OPPOSIZIONE RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE ART 410 CC AVVOCATO ESPERTO

OPPOSIZIONE ALLA ARCHIVIAZIONE

OPPOSIZIONE RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE ART 410 CC AVVOCATO ESPERTO

Con la richiesta di archiviazione ai sensi dell’art 408 cpp, il pubblico ministero chiede  al Giudice delle indagini preliminari di archiviare il procedimento perché non vi sono elementi per andare in giudizio.

 

Con la richiesta di archiviazione del PM ai sensi dell’art 408 cpp, la persona offesa  puo’ proporre opposizione alla richiesta di archiviazione .

 

Quando vi  archiviazione indagini preliminari il procedimento è giunto al termine

 

 

 

IL GIP PUO’ PROCEDERE DE PLANO DICHIARANDO l’inammissibilità dell’opposizione, per l’omessa indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva, e l’infondatezza della notizia di reato

Qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il Gip, ai sensi dell’art. 410 c.p.p., può disporre l’archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l’inammissibilità dell’opposizione, per l’omessa indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva, e l’infondatezza della notizia di reato. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza il quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e perciò impugnabile con il ricorso per cassazione.

Con l’opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.

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AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA -RAVENNA – FORLI -CESENA

 

citazione a giudizio conclusione delle indagini preliminari

Avvocato penalista Bologna sergio armaroli patrocinante in cassazione difende Bancarotta fraudolenta reati tributari reati edilizi reati doganali omicidio stradale tribunale forli, tribunale Bologna, Tribunale Vicenza Tribunale ravenna Tribunale Milano Tribunale Padova, tribunale Rovigo, tribunale Ravenna Tribunale Monza tribunale Pavia ,corte appello Bologna, corte appello venezia;   corte appello Milano Corte appello Brescia

 

Corte di Cassazione|Sezione 2|Penale|Sentenza|6 settembre 2019| n. 37301

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Massima ufficiale

Indagini preliminari – Chiusura delle indagini – Archiviazione – Richiesta del pubblico ministero – Notifica alla persona offesa – Decreto di archiviazione – De plano – Per intervenuta prescrizione – Legittimità – Sussistenza – Ragioni.

udienza camerale fissata, a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, ai sensi dell’art. 410, comma 3, c.p.p.,

hanno titolo a partecipare solo le persone offese che, ancorché non destinatarie dell’avviso previsto dall’art. 408, comma 3, c.p.p., abbiano comunque presentato dichiarazione di opposizione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dagli eredi della persona offesa, opponente e successivamente deceduta, i quali, non in detta loro qualità ma assumendo di essere anch’essi persone offese, avevano lamentato di non essere stati

In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, la necessaria indicazione delle investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova deve considerarsi carente non solo quando manchi nell’atto ogni riferimento ad ulteriori adempimenti istruttori, ma anche quando il giudice constati, pur senza spingersi ad una prognosi sull’esito delle indagini che non gli è consentita nella delibazione di ammissibilità, che gli accertamenti prospettati risultano ictu oculi irrilevanti o non pertinenti, ossia tali da non incidere sulla notitia criminis o sull’attività di indagine già svolta dal pubblico ministero.

Qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il Gip, ai sensi dell’art. 410 c.p.p., può disporre l’archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l’inammissibilità dell’opposizione, per l’omessa indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva, e l’infondatezza della notizia di reato. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza il quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e perciò impugnabile con il ricorso per cassazione.

OPPOSIZIONE RICHIESTA DI

ARCHIVIAZIONE ART 410 CC

AVVOCATO ESPERTO

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Con l’opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato (1) chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.

Avvocato penalista Bologna sergio armaroli patrocinante in cassazione difende Bancarotta fraudolenta reati tributari reati edilizi reati doganali omicidio stradale tribunale forli, tribunale Bologna, Tribunale Vicenza Tribunale ravenna Tribunale Milano Tribunale Padova, tribunale Rovigo, tribunale Ravenna Tribunale Monza tribunale Pavia ,corte appello Bologna, corte appello venezia;   corte appello Milano Corte appello Brescia

  1. Se l’opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l’archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.

  2. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dell’articolo 409 commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di più persone offese, l’avviso per l’udienza è notificato al solo opponente.

