NIENTE DEMOLIZIONE SE IL REATO DI ABUSI
EDiLIZI E’ PRESCRITTO
1)La revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione deve essere disposta dal giudice solo in caso di accertamento di una situazione che lo renderebbe incompatibile, come può essere la presentazione di una istanza di condono o un provvedimento di condono.
2)Nel caso in cui ci sia un condono o una sanatoria successivi al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice deve tenere conto, prima di dare il via alla procedura di demolizione, se esistono cause ostative al suo accoglimento, valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l’esecuzione della demolizione solo se i tempi sono realmente “stretti” o se ci sono atti amministrativi incompatibili con l’ordinanza stessa.
ABUSI EDILIZI LA CASSAZIONE:
la n.31322/2019 del 17 luglio scorso della Cassazione h affermato che se il reato di abuso edilizio è prescritto non si puo’ dar corso alla demolizione in sede amministrativa.ABUSI EDILIZI
TALE SENTENZASUGLI ABUSI EDILIZI PREVEDE CHE:
che per dare corso all’ordine di demolizione di un immobile è necessaria una condanna per reati edilizi. Il principio di diritto è semplice ma incisivo: nel solo caso in cui sia stata emessa una condanna definitiva per reati edilizi divenga possibile la demolizione del manufatto abusivo.
IL FATTO CHE HA GENERATO LA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE SU ABUSI EDILIZI
Il Tribunale di Palermo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di un privato per essere i reati di abusivismo edilizio contestatigli estinti per intervenuta prescrizione ordinando contestualmente la demolizione delle opere eseguite.
L’imputato con il proprio avvocato ricorreva per Cassazione, articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 31 del dpr 380/2001 e al vizio
motivazionale, che il presupposto dell’ordine di demolizione è la pronuncia di una sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 44 dpr 380/2001.
In particolare il deducente evidenziava come il presupposto dell’ordine di demolizione è la pronuncia di una sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 44 T.U. Urbanistica: con specifico riferimento al caso di specie, in assenza di un accertamento della responsabilità penale dell’imputato, la sanzione disposta era da ritenersi illegittima, per avere il Tribunale palermitano esercitato una potestà riservata dalla legge all’autorità amministrativa.
La Cassazione condivide le difese formulate dal ricorrente.
In punto di diritto, i Supremi Giudici ricordano che, ai sensi dell’art. 31, comma 9, del DPR 380/2001, in relazione alle opere abusive eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
Secondo la Suprema Corte sarebbe del tutto illegittima la decisone del Tribunale palermitano esercitato una potestà riservata dalla legge all’autorità amministrativa, cui è stata peraltro contraddittoriamente trasmessa copia della pronunciata sentenza.
La Cassazione ritiene il ricorso fondato, avendo l’ordine di demolizione, secondo quanto previsto dall’art. 31, nono comma del dpr 380/2001, quale necessario presupposto
la pronuncia di una sentenza di condanna per l’esecuzione di opere edilizie realizzate in assenza del permesso di costruire, ovvero in difformità da esso, l’intervenuta prescrizione del reato contestato all’imputato, accertata dalla stessa decisione impugnata, non consentiva di disporre la demolizione del manufatto.
Sarebbe quindi l’estinzione del reato ad impedire l’applicabilità della suddetta misura che avendo natura di sanzione non può che seguire la sentenza di condanna, neppure essendo sufficiente per la sua pronuncia il mero accertamento della commissione di un abuso edilizio (ex multis Sez. 3, n. 37836 del 29/03/2017 – dep. 28/07/2017, Rv. 270907).
Strano pero’ che in sede penale normalmente la declatoria di estinzione per intervenuta prescrizione non incide sulle statuizioni civili,
Pare da questa sentenza che incida la prescrizione penale sulle statuizioni amministrative .
Non rileva a tal fine la natura amministrativa univocamente riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte all’ordine in esame atteso che in tanto entra in gioco l’imprescrittibilità della sanzione in quanto la stessa sia legittimamente disposta, presupposto questo non ricorrente nel caso di specie.
Resta pero’ la questione della funzionalita’ che la costruzione che andava demolita possa avere, cioè se non viene demolita un’opera abusiva cosa diventa questa opera? Si deve ritenere sanata? Certo che no,
I regolamenti edilizi comunali (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33) 1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell’articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalita’ costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilita’ degli immobili e delle pertinenze degli stessi. 1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 3 MARZO 2011, N. 28. ((1-ter. Entro il 31 dicembre 2017, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all’allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonche’ per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unita’ abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all’allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, la predisposizione all’allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformita’ alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unita’ abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali)). 1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell’articolo 39. 1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non si applicano agli immobili di proprieta’ delle amministrazioni pubbliche. 1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, e’ adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.
NIENTE DEMOLIZIONE SE IL REATO DI ABUSI
EDiLIZI E’ PRESCRITTO
Originally posted 2020-04-09 09:53:02.