimoniale, poiché – soprattutto dopo le recenti modifiche introdotte con d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 – è stata contemplata la confisca, anche per valore equivalente, del profitto derivante dal reato fiscale commesso.

Costituzioni di parte civile per ottenere il risarcimento dei danni

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Il diritto penale dell’urbanistica e dell’edilizia è volto a garantire che l’attività edilizia si sviluppi conformemente agli strumenti urbanistici, al fine di salvaguardare il territorio, la cui tutela riveste un interesse pubblico di grande importanza. Lo Studio vanta una ricca attività nella materia del diritto urbanistico e dell’edilizia, ponendo particolare attenzione ai temi della gestione del territorio nel rapporto tra privato e Pubblica Amministrazione, con attenzione alle connessioni fra attività d’impresa e sviluppo economico,

A completamento del sistema sanzionatorio in materia edilizia si pongono i reati paesaggistico-ambientali. In quest’ambito, oltre al reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali di cui all’art. 734 c.p., vengono in rilievo le fattispecie disciplinate dall’art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che puniscono le condotte di abusivismo edilizio poste in essere su beni paesaggistici ovvero immobili o aree protette dichiarati, per le loro caratteristiche paesaggistiche, di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento precedente alla realizzazione dei lavori, nonché su lavori abusivi di consistente entità che ricadono su immobili o aree tutelate per legge in quanto di interesse paesaggistico.

Il sistema sanzionatorio in tema dei reati edilizi è parte essenziale del più ampio contesto relativo al c.d. governo del territorio. In questo ambito il legislatore è costantemente chiamato a mediare tra due contrapposte esigenze: da un lato, arginare il diffuso fenomeno dell’abusivismo urbanistico-edilizio, dall’altro favorire lo sviluppo economico del Paese su cui l’attività edilizia incide in maniera rilevante.

Il reato urbanistico-edilizio

L’abuso edilizio è un reato contravvenzionale punito con l’arresto o con  l’ammenda.

Nello specifico, l’art. 44 DPR 380/2001 prevede per l’abuso edilizio, a meno che il fatto costituisca un reato più grave, ferme comunque le sanzioni amministrative, le seguenti pene:

  • l’ammenda fino a 10.329 euro per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla legge, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
  • l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione;
  • l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio.

Il sistema sanzionatorio dei reati urbanistico-edilizi risulta attualmente disciplinato dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia .

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1.    Aree di competenza

2.    Diritto penale ordinario

3.    Reati contro la persona ed il patrimonio

4.    Reati contro la Pubblica Amministrazione (peculato, concussione, corruzione, abuso d’ufficio)

5.    Reati in ambito familiare (maltrattamenti, violazione degli obblighi di assistenza)

6.    Stalking

7.    Reati di frode (truffa, circonvenzione di incapaci, appropriazione indebita, usura)

8.    tema di farmaci e stupefacenti

9.    Reati in tema di caccia ed armi

10.Reati colposi connessi alla guida di veicoli

11.Diritto penale dell’impresa

12.Bancarotta fraudolenta ed altri reati fallimentari 

13.Reati societari, tributari e doganali

14.Reati bancari e finanziari

15.Riciclaggio ed autoriciclaggio

16.Reati in tema di marchi e brevetti

17.Reati ambientali e urbanistici 

18.Reati connessi alla sicurezza sui luoghi di lavoro

19.Reati in tema di sicurezza alimentare

20.Reati informatici (accesso abusivo a sistemi informatici, frodi, tutela della reputazine on-line)

21.Reati in tema di tutela dei beni culturali e del paesaggio (esportazione illecita, contraffazione di opere d’arte)

22.Reati previsti dal Codice della navigazione

23.Cassazione penale

24.Assistenza di imputati e parti civili innanzi alla Suprema Corte di   cassazione

25.Assistenza innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA CASSAZIONE PENALE

26.Esecuzione penale

27.Assistenza innanzi agli organi dell’esecuzione penale (misure alternative al carcere)

 

  • Lgs. 231/2001

29.Assistenza ad imprese chiamate a giudizio per il fatto del dipendente o del dirigente

L’attività di consulenza dell’avvocato penalista.