La suprema Corte  ha ritenuto abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., all’udienza camerale fissata a seguito dell’opposizione della persona offesa, dichiari preliminarmente inammissibile l’opposizione medesima. (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 7043 del 13 febbraio 2014)

 (In motivazione, la Corte ha osservato che nella fissazione dell’udienza camerale è implicita l’ammissibilità dell’opposizione, sicché da quel momento deve essere garantito alle parti di interloquire sulla richiesta di archiviazione nelle forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen.).

La opposizione della persona offesa al decreto di archiviazione, il giudice deve limitare il giudizio di ammissibilità dell’opposizione ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiestiCass. pen. n. 8129/201

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, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare, attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l’opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento “de plano” con il rito camerale.

Secondo orientamento costante Cass. pen. n. 38801/2014 l’omessa fissazione da parte del G.i.p. dell’udienza camerale di cui all’art. 410 cod. proc. pen. e l’omessa motivazione in ordine all’inammissibilità dell’opposizione proposta avverso la relativa richiesta formulata dal P.M. costituiscono violazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., deducibile in quanto tale come motivo di ricorso per cassazione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di archiviazione, emesso dal G.i.p. senza provvedere sull’atto di opposizione all’archiviazione tempestivamente inoltrato con raccomandata postale).

In tema di procedimento di archiviazione, qualora il g.i.p. abbia dichiarato “de plano” l’inammissibilità dell’opposizione Cass. pen. n. 17970/2014 persona offesa, quest’ultima non può proporre ricorso per cassazione per dedurre difetti di giudizio o di motivazione del provvedimento impugnato, anche in relazione a supposta pretermissione o erronea valutazione delle tesi prospettate dell’opponente, essendo consentita l’impugnazione esclusivamente per censurare il mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio. Inoltre  in sede di decisione sull’ammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione è consentita al giudice la valutazione, adeguatamente motivata, circa la potenzialità dimostrativa delle prove indicate nell’opposizione stessa, potendo verificare la non inerenza alla notizia di reato e l’irrilevanza, ossia la non incidenza concreta sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, dell’investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova.

Avvocato penalista Bologna sergio armaroli patrocinante in cassazione difende Bancarotta fraudolenta reati tributari reati edilizi reati doganali omicidio stradale tribunale forli, tribunale Bologna, Tribunale Vicenza Tribunale ravenna Tribunale Milano Tribunale Padova, tribunale Rovigo, tribunale Ravenna Tribunale Monza tribunale Pavia ,corte appello Bologna, corte appello venezia;   corte appello Milano Corte appello Brescia

Indagini preliminari – Chiusura delle indagini – Archiviazione – Richiesta del pubblico ministero

 

Corte di Cassazione|Sezione 2|Penale|Sentenza|6 settembre 2019| n. 37301

Massima ufficiale

Indagini preliminari – Chiusura delle indagini – Archiviazione – Richiesta del pubblico ministero – Notifica alla persona offesa – Decreto di archiviazione – De plano – Per intervenuta prescrizione – Legittimità – Sussistenza – Ragioni.

È legittimo il decreto di archiviazione emesso “de plano” in ragione dell’inammissibilità dell’opposizione per l’intervenuta prescrizione dei reati denunciati. (Fattispecie in cui la Corte ha evidenziato che il giudice può archiviare “de plano” nonostante l’opposizione del denunciante ai sensi dell’art. 410, comma 2, cod. proc. pen., dovendo però motivare sia in ordine alla infondatezza della notizia di reato che alle cause della inammissibilità, incorrendo altrimenti nella violazione del diritto al contraddittorio).

 

 

 

Indagini preliminari – Chiusura delle indagini – Archiviazione – In genere – Richiesta di archiviazioneper particolare tenuità del fatto ex art. 131 – Bis cod. pen. – Decreto di archiviazione per infondatezza della ‘notitia criminis’

 

Corte di Cassazione|Sezione 2|Penale|Sentenza|7 ottobre 2019| n. 41104

Massima ufficiale

Indagini preliminari – Chiusura delle indagini – Archiviazione – In genere – Richiesta di archiviazioneper particolare tenuità del fatto ex art. 131 – Bis cod. pen. – Decreto di archiviazione per infondatezza della ‘notitia criminis’ – Abnormità – Esclusione – Ragioni.

