SEQUESTRO PROBATORIO PENALE AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA

SEQUESTRO PROBATORIO PENALE AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA

051 6447838

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  • E’ diffuso nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui anche la funzione “cautelare” del sequestro, strumentale rispetto al successivo provvedimento di merito, non è sganciata dai principi di adeguatezza e proporzionalità (cfr., Sez. 4, n. 18603 del 21/03/2013, P.M. in proc. Camerini, Rv. 237327, che, in motivazione, ha chiarito come i principi di “adeguatezza”, “proporzionalità” e “gradualità”, previsti dall’art. 275 c.p.p., come criteri di scelta delle misure cautelari personali, debbano essere applicati anche alle cautele reali. Ciò “al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata”; nello stesso senso, fra le altre, Sez. 6, n. 10153 del 18/10/2012, (dep. 2013), Colì, Rv. 254526; Sez. 5, n. 8152 del 21/01/2010, Magnano, Rv. 246103 e, più recentemente, Sez. 6, n. 12515 del 27/01/2015, Picheca, Rv. 263616).
  • Il principio di proporzione, certamente ancorato alla disciplina delle cautele personali nel procedimento penale ed alla tutela dei diritti inviolabili, ha nel sistema una portata più ampia; esso travalica il perimetro della libertà individuale per divenire termine necessario di raffronto tra la compressione dei diritti quesiti e la giustificazione della loro limitazione.
  • In ambito sovranazionale, il principio in esame è ormai affermato tanto dalle fonti dell’Unione (cfr. par. 3 e 4 dell’art. 5 TUE, art. 49 par. 3 e art. 52 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali; sul punto, cfr., Sez. 3, n. 42178 del 29/09/2009, Spini, Rv. 245172), che dal sistema della CEDU. In tal senso è condivisibile quanto affermato in dottrina, e cioè che il rango conferito dall’ordinamento interno alle fonti sovranazionali consente di affermare che, qualunque sia la natura secondo cui sono costruite – sostanziale o processuale – le tutele dei diritti, si deve tenere conto del cd. test di proporzionalità.
  • Il principio in esame è inoltre capace di fungere da guida per lo sviluppo futuro della materia, in diversi ambiti: in particolare, per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali, oggetto primario delle disposizioni normative processuali penali.
  • Si può tuttavia affermare che, anche là dove non entri espressamente in gioco il tema dei diritti fondamentali, il principio di proporzionalità rappresenti un utile termine di paragone per lo sviluppo di soluzioni ermeneutiche e, ancor prima, di nuovi modelli di ragionamento giuridico. In tal senso, si sostiene acutamente, il principio di proporzionalità assolve ad una funzione strumentale per un’adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, ed ad una funzione finalistica, come parametro per verificare la giustizia della soluzione presa nel caso concreto.
  • E’ ragionevole ritenere, dunque, che anche il senso e la portata del nesso di strumentalità tra bene e condotta criminosa deve essere valutato e risolto attraverso il test di proporzionalità ed adeguatezza, al fine di saggiare, come detto, la correttezza della soluzione.

Cassazione Penale

sez. VI

Sentenza 11/09/2019, n. 37639

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Presidente –

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere –

Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere –

Dott. SILVESTRI Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.T., nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza emessa l’08/01/2019 dal Tribunale della Libertà di Foggia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Silvestri Pietro;

udito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. ANIELLO Roberto, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;

udito il difensore dell’indagato, avv. Gabriella Abiuso, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

  1. Il Tribunale della libertà di Foggia ha confermato il decreto di sequestro probatorio, disposto a seguito di perquisizione, avente ad oggetto “un PC portatile, documentazione varia e due penne USB”, rinvenuti presso lo studio professionale e l’abitazione di B.T., assessore del Comune di Cerignola, indagato per il reato di concussione: i fatti riguarderebbero alcune gare di appalto per le quali si sarebbe posta “l’esigenza di approfondimenti investigativi al fine di avere un riscontro sulle modalità di aggiudicazione e verificare se l’azione amministrativa sia stata piegata al perseguimento di personali interessi economici” (così l’ordinanza).

  2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato articolando un unico motivo con cui lamenta violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 247 e 253 c.p.p., e vizio di motivazione.

