MODENA REGGIO EMILIA CASTELFRANCO EMILIA INCIDENTE MORTALE RISARCIMENTO
PARLA CON L ‘AVVOCATO 051 6447838 3358174816 051 6447838 3358174816
VITTIMA DI GRAVE INCIDENTE O UN TUO CONGIUNTO E’ VITTIMA DI UN INCIDENTE MOrTALE OTTIENi IL GIUSTO DANNO CHIAMA L’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI 051 6447838
Sul piano del diritto positivo, l’ordinamento riconosce e disciplina
(soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.).
- Primo passo avere tutte le informazioni necessarie circa l’evento e magari incaricare un consulente per una cinematica riguardanti l’evento nella sua completezza, è necessario in primis mettere in mora la compagnia di assicurazione della controparte in modo da aprire la pratica di sinistro
- Per essere d’aiuto anche in questa spiacevole situazione, ed ottenere i giusti indennizzi per incidenti mortali o infortuni fatali in ambito lavorativo, l’Avvocato Sergio Armaroli di Bologna è altamente esperto in incidenti mortali di qualunque tipo, ed è in grado di occuparsi di coloro che hanno subito la perdita di una persona cara a causa di incidente stradale, infortunio sul lavoro o altro tipo di sinistro.
- Scrivendo mezzo rr all’assicurazione per la messa in mora si apre ufficialmente la fase stragiudiziale. In tale fase si cerca di raggiungere un accordo sulla quantificazione del danno più appropriata al caso specifico.
Con il conteggio riportato dalle tabelle del tribunale di Milano si cerca di individuare l’importo da corrispondere ai congiunti della vittima in termini di danno non patrimoniale.
Occorre valutare poi il danno patrimoniale, cioe’ le spese sostenute, costi funerari e eventualmente la mancanza di reddito che il de cuius produceva
CASI MORTALI VINTI
Carlo ucciso mentre era in motorino
Venne investito mentre era in motorino da un camion,
Carlo lascia 4 figli adulti e fratelli oltre che la moglie
La compagnia di assicurazioni tergiversava, allora pro mossi causa su Tribunale Milano e in prima udienza furono concessi 400 mila euro di provvisionale
L’assicurazione chiuse in poco tempo , non volendo continuare la causa, essendosi accorta che l’avremmo vinta.
Alberto, ucciso da una macchina
- Fu nell’udienza penale ordinata autopsia e nminai nostro consulente
- Scrissi subito all’assicurazione pr la richiesta danni delle due figlie, della moglie e dei nipoti
- Finita l ‘istruttoria penale che decideva il rinvio a giudizio dell’investitore la compagnia di assicurazioni provvide a pagare senza bisogni di cause
- Tutto in un anno
- La natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale,
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secondo l’insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Corte cost. n. 233 del 2003; Cass., Sez. U., 11/11/2008, n. 26972) dev’essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso:
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a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
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b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative “in peius” della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
- Nel procedere all’accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve dunque tenere conto da una parte dell’insegnamento della Corte costituzionale (Corte cost. n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.) e, dall’altra, del recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 c.d.a. come modificati dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, la cui nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, “danno biologico”), e il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale da quello morale. Ne deriva che il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l’aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, sub specie del dolore, come in ipotesi della vergogna, della disistima di sè, della paura, ovvero della disperazione) quanto quello dinamico-relazione (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).
- Nella valutazione del danno in parola, in particolare ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà, pertanto, valutare, a fini risarcitori, tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sè stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell’ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sè”).
- La misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere poi aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'”id quod plerumque accidit” (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno cd. “dinamico-relazionale”.
- In questo senso, per necessaria completezza esplicativa, va nuovamente sottolineato che ai fini della c.d. “personalizzazione” del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze “ordinarie” inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari; da queste ultime distinguendosi siccome legate all’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale nella specie considerata, meritevoli in quanto tali di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (Cass., 21/09/2017, n. 21939, Cass., 17/01/2018, n. 901, Cass., 27/03/2018, n. 7513).