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione ex art. 131?bis cod. pen., disponga invece archiviazione per infondatezza della “notitia criminis” (nella specie perché il fatto non è previsto dalla legge come reato), atteso che la verifica della fondatezza della notizia di reato si inserisce nella progressione delle questioni che il giudice è tenuto a sciogliere prima di addivenire all’esame della particolare tenuità. (In motivazione, la Corte ha altresì evidenziato che la decisione del giudice non lede in alcun modo le prerogative della parte offesa, che, ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., può prendere visione degli atti e presentare opposizione, esprimendo il proprio dissenso rispetto alla richiesta di archiviazione).

 

Processo penale – Declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto

 

corte di Cassazione|Sezione U|Penale|Sentenza|24 settembre 2019| n. 38954

Massima ufficiale

Processo penale – Declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto – Casellario giudiziale – Iscrivibilità del provvedimento di archiviazione.

Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. deve essere iscritto nel casellario giudiziale, fermo restando che non ne deve essere fatta menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell’interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione.

 

QUANDO IL GIP PUO ‘DISPORRE ARCHIVIAIZONE DE PLANO?

 

Se sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il Gip, ai sensi dell’art. 410 c.p.p., può disporre l’archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l’inammissibilità dell’opposizione, per l’omessa indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva, e l’infondatezza della notizia di reato Cass. pen. n. 23624/2004 Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza il quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e perciò impugnabile con il ricorso per cassazione.

All’udienza camerale fissata, a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, ai sensi dell’art. 410, comma 3, c.p.p., hanno titolo a partecipare solo le persone offese che, ancorché non destinatarie dell’avviso previsto dall’art. 408, comma 3, c.p.p., abbiano comunque presentato dichiarazione di opposizione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dagli eredi della persona offesa, opponente e successivamente deceduta, i quali, non in detta loro qualità ma assumendo di essere anch’essi persone offese, avevano lamentato di non essere stati avvisati dell’udienza camerale).

 

NECESSARIA INDICAZIONE  INVESTIGAZIONI

SUPPLETTIVE NELLA OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA

ARCHIVIAZIONE

Se la persona offesa si oppone alla richiesta di archiviazione, la necessaria indicazione delle investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova deve considerarsi carente non solo quando manchi nell’atto ogni riferimento ad ulteriori adempimenti istruttori, ma anche quando il giudice constati,Cass. pen. n. 1367/2004 pur senza spingersi ad una prognosi sull’esito delle indagini che non gli è consentita nella delibazione di ammissibilità, che gli accertamenti prospettati risultano ictu oculi irrilevanti o non pertinenti, ossia tali da non incidere sulla notitia criminis o sull’attività di indagine già svolta dal pubblico ministero.

QUANDO E’ ILLEGITTIMA LA DECISIONE DI

ARCHIVIAZIONE DE  PLANO DEL GIP?

 il provvedimento assunto de plano dal giudice per le indagini preliminari, nonostante l’opposizione della persona offesa, è illegittimo Cass. pen. n. 38534/2008 qualora il giudice, invece di delibare sull’ammissibilità dell’opposizione, valuti il merito della richiesta del pubblico ministero in ordine alla fondatezza dell’accusa. (Nella specie, il G.i.p., invece di considerare i profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti aveva, con ordinanza emessa de plano ritenuto in diritto non configurabile il reato ipotizzato ).

opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto

 

 il giudice può disporre l’archiviazione senza fissare l’udienza in camera di consiglio a condizione che argomenti in ordine alla ritenuta inammissibilità dell’opposizione e, segnatamente, in merito all’omessa indicazione delle “ragioni del dissenso” della persona offesa rispetto alla sussumibilità del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 131-bis cod. pen.

Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione il soggetto danneggiato che ha presentato denunzia per il delitto di false dichiarazioni al P.M., nel quale persona offesa è esclusivamente lo Stato-collettività.

In tema di archiviazione, l’omessa fissazione da parte del G.i.p. dell’udienza camerale di cui all’art. 410 cod. proc. pen. e l’omessa motivazione in ordine all’inammissibilità dell’opposizione proposta avverso la relativa richiesta formulata dal P.M. costituiscono violazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio ex art. 178, comma primo, lett. c),

 

 cod. proc. pen., deducibile in quanto tale come motivo di ricorso per cassazione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di archiviazione, emesso dal G.i.p. senza provvedere sull’atto di opposizione all’archiviazione tempestivamente inoltrato con raccomandata postale).

