RESPONSABILITA’ PROGETTISTA EDIRETTORE LAVORI BOLOGNA RAVENNA

RESPONSABILITA’ PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI BOLOGNA RAVENNA

  • CHIAMA SUBITO PER DANNI DA PROGETTISTA O DIRETTORE DEI LAVORI ARCHITETTO INGEGNERE O GEOMETRA

  • In materia di responsabilità professionale il professionista deve comportarsi secondo le comuni regole di correttezza e di diligenza. In particolare, per quanto attiene alla diligenza, l’art. 1176, comma 2, c.c. ne qualifica il contenuto allorché si tratti di valutare il comportamento del professionista, la cui diligenza deve essere conforme alla natura dell’attività professionale da svolgere, con la conseguenza che al rapporto scaturente dal contratto di prestazione d’opera intellettuale debbono essere applicate, in linea generale (e salvo quanto previsto dalla specifica normativa dettata per tale tipo di rapporto), le norme che determinano le conseguenze dell’inadempimento (art. 1218 c.c.) e che consentono di operare la definizione di inadempimento nel quadro della attuazione del rapporto.
  • Il regime di responsabilità del professionista (la cd. colpa professionale) è sempre il medesimo, per cui, l’inadempimento, oltre che totale o dovuto a incuria o disattenzione, consiste generalmente nell’imperizia, ossia nell’errore determinato da ignoranza di cognizioni tecniche o da inesperienza professionale, sia quando il professionista risponde solo per dolo o colpa grave (art. 2236 c.c.) sia quando – secondo le regole comuni – deve rispondere anche di colpa (art. 1176, comma 2, c.c.).
  • Orbene quanto alle contestazioni di incuria ed imperizia sollevate da parte attrice con riguardo ai lavori di rifacimento della Piazza XIII Giugno si osserva quanto segue
  • Contestava parte attrice il grave inadempimento dei convenuti agli obblighi contrattuali assunti sia in sede progettuale che in sede di direzione lavori il quale aveva comportato per la committenza maggiori costi per le modifiche ed i ripristini risultati necessari nonchè danni all’opera per compromissione anche del suo aspetto estetico e di immagine (vizi agli scarichi, rumorosità di alcuni ambienti, difetti all’impianto di cogenerazione) ed applicazione di penali da ritardo previste nei preliminari conclusi con i futuri acquirenti delle unità immobiliari, di cui in questa sede chiedeva ristoro.

  • In particolare affermava parte attrice, quanto ai lavori di urbanizzazione, che la Convenzione stipulata con il Comune di Lugo prevedeva il rifacimento della Piazza XIII Giugno, la realizzazione della rete dei sotto-servizi e l’allestimento della illuminazione e del verde.

  • Adduceva parte attrice che il progetto di rifacimento della pizza si basava su una indagine geologica che attestava l’idoneità statica del terreno su cui realizzare i lavori.

  • Contestava parte attrice come in corso di lavorazioni fosse stata apportata dalla convenuta una ingiustificata variante progettuale ed utilizzato un materiale diverso da quello originariamente previsto che aveva determinato un comportamento anomalo dell’opera (superficie ondulata della piazza, scostamenti tra un punto e l’altro) che aveva reso necessari plurimi interventi di ripristino al momento comportanti costi, oltre agli iniziali Euro 499.000,00, di Euro 138.000,00.

  • Rilevava inoltre parte attrice che i pali della luce erano stati collegati in maniera insufficiente con i plinti di fondazione dando luogo ad instabilità dei pali stessi.

  • Contestava parte attrice come le polifere in tubo corrugato non fossero state realizzate come da protocollo dell’Ente committente e come le tubazioni delle acque nere fossero interessate da diffuse perdite che davano luogo alla imbibizione del terreno.

  • Contestava parte attrice come tali errori di realizzazione dell’opera non fossero stati registrati dalla negligente Direzione Lavori e come il Comune di Lugo non avesse accettato l’opera escutendo la garanzia fideiussoria dalla stessa fornita per Euro 450.000,00.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Vicini

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1790/2017 promossa da:

F.B. SRL (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. FIORENZA FRANCO e dell’avv. ZOTTA MARIO ((…)) VIALE PASTEUR 5 00144 ROMA; CANTARINI SIMONE ((…)) ; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FIORENZA FRANCO