- In tale quadro ricostruttivo, costituisce quindi duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali “categorie” o “voci” di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (art. 32 Cost.), mentre una differente ed autonoma valutazione andrà compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell’art. 138 del c.d.a., alla lettera e).
- La liquidazione finalisticamente unitaria di tale danno (non diversamente da quella prevista per il danno patrimoniale) avrà pertanto il significato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l’aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell’alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (Cass., 20/04/2016, n. 7766).
- La suprema Corte ha stabilito
- quando la legge non detti criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale, questo non possa che avvenire in via equitativa.
-
La liquidazione equitativa è imposta in tali casi dall’art. 1226 c.c.; ma l’equità di cui alla norma suddetta non costituisce una aequitas rudis, ma una ben più articolata nozione (la ETCLEIKEUX aristotelica), i cui fondamenti sono due: l’adeguata considerazione delle specificità del caso concreto, e la garanzia della parità di trattamento a parità di danno (così Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011, in motivazione).
Al solo fine di garantire il secondo dei suddetti requisiti, e non per altre ragioni, questa Corte ha indicato nei criteri uniformi applicati dal Tribunale di Milano il criterio idoneo a garantire la parità di trattamento: con la conseguenza che il giudice di merito, per garantire la correttezza della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., dovrà applicare in linea di massima quel criterio, a meno che non indichi le ragioni per le quali, nel caso concreto, quel criterio risulterebbe iniquo.
- Corollario di tale principio è che, se nelle more del giudizio il criterio indicato da questa Corte come idoneo a garantire la parità di trattamento venga a mutare, il giudice di merito dovrà liquidare il danno in base ai nuovi criteri condivisi e generalmente applicati al momento della decisione, e non in base a criteri risalenti ed oramai abbandonati (ex multis, Sez. 3 -, Sentenza n. 24155 del 04/10/2018, Rv. 650934 – 02; Sez. 3 -, Ordinanza n. 22265 del 13/09/2018, Rv. 650595 – 01;Sez.3 -, Sentenza n. 25485 del 13/12/2016, Rv. 642330 – 01;Sez.3 -, Sentenza n. 21245 del 20/10/2016 (Rv. 642948- 01),salva l’ipotesi in cui il debitore, al momento della decisione, non abbia già adempiuto spontaneamente la propria obbligazione: in tal caso soltanto l’esattezza dell’adempimento va valutata in base al criterio di liquidazione generalmente applicato al momento della solutio spontanea, e non al momento – successivo della decisione sulla esattezza dell’adempimento (Sez. 3 -, Sentenza n. 5013 del 28/02/2017, in motivazione).
- Le tipologie di danno così come di risarcimento sono molteplici e comprendono:
- danni moraliper la reale sofferenza e il turbamento derivanti dalla morte del congiunto. Questi sono riconosciuti solo se previsto dalla legge e solo per coloro che sono legittimati
- danni patrimonialiche comprendono sia le spese funerarie che il mancato apporto economico del defunto al bilancio famigliare
- danno da morteper il danno biologico e morale subito dal defunto e trasmissibile agli eredi per tutta la durata del tempo che va dall’incidente dalla morte. Tale danno comprende le spese mediche ospedaliere, il trasporto, gli esami specialistici etc…
- danno da perdita della vitaquale bene supremo dell’individuo e diritto assoluto e inviolabile
- danno esistenziale Sì. Non solo i famigliari di una persona deceduta in un incidente stradale mortale hanno diritto al risarcimento dei danni morali per la perdita del prossimo congiunto (nella misura prevista dalle cd tabelle milanesi – da tempo adottate su scala nazionale) ed eventualmente i danni patrimoniali, ma anche i parenti di un danneggiato che abbia riportato macrolesioni, posto che spesso tali lesioni incidono pesantemente sulla vita dei prossimi congiunti, alterando le dinamiche relazionali all’interno della famiglia (si pensi all’ipotesi di famigliari di un soggetto che a seguito di lesioni riportate per un incidente stradale sia divenuto tetraplegico o paraplegico).