In tema di procedimento di archiviazione, qualora il g.i.p. abbia dichiarato “de plano” l’inammissibilità dell’opposizione della persona offesa, quest’ultima non può proporre ricorso per cassazione per dedurre difetti di giudizio o di motivazione del provvedimento impugnato, anche in relazione a supposta pretermissione o erronea valutazione delle tesi prospettate dell’opponente, essendo consentita l’impugnazione esclusivamente per censurare il mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio.

opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, la disciplina contenuta nell’art. 410, comma 1, c.p.p.,

 

 

Qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il Gip, ai sensi dell’art. 410 c.p.p., può disporre l’archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l’inammissibilità dell’opposizione, per l’omessa indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva, e l’infondatezza della notizia di reato. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza il quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e perciò impugnabile con il ricorso per cassazione.

All’udienza camerale fissata, a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, ai sensi dell’art. 410, comma 3, c.p.p., hanno titolo a partecipare solo le persone offese che, ancorché non destinatarie dell’avviso previsto dall’art. 408, comma 3, c.p.p., abbiano comunque presentato dichiarazione di opposizione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dagli eredi della persona offesa, opponente e successivamente deceduta, i quali, non in detta loro qualità ma assumendo di essere anch’essi persone offese, avevano lamentato di non essere stati avvisati dell’udienza camerale).

In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, la necessaria indicazione delle investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova deve considerarsi carente non solo quando manchi nell’atto ogni riferimento ad ulteriori adempimenti istruttori, ma anche quando il giudice constati, pur senza spingersi ad una prognosi sull’esito delle indagini che non gli è consentita nella delibazione di ammissibilità, che gli accertamenti prospettati risultano ictu oculi irrilevanti o non pertinenti, ossia tali da non incidere sulla notitia criminis o sull’attività di indagine già svolta dal pubblico ministero.

L’opposizione avverso la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero può essere proposta dal difensore della persona offesa, in quanto, mediante le semplici forme indicate al primo comma dell’art. 101 c.p.p. (cioè la dichiarazione resa all’autorità procedente, ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata), egli è nominato per l’esercizio dei diritti e delle facoltà attribuiti alla stessa persona offesa (In motivazione la Corte ha rilevato che il conferimento della procura speciale, nelle forme previste dal primo comma dell’art. 100 c.p.p., è richiesto solo quando il difensore della persona offesa — cui la legge non riconosce il potere di rappresentanza processuale conferito a chi difenda l’imputato o le altre parti private — intenda esercitare in proprio il diritto di proporre ricorso per cassazione).

In costanza di rituale opposizione alla richiesta di archiviazione, formulata dal P.M., è obbligo del giudice decidente effettuare una corretta ed esaustiva valutazione d’insieme dei dati emergenti dagli atti ed a sua disposizione,

 

 ivi compresi quelli anche documentali, su cui si articola l’opposizione della persona offesa da reato. Ne consegue che anche una produzione documentale che si connoti da caratteri di non irragionevole irrilevanza e pertinenza con l’oggetto della verifica di fondatezza della notitia criminis, allegata all’opposizione di cui all’art. 410 c.p.p., deve formare specifico oggetto di esame da parte del decidente, con la conseguente risposta motivazionale in merito.

Nell’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa ai sensi dell’art. 410 c.p.p., l’omessa indicazione delle investigazioni suppletive non ne determina automaticamente l’inammissibilità. Infatti, la persona offesa qualora si trovi nella impossibilità di chiedere la prosecuzione delle indagini preliminari, può sempre far valere le ragioni volte a contrastare la richiesta di archiviazione, sulla base della facoltà, riconosciutale dall’art. 90 c.p.p., di presentare memorie al giudice e nel caso in cui le sue argomentazioni risultino fondate e convincenti, il giudice dovrà fissare, a norma dell’art. 409, comma 2 c.p.p., l’udienza in camera di consiglio, così pervenendo ad un risultato analogo a quello previsto dalla specifica disciplina apprestata dall’art. 410 c.p.p. Resta fermo, tuttavia, l’uso del potere interdittivo da parte del giudice nei casi in cui verifichi l’infondatezza della notizia di reato.

