SEGNALI TRADING finalizzata all’esecuzione automatica CONSOB

 

 

SEGNALI TRADING SANZIONI CONSOB

 

Signal Trader Ltd, tramite il sito www.signaltrade.com, in assenza di autorizzazione, ha rivolto al pubblico degli investitori italiani un’attività finalizzata all’esecuzione automatica, a valere sui conti dei clienti, dei c.d. “segnali operativi” o “segnali di trading”, idonea a delineare lo schema operativo conosciuto come “mirror trading

 

ecobonus pericoli penali e civili
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RILEVATO che, in esito agli accertamenti ispettivi svolti dalla Consob tra ottobre 2015 e agosto 2016 è emerso che I.S. Signal Trader Ltd, tramite il sito www.signaltrade.com, in assenza di autorizzazione, ha rivolto al pubblico degli investitori italiani un’attività finalizzata all’esecuzione automatica, a valere sui conti dei clienti, dei c.d. “segnali operativi” o “segnali di trading”, idonea a delineare lo schema operativo conosciuto come “mirror trading”;

CONSIDERATO che tale attività di esecuzione automatica di “segnali trading” su strumenti finanziari (c.d. “mirror trading”) integra, secondo l’orientamento espresso dall’ESM

RILEVATO che, con note del 13 e 27 luglio 2016, la Divisione Tutela del Consumatore (“DTC”) ha richiamato l’attenzione della società I.S. Signal Trader Ltd evidenziando, tra l’altro, che lo svolgimento dell’attività di esecuzione “automatica” di “segnali di trading” (c.d. “mirror trading”) integra la prestazione del servizio di investimento di gestione di portafogli e che, in generale, l’esercizio professionale nei confronti del pubblico italiano dei servizi di investimento è riservato a intermediari autorizzati;

 

 

 

Delibera n. 20331

Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti dei sig.ri xxxxx, nonché, a titolo di responsabile in solido, della I.S. Signal Trader ltd per violazione dell’art. 18, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito “TUF”);

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e le successive modificazioni;

VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e, in particolare, l’art. 18, comma 1, secondo cui “l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche”;

RILEVATO che, in esito agli accertamenti ispettivi svolti dalla Consob tra ottobre 2015 e agosto 2016 è emerso che I.S. Signal Trader Ltd, tramite il sito www.signaltrade.com, in assenza di autorizzazione, ha rivolto al pubblico degli investitori italiani un’attività finalizzata all’esecuzione automatica, a valere sui conti dei clienti, dei c.d. “segnali operativi” o “segnali di trading”, idonea a delineare lo schema operativo conosciuto come “mirror trading”;

CONSIDERATO che tale attività di esecuzione automatica di “segnali trading” su strumenti finanziari (c.d. “mirror trading”) integra, secondo l’orientamento espresso dall’ESM

RILEVATO che, con note del 13 e 27 luglio 2016, la Divisione Tutela del Consumatore (“DTC”) ha richiamato l’attenzione della società I.S. Signal Trader Ltd evidenziando, tra l’altro, che lo svolgimento dell’attività di esecuzione “automatica” di “segnali di trading” (c.d. “mirror trading”) integra la prestazione del servizio di investimento di gestione di portafogli e che, in generale, l’esercizio professionale nei confronti del pubblico italiano dei servizi di investimento è riservato a intermediari autorizzati;

VISTE le note datate 6 settembre 2016, 14 ottobre 2016 e 10 novembre 2016, con cui la società I.S. Signal Trader Ltd ha fatto pervenire talune precisazioni in merito ai fatti contestati;

RILEVATO che, in seguito alla richiesta di cooperazione internazionale, è emerso che i xxxxxnel periodo oggetto di contestazioni, hanno rivestito la carica di director della I.S. Signal Trader, società iscritta nel registro delle imprese di Cipro;

VISTA la nota del 27 aprile 2017, notificata tra il e il 7 giugno 2017 e il 29 giugno 2017, con cui la DTC, in relazione ai fatti sopra esposti, ha contestato