- Importante è che per i danni mortali e quelli relativi alle macrolesioni TUTTI i soggetti aventi diritto ad un risarcimento agiscano per ottenere il giusto risarcimento.
- La quantificazione del danno patrimoniale
- il giudice d’appello avrebbe ritenuto corretta quella effettuata dal giudice di prime cure, per cui il 50% del reddito del de cuius sarebbe stato destinato alla famiglia, mentre il 50% circa sarebbe stata la quota che egli “destinava alla famiglia per far fronte alle rate del mutuo”. Il giudice d’appello avrebbe effettuato la sua stima con omessa valutazione di fatti decisivi e violato la giurisprudenza per cui il danno patrimoniale subito dai congiunti dovrebbe liquidarsi su una base presuntiva seguendo dati oggettivi come l’età del de cuius, le sue condizioni socioeconomiche, la sua retribuzione all’epoca del decesso e la sua attività svolta per i congiunti: pertanto, oltre alle rate del mutuo che si sarebbero dovute pagare fino all’ottobre 2017, “pacificamente appannaggio della moglie”, il giudice d’appello avrebbe dovuto tenere in conto il numero dei membri della famiglia, l’età e i bisogni delle figlie, il reddito netto annuo del de cuius e soprattutto la condizione non lavorativa della L., circostanza quest’ultima provata ex art. 115 c.p.c. perchè non contestata. E il giudice che non fonda la decisione su un fatto non contestato incorre appunto in violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1.
- Se fossero stati poi rispettati dal giudice d’appello i suddetti parametri legislativi e giuridici, la sentenza di secondo grado avrebbe determinato un diverso quantum in ordine al danno patrimoniale subito dalla vedova e dalle figlie. E la corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto anche della “potenzialità espansiva della capacità di guadagno” del de cuius, ritenuta invece priva di supporto probatorio, benchè fosse stata prodotta (quale documento n. 20 del fascicolo di primo grado delle ricorrenti) una relazione sul suo reddito professionale. E comunque, pur essendo stato loro chiesto, entrambi i giudici di merito non disposero c.t.u. sul quantum del danno patrimoniale subito dalla moglie e dalle figlie pur essendo proprio la c.t.u. runico mezzo possibile” per accertarlo e quantificarlo.
- Per di più, la denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c.
- non è dedotta in conformità dell’insegnamento nomofilattico (v. Cass. sez. 3, 10 giugno 2016 n. 11892), che, a proposito dell’art. 115 c.p.c., indica che la violazione “può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre”; sulla modalità di deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. v. pure, in motivazione, S.U. 5 agosto 2016 n. 16598; e in tema cfr. altresì Cass. sez. 3, 11 ottobre 2016 n. 20382 e Cass. sez. 1, ord. 28 febbraio 2018 n. 4699); e la doglianza relativa alla violazione delle norme sulle presunzioni non viene, a sua volta, presentata nei termini indicati da S.U. 24 gennaio 2018 n. 1785 (che in motivazione identifica la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. nell’avere il giudice di merito fondato la presunzione “su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota”, per cui ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il giudice di legittimità può essere investito “dell’errore in cui il giudice di merito sia incorso se considera grave una presunzione (cioè un’inferenza) che non lo sia o sotto un profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi”, e lo stesso vale per il controllo della precisione e della concordanza; ontologicamente diversa è invece – rimarca il giudice nomofilattico – la critica al ragionamento presuntivo del giudice di merito che si concreta appunto nell’addurre che la ricostruzione fattuale poteva essere espletata in altro modo).