Perché sia pronunciato il decreto di archiviazione de plano, ossia quello reso senza la fissazione dell’udienza prevista dall’art. 409, c.p.p., comma 2,

 

nonostante vi sia stata opposizione della persona offesa alla richiesta presentata dal pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari deve verificare sia l’infondatezza della notizia di reato, sia il difetto di ammissibilità dell’opposizione. In ordine a tale ultima condizione, il giudice è tenuto a delibare l’ammissibilità dell’opposizione, con riferimento all’obbligo dell’opponente di indicare l’oggetto dell’investigazione suppletiva (e dei relativi elementi di prova) e alla sussistenza dei profili della pertinenza e rilevanza delle indagini richieste, esplicitando, con adeguata motivazione, le ragioni della rilevata inammissibilità.

 

 

Il reato di falso giuramento è delitto contro l’amministrazione della giustizia,

 trattandosi di fattispecie incriminatrice lesiva dell’interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia, per cui la persona singola, che abbia subito un danno diretto o indiretto, può assumere solo la qualifica di persona danneggiata dal reato ma non quella di persona offesa e non è legittimata a presentare opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero o ad impugnare il provvedimento definitorio del giudice per le indagini preliminari.

È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., all’udienza camerale fissata a seguito dell’opposizione della persona offesa, dichiari preliminarmente inammissibile l’opposizione medesima. (In motivazione, la Corte ha osservato che nella fissazione dell’udienza camerale è implicita l’ammissibilità dell’opposizione, sicché da quel momento deve essere garantito alle parti di interloquire sulla richiesta di archiviazione nelle forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen.).

 

 

In tema di opposizione della persona offesa al decreto di archiviazione, il giudice deve limitare il giudizio di ammissibilità dell’opposizione ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti,

 

senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare, attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l’opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento “de plano” con il rito camerale.

Nei reati di cui all’art. 16 del D.L.vo n. 59 del 2005 (oggi art. 29 quattordecies del D.L.vo n. 152 del 2006) attinenti alla violazione della disciplina di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, il bene giuridico tutelato è rappresentato dall’interesse pubblico alla salubrità dell’ambiente, sì che persona offesa dei medesimi è lo Stato che tutela tale interesse ovvero la P.A. che direttamente esercita le attività di controllo e di prevenzione per impedire possibili forme di aggressione al medesimo. (Fattispecie in tema di opposizione alla richiesta di archiviazione).

In sede di decisione sull’ammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione è consentita al giudice la valutazione, adeguatamente motivata, circa la potenzialità dimostrativa delle prove indicate nell’opposizione stessa, potendo verificare la non inerenza alla notizia di reato e l’irrilevanza, ossia la non incidenza concreta sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, dell’investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova.

In tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dalla persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione, in quanto lo stesso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.

La omessa valutazione, da parte del decreto di archiviazione del giudice di pace, dell’atto di opposizione della persona offesa, in quanto costituente una violazione del principio del contraddittorio, dà luogo a nullità del decreto stesso deducibile con ricorso per cassazione.

In tema di archiviazione, l’omessa fissazione da parte del G.i.p. dell’udienza camerale di cui all’art. 410 c.p.p. e l’omessa motivazione in ordine all’inammissibilità dell’opposizione proposta avverso la relativa richiesta formulata dal P.M. costituiscono violazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio ex art. 178, comma primo, lett. c ), c.p.p., deducibile in quanto tale come motivo di ricorso per cassazione.

In tema di archiviazione, il provvedimento assunto de plano dal giudice per le indagini preliminari, nonostante l’opposizione della persona offesa, è illegittimo qualora il giudice, invece di delibare sull’ammissibilità dell’opposizione, valuti il merito della richiesta del pubblico ministero in ordine alla fondatezza dell’accusa. (Nella specie, il G.i.p., invece di considerare i profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti aveva, con ordinanza emessa de plano ritenuto in diritto non configurabile il reato ipotizzato ).

 

 

il provvedimento assunto de plano dal giudice per le indagini preliminari, nonostante l’opposizione della persona offesa, è illegittimo Cass. pen. n. 38534/2008 qualora il giudice, invece di delibare sull’ammissibilità dell’opposizione, valuti il merito della richiesta del pubblico ministero in ordine alla fondatezza dell’accusa. (Nella specie, il G.i.p., invece di considerare i profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti aveva, con ordinanza emessa de plano ritenuto in diritto non configurabile il reato ipotizzato ).

Originally posted 2020-05-01 14:56:43.