Il provvedimento impugnato sarebbe viziato per non avere chiarito il Tribunale: a) quale sarebbe il nesso di pertinenza tra le cose sequestrate ed il reato per cui si procede e, quindi, la finalità probatoria perseguita; b) perchè il decreto sarebbe legittimo pur non avendo chiarito in cosa consisterebbe la condotta penalmente rilevante attribuibile all’indagato; c) perchè, nella specie, il sequestro sarebbe conforme al principio di proporzionalità. 

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il ricorso è fondato.

  2. Dall’ordinanza impugnata emerge che la perquisizione, prodromica al provvedimento di sequestro impugnato, fu disposta “al fine di ricercare documenti, cartacei o informatici, contenenti dati relativi alle dazioni concussive…. Tali attività di indagine sono state eseguite anche nei confronti di B., iscritto nel registro delle indagini,… e per tali ragioni, tenuto conto della fase ancora iniziale delle indagini, potenzialmente coinvolto nelle vicende legate alle gare d’appalto oggetto di indagine”(così testualmente l’ordinanza impugnata).

Dal decreto di perquisizione si evince inoltre che il mezzo di ricerca della prova fu disposto in ragione del reato di concussione, ipotizzato nei confronti di più imprenditori, “o di qualunque altro soggetto anche solo temporaneamente presente nei luoghi perquisendi”.

  1. Quella del Tribunale della libertà è una decisione assunta con una motivazione gravemente carente in relazione ad un provvedimento di sequestro probatorio a sua volta disposto ed eseguito in violazione di legge.

Il sequestro probatorio deve essere motivato e la motivazione del provvedimento deve necessariamente dare conto innanzitutto del “fumus commissi delicti” in relazione al quale si procede.

Ciò che deve essere spiegato dall’Autorità giudiziaria procedente è l’astratta configurabilità del reato ipotizzato in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non certo nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell’accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato in modo da chiarire la ragione per cui è utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria (Sez. U., n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657; tra le tante, Sez. 5, n. 13594 del 22/02/2015, Gattuso, Rv. 262898, secondo cui l’obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose ad esso pertinenti ed alla concreta finalità probatoria perseguita, con l’apposizione del vincolo reale, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonchè alla natura del bene che si intende sequestrare; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007).

Ancorchè non debba tradursi in un sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, ciò che deve essere verificata è la possibilità concreta di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato, non potendosi ritenere sufficiente la mera “postulazione” della sua esistenza da parte del P.M. ovvero la prospettazione esplorativa di indagine rispetto ad una notizia di reato.

L’Autorità Giudiziaria, tenuto conto dello stato del procedimento, deve rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, spiegando la congruenza dell’ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti che si intendono accertare (Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, Rv. 253508; Sez. 6, n. 45591 del 24/10/2013, Rv. 257816; Corte Cost., ord. n. 153 del 2007).

Qualsiasi sia l’indirizzo giurisprudenziale che si intenda recepire sul quantum di motivazione sia necessaria e sufficiente in tema di verifica del “fumus delitti”, non vi è dubbio che un’ipotesi astratta di reato deve essere configurata, atteso che ciò solo consente di verificare la causa giustificatrice per la quale si sottopone a sequestro un determinato bene ed il nesso di pertinenza probatoria tra quel bene ed il reato.

  1. La Procura della Repubblica procedente ed il Tribunale della libertà di Foggia non hanno fatto corretta applicazione di principi indicati.

3.1. Il decreto impositivo del vincolo cautelare e l’ordinanza impugnata, al di la del richiamo agli artt. 110 e 317 c.p., sono totalmente silenti in ordine anche solo alla mera descrizione, seppur sommaria, della fattispecie per cui si procede nei riguardi di B. e tale anemia motivazionale attribuisce al mezzo di ricerca della prova una finalità meramente esplorativa; non sono stati indicati, nemmeno sommariamente: 1) rispetto ad un decreto onnicomprensivo, quanti e quali episodi concussivi sarebbero attribuibili al ricorrente; 2) in cosa sarebbe consistita la condotta dell’indagato a titolo di compartecipazione criminosa; 3) quali sarebbero le coordinate spazio – temporali in cui i reati in questione sarebbero stati compiuti; 4) quali sarebbero nella specie gli elementi costitutivi del reato e quale il male ingiusto prospettato.

Tali carenze attribuiscono al mezzo di ricerca della prova, come detto, una finalità meramente esplorativa non ammessa dalla legge.

