SEQUESTRO PENALE PER EQUIVALENTE CASS SEZ UNITE 2022 IMPORTANTISSIMA
dell’applicabilità al sequestro, nella specie operato, dei limiti di pignorabilità di cui all’art. 545 cod. proc. civ
immutato il punto sollevato con i motivi dell’appello cautelare, ovvero quello dell’applicabilità al sequestro, nella specie operato, dei limiti di pignorabilità di cui all’art. 545 cod. proc. civ., legittima è stata, sul piano processuale, la scelta del Tribunale di Ascoli Piceno di individuare come dirimente, ai fini del rigetto, rispetto ad ogni altra considerazione, l’adesione all’indirizzo giurisprudenziale enunciativo della radicale inapplicabilità, sul piano penale, della norma processualcivilistica in questione.
D’altra parte l’adozione, da parte del tribunale, di un indirizzo esegetico che, essendo radicalmente avverso alla trasposizione, sul terreno del sequestro preventivo, dei limiti alla pignorabilità dei beni stabiliti dal codice di rito civile, giunge ad approdi di segno opposto rispetto alla opzione in precedenza adottata dal giudice per le indagini preliminari., non determina una violazione, peraltro neppure sollevata, del principio del divieto di reformatio in peius: è infatti principio consolidato, nella giurisprudenza della Corte, quello per cui un tale divieto debba riguardare esclusivamente il dispositivo della decisione ed il suo concreto contenuto afflittivo, ma non anche la motivazione, che ben può quindi, anche nel caso di gravame del solo imputato, contenere una più grave valutazione, sia in termini di fatto che di diritto (Sez. 3, n. 3070 del 08/09/2016, Bona e altro, Rv. 268893; Sez.4, n. 3447 del 03/10/2007, deP.2008, P., Rv.238738).
- Ravvisata dunque, quanto al primo motivo, la inesistenza di una omessa motivazione come denunciata dai ricorrenti, va esaminata la seconda doglianza, con la quale, invece, viene posto in discussione esattamente il merito della esegesi dei rapporti tra limiti alla pignorabilità dei beni e sequestro preventivo per equivalente prescelta dal provvedimento impugnato.
- Appare necessario rammentare preliminarmente, quanto al versante civilistico della questione rimessa, che l’art. 545 cod. proc. civ., collocato nell’ambito della disciplina dell’espropriazione presso terzi (Libro III, Titolo II, Capo III, cod. proc. civ.), contempla limiti di diversa intensità alla pignorabilità dei crediti in considerazione della natura sia di questi ultimi che dei crediti “antagonisti”. In particolare, il secondo comma dell’art. 545 cod. proc. civ. prevede un regime di assoluta impignorabilità per i crediti volti a soddisfare esigenze vitali o particolari bisogni dell’esecutato (si tratta dei crediti aventi ad oggetto sussidi di povertà, maternità, malattia o funerali), mentre i restanti commi riguardano, invece, i crediti soggetti ad un regime di pignorabilità relativa nell’ambito del quale sono contemplati differenti condizioni e limiti in base alla specifica natura del credito o della somma da pignorare. Segnatamente, per quanto qui rileva, il terzo e il quarto comma prevedono un differente limite alla pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a cause di licenziamento, contemplandosi una diversa soglia di pignorabilità correlata alla natura del credito azionato.
Ove si tratti di crediti alimentari, tali somme sono, infatti, pignorabili nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato; ove, invece, il credito azionato riguardi “tributi dovuti allo Stato” o ogni altro credito, tali somme sono pignorabili nei limiti di un quinto.
La norma prevede, inoltre, al quinto comma, un innalzamento della quota pignorabile fino alla metà del complessivo ammontare del credito retributivo, in caso di concorso delle cause di credito. Va inoltre, da subito, aggiunto che la Corte costituzionale, investita più volte della questione di legittimità costituzionale di tale norma, ha chiarito che la ratio sottesa all’art. 545 cod. proc. civ. è quella di contemperare la protezione del credito con l’esigenza del lavoratore di avere, attraverso una retribuzione congrua, un’esistenza libera e dignitosa (tra le tante, Corte cost., sentenze nn. 20 del 1968 e 248 del 2015). Si è, infatti, affermato che la facoltà di escutere il debitore non può essere sacrificata totalmente, anche se la privazione di una parte del salario è un sacrificio che può essere molto gravoso per il lavoratore scarsamente retribuito.
Pertanto, con l’art. 545 cod. proc. civ. il legislatore si sarebbe dato carico di contemperare i contrapposti interessi, contenendo in limiti angusti la somma pignorabile “e graduando il sacrificio in misura proporzionale all’entità della retribuzione”: chi ha una retribuzione più bassa, infatti, sarebbe colpito in misura proporzionalmente minore (Corte cost., sentenze nn.20 del 1968; 102 del 1974, 209 del 1975). Anche con riferimento agli emolumenti pensionistici, il settimo comma dell’art. 545, introdotto dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, persegue un analogo scopo di bilanciamento tra l’interesse del creditore e quello del debitore a preservare dall’azione esecutiva un minimo del trattamento pensionistico necessario alle sue esigenze di vita. La norma prevede, infatti, un regime “misto” per le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza: assoluto fino alla concorrenza della misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà; e relativo, secondo la disciplina prevista dai commi 3, 4 e 5, per la parte eccedente tale ammontare.
CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite penali, sentenza n. 26252 depositata il 7 luglio 2022 – I limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato
Originally posted 2022-09-12 07:46:45.