- In particolare, l’arresto delle Sezioni Unite, in motivazione, afferma che l’unica distinzione evincibile dagli orientamenti giurisprudenziali concerne la qualificazione, ai fini della liquidazione, del danno risarcibile, nel senso che un orientamento, con “mera sintesi descrittiva”, lo indica come “danno biologico terminale”, mentre un altro come “danno catastrofale”, “con riferimento alla sofferenza provata dalla vittima nella cosciente attesa della morte seguita dopo apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni”; e quando intervennero le Sezioni Unite, alcune sentenze di sezioni semplici avevano attribuito al danno catastrofale “natura di danno morale soggettivo”, e altre natura di “danno biologico psichico”; peraltro le Sezioni Unite hanno rimarcato che “da tali incertezze” (solo formali, quindi) non deriva effettiva diversità nelle liquidazioni.
- Invero – chiarisce il supremo giudice nomofilattico – se la morte è immediata o segue alle lesioni “entro brevissimo tempo” non sussiste diritto al risarcimento jure hereditatis alla luce di un orientamento risalente che in questo intervento le Sezioni Unite hanno confermato, osservando altresì che l’attuale impostazione pone “il danno al centro” del sistema della responsabilità civile, sempre più oggettiva; danno che deve identificarsi (come si evince dalla sentenza n. 372/1994 della Consulta) in “perdita cagionata da una lesione di una situazione giuridicamente soggettiva”. Nel caso di morte per atto illecito – rilevano ancora le Sezioni Unite – il conseguente danno è la perdita del bene giuridico “vita”, che è “bene autonomo”, fruibile solo dal titolare e non reintegrabile per equivalente. “La morte, quindi, non rappresenta la massima offesa possibile del diverso bene “salute”… E poichè una perdita, per rappresentare un danno risarcibile, è necessario che sia rapportata a un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio, nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l’irrisarcibilità deriva (non dalla natura personalissima del diritto leso… poiché… ciò di cui si discute è il credito risarcitorio, certamente trasmissibile, ma) dalla assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo”. Richiamato il c.d. argomento epicureo come fondante questa soluzione, tra le ulteriori argomentazioni le Sezioni Unite hanno pure inserito l’autonomia del sistema civile da quello penale: tale “progressiva autonomia” della disciplina della responsabilità civile dalla responsabilità penale “ha comportato l’obliterazione della funzione sanzionatoria e di deterrenza… e l’affermarsi della funzione reintegratoria e riparatoria (oltreché consolatoria), tanto che si è ritenuto non delibabile, per contrarietà all’ordine pubblico interno, la sentenza statunitense di condanna al risarcimento dei danni “punitivi”…i quali si caratterizzano per un’ingiustificata sproporzione tra l’importo liquidato ed il danno effettivamente subito”.
- Questo importante intervento delle Sezioni Unite, non si può rilevare perviene ad un chiaro risultato – che naturalmente si riverbera, in genere, nelle successive pronunce delle sezioni semplici, come si vedrà infra attraverso una ricostruzione argomentativo-dogmatica peraltro non scevra da una qualche oscillazione.
