OMICIDIO STRADALE VITTIME STRADA BOLOGNA VICENZA RAVENNA

OMICIDIO STRADALE VITTIME NAPOLI BOLOGNA VICENZA RAVENNA

AVVOCATO BOLOGNA ESPERTO DI INCIDENTI MORTALI DIFESA

  OMICIDIO STRADALE VITTIME E IMPUTATI

BOLOGNA NAPOLI VICENZA TREVISO RAVENNA FORLI CESENA PADOVA ROVIGO

ART 589 BIS CP

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni .[c.p. 590-quater].

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona [c.p. 590-quater].

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni [c.p. 590-quater].

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona [c.p. 590-quater].

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria [c.p. 590-quater].

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto [c.p. 589-ter; c.p.p. 359-bis].

1 Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016. Per quanto concerne il raddoppio dei termini di prescrizione per i reati di cui al presente articolo vedi il sesto comma dell’art. 157 del codice penale.

REATI CONTRO LA PERSONA – Diffamazione – Diffamazione commessa con il mezzo della stampa

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ART 590 BIS CP

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

1 Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. e), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 2, L. 23 marzo 2016, n. 41, che ha sostituito l’originario art. 590-bis con gli attuali articoli da 590-bis a 590-quinquies, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.

2La Corte costituzionale, con sentenza 4-25 novembre 2020, n. 248 (Gazz. Uff. 2 dicembre 2020, n. 49 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro: a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, in riferimento all’art. 24 Cost.; b) non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, in riferimento all’art. 3 Cost.

Art. 590 ter Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali1

ì

Nel caso di cui all’articolo 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni [590-quater].

Corte cost., 17/04/2019, n. 88

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In tema di reati commessi in relazione alla circolazione stradale, la revoca della patente di guida non può essere “automatica” indistintamente, in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall’art. 589 bis c.p. (omicidio stradale) sia dall’art. 590 bis c.p. (lesioni personali stradali), ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata, come fattispecie aggravate, dall’art. 589 bis, commi 2 e 3 c.p. e dall’art. 590 bis, commi 2 e 3 c.p. (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti). Nelle ipotesi diverse da queste ultime, che il legislatore ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dei commi quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare, come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto, e nei limiti fissati, dall’art. 222, comma 2, secondo e dal terzo periodo del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che fa riferimento all’ipotesi in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole, ricorre nel caso in cui sia stata accertata qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana, al di fuori delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. (Fattispecie relativa all’investimento di un pedone da parte del conducente di un’autovettura, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che non aveva riconosciuto l’attenuante omettendo di valutare l’incidenza, sulla visibilità dello stato dei luoghi, della forte precipitazione in corso al momento del fatto). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 17/06/2019)

CIRCOLAZIONE STRADALE – Responsabilità civile da incidenti stradali – Colpa – In genere – Fuoriuscita di un veicolo dalla sede stradale – Danni al terzo trasportato – Condotta alternativa del conducente per evitare l’evento o produrne altro meno grave – Accertamento – Rilevanza – Sul piano del nesso causale – Esclusione – Sul piano della colpa – Configurabilità – Condizioni

Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 18/06/2021, n. 25767 (rv. 281495-01)

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REATI CONTRO LA PERSONA – Delitti contro la vita e l’incolumita’ individuale – Lesioni personali colpose – In genere – Omicidio stradale – Aggravante di cui all’art. 589-bis, comma sesto, cod. pen. – Patente scaduta – Integrazione – Esclusione – Ragioni

In tema di omicidio stradale, la circostanza aggravante prevista dall’art. 589-bis, comma sesto, cod. pen., non è integrata dall’essere il fatto commesso da persona con patente scaduta, non potendosi assimilare tale condizione a quella della patente sospesa o revocata di cui alla citata norma, stante il divieto di analogia in “malam partem”. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 25/02/2020)

Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 22/02/2016, n. 3428 (rv. 640119)

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CIRCOLAZIONE STRADALE – Responsabilità civile da incidenti stradali – Colpa – In genere – Fuoriuscita di un veicolo dalla sede stradale – Danni al terzo trasportato – Condotta alternativa del conducente per evitare l’evento o produrne altro meno grave – Accertamento – Rilevanza – Sul piano del nesso causale – Esclusione – Sul piano della colpa – Configurabilità – Condizioni

In tema di danni da sinistro stradale, nell’ipotesi di lesioni patite dal terzo trasportato a seguito di una manovra di emergenza che abbia comportato la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale, l’apprezzamento della possibilità, per il conducente, di tenere una condotta alternativa idonea ad evitare l’evento dannoso, o a produrne altro meno grave, non incide sull’accertamento del nesso di causalità tra la condotta tenuta e l’evento dannoso, ma, eventualmente, sul piano della verifica della colpa del conducente, potendo in particolare comportare – qualora la situazione di pericolo risulti ascrivibile solamente al contegno di un terzo – l’operatività dell’esimente dello stato di necessità ex art. 2045 c.c. (Cassa con rinvio, App. Ancona, 05/10/2012)

Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 09/03/2021, n. 11479 (rv. 280832-01)

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) – Illeciti penali – Sanzioni amministrative accessorie – In genere – Reato di cui all’art. 589-bis cod. pen. – Assenza di circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti – Applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida – Obbligo di motivazione – Contenuto

In tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, essendo sufficiente anche il richiamo alle “circostanze del fatto” e/o alla “gravità della condotta”. (Rigetta, GIP TRIBUNALE TRENTO, 05/06/2020).