 I.S. Signal Trader Ltd. ed alla medesima Società a titolo di responsabile in solido, la violazione dell’art. 18, comma 1, del d. lgs. n. 58/1998;

RILEVATO che gli interessati hanno richiesto l’accesso agli atti del procedimento con note del 5 luglio 2017 e che gli atti del procedimento sono stati trasmessi il successivo 13 luglio;

RILEVATO che con distinte note datate 21 luglio 2017 le parti hanno altresì formulato istanze di proroga del termine per la presentazione delle deduzioni e che dette istanze sono state riscontrate positivamente in data 26 luglio 2017;

ESAMINATE le deduzioni delle parti pervenute con memoria congiunta del 30 agosto 2017;

VISTA la Relazione dell’Ufficio Sanzioni Amministrative del 10 gennaio 2018, con la quale il medesimo ha ritenuto accertato l’illecito contestato, formulando conseguenti proposte in ordine alla quantificazione della sanzioni;

VISTA la nota del 10 gennaio 2018 con cui è stata trasmessa alle parti copia della Relazione con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione della sanzione;

VISTA la nota del 9 febbraio 2018 con cui le parti hanno presentato le proprie controdeduzioni scritte in replica alle proposte ed alla determinazione della sanzione contenute nella citata Relazione USA;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni lasciano immutato il quadro fattuale emerso nell’ambito dell’attività istruttoria e confermato dall’Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTO che, sulla base delle evidenze in atti, emergono elementi idonei a ritenere accertato che, almeno dal 18 luglio 2013 al 23 dicembre 2015, la società I.S. Signal Trader ha posto in essere un’attività riservata ai soggetti abilitati, avendo svolto, in assenza di autorizzazione, un’attività riconducibile allo schema operativo denominato “mirror trading”;

RILEVATO che per la violazione dell’art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, l’art. 190, comma 1, del medesimo Decreto, nel testo vigente all’epoca dei fatti, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila;

VISTO l’art. 11 della Legge n. 689/1981, ai sensi del quale «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»;

TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata e alla diffusione delle conseguenze dannose, anche potenziali;

CONSIDERATO, riguardo alla gravità obiettiva, che:

– la violazione è stata posta in essere in periodo di oltre due anni (tra il 18 luglio 2013 e il 23 dicembre 2015);

– risulta in atti che n. 11 investitori italiani hanno investito nei servizi di trading offerti da I.S. Signal Trader;

– a fronte di ciò, sulla scorta delle dichiarazioni rese per conto della Società nel corso del procedimento, risulta che I.S. Signal Trader nel mese di settembre 2016 si è dotata di procedure finalizzate a impedire la stipula di nuovi contratti con la clientela italiana e, nel mese di dicembre 2016, ha cessato la propria attività;

RITENUTO, sotto il profilo soggettivo, che la violazione sia imputabile ai quantomeno a titolo di colpa;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di Accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

  1. sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento a ciascuno dei soggetti di seguito individuati e per l’importo per ognuno di essi indicato:

– Signal Trader Ltd, 15.000,00 euro;

– di I.S. Signal Trader Ltd, 15.000,00 euro;

– director di I.S. Signal Trader Ltd, 15.000,00 euro;

-, director di I.S. Signal Trader Ltd, 15.000,00 euro;

  1. è ingiunto alla I.S. Signal Trader Ltd con sede in 7 Florinis St. Greg Tower 6th Floor, Nicosia, Cipro, quale responsabile in solido, ai sensi dell’art. 195, comma 9, del d.lgs. n. 58/1998, nel testo vigente all’epoca dei fatti, il pagamento delle sopra indicate sanzioni amministrative pecuniarie, con obbligo di regresso nei confronti degli autori della violazione sopra nominativamente indicati.

Il pagamento delle sanzioni pecuniarie deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, ex art. 195, del TUF, alla Corte d’Appello competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di notifica.