ATTORE

contro

F.A. SRL (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. DAL PANE ALBERTO e dell’avv. LAPUCCI CARLOTTA ((…)) PIAZZA SAN FRANCESCO 22 48018 FAENZA; , elettivamente domiciliato in PIAZZA S. FRANCESCO N. 22 48018 FAENZApresso il difensore avv. DAL PANE ALBERTO

G.L. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. DAL PANE ALBERTO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA S. FRANCESCO N. 22 48018 FAENZApresso il difensore avv. DAL PANE ALBERTO

A.L. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. DAL PANE ALBERTO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA S. FRANCESCO N. 22 48018 FAENZApresso il difensore avv. DAL PANE ALBERTO

R.B. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. DAL PANE ALBERTO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA S. FRANCESCO N. 22 48018 FAENZApresso il difensore avv. DAL PANE ALBERTO

CONVENUTI

U.A. SPA (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. MAURO BRIGHI, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MAURO BRIGHI

TERZO CHIAMATO

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.B. srl conveniva in giudizio, innanzi all’intestato Tribunale, L.F.A. srl, l’Arch. L.G., l’ing. L.A. e l’Arch. R.B., quali progettisti e DL delle opere di realizzazione di un complesso immobiliare residenziale e di riqualificazione della antistante Piazza XIII Giugno in Lugo, sulla base di convenzione stipulata con lo stesso Comune di Lugo.

Contestava parte attrice il grave inadempimento dei convenuti agli obblighi contrattuali assunti sia in sede progettuale che in sede di direzione lavori il quale aveva comportato per la committenza maggiori costi per le modifiche ed i ripristini risultati necessari nonchè danni all’opera per compromissione anche del suo aspetto estetico e di immagine (vizi agli scarichi, rumorosità di alcuni ambienti, difetti all’impianto di cogenerazione) ed applicazione di penali da ritardo previste nei preliminari conclusi con i futuri acquirenti delle unità immobiliari, di cui in questa sede chiedeva ristoro.

In particolare affermava parte attrice, quanto ai lavori di urbanizzazione, che la Convenzione stipulata con il Comune di Lugo prevedeva il rifacimento della Piazza XIII Giugno, la realizzazione della rete dei sotto-servizi e l’allestimento della illuminazione e del verde.

Adduceva parte attrice che il progetto di rifacimento della pizza si basava su una indagine geologica che attestava l’idoneità statica del terreno su cui realizzare i lavori.

Contestava parte attrice come in corso di lavorazioni fosse stata apportata dalla convenuta una ingiustificata variante progettuale ed utilizzato un materiale diverso da quello originariamente previsto che aveva determinato un comportamento anomalo dell’opera (superficie ondulata della piazza, scostamenti tra un punto e l’altro) che aveva reso necessari plurimi interventi di ripristino al momento comportanti costi, oltre agli iniziali Euro 499.000,00, di Euro 138.000,00.

Rilevava inoltre parte attrice che i pali della luce erano stati collegati in maniera insufficiente con i plinti di fondazione dando luogo ad instabilità dei pali stessi.

Contestava parte attrice come le polifere in tubo corrugato non fossero state realizzate come da protocollo dell’Ente committente e come le tubazioni delle acque nere fossero interessate da diffuse perdite che davano luogo alla imbibizione del terreno.

Contestava parte attrice come tali errori di realizzazione dell’opera non fossero stati registrati dalla negligente Direzione Lavori e come il Comune di Lugo non avesse accettato l’opera escutendo la garanzia fideiussoria dalla stessa fornita per Euro 450.000,00.

In ordine alle carenze progettuali relative al complesso immobiliare osservava come fosse stato elaborato dai progettisti un computo metrico errato in quanto privo dei rilevanti costi di fondazione.

Contestava parte attrice come tale errore si fosse riverberato sui contenuti del contratto di appalto con l’impresa esecutrice e nei preliminari di vendita con una conseguente perdita di Euro 2.000.000,00.

In ordine alle pareti ventilate del complesso immobiliare parte attrice contestava come su erronea indicazione dei progettisti la stessa avesse concluso il contratto di fornitura più oneroso avente ad oggetto pareti diverse da quelle indicate originariamente in progetto e da quelle proposte da altri fornitori e privo di materiale per il piano terra del complesso.

Contestava poi parte attrice come gli scarichi aerei degli impianti igienici fossero stati realizzati in corrispondenza delle bocche di prelievo dell’impianto di aereazione con conseguente immissione di miasmi fetidi nell’immobile.

Rilevava l’attrice come tale vizio avesse comportato interventi di ripristino del costo di Euro 10.000,00 e lesione per danno all’immagine dell’impresa.

