RECICLAGGIO AVVOCATO ESPERTO DIFESA BOLOGNA MILANO ANCONA TREVISO VICENZA

  RECICLAGGIO AVVOCATO ESPERTO DIFESA BOLOGNA MILANO ANCONA TREVISO VICENZA

RECICLAGGIO AVVOCATO ESPERTO DIFESA BOLOGNA MILANO ANCONA TREVISO VICENZA

 

 

È configurabile il reato di riciclaggio nell’ipotesi in cui oli non commestibili illecitamente prodotti all’estero vengono ricollocati sul mercato nazionale come olio extra vergine di oliva, attraverso illecite miscelazioni non rilevabili tramite le analisi ufficiali. (Principio affermato dalla Corte in tema di sequestro probatorio

In tema di riciclaggio, ove più siano le condotte consumative del reato, attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto, si configura un unico reato a formazione progressiva, che viene a cessare con l’ultima delle operazioni poste in essere. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto realizzata la condotta consumativa del reato per l’intero arco temporale di operatività di una società costituita al fine di ripulire denaro, beni ed altre utilità, risultate in origine riconducibili ad esponenti di primo piano di “Cosa Nostra”).

Circa le differenze tra le fattispecie di cui agli artt. 648 e 648 – bis, va chiarito che mentre nella ricettazione occorre il solo elemento della detenzione materiale del bene oggetto di delittuosa provenienza, nel riciclaggio, invece, l’elemento peculiare e caratterizzante è l’ulteriore, determinante momento della cd. “ripulitura” del bene e/o del denaro, attraverso una qualsivoglia condotta che risulti in grado di ostacolare l’ identificazione dell’origine e della provenienza degli stessi.

Non è configurabile il concorso fra i delitti di cui agli art. 648 bis o 648 ter c.p. e quello di associazione mafiosa, quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego nei confronti dell’associato abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa, operando in tal caso la clausola di riserva contenuta nelle predette disposizioni. (In motivazione la Corte ha precisato che può configurarsi il concorso tra i reati sopra menzionati nel caso dell’associato che ricicli o reimpieghi proventi dei soli delitti-scopo alla cui realizzazione egli non abbia fornito alcun contributo causale).

Il reato di riciclaggio, pur essendo a consumazione istantanea, è reato a forma libera e può anche atteggiarsi a reato eventualmente permanente quando il suo autore lo progetti e lo esegua con modalità frammentarie e progressive. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto configurabile la flagranza del delitto di riciclaggio con riferimento al rinvenimento presso un deposito di diverse autovetture provento di furto, private della targa ed occultate in un container, in quanto condotte tese ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei mezzi, prodromiche al successivo trasporto degli stessi presso il porto e la definitiva loro destinazione in paese extracomunitario).

(

Risponde del delitto consumato e non tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria nell’atto di smontare un’autovettura rubata Cass. pen. n. 5505/2014

, in quanto l’art. 648 bis cod. pen. configura un’ipotesi di reato a consumazione anticipata. (In motivazione, la Corte ha giustificato l’indicata natura del reato sulla scorta dell’espressione contenuta nell’art. 648 bis “operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della … provenienza” che non indica un evento etiologicamente connesso alla condotta, ma descrive le caratteristiche dell’atto punibile).

Il concorrente nel delitto associativo di stampo mafioso può essere Cass. pen. n. 27292/2013

chiamato a rispondere in quello di riciclaggio dei beni provenienti dall’attività associativa, sia quando il delitto presupposto sia da individuarsi nei delitti-fine, attuati in esecuzione del programma criminoso, sia quando esso sia costituito dallo stesso reato associativo, di per sé idoneo a produrre proventi illeciti.

Commette il delitto di riciclaggio colui che accetta di essere indicato come beneficiario economico di conti correnti Cass. pen. n. 24548/2013

accesi all’estero, formalmente intestati a società aventi sede in paradisi fiscali, ma in realtà appartenenti a terzi, e sui quali confluiscono i proventi di attività delittuosa, in quanto detta condotta, pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi, è comunque idonea ad ostacolare l’identificazione della provenienza del denaro.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 24548 del 5 giugno 2013)

Cass. pen. n. 22992/2013

L’alterazione dei numeri di telaio di un veicolo di illecita provenienza è condotta idonea ad integrare il delitto di riciclaggio.

Integra il delitto di riciclaggio Cass. pen. n. 3397/2013

il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo,

 

ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell’aggirare la libera e normale esecuzione dell’attività posta in essere. (Nella specie, la Corte ha ritenuto configurabili i gravi indizi di reato in relazione ad una condotta consistita nella ricezione di somme di provenienza illecita su conti correnti personali e nella successiva effettuazione di operazioni bancarie comportanti ripetuti passaggi di denaro di importo corrispondente su conti di diverse società, oggettivamente finalizzate alla “schermatura” dell’origine delle disponibilità).

