SEGNALI TRADING SANZIONI CONSOB
Signal Trader Ltd, tramite il sito www.signaltrade.com, in assenza di autorizzazione, ha rivolto al pubblico degli investitori italiani un’attività finalizzata all’esecuzione automatica, a valere sui conti dei clienti, dei c.d. “segnali operativi” o “segnali di trading”, idonea a delineare lo schema operativo conosciuto come “mirror trading
RILEVATO che, in esito agli accertamenti ispettivi svolti dalla Consob tra ottobre 2015 e agosto 2016 è emerso che I.S. Signal Trader Ltd, tramite il sito www.signaltrade.com, in assenza di autorizzazione, ha rivolto al pubblico degli investitori italiani un’attività finalizzata all’esecuzione automatica, a valere sui conti dei clienti, dei c.d. “segnali operativi” o “segnali di trading”, idonea a delineare lo schema operativo conosciuto come “mirror trading”;
CONSIDERATO che tale attività di esecuzione automatica di “segnali trading” su strumenti finanziari (c.d. “mirror trading”) integra, secondo l’orientamento espresso dall’ESM
RILEVATO che, con note del 13 e 27 luglio 2016, la Divisione Tutela del Consumatore (“DTC”) ha richiamato l’attenzione della società I.S. Signal Trader Ltd evidenziando, tra l’altro, che lo svolgimento dell’attività di esecuzione “automatica” di “segnali di trading” (c.d. “mirror trading”) integra la prestazione del servizio di investimento di gestione di portafogli e che, in generale, l’esercizio professionale nei confronti del pubblico italiano dei servizi di investimento è riservato a intermediari autorizzati;
Delibera n. 20331
Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti dei sig.ri xxxxx, nonché, a titolo di responsabile in solido, della I.S. Signal Trader ltd per violazione dell’art. 18, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito “TUF”);
VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e le successive modificazioni;
VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e, in particolare, l’art. 18, comma 1, secondo cui “l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche”;
RILEVATO che, in esito agli accertamenti ispettivi svolti dalla Consob tra ottobre 2015 e agosto 2016 è emerso che I.S. Signal Trader Ltd, tramite il sito www.signaltrade.com, in assenza di autorizzazione, ha rivolto al pubblico degli investitori italiani un’attività finalizzata all’esecuzione automatica, a valere sui conti dei clienti, dei c.d. “segnali operativi” o “segnali di trading”, idonea a delineare lo schema operativo conosciuto come “mirror trading”;
CONSIDERATO che tale attività di esecuzione automatica di “segnali trading” su strumenti finanziari (c.d. “mirror trading”) integra, secondo l’orientamento espresso dall’ESM
RILEVATO che, con note del 13 e 27 luglio 2016, la Divisione Tutela del Consumatore (“DTC”) ha richiamato l’attenzione della società I.S. Signal Trader Ltd evidenziando, tra l’altro, che lo svolgimento dell’attività di esecuzione “automatica” di “segnali di trading” (c.d. “mirror trading”) integra la prestazione del servizio di investimento di gestione di portafogli e che, in generale, l’esercizio professionale nei confronti del pubblico italiano dei servizi di investimento è riservato a intermediari autorizzati;
VISTE le note datate 6 settembre 2016, 14 ottobre 2016 e 10 novembre 2016, con cui la società I.S. Signal Trader Ltd ha fatto pervenire talune precisazioni in merito ai fatti contestati;
RILEVATO che, in seguito alla richiesta di cooperazione internazionale, è emerso che i xxxxxnel periodo oggetto di contestazioni, hanno rivestito la carica di director della I.S. Signal Trader, società iscritta nel registro delle imprese di Cipro;
VISTA la nota del 27 aprile 2017, notificata tra il e il 7 giugno 2017 e il 29 giugno 2017, con cui la DTC, in relazione ai fatti sopra esposti, ha contestato
I.S. Signal Trader Ltd. ed alla medesima Società a titolo di responsabile in solido, la violazione dell’art. 18, comma 1, del d. lgs. n. 58/1998;
RILEVATO che gli interessati hanno richiesto l’accesso agli atti del procedimento con note del 5 luglio 2017 e che gli atti del procedimento sono stati trasmessi il successivo 13 luglio;
RILEVATO che con distinte note datate 21 luglio 2017 le parti hanno altresì formulato istanze di proroga del termine per la presentazione delle deduzioni e che dette istanze sono state riscontrate positivamente in data 26 luglio 2017;
ESAMINATE le deduzioni delle parti pervenute con memoria congiunta del 30 agosto 2017;
VISTA la Relazione dell’Ufficio Sanzioni Amministrative del 10 gennaio 2018, con la quale il medesimo ha ritenuto accertato l’illecito contestato, formulando conseguenti proposte in ordine alla quantificazione della sanzioni;
VISTA la nota del 10 gennaio 2018 con cui è stata trasmessa alle parti copia della Relazione con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione della sanzione;
VISTA la nota del 9 febbraio 2018 con cui le parti hanno presentato le proprie controdeduzioni scritte in replica alle proposte ed alla determinazione della sanzione contenute nella citata Relazione USA;
CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni lasciano immutato il quadro fattuale emerso nell’ambito dell’attività istruttoria e confermato dall’Ufficio Sanzioni Amministrative;
RITENUTO che, sulla base delle evidenze in atti, emergono elementi idonei a ritenere accertato che, almeno dal 18 luglio 2013 al 23 dicembre 2015, la società I.S. Signal Trader ha posto in essere un’attività riservata ai soggetti abilitati, avendo svolto, in assenza di autorizzazione, un’attività riconducibile allo schema operativo denominato “mirror trading”;
RILEVATO che per la violazione dell’art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, l’art. 190, comma 1, del medesimo Decreto, nel testo vigente all’epoca dei fatti, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila;
VISTO l’art. 11 della Legge n. 689/1981, ai sensi del quale «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»;
TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata e alla diffusione delle conseguenze dannose, anche potenziali;
CONSIDERATO, riguardo alla gravità obiettiva, che:
– la violazione è stata posta in essere in periodo di oltre due anni (tra il 18 luglio 2013 e il 23 dicembre 2015);
– risulta in atti che n. 11 investitori italiani hanno investito nei servizi di trading offerti da I.S. Signal Trader;
– a fronte di ciò, sulla scorta delle dichiarazioni rese per conto della Società nel corso del procedimento, risulta che I.S. Signal Trader nel mese di settembre 2016 si è dotata di procedure finalizzate a impedire la stipula di nuovi contratti con la clientela italiana e, nel mese di dicembre 2016, ha cessato la propria attività;
RITENUTO, sotto il profilo soggettivo, che la violazione sia imputabile ai quantomeno a titolo di colpa;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di Accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
- sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento a ciascuno dei soggetti di seguito individuati e per l’importo per ognuno di essi indicato:
– Signal Trader Ltd, 15.000,00 euro;
– di I.S. Signal Trader Ltd, 15.000,00 euro;
– director di I.S. Signal Trader Ltd, 15.000,00 euro;
-, director di I.S. Signal Trader Ltd, 15.000,00 euro;
- è ingiunto alla I.S. Signal Trader Ltd con sede in 7 Florinis St. Greg Tower 6th Floor, Nicosia, Cipro, quale responsabile in solido, ai sensi dell’art. 195, comma 9, del d.lgs. n. 58/1998, nel testo vigente all’epoca dei fatti, il pagamento delle sopra indicate sanzioni amministrative pecuniarie, con obbligo di regresso nei confronti degli autori della violazione sopra nominativamente indicati.
Il pagamento delle sanzioni pecuniarie deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, ex art. 195, del TUF, alla Corte d’Appello competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di notifica.
7 marzo 2018
Art. 193-ter
(Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 236/2012).
- Chiunque non osservi le disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18 e 19 del regolamento (UE) n. 236/2012 e relative disposizioni attuative, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila.
- La stessa sanzione del comma 1 e’ applicabile a chi:
- a) violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento indicato al comma 1 e relative disposizioni attuative; (73)
- b) violi le misure adottate dall’autorita’ competente di cui all’articolo 4-ter ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del medesimo regolamento.
- Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 2, lettere a) e b), sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall’illecito quando, per le qualita’ personali del colpevole, per l’entita’ del prodotto o del profitto conseguito dall’illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
- L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta sempre la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito. Qualora non sia possibile eseguire la confisca, la stessa puo’ avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilita’ di valore equivalente.
- ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)).((73))
————–
AGGIORNAMENTO (73)
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l’art. 10, comma 2) che “Le disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall’articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell’articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall’articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche’ dal comma 3. […] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d’Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie”.
Art. 196
(Sanzioni applicabili ai consulenti finanziari) (73)
- I soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 31, comma 4 che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali o particolari emanate in forza di esso, sono puniti, in base alla gravita’ della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: (73)
- a) richiamo scritto;
- b) sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni;
- c) sospensione da uno a quattro mesi dall’albo;
- d) radiazione dall’albo.
