Reati contro la famiglia .avvocato penalista esperto BOLOGNA

Reati contro la famiglia .avvocato penalista esperto BOLOGNA

REATI INFORMATICI

Reati contro la famiglia avvocato penalista esperto – Delitti contro l’assistenza familiare – Maltrattamenti in famiglia – In genere lesioni personali lievi – Maltrattamenti in famiglia – Assorbimento – Esclusione – Condizione – Fattispecie Corte di Cassazione|Sezione 5|Penale|Sentenza|27 settembre 2018| n. 42599 Reati contro la famiglia – Delitti contro l’assistenza familiare – Maltrattamenti in famiglia – Elemento oggettivo (materiale) – Liti tra genitori – Reato di malttrattamenti anche nei confronti dei figli minori (c.d. violenza assistita) – Configurabilità – Condizioni

Il delitto di maltrattamenti è configurabile anche nel caso in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgano indirettamente, come involontari spettatori delle liti tra i genitori che si svolgono all’interno delle mura domestiche (c.d. violenza assistita), sempre che sia stata accertata l’abitualità delle condotte e la loro idoneità a cagionare uno stato di sofferenza psicofisica nei minori spettatori passivi.

AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA ESPERTO
AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA ESPERTO

 

Il reato di lesioni personali lievi non è assorbito in quello di maltrattamenti in famiglia se l’autore della condotta ha avuto non solo l’intenzione di maltrattare ma anche di ledere l’integrità fisica del soggetto passivo. (Fattispecie incui la Corte ha escluso qualsiasi violazione del principio del “ne bis in idem” nei confronti dell’imputato del reato di lesioni, già condannato per il delitto di maltrattamenti, in ragione della diversità dell’elemento soggettivo tra i due reati). L’articolo 572 c.p., comma 2, prevede l’aggravamento della pena fissata nel comma 1 quando dalla condotta di maltrattamenti derivi una lesione personale grave o gravissima o la morte.

Nulla dispone nel caso in cui a tale comportamento seguano delle lesioni lievi.

Se ne e’ dedotto che le stesse non possano considerarsi assorbite nel delitto di maltrattamenti, pur essendo lo stesso un reato a “condotta libera”, quando tali lesioni abbiano assunto una loro autonomia, che si realizza quando emerga che l’agente abbia avuto, nella specifica occasione, non solo l’intenzione di maltrattare ma anche di ledere l’integrita’ fisica del soggetto passivo (da ultimo: Sez. 3, n. 50208 del 29/04/2015, Rv. 267283).

E proprio in applicazione di tale principio di diritto la Corte territoriale aveva dedotto la sussistenza del dolo tipico del delitto di lesioni dalle circostanze in cui le stesse erano state cagionate: l’imputato aveva immobilizzato la persona offesa e l’aveva colpita ripetutamente con schiaffi e pugni al volto. Cosi’ dimostrando la volonta’ di lederne l’integrita’ fisica. Ancorche’ cio’ fosse avvenuto nell’ambito di un regime vessatorio di vita.

Del resto il delitto di maltrattamenti non era consistito in tale unica condotta (che peraltro non avrebbe avuto consistere in un solo episodio di violenza: da ultimo, Sez. 3, n. 6724 del 22/11/2017, Rv. 272452) ma, come recita quell’imputazione, come riportata nella sentenza impugnata, “per avere maltrattato la coniuge (OMISSIS)… percuotendola continuamente, in occasione delle numerose liti…”.

Se, difatti, il costante orientamento di questa Corte e’ nel senso che la preclusione connessa al principio del “ne bis in idem” opera ove il reato gia’ giudicato si ponga in concorso formale con quello oggetto del secondo giudizio nel solo caso in cui sussista l’identita’ del fatto storico, inteso sulla base della triade condotta – nesso causale – evento (da ultimo, Sez. 4, n. 54986 del 24/10/2017, Montagna, Rv. 271717), ne deriva che, quando si possa distinguere la condotta che ha cagionato le lesioni personali lievi da quella di maltrattamenti, sotto il profilo dell’elemento soggettivo (rinvenendo l’intenzione, anche, di ledere l’integrita’ fisica della vittima), l’identita’ del fatto storico viene meno proprio nella individuazione – necessariamente oggettiva e soggettiva – della condotta.

Occorre poi precisare che l’elemento soggettivo richiesto per la configurabilita’ del reato di cui all’articolo 572 c.p., e’ costituito dal dolo generico, da ravvisarsi nella coscienza e nella volonta’ di sottoporre la persona di famiglia ad un’abituale condizione di soggezione psicologica e di sofferenza (in questo senso e’ l’univoco orientamento giurisprudenziale; cfr., tra le decisioni specificamente massimate in proposito, Sez. 6, n. n. 15680 del 28/03/2012, F. Rv. 252586, e Sez. 6, n. 27048 del 18/03/2008, D.S., Rv. 240879). Sulla base di questa premessa, diventa irrilevante valutare le specifiche motivazioni che inducono l’agente ad assumere il comportamento rilevante: del resto, proprio sul presupposto della sufficienza del dolo generico, si e’ anche ritenuto che il reato di maltrattamenti in famiglia sia configurabile anche quando l’intento perseguito consiste nella volonta’ di agire esclusivamente per finalita’ educative (Sez. 6, n. 39927 del 22/09/2005, Agugliaro, Rv. 233478).

Ne’ i motivi che orientano la volonta’ dell’agente diventano rilevanti quando il reato e’ commesso mediante omissione, stante l’assenza di puntuali disposizioni o di principi generali in tale senso.

In questo senso e’ costante l’orientamento della giurisprudenza, secondo la quale, anche per i reati imputati ai sensi dell’articolo 40 cpv. c.p., l’elemento psicologico si configura secondo i principi generali, sicche’ e’ sufficiente che il “garante” abbia conoscenza dei presupposti fattuali del dovere di attivarsi per impedire l’evento e si astenga, con coscienza e volonta’, dall’attivarsi, con cio’ volendo o prevedendo l’evento nei delitti dolosi ovvero provocandolo per negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme nei delitti colposi e nelle contravvenzioni in genere (cosi’, per limitarsi a pronunce affermative di un principio di carattere generale, Sez. 3, n. 6208 del 09/04/1997, Ciciani, Rv. 208804); anzi, ancor piu’ specificamente, si e’ osservato che, nei reati commissivi mediante omissione, la stessa consapevolezza del non porre in essere la condotta positiva richiesta, implica la volonta’ di non attivarsi nel modo richiesto e, quindi, di non fare cio’ che si e’ tenuti a fare (cosi’ Sez. 1, n. 11322 del 22/09/1998, Aquino, Rv. 211597).

2.2. Per quanto concerne il secondo profilo, poi, la giurisprudenza, ad avviso del Collegio condivisibilmente, non esclude in linea di principio che il reato di omessa denuncia possa essere fonte di responsabilita’ civile, ma richiede che si accerti l’esistenza di un nesso causale tra l’inadempimento dell’obbligo ed il fatto dannoso, e che quest’ultimo si ponga come conseguenza immediata e diretta dell’illecito (cfr. Sez. 6, n. 11295 del 02/12/2014, dep. 2015, Vignati, Rv. 263170).

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Originally posted 2019-02-02 10:11:28.