L’attività prestata a favore di aziende, infine, si è orientata verso obiettivi di natura preventiva, che vengono raggiunti collaborando alla predisposizione ed all’aggiornamento periodico di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001.

Per maggiori informazioni e, in ogni caso, per rapportare la teoria alla pratica, si renderà necessaria un’analisi approfondita del caso, la consultazione di testi di diritto e di pronunce giurisprudenziali.

Quando è necessaria l’assistenz alegale di un avvocato penalista e ancor di piu’ la difesa di un penalista dotato della necessaria esperienza, affinché possiate spiegargli nel dettaglio la Vostra versione dei fatti ed approntare congiuntamente una strategia difensiva in grado di contrastare efficacemente l’accusa contestata in sede penale, oppure, sotto diversa prospettiva, chiedere il risarcimento del danno causato dal reato subito.

Lo studio AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA SERGIO ARMAROLI si occupa da sempre di assistenza e consulenza in tutti i settori del diritto penale.

In particolare  in:

Diritto penale dell’impresa

Diritto penale societario fallimentare

Diritto penale del lavoro

Diritto penale tributario

Diritto penale urbanistico e dell’ambiente

Reati informatici

Reati contro la pubblica amministrazione

Diritto penale di famiglia

Responsabilità medica

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AVVOCATO PENALISTA ESPERTO DI ESPERIENZA APPELLO CASSAZIONE TRIBUNALE

Del resto, la consulenza legale rappresenta un’attività molto importante per quanti, non possedendo conoscenze tecniche in determinati ambiti giurisprudenziali, acquisiscono quelle conoscenze e nozioni necessarie per prendere importanti decisioni o risolvere delicati problemi.

Settori di specifica competenza professionale:  

  • Reati in materia di responsabilità professionale medica; 
  • Reati in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali; 
  • Reati contro la pubblica amministrazione; 
  • Reati contro il patrimonio;
  • Reati in materia di infortunistica stradale e violazioni al Codice della Strada (lesioni personali a seguito di incidente stradale, guida in stato di ebbrezza,etc.); 
  • Reati societari, tributari ed informatici;
  • Reati in materia di sostanze stupefacenti; 
  • Reati contro l´assistenza familiare;
  • Misure di prevenzione personali e patrimoniali; 

  1. Il diritto penale è la branca del diritto che indica il complesso delle norme che descrivono i reati e le conseguenze (pene) da essi derivanti.
  2. È un ramo dell’ordinamento giuridico e precisamente del diritto pubblico interno.
  3. Il reato che origina il processo penale è un fatto umano sanzionato dalla legge con pene detentive o pecuniarie, e si distingue dagli illeciti civili o amministrativi poiché la normativa di riferimento è il codice penale o leggi collegate.
  4. Compito del legale sarà quello di portare al processo le prove o le argomentazioni favorevoli all’assistito, per eventualmente far cadere le accuse promosse, chiedere i benefici di legge.
  • L’avvocato inoltre può assumere il patrocinio della vittima del reato, sia essa la persona offesa o la parte civile danneggiata.
  • In generale la Studio Avvocato penalista Bologna Sergio Armaroli punta all’approfondimento anche scientifico delle questioni trattate per ragione degli incarichi ricevuti, al fine di offrire una prestazione che, con l’occhio fermo alle esigenze concrete e contingenti della Clientela, possa però consentire la produzione di una attività articolata e fondata su solide basi di conoscenza normativa e, per questo, con maggiore probabilità di raggiungimento degli obbiettivi del Cliente e di sua tutela.
  • La Clientela dello Studio è variegata: soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, enti di rappresentanza, strutture sanitarie, gruppi societari di rilevanza nazionale ed internazionale.

