PRINCIPATO MONACO Prescrizione e Convenzione europea di estradizione (Cass. 42584/22) Nelle estradizioni regolate dalla Convenzione Europea di estradizione del 1957, per effetto dell’art. 1 del Quarto Protocollo addizionale della Convenzione di Vienna nel 2012, si deve tenere conto esclusivamente del termine di prescrizione dell’azione o della pena come regolato dallo stato richiedente.

PRINCIPATO MONACO Prescrizione e Convenzione europea di estradizione (Cass. 42584/22)

Nelle estradizioni regolate dalla Convenzione Europea di estradizione del 1957, per effetto dell’art. 1 del Quarto Protocollo addizionale della Convenzione di Vienna nel 2012, si deve tenere conto esclusivamente del termine di prescrizione dell’azione o della pena come regolato dallo stato richiedente.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

 (data ud. 19/10/2022) 09/11/2022, n. 42584

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente –

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere –

Dott. APRILE Ercole – rel. Consigliere –

Dott. TRIPICCIONE Debora – Consigliere –

Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 10/06/2022 della Corte di appello di Torino;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Senatore Vincenzo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

  1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino dichiarava l’esistenza delle condizioni per l’accoglimento, limitatamente al reato di truffa, della domanda di estradizione presentata dal Principato di Monaco nei confronti di A.A., in relazione al mandato di arresto emesso il 18 ottobre 2021 dal Tribunale di prima istanza di Monaco nei riguardi del prevenuto, indagato in quel Paese per i reati – previsti dal codice penale monegasco – di truffa e di falso in scrittura privata con utilizzazione del relativo atto.

Rilevava la Corte distrettuale come sussistessero tutte le condizioni previste dalla disciplina codicistica e da quella della Convenzione Europea di estradizione del 1957 per accogliere la richiesta di estradizione passiva, in presenza di elementi di prova evocativi della esistenza del primo degli indicati delitti, l’unico che trova corrispondenza nell’analogo illecito previsto dall’ordinamento italiano; e come tale reato non potesse considerarsi prescritto in base alla disciplina dettata dal codice penale monegasco, che prevede un termine di tre mesi che viene interrotto e decorre ex novo in ragione del compimento di “un atto istruttorio o di perseguimento dell’imputato”.

  1. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il A.A., con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 10 e 12 della Convenzione Europea di estradizione del 1957, come successivamente modificati, e il vizio di motivazione, per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà, per avere la Corte territoriale erroneamente escluso che il reato per il quale si procede nei suoi riguardi si sia oramai prescritto, non essendo stato compito alcun atto nei suoi riguardi per oltre un triennio, non potendo essere valorizzato, a tal fine, l’esecuzione di un atto investigativo riguardante altro soggetto.
  2. Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, commi 8 e 9, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7 convertito dalla L. 16 settembre 2021, n. 126.
    Motivi della decisione
    1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di A.A. vada rigettato.
  3. I motivi dedotti con l’atto di impugnazione sono infondati.

Gli artt. 10 e 12, comma 2, n. 2, della Convenzione Europea di estradizione del 1957, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 30 gennaio 1963, n. 300, stabilivano rispettivamente che “L’estradizione non sarà consentita se la prescrizione dell’azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta” e che la domanda di estradizione deve contenere “un esposto dei fatti, per i quali l’estradizione è domandata. Il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle disposizioni legali loro applicabili saranno indicate il più esattamente possibile”.

L’operatività delle norme innanzi esposte – parzialmente mutate per effetto dell’art. 1 del Quarto Protocollo addizionale della Convenzione di Vienna nel 2012, sottoscritto tanto dall’Italia quanto dal Principato di Monaco, e reso esecutivo in Italia con la L. 24 luglio 2019, n. 88, che stabilisce che ora si debba tenere conto esclusivamente del termine di prescrizione dell’azione o della pena come regolato dallo stato richiedente – è stata in parte modificata da quelle della Convenzione relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione Europea sottoscritta a Dublino nel 1996 (ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 21 luglio 2019, n. 66, che ovviamente non trova applicazione nel caso di specie, nel quale la richiesta di estradizione è stata avanzata da uno Stato non appartenente all’Unione Europea).

Di tali disposizioni la Corte di appello di Torino ha fatto buon governo evidenziando, con motivazione nella quale non è riconoscibile alcun vizio di manifesta illogicità, come il Principato di Monaco, nel richiedere l’estradizione dell’odierno ricorrente, avesse adeguatamente chiarito, da un lato, come lo stesso fosse stato chiamato a rispondere del reato di truffa commesso in quello Stato tra il settembre e il dicembre 2014, in particolare con la messa all’incasso di quattro assegni falsificati presso una filiale bancaria di quel Paese e con il prelevamento della somma in contanti di 30.000 Euro; e, da altro lato, come quel reato non potesse considerarsi prescritto in quanto gli artt. 13 e 17 del codice di procedura penale monegasco stabiliscono che il termine di prescrizione è di tre anni, ma esso si interrompe con il compimento da parte dell’autorità “di qualsiasi atto di perseguimento o di istruzione, anche nei confronti di persone non implicate nell’atto” medesimo (“La prescription est interrompue par tout acte de poursuite ou d’instruction intervenu dans les dèlais fixès par les articles precedents, meme à l’egard des personnes qui ne seraient pas impliquees dans cet acte de poursuite ou d’instruction”).

In particolare i giudici di merito hanno convincentemente spiegato come, entro il primo triennio dalla data di commissione di quel delitto, il 17 maggio 2016 il A.A. fosse stato sottoposto a fermo dalla polizia giudiziaria; come fosse iniziato a decorrere un nuovo triennio entro il quale, il 20 febbraio 2019, era stato sentito a verbale il teste B.B.; e come, prima che scadesse un ulteriore triennio, esattamente il 18 ottobre 2021 fosse stato emesso nei riguardi del prevenuto il mandato di arresto internazionale.

In tale contesto, nel quale non è ravvisabile alcuna incertezza in ordine alla normativa operante nè alcuna contraddittorietà nella ricostruzione della vicenda procedimentale, il difensore del A.A. ha infruttuosamente cercato di sostenere che l’atto di escussione del teste B.B. non potesse valere ad interrompere il decorso del termine triennale di prescrizione del reato: senza considerare che la richiamata disciplina processuale del Principato di Monaco riconosce quell’effetto interruttivo anche laddove l'”atto di accusa o di indagine” sia posto in essere “nei confronti di persone che non sono coinvolte in tale atto di accusa o indagine”: lasciando, così, intendere che l’atto di investigazione può riguardare anche un soggetto diverso dall’indagato, come nel caso di specie è accaduto con l’ascolto del B.B., indicato come persona coinvolta nell’operazione immobiliare in relazione alla quale erano stati emessi i quattro assegni bancari negoziati dal A.A..

  1. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell’erario delle spese del presente procedimento.

Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..
Conclusione
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2022

Originally posted 2023-11-07 16:42:27.