Contestava ancora parte attrice il ritardo dei progettisti nella consegna degli elaborati progettuali esecutivi e di dettaglio e lo slittamento del cronoprogramma delle lavorazioni con conseguente applicazione delle penali previste nei contratti preliminari conclusi con i futuri acquirenti (con l’acquirente M. srl era stata applicata una penale da ritardo di Euro 37.500,00).

Contestava ancora l’attrice come le pareti divisorie tra gli ambienti del complesso immobiliare fossero risultate non conformi ai parametri di insonorizzazione stabiliti dalle leggi in materia e come ciò avesse reso necessari plurimi interventi di ripristino.

Infine parte attrice denunciava errori e difetti alla progettazione e realizzazione dell’impianto di cogenerazione risultato non conforme alle norme in materia di acustica i quali avevano reso necessari interventi riparatori al costo di Euro 45.000,00 e aveva inoltre procurato danno all’immagine commerciale della committenza.

Chiedeva pertanto in questa sede il ristoro di tutti i danni subiti in ragione dei contestati inadempimenti dei convenuti.

Costituitisi in giudizio L.F.A. srl, l’Arch. L.G., l’ing. L.A. e l’Arch. R.B. contestavano la sussistenza di ogni responsabilità per gli asseriti vizi e danni addotti da parte attrice, da attribuirsi ove esistenti alla impresa appaltatrice, poi fallita.

Chiedevano il rigetto della domanda attorea ed i subordine la chiamata a garanzia e manleva della compagnia di assicurazione U.S. spa nonché dello S.A.E. e del p.i. A.M..

In via riconvenzionale i convenuti chiedevano la condanna di F.B. srl al pagamento del residuo compenso spettantegli per la prestazione svolta.

Il Giudice, autorizzava unicamente la chiamata in causa di U. spa che costituitasi in giudizio contestava quanto ex adverso dedotto rilevando i limiti di polizza tra l’altro neppure stipulata da L.F. srl.

La causa veniva istruita mediante ATP svoltosi in corso di causa e trattenuta in decisione all’udienza del 23.10.2019.

L.F.A. srl (d’ora in poi L.F. srl) è una società di servizi che una volta ricevuto l’incarico dalla committenza, a sua volta, incarica singoli professionisti per l’esecuzione delle specifiche prestazioni professionali oggetto del contratto.

Nel caso di specie F.B. srl stipulava con L.F. srl un contratto avente ad oggetto il coordinamento e la fornitura delle attività tecniche, compresa la progettazione architettonica e la direzione lavori, per la realizzazione di un complesso immobiliare residenziale e commerciale in L., Piazza X. G..

Il progetto comprendeva oltre alla realizzazione del complesso immobiliare anche il rifacimento della Piazza XIII Giugno, antistante il complesso residenziale in corso di progettazione e da sempre adibita a parcheggio, come da convenzione stipulata da F.B. srl con il Comune di Lugo (doc. 1, 2 fasc. attoreo).

In particolare, dopo l’avvenuta conclusione dei lavori di riqualificazione della Piazza XIII Giugno, l’impresa designata avrebbe dovuto dare seguito alla costruzione degli immobili, costruzione che prevedeva la realizzazione di pareti ventilate in pietra per il risparmio energetico nonché di un sistema di riscaldamento e raffrescamento gestito da un avanzato impianto di cogenerazione che oltre a produrre energia per il condominio avrebbe consentito la rivendita della produzione in eccesso.

Trattasi nella fattispecie, con evidenza, di un contratto di prestazione d’opera intellettuale regolamentato dagli artt. 2230 e ss. c.c..

L’art. 2230 c.c. prevede che tale tipo di contratto sia disciplinato dagli artt. 22312238 c.c. ed in quanto compatibili con queste norme e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo inerente il contratto d’opera di cui all’art. 2222 c.c. e ss.

In materia di responsabilità professionale il professionista deve comportarsi secondo le comuni regole di correttezza e di diligenza. In particolare, per quanto attiene alla diligenza, l’art. 1176, comma 2, c.c. ne qualifica il contenuto allorché si tratti di valutare il comportamento del professionista, la cui diligenza deve essere conforme alla natura dell’attività professionale da svolgere, con la conseguenza che al rapporto scaturente dal contratto di prestazione d’opera intellettuale debbono essere applicate, in linea generale (e salvo quanto previsto dalla specifica normativa dettata per tale tipo di rapporto), le norme che determinano le conseguenze dell’inadempimento (art. 1218 c.c.) e che consentono di operare la definizione di inadempimento nel quadro della attuazione del rapporto.