La gestione della difesa penale in giudizio è sempre molto delicata considerando le serie implicazioni che ne potrebbero derivare: sanzioni pecuniare elevate e/o limitazioni della libertà personale. Per questo viene sempre demandata ad avvocati penalisti qualificati.

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La Mission dello studio legale Avvocato penalista Bologna Sergio Armaroli

 è quella di soddisfare le esigenze della propria clientela  fornendo un’assistenza completa ed esaustiva, con soluzioni e risposte precise, puntuali e tempestive.
Ogni pratica  è approfondita e studiata e discussa attentamente con il cliente che ne viene costantemnte informato .

Materie PENALI TRATTATE dall’avvocato penalista  Sergio Armaroli

Diritto penale.

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 è quella di soddisfare le esigenze della propria clientela  fornendo un’assistenza completa ed esaustiva, con soluzioni e risposte precise, puntuali e tempestive.
Ogni pratica  è approfondita e studiata e discussa attentamente con il cliente che ne viene costantemnte informato .

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Lavorare, condividere, produrre lavorando sono i metodi per uno scopo condiviso: soddisfare le esigenze del Cliente nel pieno rispetto delle normative, svolgendo con passione, ed impegno un ruolo, quello dell’Avvocato, oggi troppo spesso (e non sempre a torto) bistrattato.

da vari punti di vista con un approccio, per quanto possibile, multidisciplinare che cerca di sfruttare competenze ed esperienze diverse.

La nostra identità è quella dell’avvocato che opera prevalentemente nelle aule giudiziarie, conoscitore della materia e soprattutto della tecnica processuale praticata.

L’avvocato PENALISTA BOLOGNA SERGIO ARMAROLI  per la collaborazione con altri studi e domiciliazione assicura la massima tempestività nel deposito degli atti e nell’invio al dominus degli atti e della documentazione depositata da controparte, nonché una puntuale e precisa relazione sullo stato della procedura.

  • Avvocato penalista Bologna – L’attività giudiziale.
  • L’attività forense svolta in questi anni ha permesso di sviluppare e consolidare una significativa esperienza in particolare circa:
    1. reati contro il patrimonio e diritto penale economico;
    2. diritto penale fallimentare;
    3. doping e diritto penale dello sport;
    4. diritto penale tributario;
    5. reati ambientali;
    6. diritto penale del lavoro;
    7. diritto penale relativo ad incidenti sul posto di lavoro e penale infortunistico;
    8. diffamazione a mezzo stampa e via internet;
    9. diritto penale di famiglia e reati contro le persone;
    10. diritto penale dell’arte.
  • Grande importanza è data, nello svolgimento delle attività difensive, agli aspetti scientifici della prova con particolare riguardo al versante medico-legale e criminalistico.

 

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I REATI AMBIENTALI PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI PENALI SPECIALI

Le norme  italiane  in materia di tutela dell’ambiente si è andato progressivamente ampliando, in particolare nell’ultimo decennio, a partire dall’avvento del d.lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’Ambiente), fino ad arrivare alla recente introduzione, nel 2015, di nuove fattispecie di reato nel codice penale (artt. 452 bis e segg. c.p.).

L’avvocato penalista Bologna Sergio Armaroli  può vantare una radicata competenza ed esperienza, essendosi occupato di vicende giudiziarie di risonanza nazionale, contribuendo al formarsi di interpretazioni giurisprudenziali innovative.

 REATI CONTRO LA PERSONA

Lo Studio svolge, garantendo la massima sensibilità e discrezione, attività di consulenza e assistenza stragiudiziale e giudiziaria in materia di reati contro la persona, volti a punire sia le offese all’integrità fisica della persona (reati di omicidio, percosse e lesioni personali), sia le offese all’onorabilità (reato di diffamazione), sia le offese alla libertà fisica e morale della persona (quali ad esempio il sequestro di persona, la violenza sessuale, la violenza privata, la minaccia e il reato di atti persecutori, c.d. stalking).