7 marzo 2018

 

 

 

 

 

Art. 193-ter

(Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 236/2012).

 

  1. Chiunque non osservi le disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18 e 19 del regolamento (UE) n. 236/2012 e relative disposizioni attuative, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila.

 

  1. La stessa sanzione del comma 1 e’ applicabile a chi:

 

  1. a) violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento indicato al comma 1 e relative disposizioni attuative; (73)

 

  1. b) violi le misure adottate dall’autorita’ competente di cui all’articolo 4-ter ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del medesimo regolamento.

 

  1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 2, lettere a) e b), sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall’illecito quando, per le qualita’ personali del colpevole, per l’entita’ del prodotto o del profitto conseguito dall’illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

 

  1. L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta sempre la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito. Qualora non sia possibile eseguire la confisca, la stessa puo’ avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilita’ di valore equivalente.

 

  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)).((73))

 

————–

 

AGGIORNAMENTO (73)

 

Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l’art. 10, comma 2) che “Le disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall’articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell’articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall’articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche’ dal comma 3. […] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d’Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 196

(Sanzioni applicabili ai consulenti finanziari) (73)

 

  1. I soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 31, comma 4 che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali o particolari emanate in forza di esso, sono puniti, in base alla gravita’ della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: (73)

 

  1. a) richiamo scritto;

 

  1. b) sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni;

 

  1. c) sospensione da uno a quattro mesi dall’albo;

 

  1. d) radiazione dall’albo.

 

  1. Il procedimento sanzionatorio e’ retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche’ della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Le sanzioni sono applicate dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari previsto dall’articolo 31, comma 4, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall’accertamento ovvero entro trecentossessanta giorni se l’interessato risiede o ha la sede all’estero, e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresi’ chiedere di essere sentiti personalmente. (73)

 

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

DELIBERA 28 giugno 2018 

Avvio delle attivita’ istruttorie per  l’iscrizione  all’albo  unico,

con  esonero  dalla  prova  valutativa,  dei  consulenti   finanziari

autonomi e delle societa’ di consulenza  finanziaria,  nonche’  avvio

delle attivita’  istruttorie  di  vigilanza  relative  ai  consulenti

finanziari abilitati all’offerta fuori sede, ai  sensi  dell’articolo

1, comma 41, lettera b),  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208.

(Delibera n. 20503). (18A04671)

(GU n.158 del 10-7-2018)

 

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE

                     PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

 

  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, «Testo  unico

delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria»  (nel

seguito, «TUF») e successive modificazioni e integrazioni;

  Visto, in particolare, l’art. 31, comma 4, del TUF, che attribuisce

all’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo  unico  dei  consulenti

finanziari (nel  seguito,  «OCF»  o  «Organismo»)  le  competenze  in

materia di tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari;

  Viste, altresi’,  le  attribuzioni  all’Organismo  di  vigilanza  e

tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari delle competenze  in

materia di esercizio, nei confronti dei soggetti iscritti al medesimo

Albo, dei poteri di vigilanza di cui all’art. 31, comma 7,  del  TUF,

dei poteri cautelari di cui all’art. 7-septies, comma 2,  del  TUF  e

dei poteri sanzionatori di cui all’art. 196 del TUF;

  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante  disposizioni  per

la formazione annuale e pluriennale del  bilancio  dello  Stato  (nel

seguito, «legge di stabilita’ 2016»);

  Visto l’art. 10, comma 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n.

129, ai sensi del quale la data di avvio dell’operativita’  dell’Albo

unico dei consulenti finanziari e la data di avvio  dell’operativita’

dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico  dei  consulenti

finanziari, di cui all’art. 31, comma  4,  del  TUF,  sono  stabilite

dalla CONSOB con proprie delibere ai sensi della «legge di stabilita’

2016»;

  Visto l’art. 13, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148,  (come

convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  172  del  4  dicembre

2017), ai sensi del quale le  delibere  di  cui  al  citato  comma  3

dell’art. 10 del decreto legislativo 3  agosto  2017,  n.  129,  sono

adottate entro il 31 ottobre 2018 e, in ogni caso, le funzioni di cui

all’art.  1,  comma  36,  della  «legge  di  stabilita’  2016»,  sono

esercitate dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo  unico  dei

consulenti finanziari, anche in  assenza  delle  citate  delibere,  a

decorrere dal 1º dicembre 2018;

  Visto l’art. 10, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n.