Il delitto di riciclaggio, che può essere occasionalmente commesso per mezzo della falsificazione di un documento, non assorbe il relativo delitto di falso documentale, Cass. pen. n. 2074/2013

 non essendo possibile considerare il primo delitto come reato complesso rispetto al secondo, anche alla luce dell’art. 84 c.p. (Fattispecie in tema di riciclaggio di autovettura e falsificazione dei relativi documenti di accompagnamento).

In tema di riciclaggio, le operazioni di ripulitura del denaro “sporco” Cass. pen. n. 43534/2012

 effettuate da esperti del settore bancario integrano l’aggravante del fatto commesso nell’esercizio di un’attività professionale, che, per la sua natura oggettiva, si estende a tutti i concorrenti del reato.

nel delitto associativo mafioso può essere chiamato a rispondere del delitto di riciclaggio dei beni provenienti dall’attività Il concorrente Cass. pen. n. 40354/2011

associativa, sia quando il delitto presupposto sia da individuarsi nei delitti fine, attuati in esecuzione del programma criminoso, sia quando esso sia costituito dallo stesso reato associativo, di per sé idoneo a produrre proventi illeciti.

(

Le fattispecie criminose di riciclaggio e reimpiego, pur a forma libera, Cass. pen. n. 39756/2011

richiedono che le condotte siano caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio, avendo l’obbiettivo di ostacolare l’accertamento o l’astratta individuabilità dell’origine delittuosa del denaro.

 

Questa Suprema Corte ha già chiarito che il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all’elemento materiale, che si connota per l’idoneità ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene e all’elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l’identificazione (Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Giamè, Rv. 270302: fattispecie nella quale è stato qualificata come riciclaggio la condotta, posta in essere dall’imputato e da correi, consistente nel ricevere assegni provento di delitto, nel contraffarli quanto al nome del beneficiario, nel fare aprire a terzi conti postali con false generalità su cui versava gli assegni, con monetizzazione dei titoli e prelievo della corrispondente somma di denaro).

6.2.1. Per realizzare la condotta di riciclaggio, non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni provento di reato, ma è sufficiente anche che essa sia solo ostacolata (Sez. 2, n. 26208 del 09/03/2015, Steinhauslin, Rv. 264369: in applicazione del principio, si è già ritenuto che integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi versa denaro di provenienza illecita sul conto corrente intestato a una società fiduciaria in difetto di un formale incarico da parte del titolare della somma movimentata, poichè, in tal modo, si realizza un ostacolo alla tracciabilità del percorso dei beni provento di reato).

6.2.2. Si è anche ritenuto che integri il delitto di riciclaggio, e non il meno grave delitto di ricettazione, la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita poichè, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con “denaro pulito” (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato e altri, Rv. 259485: fattispecie relativa alla condotta di due donne che, occultando il rapporto coniugale con i capi di un sodalizio camorristico dedito al narcotraffico, avevano intestato alcuni milioni di Euro in denaro contante ad una società di gestione fiduciaria, ottenendo poi, con lo smobilizzo dell’investimento, l’emissione in loro favore di assegni circolari).

6.2.3. Non v’è dubbio, quindi, che integri il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte, non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità (Sez. 2, n. 1422 del 14/12/2012, dep. 2103, Atzori, Rv. 254050: fattispecie attinente al versamento da parte dell’imputato su conti correnti intestati ai propri figli di n. 99 assegni circolari provento di truffa).

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Sentenza 12 febbraio – 26 febbraio 2019, n. 8473

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico – Presidente –

Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere –

Dott. PELLEGRINO Andrea – rel. Consigliere –

Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

RECICLAGGIO AVVOCATO ESPERTO DIFESA BOLOGNA MILANO ANCONA TREVISO VICENZA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.L., n. a (OMISSIS), rappresentato ed assistito dall’avv. Silvestro Salvatore, di fiducia;

L.M.G., n. a (OMISSIS), rappresentato ed assistito dall’avv. SCORDO Antonio Salvatore, di fiducia;

N.D., n. a (OMISSIS), rappresentato ed assistito dall’avv. GIANNETTO Pietro, di fiducia;

T.G., n. a (OMISSIS), rappresentato ed assistito dall’avv. SILVESTRO Salvatore e dall’avv. GIANNETTO Pietro, di fiducia;

avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, n. 1877/2017, in data 28/09/2017;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. PELLEGRINO Andrea;

udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANIELLO Roberto che ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità di tutti i ricorsi;

sentita la discussione dell’avv. VENUTI Pietro, in sostituzione dell’avv. GIANNETTO Pietro per N.D. e T.G., che ha chiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.