REATI E PENE – Lesioni personali stradali gravi o gravissime non aggravate dallo stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope – Inclusione tra i delitti procedibili a querela – Omessa previsione – Denunciata disparità di trattamento e irragionevolezza – Non fondatezza della questione – Invito al legislatore ad una complessiva rimeditazione del regime di procedibilità delle diverse ipotesi del reato in esame

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Pisa in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 590-bis cod. pen., nella parte in cui non prevede la punibilità a querela del delitto di lesioni stradali gravi e gravissime in tutte le ipotesi diverse da quelle previste dal secondo comma, il quale delinea la circostanza aggravante della guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se, quanto meno nelle ipotesi previste dal primo comma dell’art. 590-bis cod. pen., non può negarsi che esse appaiono normalmente connotate da un minor disvalore sul piano della condotta e del grado della colpa, e che a fronte di condotte consistenti in occasionali disattenzioni, potrebbe discutersi dell’opportunità dell’indefettibile celebrazione del processo penale a prescindere dalla volontà della persona offesa, tuttavia tali considerazioni non sono sufficienti a connotare in termini di illegittimità costituzionale la scelta, attuata con la legge n. 41 del 2016 (e confermata dal D.Lgs. n. 36 del 2018), di prevedere la procedibilità d’ufficio per tutte le ipotesi di lesioni personali stradali gravi o gravissime, ritenute di particolare allarme sociale. D’altra parte, il rimettente sollecita un intervento che restauri la procedibilità a querela anche con riferimento alla generalità delle ipotesi previste dal medesimo articolo, con la sola eccezione di quelle di cui al secondo comma, così investendo anche violazioni delle norme sulla circolazione stradale commesse con piena consapevolezza e necessariamente foriere di rischi significativi per l’incolumità altrui. Quanto poi alla lamentata disparità di trattamento, non può ritenersi ingiustificato il differente regime di procedibilità rispetto alle lesioni provocate nell’ambito dell’attività sanitaria, ove si consideri che quest’ultima è stata recentemente oggetto di ripetuti interventi da parte del legislatore miranti a evitare il fenomeno della c.d. “medicina difensiva”. Rientra nella discrezionalità del legislatore l’individuazione delle soluzioni più opportune per ovviare agli indubbi profili critici dell’attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall’art. 590-bis cod. pen., i quali ne suggeriscono una complessiva rimeditazione. In linea generale, le scelte sanzionatorie del legislatore possono essere sindacate dalla Corte costituzionale soltanto entro i limiti della manifesta irragionevolezza, standard che vige, più in particolare, anche rispetto alle scelte relative al regime di procedibilità dei singoli reati.

Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 09/10/2019, n. 48754 (rv. 277871-01)

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REATI CONTRO LA PERSONA – Delitti contro la vita e l’incolumita’ individuale – Omicidio colposo – In genere – Omicidio colposo – Aggravante della violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale – Violazione da parte del proprietario della strada dell’art. 14 cod. strada – Sussistenza della circostanza aggravante – Fattispecie

In tema di omicidio colposo, la violazione ad opera del gestore di un’autostrada dell’art. 14 cod. strada, in quanto connessa alla violazione delle norme cautelari specifiche contenute nei decreti ministeriali che dettano le istruzioni tecniche per l’esecuzione dei lavori di manutenzione delle strade, integra l’aggravante del fatto commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità penale per il reato di cui all’art. 589, secondo comma, cod. pen. – nella formulazione anteriore all’introduzione, ad opera della legge 23 marzo 2016, n. 41L. 23/03/2016, n. 41, delle nuove fattispecie autonome dell’omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi e gravissime – del direttore dei lavori di rimozione delle barriere di protezione di una galleria autostradale per avere mantenuto, all’interno del tunnel, il terminale di una barriera di sicurezza, che, nel corso di un incidente stradale, aveva provocato la morte del conducente di un’autovettura, trafiggendone il corpo). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 21/02/2018)

Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 05/10/2021) 28/10/2021, n. 38625

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Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOVERE Salvatore – Presidente –

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere –

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere –

Dott. PICARDI Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.A., nato a (OMISSIS) – parte civile;

nel procedimento a carico di:

SA.FA., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 08/09/2020 del TRIBUNALE di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. PICARDI FRANCESCA;

celebrato il giudizio con le modalità della trattazione scritta.

