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SEQUESTRO COMPUTER I PRINCIPI DELLA SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Sentenza 20 luglio – 7 settembre 2017, n. 40963

SEQUESTRO COMPUTER I PRINCIPI DELLA SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Sentenza 20 luglio – 7 settembre 2017, n. 40963

 

 

SEQUESTRO COMPUTER I PRINCIPI DELLA SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Sentenza 20 luglio – 7 settembre 2017, n. 40963

SEQUESTRO COMPUTER I PRINCIPI DELLA SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Sentenza 20 luglio – 7 settembre 2017, n. 40963

QUESITO : Se sia inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti”. 

 

E’ ammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l’interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati”. 

 

reati informatici
reati informatici

 

 

I riferimenti alla copia dei dati ed al mantenimento della loro originaria integrità introdotti dalla legge n. 48 del 2008 riguardano le cosiddette copie-immagine (la cui integrità ed identità all’originale è assicurata dalla funzione crittografica di “hash” alla stregua di un’impronta) ed è evidente, dal momento che, riguardando la legge suddetta la criminalità informatica, l’acquisizione e conservazione del dato informatico deve assicurare la possibilità di successive analisi nello stato e nelle condizioni nelle quali esso si trovava all’interno del sistema attraverso la creazione, appunto, di un “clone”.

successioni avvocato specializzato
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Può peraltro verificarsi l’ipotesi in cui tale necessità non sia avvertita, essendo sufficiente la mera copia del contenuto del dato informatico mediante estrapolazione dello stesso in una copia priva delle suddette caratteristiche. 

Una simile distinzione è presente nel D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) laddove, nell’art. 1, oltre a distinguere, al comma 1, il “documento informatico” dal “documento analogico” (rispettivamente, nel comma 1, lett. p e p-bis) a seconda che la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti sia o meno inserita in un documento elettronico che ne contiene la rappresentazione informatica, definisce, nella lett. i-quater, la “copia informatica” di documento informatico (“il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari”) e la distingue dal “duplicato informatico” di cui alla lett. i-quinquies (“il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario”), operando, peraltro, una analoga distinzione tra “copia informatica di documento analogico” e “copia per immagine su supporto informatico di documento analogico”, laddove la prima è “il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto” e la seconda “il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto”. 

Va tuttavia posto in evidenza che, sulla base delle disposizioni in precedenza esaminate e delle diverse esigenze investigative che rendono necessario il sequestro, la distinzione tra “copia-immagine” (o “clone”) e semplice copia non sembra sufficiente per definire i termini della questione, dovendosi anche distinguere i casi in cui la apprensione riguardi, essenzialmente, il dato informatico in relazione al suo contenuto, in quanto rappresentativo di atti o fatti, dunque quale vero e proprio documento, la cui particolarità è data soltanto dalle modalità di acquisizione e conservazione. 

  1. In definitiva, alla luce delle considerazioni sopra esposte, riguardo ai dati ed ai sistemi informatici possono verificarsi diverse situazioni, in precedenza individuate, rispetto alle quali il sequestro probatorio, secondo le diverse necessità, può colpire il singolo apparato, il dato informatico in sè, ovvero il medesimo dato quale mero “recipiente” di informazioni.

Se, per quanto riguarda la prima ipotesi, è indubbio che l’interesse ad ottenere la restituzione va riferito all’intero apparato o sistema in quanto tale, perchè specifico oggetto del sequestro, nella seconda, invece, la materiale apprensione riguarda il dato come cristallizzato nel “clone” identico all’originale e, perciò, da esso indistinguibile, perchè riversato nella “copia immagine” solo per preservarne l’integrità e l’identità alle condizioni in cui si trovava al momento del prelievo e consentire successive verifiche o accertamenti tecnici. 

In tale caso l’interesse alla restituzione riguarda, appunto, il dato in sè e non anche il supporto che originariamente lo conteneva o quello sul quale è trasferito il “clone”, sicchè la mera restituzione del supporto non può considerarsi come esaustiva restituzione della cosa in sequestro; e ciò trova conferma anche nella ricordata definizione di “sequestro” offerta dalla convenzione di Budapest. 