129, ai sensi del quale, fino dalla data di  avvio  dell’operativita’

dell’Albo unico dei consulenti finanziari, la riserva di attivita’ di

cui all’art. 18 del TUF non pregiudica la possibilita’ per i soggetti

che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia

di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all’art.

1, comma 5, lettera f), del TUF, senza detenere  somme  di  denaro  o

strumenti finanziari di pertinenza dei clienti;

  Visto il regolamento adottato dalla CONSOB con  delibera  n.  20307

del 15 febbraio 2018 (nel seguito,  «regolamento  intermediari»)  con

cui e’ stata data attuazione, tra l’altro, alle disposizioni  di  cui

all’art. 1, comma 36, della «legge di stabilita’ 2016»;

  Vista la disciplina transitoria contenuta nell’art. 4, commi 3, 4 e

5, della propria delibera n. 20307 del 15 febbraio  2018  recante  il

«regolamento intermediari»;

  Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma  41,  della  «legge  di

stabilita’ 2016», entro sei mesi dall’adozione del regolamento  della

CONSOB attuativo, tra l’altro, delle disposizioni di cui all’art.  1,

comma 36, della citata «legge di stabilita’ 2016», la CONSOB e  l’OCF

stabiliscono con protocollo d’intesa le modalita’ operative e i tempi

del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare

attuazione al nuovo assetto statutario  e  organizzativo  nonche’  le

attivita’ propedeutiche connesse all’iscrizione,  con  esonero  dalla

prova  valutativa,  delle  persone  fisiche   consulenti   finanziari

autonomi e delle societa’ di consulenza finanziaria;

  Visti  lo  statuto  e  il  regolamento  dell’OCF,   approvati   con

disposizione del 24 maggio 2018 dal Ministero dell’economia  e  delle

finanze, sentita la CONSOB, ai sensi dell’art. 31, comma 4 del TUF;

  Visto l’art. 31-bis del TUF  che,  nel  demandare  alla  CONSOB  la

definizione delle modalita’ di esecuzione dell’attivita’ di vigilanza

sull’Organismo,  improntate  a   criteri   di   proporzionalita’   ed

economicita’, sancisce che le finalita’ di tale vigilanza  consistono

nella verifica  dell’adeguatezza  delle  procedure  interne  adottate

dall’Organismo per lo svolgimento dei compiti allo stesso affidati  e

definisce i poteri  nei  confronti  dell’OCF  a  tal  fine  spettanti

all’Autorita’, prevedendo peraltro la reciproca collaborazione, anche

mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento

delle rispettive funzioni;

  Considerato che, ai sensi dell’art. 31 del  TUF,  l’OCF  opera  nel

rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con  regolamento  dalla

CONSOB e sotto la vigilanza della medesima;

  Visto il protocollo d’intesa stipulato tra la CONSOB e l’OCF avente

ad oggetto «Modalita’  operative  e  tempi  del  trasferimento  delle

funzioni  dalla  CONSOB  all’OCF,  adempimenti  occorrenti  per  dare

attuazione al nuovo assetto statutario e  organizzativo  e  attivita’

propedeutiche  connesse  all’iscrizione,  con  esonero  dalla   prova

valutativa, delle persone fisiche consulenti  finanziari  autonomi  e

delle societa’ di consulenza finanziaria»;