- In particolare, dopo avere evidenziato in modo lineare la differenza tra il bene “salute” e il bene “vita”, per dedurne logicamente la irrisarcibilità della perdita del bene “vita” per l’assenza di un soggetto giuridico che subisca tale perdita (l'”assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito”), la pronuncia si pone subito su un altro piano, passando dalla inesistenza del titolare della perdita alla irrilevanza in sè della perdita per mancanza di una sufficiente entità quantitativa che esonda nell’entità sostanziale. E, in effetti, le due ipotesi vengono disegnate come interscambiabili, perchè accanto alla irrisarcibilità della perdita dei bene “vita” come morte immediata (per implicita ma ovvia coincidenza tra morte e perdita di capacità giuridica) viene accolta la irrisarcibilità – già affermata da precedenti delle sezioni semplici – per quando la morte avviene “dopo brevissimo tempo dalle lesioni”, e ciò per “mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo”. A ben guardare, peraltro, in questo secondo caso non si tratta di lesione al bene “vita”, bensì di lesione al bene “salute”, in quanto la persona che ha subito le lesioni biologiche rimane in vita per un certo tempo, anche se questo è “brevissimo”. “Mettendo da parte”, allora, il bene “salute”, si afferma la irrisarcibilità sulla base di una valutazione di inutilità della vita quando è temporalmente brevissima. Seguendo fino in fondo tale ragionamento, tuttavia, si dovrebbe ritenere che ogni volta in cui vi è una lesione biologica è compromesso anche il bene “vita”, il quale però assume rilevanza giuridica soltanto quando, in ultima analisi, sulla base di un minimum temporale, si converte nel bene “salute”, ovvero acquisisce utilità giuridicamente rilevante. E allora si configura una sorta di esimente della civile responsabilità per carenza di una effettiva offensività al bene coinvolto, sia questo definito bene “vita” sia definito bene “salute”. Una conferma si rinviene nel riferimento ai c.d. danni punitivi, dei quali queste Sezioni Unite, seguendo l’impostazione coeva, affermano l’incompatibilità con l’ordine pubblico, e la motivano attribuendo a tale fattispecie “un’ingiustificata sproporzione tra l’importo liquidato ed il danno effettivamente subito”. Il che significa che, nell’ipotesi di sopravvivenza per tempo brevissimo, il danno è talmente infimo che qualunque risarcimento sarebbe con esso quantitativamente sproporzionato, per cui la lesione, alla fin fine, non è giuridicamente rilevante.
- 3.4.5 Tra gli arresti massimati, conforme in toto a S.U. 15350/2015 è Cass. sez. 3, 23 marzo 2016 n. 5684 (che tra l’altro segnala un sostanziale parallelismo già rinvenibile in S.U. 11 novembre 2008 nn. 26772 e 26773), e, pur non menzionando un’ingiustificata sproporzione tra l’importo liquidato ed il danno effettivamente subito, prossima alla sua tematica è poi Cass. sez. 3, 19 ottobre 2016 n. 21060, che peraltro effettua una distinzione tra il danno biologico e il danno psicologico-morale propri della fase terminale della vita: discrimen, questo, che non è così netto in S.U. 15350/2015, ove, come si è visto, viene valorizzata in sostanza l’ontologica unitarietà propria del danno non patrimoniale, per negare che dalle “incertezze” della pregressa giurisprudenza delle sezioni semplici (in cui alcune precedenti pronunce avevano considerato il danno terminale come biologico e altre come species del danno morale) possa derivare una diversa liquidazione.
- Afferma infatti Cass. 21060/2016 che il diritto al risarcimento del “danno biologico terminale” è configurabile – e quindi trasmissibile jure hereditatis ove intercorra “un apprezzabile lasso di tempo” tra la lesione e la morte, essendo irrilevante che durante tale periodo la vittima abbia mantenuto lucidità, presupposto invece del diverso danno morale terminale, configurabile danno tanatologico come danno morale terminale o da lucida agonia o catastrofale o catastrofico, già rinvenibile, appunto, in S.U. 11 novembre 2008 nn. 26772 e 26773 come consistente nella sofferenza che si prova per la consapevole percezione dell’ineluttabile approssimarsi della morte. E quindi per quest’ultimo danno – secondo la sentenza in esame – rileva il criterio dell’intensità della sofferenza patita “a prescindere dall’apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso”. Invece, se sussiste “l’ipotesi di morte cagionata dalla lesione” è risarcibile il “danno biologico terminale” qualora le lesioni siano separate dalla morte da un “apprezzabile lasso di tempo”, danno questo che la vittima subisce anche se non è cosciente e che è trasmissibile jure hereditatis.
