Omicidio stradale e lesioni stradali colpose

 

Omicidio stradale e lesioni stradali colpose

 

REATI CONTRO LA PERSONA – Diffamazione – Diffamazione commessa con il mezzo della stampa

REATO STRADALE un processo per reato stradale  (lesioni colpose, omicidio colposo, omissione di soccorso) significa doversi affidare ad un avvocato penalista che abbia conoscenza tanto della normativa penalistica, quanto di quella amministrativa sulla sospensione della patente, il ritiro, la revoca, e possa guidarti verso il risarcimento del danno.

Omicidio colposo per incidente stradale: cosa significa? Nei casi di omicidio stradale e lesioni personali stradali il procedimento penale si apre d’ufficio e, quindi, non è necessaria la denuncia e/o querela della persona offesa.

Hi è imputato indagato per reati stradali deve affidarsi a un avvocato competente se necessario, anche a consulenti tecnici preparati per individuare gli elementi su cui puntare la strategia difensiva per ottenere l’assoluzione o uno sconto di pena. 

Il 28 ottobre 2015  è stato approvato approvato il DDL sull’omicidio stradale.

In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile, dell’evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per il reato di omicidio stradale del conducente di un furgone, chiuso nella parte posteriore e privo di dispositivi idonei a monitorare il percorso in retromarcia, per l’investimento di un pedone avvenuto durante tale manovra, che avrebbe dovuto essere eseguita con particolare attenzione, avvalendosi anche dell’ausilio di terzo, non essendo imprevedibile la presenza di un pedone sul percorso stradale da compiere in retromarcia). (Rigetta, CORTE APPELLO GENOVA, 25/02/2020)

In materia di successione di leggi penali, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole con riferimento al caso concreto, il giudice deve applicarla nella sua interezza, essendo fatto divieto, in ossequio al principio di legalità, di combinare frammenti normativi dell’una e dell’altra, così da delineare una terza disciplina. (Fattispecie in tema di omicidio stradale in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che, in ragione del bilanciamento con le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 e 62-bis cod. pen., ha valutato più favorevole la previgente disciplina prevista per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, rispetto a quella introdotta con la legge 23 marzo 2016, n. 41, anche ove sia stata riconosciuta l’attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen.). (Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 17/11/2020)

INDAGINI PRELIMINARI – Arresto in flagranza – Stato di flagranza – Arresto operato a seguito di indagini – “quasi flagranza” – Sussistenza – Esclusione – Illegittimità dell’arresto – Sussistenza – Ragioni – Fattispecie

È illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria che pervenga all’individuazione del responsabile del reato in seguito allo svolgimento di attività di indagine consistita nell’assunzione di informazioni e di elementi fattuali diversi da quelli indicati dall’art. 382, cod. proc. pen. e alle conseguenti valutazioni, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di “quasi flagranza”, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato. (Nella specie, relativa ad un arresto per il reato di omicidio stradale, operato il giorno successivo al fatto, gli operanti – tramite il numero di targa, loro riferito da una persona che aveva assistito all’incidente, e le informazioni acquisite dalla formale intestataria dell’autovettura – avevano individuato e raggiunto presso la sua abitazione il conducente del veicolo, il quale aveva confessato il reato e condotto gli agenti nel luogo in cui aveva nascosto il mezzo, sul quale erano presenti tracce riconducibili al sinistro). (Rigetta, GIP TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 25/08/2020)

EATI CONTRO LA PERSONA – Delitti contro la vita e l’incolumita’ individuale – Lesioni personali colpose – In genere – Omicidio stradale – Attenuante di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen. – Presupposti – Fattispecie

In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che fa riferimento all’ipotesi in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole, ricorre nel caso in cui sia stata accertata qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana, al di fuori delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. (Fattispecie relativa all’investimento di un pedone da parte del conducente di un’autovettura, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che non aveva riconosciuto l’attenuante omettendo di valutare l’incidenza, sulla visibilità dello stato dei luoghi, della forte precipitazione in corso al momento del fatto). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 17/06/2019)

  • Omicidio stradale;
  • Lesioni stradali;
  • Pene accessorie;
  • Revoca della patente;

E’ altresì spesso necessario prendere contatti sin da subito con dei periti (tossicologo, perito esperto in ricostruzioni e cinematica, medico legale…) che possano confrontarsi con i periti della Procura e del Tribunale.

 

La Legge n. 41 del 23.3.2016 ha introdotto una nuova fattispecie di reato: l’omicidio stradale.

L’omicidio stradale è configurabile come fattispecie di omicidio colposo che si realizza nel momento in cui venga posta in essere una delle condotte individuate dall’art. 589 bis c.p., che si sostanziano in violazioni di alcune norme che disciplinano la circolazione stradale.

Il nuovo articolo 589 bis c.p.

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

  1. 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
  2. 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
  3. 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

  1. in generale, l’articolo 589-bis punisce “chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona a seguito della violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale”. La pena prevista è la reclusione da due a sette anni.
  2. Il caso in cui “la morte di una persona sia causata per colpa da chiunque si ponga alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica quantificato con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope”. In tal caso, la sanzione prevista è la reclusione da 8 a 12 anni.

Originally posted 2022-06-08 08:33:00.