  Premesso che l’Organismo, con nota del 5 giugno 2018, ha  trasmesso

alla CONSOB il «Manuale  operativo  gestione  Albo  CFF/CFA/SCF»,  il

documento di policy relativo alla  «Vigilanza  consulenti  finanziari

abilitati fuori sede, consulenti finanziari autonomi  e  societa’  di

consulenza finanziaria» e la modulistica per  l’iscrizione  all’Albo,

con  esonero  dalla  prova  valutativa,  dei  consulenti   finanziari

autonomi e delle societa’ di consulenza finanziaria;

  Ritenuto, dall’esame dei documenti trasmessi, che  l’Organismo  sia

idoneo  ad  esercitare  l’attivita’  istruttoria  per  le  iscrizioni

all’Albo dei consulenti  finanziari  autonomi  e  delle  societa’  di

consulenza finanziaria con esonero dalla prova valutativa;

  Ritenuto,  altresi’,  che  l’Organismo  sia  idoneo  ad  esercitare

l’attivita’   istruttoria   concernente   l’avvio   di   procedimenti

sanzionatori e cautelari ad un  anno  nei  confronti  dei  consulenti

finanziari abilitati all’offerta fuori sede;

  Considerata   la   necessita’   di   garantire    la    continuita’

dell’attivita’ da parte dei consulenti finanziari  autonomi  e  delle

societa’ di consulenza finanziaria gia’ operanti in virtu’ del regime

di proroga stabilito dall’art. 19, comma 14 del  decreto  legislativo

  1. 164 del 17 settembre 2007 e da ultimo confermato  dall’art.  10,

comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, ai sensi  del

quale, fino dalla data di avvio dell’operativita’ dell’Albo unico dei

consulenti finanziari, la riserva di attivita’ di cui all’art. 18 del

TUF non pregiudica la possibilita’ per i soggetti che, alla data  del

31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia  di  investimenti,

di continuare a svolgere il servizio di  cui  all’art.  1,  comma  5,

lettera f), del TUF;

  Considerata, altresi’, la  necessita’  di  assicurare  un’ordinato,

corretto e graduale trasferimento all’Organismo dei  procedimenti  di

vigilanza relativi ai  consulenti  finanziari  abilitati  all’offerta

fuori sede;

  Ritenuto, pertanto, che  nulla  osti  a  che  l’Organismo  eserciti

l’attivita’ istruttoria relativamente alle  iscrizioni  all’Albo  dei

consulenti  finanziari  autonomi  e  delle  societa’  di   consulenza

finanziaria con esonero dalla prova valutativa;

  Ritenuto, altresi’, che nulla osti a che l’Organismo eserciti,  nei

confronti dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede,

i poteri di vigilanza di cui all’art. 31, comma 7, del  TUF,  per  lo

svolgimento  dell’attivita’  istruttoria  concernente   l’avvio   del

procedimento cautelare ad un anno di cui all’art. 7-septies, comma  2

del TUF nonche’ del procedimento sanzionatorio di  cui  all’art.  196

del TUF;

 

                              Delibera:

 

  A partire dal 2 luglio 2018 l’OCF  avvia  la  propria  operativita’

limitatamente all’esercizio:

  1. dell’attivita’ istruttoria  concernente  le  iscrizioni,  con

esonero dalla prova valutativa, all’Albo  dei  consulenti  finanziari

autonomi e delle societa’ di consulenza finanziaria;

  1. dei poteri di vigilanza di cui all’art. 31, comma 7, del TUF,

per lo svolgimento dell’attivita’ istruttoria concernente l’avvio del

procedimento cautelare ad un anno di cui all’art. 7-septies, comma  2

del TUF nonche’ del procedimento sanzionatorio di  cui  all’art.  196

del  TUF,  nei  confronti   dei   consulenti   finanziari   abilitati

all’offerta fuori sede.

  La presente delibera e’ portata a conoscenza dell’Organismo  ed  e’

pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  e  sul  sito

internet dell’Istituto.

  Avverso il presente provvedimento e’ ammesso ricorso  al  Tribunale

amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni  dalla  data

di comunicazione.

 

    Roma, 28 giugno 2018

 

Originally posted 2022-07-15 09:02:25.