 

LA BANCAROTTA FRAUDOLENTA

è punita con la reclusione da tre a dieci anni, può realizzarsi in modi diversi: può essere bancarotta patrimoniale, quando ha ad oggetto il patrimonio della società che viene in tutto o in parte distratto dissipato o distrutto;

può essere bancarotta documentale, quando ha ad oggetto i libri e le altre scritture contabili tenuti in maniera tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio societario; può essere bancarotta preferenziale (punita con la pena minore da uno a cinque anni di reclusione) quando è commessa in favore di taluno dei creditori privilegiati nel pagamento.

In tutti i casi di bancarotta fraudolenta è richiesto che l’imprenditore abbia agito con l’intento di recare pregiudizio ai creditori, ovvero in violazione della c.d. par condicio creditorum.

 Bancarotta fraudolenta e amministratore di fatto – Cassazione penale sezione V, sentenza n. 43806 del 14 novembre 2013 (Clicca qui)

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Si riportano le disposizioni penali contenute nel Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 che riguardano la bancarotta e gli altri reati fallimentari:

Bancarotta fraudolenta.

Art. 216

È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:

Bancarotta fraudolenta.

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Bancarotta semplice.

Art. 217

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell’articolo precedente:

1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;

2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;

3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;

4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;

5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.

La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.

Esenzioni dai reati di bancarotta (1)

Art. 217-bis.

  1. Le disposizioni di cui all’articolo 216, terzo comma, e articolo 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all’articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis o del piano di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell’articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonche’ ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell’articolo 182-quinquies (2).

(1) Articolo inserito dall’articolo 48, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(2) Comma modificato dall’articolo 33, comma 1, lettera l-bis), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con la decorrenza indicata dal comma 3 del medesimo articolo 33 del suddetto D.L. n. 83 del 2012 e dall’articolo 18, comma 2-bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n.179.

Ricorso abusivo al credito (1).

Art. 218

  1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un’attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d’insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
  3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.

(1) Articolo sostituito dall’articolo 32 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Circostanze aggravanti e circostanza attenuante.

Art. 219

Nel caso in cui i fatti previsti negli artt. 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.

Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:

1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;

2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un’impresa commerciale.

Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.

Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito.

Art. 220

È punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all’art. 216, nell’elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l’esistenza di altri beni da comprendere nell’inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli artt. 16, nn. 3 e 49.

Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.

Fallimento con procedimento sommario.

Art. 221

Se al fallimento si applica il procedimento sommario le pene previste in questo capo sono ridotte fino al terzo.

Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

Art. 222

Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.

REATI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE DAL FALLITO

Fatti di bancarotta fraudolenta.

Art. 223

Si applicano le pene stabilite nell’art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.

Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell’art. 216, se:

1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile; (1)

2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.

Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 216.

(1) Numero sostituito dall’articolo 4 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

Fatti di bancarotta semplice.

Art. 224

Si applicano le pene stabilite nell’art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali:

1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;

2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.

Ricorso abusivo al credito.

Art. 225

Si applicano le pene stabilite nell’art. 218 agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.

Denuncia di crediti inesistenti.

Art. 226

Si applicano le pene stabilite nell’art. 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati.

Reati dell’institore.

Art. 227

All’institore dell’imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli artt. 216, 217, 218 e 220 si applicano le pene in questi stabilite.

Interesse privato del curatore negli atti del fallimento.

Art. 228

Salvo che al fatto non siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 206 (1).

La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.

(1) L’importo di cui al presente comma è stato elevato dall’articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dall’articolo 113, comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Bancarotta Fraudolenta Patrimoniale

È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che: 

ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; 

ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. 

  1. La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili. 
  2. È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

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L’oggetto materiale delle condotte è costituito dai beni dell’imprenditore dotati di valore economico, e dunque l’offesa si concretizza attraverso l’aggressione sul patrimonio del soggetto attivo. La bancarotta fraudolenta è un reato fallimentare che si configura ogni qualvolta un imprenditore o una società, dichiarati falliti con sentenza dall’autorità giudiziaria, compiano azioni imprudenti  e condotte volte ad impedire ai creditori di rifarsi sul patrimonio personale o sociale.