A differenza di quanto sostenuto dal Tribunale del riesame, sono inadeguati ed insufficienti il richiamo agli articoli di legge che si assumono violati, ed “agli atti indagine”, perchè, da una parte, detto richiamo non consente di comprendere nulla in ordine alle ragioni concrete che hanno indotto il pubblico ministero a disporre il provvedimento e, dall’altra, si prestano a giustificare, a posteriori e, dunque, in maniera non consentita, qualunque esito dell’attività di ricerca del prova, come è accaduto nel caso di specie.

Pur nella consapevolezza della esistenza di pronunce difformi nella giurisprudenza di legittimità, alcune delle quali ritengono, in tema di motivazione del decreto di sequestro probatorio, necessaria, ma anche sufficiente, per consentire l’esercizio del diritto di difesa, l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e le finalità investigative per le quali il vincolo è disposto (Sez. 2, n. 41360 del 16/09/2015, Pettinari, Rv. 262273; nello stesso senso Sez. 2, n. 2787 del 03/12/2015, dep. 2016, Zhiding Hu, Rv. 265776), ritiene il Collegio, conformemente ad altro indirizzo che l’obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose ad esso pertinenti ed alla concreta finalità probatoria perseguita, con l’apposizione del vincolo reale, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonchè alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, nè la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, nè la finalità probatoria perseguita. (cfr., fra le altre, Sez. 3, n. 3604 del 16/01/2019, Spinelli, Rv. 275688; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781; Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Gattuso, Rv. 262898) 3.2. La carenza di motivazione in ordine al requisito del “fumus” non consente di comprendere nemneno perchè si siano sequestrati quei determinati beni, cioè per quali ragioni le cose sottoposte a vincolo costituirebbero, nella specie, corpo di reato ovvero cose pertinenti al reato per cui si procede; nè è chiaro cosa sia stato trovato all’interno del computer, cosa all’interno delle due penne USB, cosa materialmente sia stato sequestrato.

Nella specie sono stati sovrapposti res che fungono da contenitore (il p.c., le chiavette USB) e res “contenute”, di cui non si sa nulla e che dovrebbero assumere la qualifica di cose pertinenti al reato.

3.3. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno ancora una volta chiarito come il decreto di sequestro probatorio, anche se abbia ad oggetto cose costituenti corpo del reato, debba contenere una specifica motivazione della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548).

Principi sovrapponibili valgono anche per il sequestro delle cose pertinenti al reato.

E’ noto come la formula “cose pertinenti al reato” di cui all’art. 321 c.p.p., comma 1, abbia un significato scarsamente delimitativo e come il legislatore, a differenza di quanto fatto in relazione alla nozione di “corpo del reato”, non abbia definito quella di “cose pertinenti”, affidando questo compito alla interpretazione giurisprudenziale.

Si è chiarito in giurisprudenza come la nozione di “cosa pertinente al reato”, che delinea l’ambito operativo del sequestro preventivo, abbia una portata più ampia di quella impiegata nell’art. 253 c.p.p., comprendendo essa anche il corpo del reato e, oltre a qualunque cosa sulla quale o a mezzo della quale il reato fu commesso o che ne costituisce il prezzo, il prodotto o il profitto, anche quelle cose legate indirettamente alla fattispecie criminosa (Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, Rv. 259850; Sez. 2, n. 34986 del 19/06/2013, Pini, Rv. 256100; Sez. 2, n. 17372 del 22/01/2009, Romeo e altri, Rv. 244342).

In tal senso, la strumentalità del bene alla condotta criminosa è uno dei canoni di valutazione della pertinenza.

La strumentalità, tuttavia, è astrattamente configurabile in un numero pressocchè indefinito di casi e ciò impone di attribuire a detto requisito un significato conforme ai principi generali di adeguatezza e proporzionalità sottesi al sistema delle misure cautelari, anche reali.

3.4. E’ diffuso nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui anche la funzione “cautelare” del sequestro, strumentale rispetto al successivo provvedimento di merito, non è sganciata dai principi di adeguatezza e proporzionalità (cfr., Sez. 4, n. 18603 del 21/03/2013, P.M. in proc. Camerini, Rv. 237327, che, in motivazione, ha chiarito come i principi di “adeguatezza”, “proporzionalità” e “gradualità”, previsti dall’art. 275 c.p.p., come criteri di scelta delle misure cautelari personali, debbano essere applicati anche alle cautele reali. Ciò “al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata”; nello stesso senso, fra le altre, Sez. 6, n. 10153 del 18/10/2012, (dep. 2013), Colì, Rv. 254526; Sez. 5, n. 8152 del 21/01/2010, Magnano, Rv. 246103 e, più recentemente, Sez. 6, n. 12515 del 27/01/2015, Picheca, Rv. 263616).