Svolgimento del processo

  1. Con sentenza in data 28/09/2017, la Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Messina in data 05/12/2013, ritenuto assorbito il reato di riciclaggio di cui al capo D (attribuito a N.D., oltre che a T.G.) nel reato di riciclaggio di cui al capo C (solo alla medesima attribuita) rideterminava la pena nei confronti della N. nella misura di anni tre di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa; riqualificato, nei confronti del T. il reato di cui al capo D, in quello previsto e punito dall’art. 648 c.p. rideterminava la pena nei confronti del sunnominato nella misura di anni uno, mesi otto di reclusione ed Euro 600,00 di multa; confermava nel resto la sentenza di primo grado che aveva condannato C.L. per i reati di cui ai capi A e B (entrambi riciclaggi in concorso, il secondo contestato ai sensi dell’art. 81 c.p.) alla pena complessiva di anni cinque di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa e L.M.G. (imputato del solo capo A) alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 1.100,00 di multa.2. Avverso detta sentenza, nell’interesse rispettivamente di C.L., L.M.G., N.D. e T.G., vengono proposti distinti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p., per lamentare quanto di seguito esposto.3. Ricorso nell’interesse di C.L..Lamenta il ricorrente:– violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 192 c.p.p. e art. 624 c.p. (primo motivo);– violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo).3.1. In relazione al primo motivo, si censura il palese travisamento della prova ovvero del risultato della prova in cui è incorsa la Corte territoriale, atteso che l’unico indizio a carico del C. – quello cioè relativo alla sua presenza sui luoghi intento a spingere l’autovettura di provenienza furtiva ed il possesso dell’altra Smart. di provenienza delittuosa – non appare incompatibile con l’attività predatoria confessata dal C..3.2. In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata la cui motivazione non spiega in alcun modo quali degli elementi indicati dall’art. 133 c.p. siano stati presi in esame nella determinazione della sanzione e, soprattutto, le ragioni per le quali non si sia attribuita alcuna rilevanza al tempo decorso dalla commissione del reato.4. Ricorso nell’interesse di L.M.G.. Lamenta il ricorrente:– violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 648 bis c.p. e art. 192 c.p.p. (primo motivo);

    – vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo).

    4.1. In relazione al primo motivo, si censura la sentenza impugnata che, con argomentazione apodittica ed illogica, pur ritenendo che il ricorrente si fosse solo prestato ad aiutare il C. a trainare con la propria autovettura un’altra auto, ha ritenuto ugualmente che lo stesso fosse comunque a conoscenza della provenienza furtiva del mezzo trainato.

    4.2. In relazione al secondo motivo, la sentenza impugnata nel richiamare la pronuncia di primo grado che aveva negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha omesso di fatto di adempiere al proprio obbligo di motivazione.

    5. Ricorso nell’interesse di N.D..

    Lamenta la ricorrente:

    – violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all’art. 648 bis c.p. (primo motivo);

    violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 192 c.p.p. (secondo motivo);

    – violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 648 e 648 bis c.p. (terzo motivo);

    – vizio di motivazione in merito all’operato trattamento sanzionatorio ed al diniego di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena (quarto motivo).

    5.1. In relazione al primo motivo, si evidenzia come la ricorrente non abbia mai posto in essere alcuna operazione al fine di rendere difficoltosa la ricostruzione ed il rinvenimento dei beni di provenienza delittuosa.

    5.2. In relazione al secondo motivo, si evidenzia come l’istruttoria dibattimentale abbia fatto emergere la totale estraneità della ricorrente ai fatti contestati, non avendo la stessa conoscenza del sequestro della vettura nè dell’accertamento fotografico effettuato sul mezzo; inoltre, vi è una palese discrasia tra la dichiarazione del teste Co.Vi. e la motivazione delle sentenze rese dalle Corti territoriali.

    5.3. In relazione al terzo motivo, si censura la sentenza impugnata che ha omesso di derubricare i fatti nella meno grave ipotesi di reato di ricettazione.

    5.4. In relazione al quarto motivo, si censura la sentenza impugnata che ha ridotto la pena solo a seguito dell’assorbimento della condotta di cui al capo D) in quella di cui al capo C), senza indicare i criteri oggettivi e soggettivi che hanno portato all’applicazione di quella pena; parimenti, la Corte territoriale non ha motivato sulle ragioni per cui ha rigettato la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

    6. Ricorso nell’interesse di T.G. a firma avv. Giannetto.

    Lamenta il ricorrente:

    – violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all’art. 648 c.p. (primo motivo);

    – violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 192 c.p.p. (secondo motivo);

    – violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’operato trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (terzo motivo).

    6.1. In relazione al primo motivo, si evidenzia come nei confronti del ricorrente non possa configurarsi il reato di ricettazione per mancanza degli elementi strutturali della condotta; lo stesso, infatti, non ha mai avuto il possesso della cosa, ma ha solo curato la compravendita del bene senza conoscerne la provenienza furtiva.

    6.2. In relazione al secondo motivo, si evidenzia come l’istruttoria dibattimentale (ed in particolare la testimonianza Co.) abbia fatto emergere la totale estraneità del T. ai fatti contestati, non potendo lo stesso conoscere la provenienza delittuosa dell’auto; il prezzo dell’auto (9.000,00 Euro) dallo stesso fissato appare sicuramente congruo per una vettura del genere nel c.d. mercato di seconda mano.