La dichiarazione giudiziale di fallimento costituisce l’elemento costitutivo della bancarotta fraudolenta.

Altro elemento caratterizzante la bancarotta fraudolenta è rappresentato dallo stato di insolvenza che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori che  dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. L’imprenditore che si trova in stato d’insolvenza è dichiarato fallito.

Bancarotta documentale

La bancarotta documentale, invece, tutela l’interesse a conoscere l’entità del patrimonio del fallito attraverso la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili, per cui vengono ad essere sanzionate la sottrazione e la falsificazione delle scritture, nonché la loro tenuta in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

Ai fini dell’integrazione della condotta di bancarotta fraudolenta documentale,

secondo la Corte di Cassazione non è necessario  che il soggetto sia cosciente dello stato insolvenza dell’azienda, né che abbia agito al fine di cagionare danno ai creditori.

In sostanza  il delitto di bancarotta fraudolenta documentale è integrato non soltanto quando la ricostruzione delle vicende patrimoniali sia reso impossibile a causa delle modalità con cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti svolti dagli organi fallimentari siano stati intralciati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza.

 La bancarotta fraudolenta è prevista e punita dal Regio Decreto del 16 marzo 1942, è un reato di mero pericolo in cui l’eventuale verificarsi dell’evento rileva limitatamente ai fini della individuazione e valutazione della gravità del fatto. Ai fini dell’integrazione del reato, è sufficiente che si sia determinato un pericolo per le ragioni creditorie, non è richiesto un effettivo pregiudizio per i creditori, ma solo la messa in pericolo del loro interesse all’integrità della garanzia generica rappresentata dal patrimonio del debitore ai sensi dell’art. 2740 c.c. (Cass. Pen., Sez. V, Sentenza del 25.08.20056, n. 29431).

L’articolo 39 comma 2 lettera c), specifica che in caso di indisponibilità delle scritture contabili per causa di forza maggiore, l’ufficio determinerà induttivamente il reddito avvalendosi altresì di presunzioni semplici. La giurisprudenza è altresì concorde nel ritenere esistente, in capo al contribuente, l’obbligo di adoperarsi, successivamente all’evento dannoso, per la ricostruzione dei dati e delle scritture perse.

Nel momento in cui un soggetto decide di esercitare un’attività commerciale è tenuto a compilare, tenere e conservare determinati libri contabili. La forma giuridica con cui si sceglie di svolgere l’attività d’impresa ha notevoli ripercussioni anche sulla complessità delle scritture e dei libri contabili previsti dall’ordinamento per finalità amministrative, legali e fiscali. Si rende quindi “responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale l’imprenditore che falsifica, distrugge o sottrae i libri contabili al fine di procurarsi un ingiusto profitto, danneggiando nel contempo i suoi creditori” (Cassazione penale, n. 24059/2016).

Bancarotta documentale semplice e fraudolenta. La bancarotta fraudolenta non è l’unica ipotesi che configura il reato di bancarotta. Infatti, la giurisprudenza individua un’ulteriore ipotesi: quella della bancarotta semplice. Anch’essa, come la bancarotta fraudolenta, può essere: 

Propria (art. 217 della Legge Fallimentare)

Reati stradali (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, omicidio e lesioni stradali);

Reati associativi (associazione per delinquere semplice e finalizzata al traffico di stupefacenti);

Responsabilità medica per morte o lesioni personali;

Stupefacenti (coltivazione, cessione, detenzione);

Armi, munizioni ed esplosivi (porto abusivo, divieto detenzione, );

Reati contro il patrimonio (truffa, appropriazione indebita, furto, ricettazione, usura, riciclaggio);

Reati contro la persona (lesioni personali dolose e colpose, rapina, omicidio colposo, volontario e preterintenzionale, violenza privata, rissa);

Reati contro le “vittime vulnerabili” (maltrattamenti in famiglia, stalking, violazione obblighi assistenza familiare, violenza sessuale, pornografia, revenge porn);