Diverso è invece il caso in cui un atto o un documento si presenti sotto forma di dato informatico, non rilevando, in tali casi, il dato in sè, bensì quanto in esso rappresentato, come avviene per i documenti cartacei, ben potendosi distinguere, in tali casi, le copie dall’originale, che in questo caso sarà rappresentato dal documento elettronico originariamente formato ed univocamente identificabile. 

  1. Se questa è, dunque, la distinzione che deve operarsi, è evidente che nei primi due casi ipotizzati non può trovare applicazione l’art. 258 c.p.p., che riguarda espressamente i documenti, mentre tale disposizione andrebbe considerata quando il dato informatico può essere ricondotto entro la nozione di atto o documento, nel qual caso andrebbero apprezzate le conclusioni cui è pervenuta la sentenza Tchmil.

Occorre però rilevare, a tale proposito, che la sentenza Tchmil non ha affatto preso in esame l’ipotesi, sulla quale parte della giurisprudenza successiva ha focalizzato l’attenzione, in cui il documento, sia esso informatico o di altro tipo, “trasferisca il proprio valore anche sulla copia”, venendo così in gioco l’interesse alla “disponibilità esclusiva del “patrimonio informativo”” cui fa riferimento l’ordinanza di rimessione, poichè esso non verrebbe meno con la mera restituzione fisica di quanto oggetto di sequestro. 

  1. E’ indubbio che, in tali casi, la restituzione non può considerarsi risolutiva, dal momento che la mera reintegrazione nella disponibilità della cosa non elimina il pregiudizio, conseguente al mantenimento del vincolo sugli specifici contenuti rispetto al contenitore, incidente su diritti certamente meritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza o al segreto.

Vanno a tale proposito considerate le indicazioni fornite dalla Corte EDU, che anche le pronunce successive alla sentenza Tchmil hanno valorizzato, concernenti non soltanto il fattore tempo come parametro di valutazione della correttezza di un sequestro (come ricordato da Sez. 6, n. 53168 del 2016, Amores, cit. la quale richiama Corte EDU 07/06/2007, Smirnov c. Russia, nonchè Corte EDU 19/06/2014, Draghici c. Portogallo), ma anche il diritto alla libertà di espressione di cui all’art. 10 CEDU, in particolare, la tutela della segretezza delle fonti giornalistiche (Sez. 6, n. 24617 del 2015, Rizzo, cit., richiama Corte EDU, Grande Camera, 14/09/2010, Sanoma Uitgevers, B.V. contro Paesi Bassi, ma v. anche Corte EDU 19/01/2016, Gulcu c. Turchia), nonchè, con riferimento all’art. 8 della Convenzione, il diritto al rispetto della vita privata e familiare (Corte EDU, 22/5/2008, Ilya Stefanov c. Bulgaria; 02/04/2015, Vinci Construction et GTM Genie Civil et Services c. Francia). 

La Corte EDU ha tenuto dunque in considerazione la inevitabile incidenza degli atti di indagine aventi ad oggetto dati sensibili e, in un caso, ha espressamente evidenziato, riconoscendo la legittimità del procedimento, in una ipotesi di sequestro di documenti e file estratti da computer aziendali, la necessità di un pieno contraddittorio quanto ai documenti acquisiti e la possibilità di impugnare il sequestro davanti ad un giudice. 

Può in definitiva ritenersi che, in tali casi, nonostante la restituzione del supporto sul quale il dato è contenuto, permanga comunque un interesse all’impugnazione del provvedimento ablativo per la verifica della sussistenza dei presupposti applicativi. 

Deve tuttavia trattarsi di un interesse concreto ed attuale, specifico ed oggettivamente valutabile sulla base di elementi univocamente indicativi della lesione di interessi primari conseguenti alla indisponibilità delle informazioni contenute nel documento, la cui sussistenza andrà dimostrata, non potendosi ritenere sufficienti allo scopo generiche allegazioni. 

Deve conseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto: 

E’ ammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l’interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati”. 

Originally posted 2018-04-27 18:18:10.