    6.3. In relazione al terzo motivo, si censura la sentenza impugnata che, con riferimento al trattamento sanzionatorio, ha omesso di indicare i criteri oggettivi e soggettivi che hanno portato all’applicazione di quella pena; parimenti, la Corte territoriale non ha motivato sulle ragioni per cui ha rigettato la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

    6bis. Ricorso nell’interesse di T.G. a firma avv. Silvestro.

    Lamenta il ricorrente:

    – violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 192 c.p.p. e all’art. 648 c.p. (motivo unico).

    6bis.1. In relazione alla censura proposta, si evidenzia come il ragionamento della Corte territoriale a sostegno della decisione adottata non risulta conforme i principi ermeneutici elaborati in tema di prova indiziaria. I giudici di secondo grado, nel ritenere che la condotta dell’imputato – che si era intromesso per favorire la stipula del contratto di compravendita dell’autovettura di provenienza illecita, reperendo l’acquirente, stabilendo il prezzo di vendita e curandone la materiale consegna – fosse sufficiente ad integrare la fattispecie incriminatrice dell’art. 648 c.p., sono incorsi nel medesimo errore di valutazione e di metodo dei giudici di prime cure. In ogni caso, si era omesso di considerare che il coimputato C. aveva espressamente affermato l’assoluta mancanza di colpevolezza del T. sulle caratteristiche dell’autovettura. Infine, appariva incomprensibile ritenere l’inusualità del comportamento del T. che, in buona fede, in maniera corretta ed in linea con la prassi commerciale, sentendosi obbligato dall’aver fatto acquistare il mezzo ed incassato il relativo prezzo, si fosse poi attivato per manlevare il Co., trasferendo la proprietà dell’autovettura e facendosi consegnare dal C. le somme che gli aveva “girato”.

Motivi della decisione

  1. I ricorsi di C.L., L.M.G. e N.D. sono inammissibili; il ricorso di T.G. va accolto limitatamente alla omessa pronuncia sulla sospensione condizionale della pena con conseguente rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Reggio Calabria; nel resto, il ricorso del T. si profila inammissibile.2. Preliminarmente il Collegio dà atto del rigetto dell’istanza di differimento dell’odierna udienza presentata dall’avv. Silvestro Salvatore per concomitante impegno professionale attesa l’intempestività della richiesta (pervenuta solo in data 08/02/2019) e l’indimostrato assunto dell’impossibilità di nominare sostituti processuali per la presente udienza.3. Come è noto, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708), anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dettata dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non “manifestamente illogica”, ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente “incompatibile” con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione (nell’affermare tale principio, la Corte ha precisato che il ricorrente, che intende dedurre la sussistenza di tale incompatibilità, non può limitarsi ad addurre l’esistenza di “atti del processo” non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare, con l’atto processuale cui intende far riferimento, l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati, nonchè dell’esistenza effettiva dell’atto processuale in questione, indicare le ragioni per cui quest’ultimo inficia o compromette in modo decisivo la tenuta logica e l’interna coerenza della motivazione).3.1. Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente “contrastanti” con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante.Ogni giudizio, infatti, implica l’analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E’, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l’esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti “atti del processo”.3.2. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale “esistenza” della motivazione e sulla permanenza della “resistenza” logica del ragionamento del giudice.Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Può quindi affermarsi che, anche a seguito delle modifiche dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, “mentre non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è invece, consentito dedurre il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano” (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).3.3. Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all’esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.Nè la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l’argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214).3.4. La medesima giurisprudenza di legittimità considera, inoltre, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (v., tra le tante, Sez. 5, n. 25559 del 15/06/2012, Pierantoni; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, PM in proc. Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).

    Sulla base di questi principi vanno esaminati gli odierni ricorsi.

    4. Ricorso nell’interesse di C.L..

    4.1. Aspecifico e manifestamente infondato è il primo motivo.

    Il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è per lo più limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. E’ ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

    La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).