- Il procedimento sanzionatorio e’ retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche’ della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Le sanzioni sono applicate dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari previsto dall’articolo 31, comma 4, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall’accertamento ovvero entro trecentossessanta giorni se l’interessato risiede o ha la sede all’estero, e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresi’ chiedere di essere sentiti personalmente. (73)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA
DELIBERA 28 giugno 2018
Avvio delle attivita’ istruttorie per l’iscrizione all’albo unico,
con esonero dalla prova valutativa, dei consulenti finanziari
autonomi e delle societa’ di consulenza finanziaria, nonche’ avvio
delle attivita’ istruttorie di vigilanza relative ai consulenti
finanziari abilitati all’offerta fuori sede, ai sensi dell’articolo
1, comma 41, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
(Delibera n. 20503). (18A04671)
(GU n.158 del 10-7-2018)
LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA’ E LA BORSA
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, «Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» (nel
seguito, «TUF») e successive modificazioni e integrazioni;
Visto, in particolare, l’art. 31, comma 4, del TUF, che attribuisce
all’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti
finanziari (nel seguito, «OCF» o «Organismo») le competenze in
materia di tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari;
Viste, altresi’, le attribuzioni all’Organismo di vigilanza e
tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari delle competenze in
materia di esercizio, nei confronti dei soggetti iscritti al medesimo
Albo, dei poteri di vigilanza di cui all’art. 31, comma 7, del TUF,
dei poteri cautelari di cui all’art. 7-septies, comma 2, del TUF e
dei poteri sanzionatori di cui all’art. 196 del TUF;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per
la formazione annuale e pluriennale del bilancio dello Stato (nel
seguito, «legge di stabilita’ 2016»);
Visto l’art. 10, comma 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n.
129, ai sensi del quale la data di avvio dell’operativita’ dell’Albo
unico dei consulenti finanziari e la data di avvio dell’operativita’
dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti
finanziari, di cui all’art. 31, comma 4, del TUF, sono stabilite
dalla CONSOB con proprie delibere ai sensi della «legge di stabilita’
2016»;
Visto l’art. 13, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, (come
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 4 dicembre
2017), ai sensi del quale le delibere di cui al citato comma 3
dell’art. 10 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, sono
adottate entro il 31 ottobre 2018 e, in ogni caso, le funzioni di cui
all’art. 1, comma 36, della «legge di stabilita’ 2016», sono
esercitate dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei
consulenti finanziari, anche in assenza delle citate delibere, a
decorrere dal 1º dicembre 2018;
Visto l’art. 10, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n.
129, ai sensi del quale, fino dalla data di avvio dell’operativita’
dell’Albo unico dei consulenti finanziari, la riserva di attivita’ di
cui all’art. 18 del TUF non pregiudica la possibilita’ per i soggetti
che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia
di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all’art.
1, comma 5, lettera f), del TUF, senza detenere somme di denaro o
strumenti finanziari di pertinenza dei clienti;
Visto il regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 20307
del 15 febbraio 2018 (nel seguito, «regolamento intermediari») con
cui e’ stata data attuazione, tra l’altro, alle disposizioni di cui
all’art. 1, comma 36, della «legge di stabilita’ 2016»;
Vista la disciplina transitoria contenuta nell’art. 4, commi 3, 4 e
5, della propria delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 recante il
«regolamento intermediari»;
Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 41, della «legge di
stabilita’ 2016», entro sei mesi dall’adozione del regolamento della
CONSOB attuativo, tra l’altro, delle disposizioni di cui all’art. 1,
comma 36, della citata «legge di stabilita’ 2016», la CONSOB e l’OCF
stabiliscono con protocollo d’intesa le modalita’ operative e i tempi
del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare
attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo nonche’ le
attivita’ propedeutiche connesse all’iscrizione, con esonero dalla
prova valutativa, delle persone fisiche consulenti finanziari
autonomi e delle societa’ di consulenza finanziaria;
Visti lo statuto e il regolamento dell’OCF, approvati con