Il regime di responsabilità del professionista (la cd. colpa professionale) è sempre il medesimo, per cui, l’inadempimento, oltre che totale o dovuto a incuria o disattenzione, consiste generalmente nell’imperizia, ossia nell’errore determinato da ignoranza di cognizioni tecniche o da inesperienza professionale, sia quando il professionista risponde solo per dolo o colpa grave (art. 2236 c.c.) sia quando – secondo le regole comuni – deve rispondere anche di colpa (art. 1176, comma 2, c.c.).

Orbene quanto alle contestazioni di incuria ed imperizia sollevate da parte attrice con riguardo ai lavori di rifacimento della Piazza XIII Giugno si osserva quanto segue.

Il piano particolareggiato per la realizzazione dell’intervento approvato dal Comune di Lugo prevedeva in compensazione degli Oneri di Urbanizzazione, che il privato (F.B. srl) avrebbe dovuto comunque corrispondere al Comune, la riqualificazione della Piazza XIII Giugno già destinata a parcheggio.

Appare evidente quindi che i costi di progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione della suddetta piazza dovessero per F.B. srl essere contenuti al di sotto o al pari dei normali costi da sostenere per gli oneri di urbanizzazione in caso di esecuzione di un opera edile.

Il progetto della Piazza non era stato suffragato da alcuna indagine geologica risultando la relazione prodotta da parte attrice relativa non al sottofondo della piazza ma al substrato di fondazione degli edifici costruendi (doc. 3 fasc. attoreo).

Il contenimento dei costi veniva garantito dalla esecuzione di due carrotaggi localizzati in due punti della piazza e dalla previsione di eseguire il rifacimento della sola parte superiore della piazza con esclusione quindi del sottofondo inizialmente previsto dai progettisti (doc. 5, 6, 7 fasc. convenuto).

Parte convenuta ha dato atto che in corso di lavorazioni emergevano problematiche alla compattezza del sottofondo della piazza che risultava difforme rispetto alle due prove eseguite dal Comune di Lugo prima dell’inizio lavori.

Il problema, su evidente accordo delle parti, doveva essere risolto con la sostituzione integrale dei sottofondi (come già inizialmente previsto da L.F. srl) con materiale di riciclo fornito e prodotto dalla stessa impresa appaltatrice G. srl previa verifica e accettazione delle schede tecniche dei materiali da parte della Direzione Lavori.

Risulta peraltro come le schede tecniche approvate dalla DL prevedessero l’utilizzo di un materiale non sensibile all’acqua e come invece l’impresa G. srl, successivamente fallita, avesse utilizzato con condotta truffaldina materiale diverso da quello approvato dalla DL e rivelatosi igroscopico.

Nessuna responsabilità risulta imputabile ai progettisti e DL per i danni verificatisi sulla superficie della piazza XIII Giugno ed ai connessi pali della luce e polifere in tubo corrugato avendo gli stessi fin dall’origine predisposto e proposto il rifacimento del sottofondo della piazza, poi escluso per contenimento dei costi della committenza, ed avendo i medesimi accettato l’uso per l’effettuazione del sottofondo, poi effettivamente rivelatosi necessario, di materiale fornito dall’impresa appaltatrice apparentemente riportante certificazioni tecniche idonee ma fraudolentemente sostituito in corso di lavorazioni.

In ordine alle contestazioni relative al progetto e Direzione Lavori del complesso immobiliare oggetto di causa si osserva quanto segue.

Il computo metrico elaborato dai progettisti risulta completo sin dall’origine anche per quanto concerne i costi di cemento armato e ferro per la realizzazione delle fondazioni degli edifici (cfr. doc. 7 fasc. attoreo).

Il contratto di appalto con la ditta esecutrice, E.C. srl, non comprendeva solo la realizzazione delle facciate e delle vetrine del piano terra trattandosi di lavori oggetto dei contratti di appalto direttamente conclusi dalla committente, per evitare i costi ed i rischi dei subappalti, con le ditte che poi li avevano effettivamente realizzati, A. srl e I.I. srl (doc. 2 fasc. convenuto).

Le piccole differenze estetiche relative alla suddivisione in parti dei pannelli in pietra utilizzati da A. srl per la realizzazione delle facciate non risultano di rilievo particolare tale da integrare un errore dei progettisti o una negligenza della DL.