    Invero, già il giudice di primo grado aveva riconosciuto l’assoluta falsità della ricostruzione proposta dal C., laddove lo stesso ha sostenuto di aver rubato personalmente le due autovetture per farne una insieme a quella della moglie: versione del tutto smentita dai fatti “… che evidenziano la completa separata trasformazione e messa in condizione di circolare della vettura di S. con i dati identificativi dell’auto della N. e la destinazione del tutto separata di quella della To., ancora munita del motore originale, ma già privata degli elementi identificativi fondamentali (targhe e numero di telaio). Non i pezzi di detta ultima Smart, pertanto, erano stati usati per ricomporre quella già allestita, ma questa era stata trasformata autonomamente, modificandone esclusivamente il colore ed apponendovi i dati identificativi (targhe e numero di telaio) della vettura della N.. Nè è credibile che l’altra vettura (quella della To.) fosse destinata all’abbandono, poichè lo esclude il fatto che all’atto del sequestro era già modificata con eliminazione di targhe e numero di telaio originali. Non vi sarebbe stato, infatti, alcun motivo di sottoporla a lavorazioni con l’asporto del numero di telaio per non farla identificare se l’abbandono fosse stato la sua destinazione, nè, ancor più, le sarebbe stato lasciato il motore originale grazie al quale era stata ricostruita la provenienza… Quanto da lui riferito… è ampiamente smentito dal rinvenimento delle vetture già prive dei dati identificativi ed una delle quali oggetto di furto consumato ben nove mesi prima. Il tutto resta ulteriormente confermato dalla distanza di tempo intercorso fra i due furti commessi in città in circostanze anche di luogo del tutto diverse. A ciò si aggiunge la genericità della descrizione delle modalità di sottrazione, indicate in modo identico, previa effrazione del vetro ed accensione del motore, il che nulla di specifico aggiunge alla nota prassi dei furti d’auto. Nulla di specifico ha, inoltre, riferito circa i luoghi in cui l’asporto dei due mezzi è avvenuto e sulle ragioni per cui avrebbe trattenuto una delle vetture ben nove mesi prima di attivarsi per il suo riassetto ai fini della rimessa in circolazione…” (cfr., per ulteriori considerazioni in merito, le pagg. 15 e 16 della sentenza impugnata).

    Inoltre la Corte territoriale, a corredo dell’inquadramento complessivo della vicenda, ha evidenziato come all’interno del garage del C. non solo fossero state rinvenute le due autovetture provento di furto ma anche numerosissime altre parti meccaniche di altre autovetture (prevalentemente Smart), di motocicli unitamente ad attrezzature varie atte allo smontaggio nonchè alla verniciatura di mezzi.

    Trattasi di motivazione complessiva del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici che, come tale, risulta insindacabile in questa sede.

    4.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

    La sanzione è stata determinata partendo dal minimo edittale (con riferimento alla pena detentiva) e l’aumento ex art. 81 c.p. determinato tenendo conto del ruolo, della gravità delle condotte e delle intrinseche modalità dell’azione.

    Come è noto, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 c.p. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

    5. Ricorso nell’interesse di L.M.G..

    5.1. Manifestamente infondato è il primo motivo.

    Nessuna incongruenza logica si rinviene nel decisum della Corte territoriale sull’affermazione della penale responsabilità del L.M., e segnatamente sulla ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato di cui al capo A).

    Riconosce la Corte territoriale che l’aiuto prestato dal carrozziere L.M. al C. nulla toglie alle emergenze a suo carico, dovendosi considerare:

    – le “particolari” condizioni in cui si presentava l’auto da trainare (priva di sportelli, di tutta la carenatura esterna, del contachilometri, del lunotto e del parabrezza);

    – la singolarità dell’aiuto richiesto dal C. al L.M. (inimmaginabile che il C., ben conscio della provenienza illecita delle auto, avesse fermato un individuo per strada – di cui asseriva di non ricordare neppure il nome – per chiedergli di aiutarlo “pubblicamente” a spostare le auto);

    – l’irrilevanza del mancato comportamento di fuga del L.M. (“… costui… si trovava…” – evidenzia la Corte territoriale – “… alla guida della propria autovettura, si era creato un ingorgo, erano già arrivate le forze dell’ordine, non poteva certo scappare con l’auto mentre era intento ad effettuare l’operazione di traino. E tutto ciò senza contare poi, che se fosse fuggito a piedi, avrebbe dovuto lasciare sul posto la propria autovettura, il che avrebbe consentito la sua immediata identificazione”).

    Anche in questo caso, si è in presenza di evidenze probatorie con le quali il ricorrente omette sostanzialmente di confrontarsi.

    5.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

    Le circostanze attenuanti generiche vengono negate dai giudici di appello in assenza di elementi concreti di segno positivo idonei a far rivisitare la statuizione di primo grado sul punto.

    Nella fattispecie, tale decisum è ampiamente giustificato, tanto più dopo la riforma dell’art. 62 bis c.p., disposta con il D.L. n. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).

    6. Ricorso nell’interesse di N.D..

    6.1. Aspecifici e manifestamente infondati sono sia il primo che il secondo motivo, trattabili congiuntamente per le reciproche interazioni.

    Anche qui la ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è per lo più limitata a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione.

    Scrivono i giudici di appello: “… che costei, non sapesse nulla della illecita attività posta in essere dal marito (ndr., C.L.) è affermazione del tutto indimostrata. La N., invero, proprietaria di un’autovettura, ha messo a disposizione del coniuge la carta di circolazione del proprio mezzo per poi “apparire” proprietaria di un’autovettura avente caratteristiche ben diverse da quella che le apparteneva e nella veste di apparente proprietaria la stessa, con la collaborazione di T., dopo che era stato sequestrato il garage e la Smart. della To., ben consci evidentemente della illecita provenienza della Smart. del S. e degli accertamenti che sarebbero stati svolti su detta auto, la vendevano al Co.”.