- In forza della netta scissione – tendente alla contrapposizione – tra danno biologico terminale e danno morale terminale, questa pronuncia in qualche misura diverge rispetto all’insegnamento “unitarista” di S.U. 15350/2015 in quanto esige, per la risarcibilità del danno biologico terminale appunto come autonomamente configurato, un “apprezzabile lasso di tempo”, laddove le Sezioni Unite pongono come esimente dalla relativa responsabilità risarcitoria – accanto alla immediatezza e quindi logicamente approssimabile a quest’ultima – il decorso di un “brevissimo tempo” (che definisce, chiaramente, un’entità cronologica inferiore).
- Da ultimo Cass. sez. 3, 27 settembre 2017 n. 22541, non massimata, ha affrontato un caso in cui un incidente stradale era avvenuto di mattina alle ore 9:30 e la persona che ne era rimasta lesa era deceduta alle ore 13 dello stesso giorno. Dall’intervento delle Sezioni Unite del 2015 questa sentenza desume che alla vittima è risarcibile la perdita di bene non patrimoniale “nella misura in cui la stessa sia ancora in vita, presupponendo la vicenda acquisitiva del diritto alla reintegrazione della perdita subita la capacità giuridica riconoscibile soltanto ad un soggetto esistente” ai sensi dell’art. 2 c.c., comma 1; sono pertanto trasmissibili jure hereditatis il danno biologico cosiddetto terminale – nel senso dei postumi invalidanti che hanno caratterizzato il periodo di vita intercorso tra la lesione e l’exitus, periodo che deve costituire un “apprezzabile lasso temporale” (sulla scorta, tra l’altro, di Cass. sez. 3, 31 ottobre 2014 n. 23183, Cass. sez. 3, 28 ottobre 2014 n. 22228 e Cass. sez. 3, 8 luglio 2014 n. 15491) -, e il danno morale cosiddetto soggettivo cioè il danno catastrofale, ovvero lo “stato di sofferenza spirituale od intima (paura o patema d’animo) sopportato dalla vittima nell’assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l’ineluttabile fine vita”: anche in questo caso, trattandosi ovviamente di danno -conseguenza, l’accertamento dell'”an” presuppone la prova della “coerente e lucida percezione dell’ineluttabilità della propria fine” (viene invocata, quale esempio, Cass. sez. 3, 13 giugno 2014 n. 13537). Esclusa è invece la risarcibilità del danno da perdita del bene “vita” qualora il decesso si verifichi immediatamente – venendo meno allora il soggetto cui sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio può essere acquisito il relativo credito risarcitorio – o “dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali” – in tal caso sussistendo la mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo, in base appunto a S.U. 15350/2015 -.
- Pur comparendo, nel suo percorso motivazionale, un riferimento ancora ad un “apprezzabile lasso temporale” sulla base di giurisprudenza antecedente a S.U. 15350/2015, questa pronuncia giunge ad una effettiva conformità all’insegnamento delle suddette Sezioni Unite nelle sue conclusioni, ed anzi favorisce il superamento di alcune residue ambiguità.