La convenuta ha riconosciuto, invece, la sussistenza della problematica inerente gli impianti di scarico poi peraltro risolto mediante allungamento del tubo al costo non contestato di Euro 10.000,00.

Tale intervento non risulta peraltro avere inciso sull’estetica dell’immobile considerato che sul tetto erano già presenti altri finali di impianti visibili.

Nessuna prova sussiste circa l’imputabilità di contestati ritardi nella consegna dei progetti esecutivi da parte de L.F. srl né risulta allegata da parte attrice l’esistenza di termini essenziali a riguardo che giustificherebbero, essi soli, il contestato inadempimento.

La convenuta ha riconosciuto la sussistenza dei vizi per immissioni acustiche interessanti tre appartamenti del complesso immobiliare attribuendone la causa ad una scorretta posa in opera dei materiali da parte dell’impresa appaltatrice in fase di realizzazione dei giunti.

La circostanza non veniva rilevata in corso di esecuzione lavori dalla DL che incorreva pertanto in condotta negligentemente lesiva degli interessi della committenza sul punto.

Peraltro non risultano essere stati né richiesti dagli acquirenti né eseguiti dall’appaltatrice lavori di ripristino dei vizi acustici.

Non sussiste pertanto per F.B. srl un danno allo stato risarcibile.

Infine è risultato in base alle produzioni documentali come progettista del contestato impianto di cogenerazione non fosse L.F. srl bensì lo S.A.E. (in persona del P.I. A.M., del P.I. C.F. e dell’ing. P.C.) non parte del presente giudizio (doc.13 fasc. convenuto).

Ogni vizio o difetto progettuale di tale impianto non può pertanto essere quindi contestato a L.F. srl, priva a riguardo di legittimazione passiva.

Si osserva in ogni caso come riguardo all’impianto il cogenerazione il CTU abbia rilevato che il problema di immissioni acustiche dallo stesso provenienti è dovuto al “sovradimensionamento” dell’impianto stesso ed ha osservato come tale sovradimensionamento può essere catalogato come “errata scelta dal punto di vista economico” ma errore comunque giustificato e necessario in ragione della normativa all’epoca vigente.

In riferimento al pagamento richiesto in via riconvenzionale da parte de L.F. srl a titolo di saldo della prestazione contrattuale determinabile a misura in percentuale al costo delle opere realizzate risulta ancora dovuto dal committente il residuo di Euro 69.030,00.

Con riguardo alle prestazioni fuori contratto (tecnico aggiuntivo in cantiere e varianti al progetto) non sussiste prova che le stesse fossero state richieste e concordate con F.B. srl così come disposto dall’art. 1 del contratto di prestazione d’opera intellettuale stipulato tra le parti.

In riferimento ai costi inerenti la contabilità delle opere la difesa di parte attrice ha ammesso che il relativo costo non era stato preventivato in contratto e non ha sollevato specifiche contestazioni circa l’ammontare del corrispettivo richiesto per lo svolgimento di tale attività da parte della convenuta pari ad Euro 30.000,00 (doc. 19 fasc. convenuta).

La somma ancora dovuta da parte di F.B. srl a L.F. srl, detratta la somma di Euro 10.000,00 dalla stessa sostenuta per il ripristino degli scarichi, ammonta quindi ad Euro 89.030,00 oltre accessori di legge. Sulla somma saranno dovuti gli interessi legali calcolati dalla data della domanda sino al saldo.

In ordine alla chiamata in causa U.A. spa se ne deve dichiarare la carenza di legittimazione passiva risultando la polizza assicurativa sottoscritta da L.A.A. e non da L.F.A. srl.

Le spese di lite in ragione della parziale reciproca soccombenza devono essere compensate tra le parti mentre le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico di F.B. srl.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ravenna definitivamente pronunciando nella causa RGn. 1790/2017 ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa così decide:

– condanna F.B. srl a pagare in favore di L.F.A. srl la somma di Euro 89.030,00 oltre accessori di legge ed interessi legali sulla stessa calcolati dalla data della domanda sino al saldo;

-dichiara la carenza di legittimazione passiva di U.A. spa;

– compensa tra le parti le spese di lite;

– pone definitivamente a carico di F.B. srl le spese di CTU.

Conclusione

Così deciso in Ravenna, il 2 marzo 2020.

Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2020.

Originally posted 2021-08-12 09:00:55.