    6.2. Manifestamente infondato è il terzo motivo.

    Questa Suprema Corte ha già chiarito che il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all’elemento materiale, che si connota per l’idoneità ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene e all’elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l’identificazione (Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Giamè, Rv. 270302: fattispecie nella quale è stato qualificata come riciclaggio la condotta, posta in essere dall’imputato e da correi, consistente nel ricevere assegni provento di delitto, nel contraffarli quanto al nome del beneficiario, nel fare aprire a terzi conti postali con false generalità su cui versava gli assegni, con monetizzazione dei titoli e prelievo della corrispondente somma di denaro).

    6.2.1. Per realizzare la condotta di riciclaggio, non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni provento di reato, ma è sufficiente anche che essa sia solo ostacolata (Sez. 2, n. 26208 del 09/03/2015, Steinhauslin, Rv. 264369: in applicazione del principio, si è già ritenuto che integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi versa denaro di provenienza illecita sul conto corrente intestato a una società fiduciaria in difetto di un formale incarico da parte del titolare della somma movimentata, poichè, in tal modo, si realizza un ostacolo alla tracciabilità del percorso dei beni provento di reato).

    6.2.2. Si è anche ritenuto che integri il delitto di riciclaggio, e non il meno grave delitto di ricettazione, la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita poichè, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con “denaro pulito” (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato e altri, Rv. 259485: fattispecie relativa alla condotta di due donne che, occultando il rapporto coniugale con i capi di un sodalizio camorristico dedito al narcotraffico, avevano intestato alcuni milioni di Euro in denaro contante ad una società di gestione fiduciaria, ottenendo poi, con lo smobilizzo dell’investimento, l’emissione in loro favore di assegni circolari).

    6.2.3. Non v’è dubbio, quindi, che integri il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte, non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità (Sez. 2, n. 1422 del 14/12/2012, dep. 2103, Atzori, Rv. 254050: fattispecie attinente al versamento da parte dell’imputato su conti correnti intestati ai propri figli di n. 99 assegni circolari provento di truffa).

    6.2.4. Ciò premesso in diritto, appare evidente che la Corte di appello, avendo accertato in relazione ai fatti contestati ai capi C e D (questi ultimi, non costituenti un autonomo reato di riciclaggio bensì una condotta successiva assorbita nei fatti di cui al capo C), il compimento da parte dell’imputata di operazioni all’evidenza consapevolmente volte ad impedire in modo definitivo, o comunque a rendere difficile, l’accertamento della provenienza dell’auto in oggetto, si è correttamente conformata al pacifico orientamento di questa Corte in tema di distinzione tra riciclaggio e ricettazione. E’ possibile, quindi, affermare, in relazione alle modalità della condotta ed alla qualità del bene riciclato, il seguente principio di diritto: “integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni consapevolmente volte ad impedire in modo definitivo od anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità: tra di esse rientra la condotta di chi, ricevuta un’autovettura provento di furto sulla quale era stata applicata una targhetta con numero di telaio e targhe false, fornisca al soggetto che gli ha procurato l’auto una carta di circolazione riferibile ad altra autovettura (originariamente targata con il numero successivamente traslato sull’auto di provenienza furtiva) finendo così per risultare come apparente formale proprietario del veicolo di provenienza illecita”.

    6.3. Manifestamente infondato è il quarto motivo.

    La sanzione è stata determinata partendo dal minimo edittale della pena detentiva.

    Allorchè la pena, come nel caso in esame, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali (più precisamente, si è partiti dal minimo edittale della pena detentiva e si è superato di poco – Euro 1.500, in luogo di Euro 1.032 – il minimo edittale della pena pecuniaria), l’obbligo motivazionale previsto dall’art. 125 c.p.p., comma 3, deve ritenersi assolto anche attraverso espressioni che (come avvenuto nella fattispecie: si veda pag. 17 della sentenza di primo grado) manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 c.p. (cfr., Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, RV. 258356; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402), con conseguenziale “giustificata” attenuazione dell’obbligo motivazionale (cfr., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464).

    7. Ricorso nell’interesse di T.G. a firma avv. Giannetto.

    7.1. Manifestamente infondato sono sia il primo che il secondo motivo, trattabili congiuntamente per le reciproche interazioni.

    Il T. è stato condannato per il reato di ricettazione consistito nell’essersi intromesso per favorire la stipula del contratto di compravendita di autovettura di provenienza furtiva, reperendo l’acquirente, stabilendo il prezzo di vendita e curandone la materiale esecuzione attraverso la consegna all’acquirente.