Il principio di proporzione, certamente ancorato alla disciplina delle cautele personali nel procedimento penale ed alla tutela dei diritti inviolabili, ha nel sistema una portata più ampia; esso travalica il perimetro della libertà individuale per divenire termine necessario di raffronto tra la compressione dei diritti quesiti e la giustificazione della loro limitazione.

In ambito sovranazionale, il principio in esame è ormai affermato tanto dalle fonti dell’Unione (cfr. par. 3 e 4 dell’art. 5 TUE, art. 49 par. 3 e art. 52 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali; sul punto, cfr., Sez. 3, n. 42178 del 29/09/2009, Spini, Rv. 245172), che dal sistema della CEDU. In tal senso è condivisibile quanto affermato in dottrina, e cioè che il rango conferito dall’ordinamento interno alle fonti sovranazionali consente di affermare che, qualunque sia la natura secondo cui sono costruite – sostanziale o processuale – le tutele dei diritti, si deve tenere conto del cd. test di proporzionalità.

Il principio in esame è inoltre capace di fungere da guida per lo sviluppo futuro della materia, in diversi ambiti: in particolare, per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali, oggetto primario delle disposizioni normative processuali penali.

Si può tuttavia affermare che, anche là dove non entri espressamente in gioco il tema dei diritti fondamentali, il principio di proporzionalità rappresenti un utile termine di paragone per lo sviluppo di soluzioni ermeneutiche e, ancor prima, di nuovi modelli di ragionamento giuridico. In tal senso, si sostiene acutamente, il principio di proporzionalità assolve ad una funzione strumentale per un’adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, ed ad una funzione finalistica, come parametro per verificare la giustizia della soluzione presa nel caso concreto.

E’ ragionevole ritenere, dunque, che anche il senso e la portata del nesso di strumentalità tra bene e condotta criminosa deve essere valutato e risolto attraverso il test di proporzionalità ed adeguatezza, al fine di saggiare, come detto, la correttezza della soluzione.

Pur in presenza di indirizzi giurisprudenziali diversi, è condivisibile quanto ritenuto da una parte della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è necessario un esame particolarmente rigoroso sul rapporto che lega la cosa al reato ed è altresì necessario, quando il legame prospettato sia di natura funzionale, che tale rapporto non sia meramente occasionale (Cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 33045 del 25/01/2018, Mazza; Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014 Denaro, cit; nello stesso senso, sostanzialmente, Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, F., Rv. 269374; Sez. 5, n. 12064 del 16/12/2009, dep. 2010, Marcante, Rv. 246881, che fanno riferimento alla necessità che il bene oggetto di sequestro preventivo debba caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la “res” ed il reato commesso).

La verifica del nesso di funzionalità non occasionale tra il bene e la condotta deve essere, inoltre, maggiormente rigorosa nei casi in cui il bene appartenga ad un soggetto terzo, rispetto all’indagato, nei cui confronti nessun coinvolgimento nell’attività criminosa è stato ipotizzato.

3.5. Nel caso di specie, il decreto di sequestro e l’ordinanza impugnata non consentono di chiarire per quale reato in concreto si stia procedendo e sono, conseguentemente, privi di motivazione: 1) sulla concreta individuazione dei beni da sottoporre a sequestro; 2) sul perchè detti beni dovrebbero considerarsi corpo del reato o cose pertinenti al reato; 3) su quale sia la finalità probatoria perseguita attraverso la sottoposizione al vincolo dei beni in questione rispetto ai reati per cui si starebbe procedendo.

  1. Il provvedimento di sequestro e l’ordinanza del Tribunale della libertà di Foggia devono dunque essere annullati senza rinvio con conseguente restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto. 

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata ed il decreto di sequestro probatorio impugnato.

Dispone l’immediata restituzione di quanto in sequestro. Manda al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia per l’esecuzione.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria, il 11 settembre 2019.

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Originally posted 2020-03-02 18:09:39.