Svolgimento del processo

1.II Tribunale di Roma, in riforma della sentenza di condanna di primo grado (emessa dal Giudice di pace), ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Sa.Fa., per l’intervenuta prescrizione del reato contestato di cui all’art. 590 c.p. (per aver cagionato, alla guida del suo veicolo, lesioni a S.A., con il cui motociclo collideva, omettendo di concedergli la precedenza, poichè non si avvedeva del suo sopraggiungere, in 28 aprile 2012), ed ha confermato le statuizioni civili (in particolare la condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi in sede civile).

2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, lamentando l’erronea applicazione degli art. 1227 e 2054 c.c., avendo i giudici di merito riconosciuto un suo concorso di colpa, senza considerare gli indizi derivanti, da un lato, dalle dichiarazioni di D.G., che hanno smentito quelle di O. (che, comunque, non ha assistito al sinistro), e, dall’altro, dalle tracce di frenata – tutti nel senso di escludere una sua velocità oltre il limite consentito.

3.La Procura Generale della Cassazione ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

4.In data 5 ottobre 2021 sono tardivamente pervenute le conclusioni della parte civile, che ha chiesto accogliersi il ricorso.

Motivi della decisione

  1. Il ricorso è inammissibile.

2.In via preliminare deve ricordarsi che, ai sensi dell’art. 606 c.p., comma 2-bis, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c). Si è anche precisato che la regola di giudizio compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio” rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per cui è inammissibile la relativa censura avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace per le quali il ricorso può essere proposto, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 2-bis, solo per i motivi di cui all’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c) (Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv.280245 – 01). Del resto, in tema di reati di competenza del giudice di pace, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274art. 39-bis (introdotto dal D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, art. 9), per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui esclude la proponibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello per vizi della motivazione potendo il legislatore, anche per l’assenza di vincoli sovranazionali, differenziare la disciplina delle impugnazioni in ragione della natura e dell’oggetto del giudizio, essendo, in particolare, ragionevole modulare diversamente l’accesso al giudizio di legittimità per i procedimenti aventi ad oggetto violazioni di minore entità cui non seguano sanzioni detentive (Sez.7, n. 49963 del 06/11/2019, Fusini, Rv. 277417 – 01).

Da tali premesse deriva che il presente ricorso, con cui non si denuncia alcuna effettiva violazione di legge, ma si contesta soltanto la lettura del quadro indiziarlo e la ricostruzione del fatto, senza, peraltro, neppure individuare chiaramente una lacuna, una contraddizione o una manifesta illogicità della motivazione, è inammissibile.

Nè risulta applicabile, nel caso di specie, il principio recentemente affermato da Sez. 5, n. 20877 del 23/04/2021, Amjad Naeem, Rv.281113, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la preterizione da parte del giudice di appello di un tema potenzialmente decisivo configura un profilo di violazione di legge, deducibile anche nel procedimento per reati di competenza del giudice di pace, per i quali il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274art. 39-bis, introdotto dal D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11art. 9, ha limitato i motivi di ricorso per cassazione a quelli di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. a), b) e c). Difatti, nella sentenza impugnata, sia pure sinteticamente, ma tramite un preciso rinvio a determinati elementi probatori, si è giustificato il rigetto dell’appello della parte civile.

Solo per completezza va sottolineato che la limitazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 2-bis, opera non solo nei confronti dell’imputato, ma di tutte le parti, ivi compresa quella civile, sia in considerazione della formula letterale, che non introduce alcuna distinzione, sia in considerazione del principio costituzionale di uguaglianza.

3.Peraltro, si ritiene inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione della parte civile volto a censurare l’accertamento del giudice di merito in ordine al concorso di colpa della vittima nella determinazione causale dell’evento, trattandosi di accertamento che non ha efficacia di giudicato nell’eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno (Sez. 4, n. 17219 del 20/03/2019, Rv. 275874).

4.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente S.A. condannato al pagamento delle spese processuali e, non essendovi ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Motivazione semplificata.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.

AVVOCATO BOLOGNA ESPERTO DI INCIDENTI MORTALI DIFESA

  OMICIDIO STRADALE VITTIME E IMPUTATI

BOLOGNA NAPOLI VICENZA TREVISO RAVENNA FORLI CESENA PADOVA ROVIGO

AVVOCATO BOLOGNA ESPERTO DI INCIDENTI MORTALI DIFESA

  OMICIDIO STRADALE VITTIME E IMPUTATI

BOLOGNA NAPOLI VICENZA TREVISO RAVENNA FORLI CESENA PADOVA ROVIGO

AVVOCATO BOLOGNA ESPERTO DI INCIDENTI MORTALI DIFESA

  OMICIDIO STRADALE VITTIME E IMPUTATI

BOLOGNA NAPOLI VICENZA TREVISO RAVENNA FORLI CESENA PADOVA ROVIGO

Originally posted 2021-11-03 09:35:35.