disposizione del 24 maggio 2018 dal Ministero dell’economia e delle
finanze, sentita la CONSOB, ai sensi dell’art. 31, comma 4 del TUF;
Visto l’art. 31-bis del TUF che, nel demandare alla CONSOB la
definizione delle modalita’ di esecuzione dell’attivita’ di vigilanza
sull’Organismo, improntate a criteri di proporzionalita’ ed
economicita’, sancisce che le finalita’ di tale vigilanza consistono
nella verifica dell’adeguatezza delle procedure interne adottate
dall’Organismo per lo svolgimento dei compiti allo stesso affidati e
definisce i poteri nei confronti dell’OCF a tal fine spettanti
all’Autorita’, prevedendo peraltro la reciproca collaborazione, anche
mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento
delle rispettive funzioni;
Considerato che, ai sensi dell’art. 31 del TUF, l’OCF opera nel
rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento dalla
CONSOB e sotto la vigilanza della medesima;
Visto il protocollo d’intesa stipulato tra la CONSOB e l’OCF avente
ad oggetto «Modalita’ operative e tempi del trasferimento delle
funzioni dalla CONSOB all’OCF, adempimenti occorrenti per dare
attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo e attivita’
propedeutiche connesse all’iscrizione, con esonero dalla prova
valutativa, delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e
delle societa’ di consulenza finanziaria»;
Premesso che l’Organismo, con nota del 5 giugno 2018, ha trasmesso
alla CONSOB il «Manuale operativo gestione Albo CFF/CFA/SCF», il
documento di policy relativo alla «Vigilanza consulenti finanziari
abilitati fuori sede, consulenti finanziari autonomi e societa’ di
consulenza finanziaria» e la modulistica per l’iscrizione all’Albo,
con esonero dalla prova valutativa, dei consulenti finanziari
autonomi e delle societa’ di consulenza finanziaria;
Ritenuto, dall’esame dei documenti trasmessi, che l’Organismo sia
idoneo ad esercitare l’attivita’ istruttoria per le iscrizioni
all’Albo dei consulenti finanziari autonomi e delle societa’ di
consulenza finanziaria con esonero dalla prova valutativa;
Ritenuto, altresi’, che l’Organismo sia idoneo ad esercitare
l’attivita’ istruttoria concernente l’avvio di procedimenti
sanzionatori e cautelari ad un anno nei confronti dei consulenti
finanziari abilitati all’offerta fuori sede;
Considerata la necessita’ di garantire la continuita’
dell’attivita’ da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle
societa’ di consulenza finanziaria gia’ operanti in virtu’ del regime
di proroga stabilito dall’art. 19, comma 14 del decreto legislativo
- 164 del 17 settembre 2007 e da ultimo confermato dall’art. 10,
comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, ai sensi del
quale, fino dalla data di avvio dell’operativita’ dell’Albo unico dei
consulenti finanziari, la riserva di attivita’ di cui all’art. 18 del
TUF non pregiudica la possibilita’ per i soggetti che, alla data del
31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti,
di continuare a svolgere il servizio di cui all’art. 1, comma 5,
lettera f), del TUF;
Considerata, altresi’, la necessita’ di assicurare un’ordinato,
corretto e graduale trasferimento all’Organismo dei procedimenti di
vigilanza relativi ai consulenti finanziari abilitati all’offerta
fuori sede;
Ritenuto, pertanto, che nulla osti a che l’Organismo eserciti
l’attivita’ istruttoria relativamente alle iscrizioni all’Albo dei
consulenti finanziari autonomi e delle societa’ di consulenza
finanziaria con esonero dalla prova valutativa;
Ritenuto, altresi’, che nulla osti a che l’Organismo eserciti, nei
confronti dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede,
i poteri di vigilanza di cui all’art. 31, comma 7, del TUF, per lo
svolgimento dell’attivita’ istruttoria concernente l’avvio del
procedimento cautelare ad un anno di cui all’art. 7-septies, comma 2
del TUF nonche’ del procedimento sanzionatorio di cui all’art. 196
del TUF;
Delibera:
A partire dal 2 luglio 2018 l’OCF avvia la propria operativita’
limitatamente all’esercizio:
- dell’attivita’ istruttoria concernente le iscrizioni, con
esonero dalla prova valutativa, all’Albo dei consulenti finanziari
autonomi e delle societa’ di consulenza finanziaria;
- dei poteri di vigilanza di cui all’art. 31, comma 7, del TUF,
per lo svolgimento dell’attivita’ istruttoria concernente l’avvio del
procedimento cautelare ad un anno di cui all’art. 7-septies, comma 2
del TUF nonche’ del procedimento sanzionatorio di cui all’art. 196
del TUF, nei confronti dei consulenti finanziari abilitati
all’offerta fuori sede.
La presente delibera e’ portata a conoscenza dell’Organismo ed e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito
internet dell’Istituto.
Avverso il presente provvedimento e’ ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data
di comunicazione.
Roma, 28 giugno 2018
Originally posted 2022-07-15 09:02:25.