RESPONSABILITA’ MEDICA COSA OCCORRE PROVARE?
Quando si richiede in giudizio una responsabilità professionale in materia sanitaria, il paziente è sollevato dall’onere di provare la colpa del sanitario, ma deve comunque provare il nesso di causalità tra la condotta posta in essere dal sanitario medesimo e l’evento dannoso di cui egli chiede il risarcimento.
MALASANITA’ DANNO MEDICO VITTIMA DI MALASANITA’ GRAVE DANNO MALASANITA’ MORTE MALASANITA’ AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA 051 6447838 ASSISTE A BOLOGNA GENOVA MILANO PADOVA RAVENNA ROVIGO FERRARA MODENA
COME SI SOSTANZIA L’INADEMPIMENTO D PRESTAZIONE SANITARIA?
In generale l’inadempimento di un’obbligazione si sostanzia nel non aver soddisfatto l’interesse dedotto in obbligazione: pertanto, il giudizio di causalità è allo stesso tempo il criterio che collega la condotta del debitore al danno, ma anche il criterio di imputazione della responsabilità al debitore medesimo. Per tale motivo, il creditore deve solo provare la causalità giuridica, ma non la causalità materiale (che deve solo essere allegata).
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E NELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI?
l’interesse dedotto in obbligazione è strumentale rispetto all’interesse del creditore: infatti, quello che viene richiesto al sanitario è l’adempimento delle leges artis e tale adempimento è strumentale rispetto al raggiungimento della cura del paziente (che sostanzia l’interesse finale di quest’ultimo). Pertanto, in questo caso, il criterio di causalità tra condotta del sanitario e evento dannoso si distingue dalla imputazione della responsabilità al sanitario.
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INADEMPIMENTO NELLA PROFESSIONE MEDICA DA COSA E’ RAPPRESENTATO?
Nella professione medica l ’inadempimento è rappresentato dalla violazione delle leges artis da parte del sanitario. Tuttavia, da tale violazione non si può ricavare automaticamente la lesione dell’interesse presupposto del paziente (cioè la lesione del suo diritto alla salute). Infatti, tale lesione potrebbe derivare da cause diverse dall’inadempimento e quindi dal mancato rispetto delle leges artis (pur sussistente) da parte del sanitario.
COSA DEVE PROVARE IL PAZIENTE PE RDIMOSTRAR ELA MALASANITA’ RESPONSABILITA’ MEDICA?
Occorre che il paziente provi che la contestata condotta ha portato un danno alla sua salute del paziente (cioè la violazione dell’interesse presupposto) oltre il paziente danneggiato non dovrà soltanto allegare l’inadempimento del sanitario rispetto alla prestazione professionale dedotta in obbligazione.
Quindi il nesso di causalità tra condotta e evento dannoso (c.d. causalità materiale) è elemento costitutivo della fattispecie e dovrà essere provato dal paziente danneggiato: egli dovrà dimostrare il collegamento materiale causa effetto tra la condotta del sanitario e l’aggravamento della propria patologia o l’insorgenza di una nuova patologia.
Una volta che il paziente avra’ assolto tale onere graverà sul sanitario danneggiante l’onere di provare di aver adempiuto correttamente la propria prestazione oppure che l’inadempimento non è a lui imputabile.
Nel caso di specie, secondo gli Ermellini, il paziente ha allegato l’inadempimento del medico di guardia (consistito nell’aver omesso degli esami diagnostici durante l’accesso al Pronto Soccorso da parte del paziente), ma non ha dimostrato che tale omissione abbia determinato l’evento dannoso lamentato (consistito nell’asportazione del colon del paziente).
COME OTTENERE LA prova del nesso di causalità nelle fattispecie di omessa diagnosi?
Per quanto concerne la prova del nesso di causalità nelle fattispecie di omessa diagnosi, gli Ermellini ricordano che in tali casi si deve ricorrere al c.d. giudizio controfattuale: secondo un giudizio ex ante, si deve verificare se il sanitario avesse dovuto tenere una condotta diversa che, valutata ex post, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento dannoso.
In altri termini, l’accertamento del nesso di causalità nelle fattispecie di omessa diagnosi deve essere effettuato nei seguenti termini: deve essere mentalmente ipotizzata la condotta dovuta secondo le leges artis ma omessa dal sanitario e quindi verificare se l’evento dannoso si sarebbe verificato ugualmente o meno.
Nel caso in cui, l’evento dannoso si sarebbe comunque verificato o gli effetti dannosi sarebbero comunque sostanzialmente gli stessi a quelli che il paziente ha subito, la condotta omissiva non è causalmente riconducibile all’evento dannoso, che quindi dipende da altri fattori causali diversi dalla condotta omissiva del sanitario. Nel caso in cui, invece, l’evento dannoso non si sarebbe verificato o comunque sarebbe stato limitato nella sua portata o differito nel tempo in misura non irrisoria, la condotta omessa deve ritenersi collegata causalmente all’evento dannoso.
E QUANDO RICORRE UNA COOPERAZIONE MULTIDISCIPLIARE?
Al riguardo, la pronuncia ricorda infatti che qualora ricorra una ipotesi di cooperazione multidisciplinare, ancorché non svolta contestualmente, ogni sanitario, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, è tenuto all’osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico; in altri termini, non può invocare il cd. “principio di affidamento” l’agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l’altrui condotta colposa, al fine di escludere la propria responsabilità penale, poiché la sua responsabilità persiste in base al principio di equivalenza delle cause, salva l’affermazione dell’efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che presenti il carattere di eccezionalità ed imprevedibilità.
Gli Ermellini sottolineano ancora che non incide la circostanza che l’affidamento venga riposto in un collega più anziano e/o più titolato, tutte le volte in cui il medico sia o comunque debba essere in possesso delle cognizioni tecniche per coglierne l’erroneità delle indicazioni da tale collega provenienti e, se del caso, per contrastarle.
COSA POSTULA LA REGOLA DEL PIU’ PROBABILE CHE NON?
regola del più probabile che non postula che, per uno stesso fatto, possano ravvisarsi un ventaglio di ipotesi, di segno positivo o negativo.
Il giudice seleziona quella che, sulla base delle prove allegate, è dotata di un “grado di conferma logica superiore all’altra”.. In tale prospettiva, mentre, per un verso, l’interesse primario del creditore corrisponde alla guarigione e l’oggetto della prestazione sanitaria consiste nel diligente svolgimento della prestazione professionale, si richiede l’accertamento del nesso di causalità materiale secondo il predetto criterio di preponderanza dell’evidenza
STRUTTURA SANITARIA RESPONSABILITA’ PROVA
per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e del relativo nesso di causalità con l’azione od omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del più probabile che non, restando a carico dell’obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – la prova che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Originally posted 2022-01-14 16:49:01.