    7.1.1. Come è noto, il delitto previsto dall’art. 648 c.p. configura, una struttura di reato a fattispecie plurima alternativa, che resta integrato dalla condotta di chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, non soltanto acquista, riceve od occulta beni provenienti da delitto, ma anche dalla condotta di chi “comunque” – avverbio evocativo, nel lessico del codice, di uno schema comportamentale a forma libera – si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, così realizzando l’oggetto giuridico del reato che è quello di sanzionare condotte che, nelle varie forme previste dalla norma incriminatrice, “allontanano” il bene dal legittimo titolare, determinandone o contribuendo comunque a determinarne un circuito economico contra jus, a prescindere dalla responsabilità penale dei successivi percettori del bene stesso. Da qui, l’assunto secondo il quale il delitto di ricettazione, nella fattispecie commissiva della intromissione, si perfeziona per il solo fatto che l’agente si intrometta nel far acquistare, ricevere od occultare le cose di provenienza delittuosa, senza che sia necessario che l’intromissione medesima raggiunga il fine ulteriore che il soggetto si è proposto, giacchè è proprio attraverso quella condotta che si è intrinsecamente già realizzata l’offesa e la esposizione a pericolo del bene protetto dalla norma incriminatrice; con la conseguenza che, se tale scopo non si è realizzato, il delitto è consumato e non soltanto tentato. Nell’ipotesi della mediazione, quindi – che è quella che viene in discorso agli effetti dell’odierno giudizio – è sufficiente che il mediatore si adoperi in modo univoco per far acquistare la merce e non è dunque neppure necessario nè che metta in rapporto diretto le due parti, nè che la refurtiva venga effettivamente acquistata o ricevuta (cfr., Sez. 2, n. 7683 del 15/01/2016, Alessi e altri, Rv. 266215; Sez. 2, n. 28714 del 11/02/2011, P.G. in proc. Gueli, Rv. 249815; Sez. 2, n. 30062 del 16/06/2003, Moffa, Rv. 226569; Sez. 2, n. 19673 del 07/03/2003, Di Blasio, Rv. 224767; Sez. 2, n. 9573 del 05/06/1990, Lugano, Rv. 184787; Sez. 2, n. 8432 del 20/04/1988, Nocera, Rv. 178969).

    7.1.2. Fermo quanto precede, ha ritenuto la Corte territoriale che, sebbene nei confronti del T. non vi fossero elementi per ritenere che lo stesso avesse contribuito all’alterazione dei dati identificativi del mezzo, doveva ritenersi in termini di ragionevole certezza che lo stesso si fosse comunque intromesso nelle operazioni di compravendita del mezzo al Co. nella piena consapevolezza della sua provenienza furtiva. In tal senso, la Corte territoriale, ha avvalorato la propria giustificata conclusione richiamando una serie di elementi di ordine logico ed affermando che T. non risultava aver mai svolto attività di intermediazione nel settore della compravendita di autovetture; che lo stesso aveva rassicurato il compratore, per indurlo ad un immediato acquisto, sulle condizioni del mezzo (dicendogli che apparteneva ad una sua cugina), prospettandogli una comoda rateazione nel pagamento del prezzo. Ma non solo. Allorquando il Co. ebbe a manifestare la propria preoccupazione poichè la Polizia, fermando l’autovettura, aveva fatto presente che avrebbe sottoposto la stessa ad accertamenti per verificarne la provenienza, il T. aveva esortato il compratore a non preoccuparsi, dicendosi pronto a risolvere l’eventuale questione attraverso la vendita dell’autovettura Opel Corsa della moglie, questa volta facendo un regolare passaggio di proprietà dal notaio, all’evidente fine di “rabbonire l’acquirente per timore di venir coinvolto nell’indagine”, ad inequivoca ulteriore dimostrazione di come lo stesso fosse perfettamente a conoscenza della provenienza illecita della vettura oggetto di transazione. Nè è possibile ricavare elementi di estraneità ai fatti (ovvero di buona fede) del T. dalla circostanza che il C., nel tentativo di esonerare quest’ultimo da responsabilità, avesse sostenuto di aver restituito il prezzo ricevuto per la vendita a T. e che questi lo avesse trattenuto consegnando effettivamente al Co. l’auto della moglie. Sulla circostanza, rileva correttamente la Corte territoriale che appare “evidente che se T. avesse avuto da C. il denaro, lo avrebbe certamente restituito al Co. che pressava, piuttosto che proporgli l’acquisto dell’auto della moglie, per non dire che di tali passaggi di denaro non vi è alcuna traccia e che vieppiù il T. non ha mai offerto una valida plausibile ricostruzione alternativa a quella emersa nel corso dell’istruttoria dibattimentale”.

    7.2. Il terzo motivo è in parte fondato e in parte manifestamente infondato.

    7.2.1. Fondato è il motivo in relazione alla obliterata richiesta di riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Obbligo di pronuncia, sulla concedibilità o meno del beneficio, che il giudice era tenuto ad assolvere (e, che nella fattispecie ha erroneamente omesso) in presenza di un’esplicita richiesta difensiva in tal senso (vedi atto di appello) e della mancanza di elementi (misura della pena ovvero precedenti penali o modalità della condotta ostative) che potessero consentire di ritenere implicitamente ma inequivocabilmente negata la richiesta. Invero, a conferma di questa conclusione, si pone anche un recente arresto della Suprema Corte a Sezioni Unite (ud. 25/10/2018, Pres. Carcano, Rel. Mazzei, Ric. Salerno, RG n. 48862/17, motivazione non ancora depositata) la quale, investita della questione se il giudice dell’appello debba rendere conto del concreto esercizio, positivo o negativo, del dovere attribuitogli dall’art. 597 c.p.p., comma 5, di applicare d’ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena in assenza di specifica richiesta, ha ritenuto – sulla base dell’informazione provvisoria resa nota – che, fermo il dovere di motivazione da parte del giudice, l’imputato non può dolersi della mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, qualora non l’abbia richiesta: il tutto a conferma del fatto che solo l’omessa richiesta difensiva, legittima la “mancata risposta” e che, di contro, tale “silenzio” è privo di giustificazioni in presenza di esplicita richiesta.

    7.2.2. Manifestamente infondato è invece il motivo in relazione alla censura sull’operato trattamento sanzionatorio.

    Si è in presenza di pena, di poco superiore ai minimi edittali, determinata in osservanza dei criteri di cui all’art. 133 c.p.: sul punto si rimanda alle valutazioni operate nel precedente paragrafo 6.4. del considerato in diritto.

    7bis. Ricorso nell’interesse di T.G. a firma avv. Silvestro.

    7bis.1. Manifestamente infondato è l’unico motivo.

    Sul punto possono richiamarsi nell’integralità le valutazioni precedentemente esposte nei paragrafi 7.1., 7.1.1. e 7.1.2. del considerato in diritto.

    In ogni caso, va ricordato come, secondo il costante insegnamento di questa Corte Suprema (per tutte, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri), l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, perchè il sindacato demandato alla Corte di cassazione è limitato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’intrinseca adeguatezza e congruità delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il proprio convincimento. In particolare come rilevato in premessa – non può integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata come il ricorrente intende fare con il presente motivo di ricorso valutazione delle risultanze processuali perchè, appunto, la Corte di cassazione non può sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma invece può, e deve, saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione. Ciò, in quanto nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione contenuta nella sentenza impugnata sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia ed altri, Rv. 229369). Nè la novella codicistica introdotta con la L. n. 46 del 2006, ammettendo l’indagine extratestuale per la rilevazione dell’illogicità manifesta e della contraddittorietà della motivazione, ha modificato la natura del sindacato della Corte di cassazione, il cui controllo rimane limitato alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento impugnato e non può comportare una diversa lettura del materiale probatorio, anche se astrattamente plausibile, sicchè anche dopo la L. n. 46 del 2006 occorre invece che gli elementi probatori indicati in ricorso (ignorati, inesistenti o travisati, non solo diversamente valutati) siano per sè decisivi in quanto dotati di una intrinseca forza esplicativa tale da vanificare l’intero ragionamento del giudice del merito (Sez. 3, n. 37006 del 27/09/2006, Piras, Rv. 235508). Decisività che deve essere oggetto di specifica e non assertiva deduzione della parte, in esito al confronto con tutta la motivazione della decisione impugnata, pena l’immediata ‘contaminazionè del rilievo in termini di preclusa censura di merito. Il controllo di logicità della motivazione che sorregge la decisione di merito può, in secondo luogo, essere eseguito solo, come prima accennato, in riferimento ai tassativi vizi che esclusivamente rilevano in questo giudizio: la assenza di motivazione (anche nella forma della mera apparenza grafica), la “manifesta” illogicità e la contraddittorietà, così come previsto dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e): questo significa, ad esempio, che la mera “illogicità” della motivazione è irrilevante, perchè strutturalmente diversa dalla “manifesta illogicità”, vizio distinto dal precedente e unico rilevante. Infatti, l’illogicità della motivazione censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è solo quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi” (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

    Per concludere, altrettanto irrilevanti, perchè diverse da quelle tassativamente e solo previste dalla lett. e) sono, a titolo esemplificativo, le censure che attribuiscono alla motivazione di essere incongrua, non plausibile, non persuasiva, non esaustiva, insufficiente o insoddisfacente. Si tratta, infatti, di ‘difettì e vizi che, ancorchè in ipotesi effettivamente presenti nella motivazione del provvedimento impugnato, sono irrilevanti nel giudizio di legittimità, che non possono pertanto efficacemente essere ivi introdotti, proprio perchè esclusivamente “tipici” dell’apprezzamento di stretto merito.

    8. Alla pronuncia consegue:

    – la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di C.L., L.M.G. e N.D.;

    – la condanna di C.L., L.M.G. e N.D., ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in Euro duemila per ciascuno;

    – l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di T.G. limitatamente alla omessa pronuncia sulla sospensione condizionale della pena con conseguente rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Reggio Calabria;

    – la declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso di T.G..

P.Q.M.


Dichiara inammissibili i ricorsi di C.L., L.M.G. e N.D. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di T.G. limitatamente alla omessa pronuncia sulla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Reggio Calabria; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2019.

Originally posted 2020-02-12 10:38:03.