- Se, infatti, è indiscutibile che – non occorrendo in fondo neppure avvalersi di argomenti extragiuridici come il c.d. argomento epicureo, sussistendo il principio della capacità giuridica – qualora cronologicamente coincidano l’evento dannoso e la perdita del bene “vita” non si realizza alcun danno-conseguenza (ovvero alcuna perdita di un bene la quale sia giuridicamente rilevante) perché la perdita del bene “vita” coincide con la perdita della capacità giuridica, da ciò discende che la perdita della vita non può mai costituire un danno risarcibile alla persona stessa che la perde. E tantomeno, proprio per tale caratteristica del bene “vita” nessun danno in relazione ad esso è risarcibile, rectius trasmissibile, jure hereditatis. Al riguardo, assai significativa è Cass. sez. L, 20 luglio 2016 n. 14940 che, dinanzi alla invocazione – da parte di ricorrenti eredi che chiedevano il risarcimento della praticamente immediata perdita da parte di un loro congiunto del bene “vita” – della normativa sovranazionale, e in particolare dell’art. 2 CEDU (che, rubricato proprio come “Diritto alla vita”, così introduce il comma 1: “Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge”), ha affermato che il danno non patrimoniale da perdita della vita non è indennizzabile ex se, non potendosi appunto richiamare il “diritto alla vita” dell’art. 2 CEDU, norma che, pur generale e diretta a tutelare ogni possibile componente del bene “vita”, non detta specifiche prescrizioni sull’ambito e sui modi della sua tutela, e nel caso di decesso immediatamente conseguente a lesioni da fatto illecito non impone necessariamente una tutela risarcitoria, il cui riconoscimento effettuato in certe disposizioni normative presenta comunque un carattere di specialità e non modifica il vigente sistema della responsabilità civile, fondato sul concetto di perdita-conseguenza e non sull’evento lesivo in sè.
- Altro invece – come già sopra si osservava a proposito del tessuto motivazionale di S.U. 15350/2015 – è il caso in cui una persona subisce delle lesioni mortali che però producono l’effetto esiziale a una distanza di tempo da quando si verificano: e allora, rimanendo durante quel tempo la persona inserita nel sistema giuridico come “capace” di essere titolare di diritti (mantenendo la capacità giuridica, appunto), sussiste criticità nell’escludere che non insorga alcun danno sulla base della durata del tempo che separa lesione – inferita a soggetto titolare di capacità giuridica – da morte – evento che, giuridicamente, sopprime la capacità giuridica; e pertanto, a ben guardare, quel che in S.U. 15350/2015 viene escluso non è il danno in sè, bensì la concreta rilevanza giuridica del danno.
- D’altronde – si è già accennato – uno degli argomenti sulla base dei quali fonda la decisione il giudice nomofilattico del 2015 è stato, seppure entro certi limiti, superato da S.U. 5 luglio 2017 n. 16601: ed è proprio quello che più espressamente sorregge il mancato riconoscimento di risarcimento nel caso di un lasso di tempo insignificante – ovvero privo di “utilità”, il che esclude che sia stato “effettivamente subito” un danno – tra le lesioni e la morte.
- Richiamando infatti l’esclusione dei danni punitivi, nella sentenza n. 15350/2015 le Sezioni Unite ravvisano contrarietà all’ordine pubblico interno del loro riconoscimento in quanto “si caratterizzano per un’ingiustificata sproporzione tra l’importo liquidato ed il danno effettivamente subito”: argomento che si correla, logicamente, all’asserto della “mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissima” che ne giustifica il mancato risarcimento. Tra le righe, quindi, si annida il concetto che l’ordinaria tipologia di risarcimento deve sempre essere equivalente al danno risarcito, e non può pertanto includere alcun surplus né in termini di punizione del danneggiante né in termini di arricchimento del danneggiato. Il ricorso a questo concetto, peraltro, affermando che la brevità della vita la rende insignificante, è da inquadrarsi, evidentemente, in una impostazione pragmatica al punto di prescindere dal dato che la capacità giuridica non è stata persa in coincidenza con l’evento dannoso, id est che l’evento dannoso non è stato immediatamente mortale. Questa pretermissione rimane, comunque, problematica, dal momento che l’intervento nomofilattico non fornisce una completa individuazione del parametro che rende concretamente irrilevante il pur esistente danno-conseguenza, ovvero quel che significa “spazio di vita brevissima”; parametro adottato, peraltro, dalle Sezioni Unite in evidente restrizione correttiva di quello, ancor più ampio, id est ambiguo e dunque maggiormente esposto a criticità, del c.d. “apprezzabile lasso temporale”.
- Invero, quel che sempre ricorre nel periodo di tempo interposto tra la lesione mortale e la morte è il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene “salute”), come rileva Cass. 22541/2017, già citata; e a questo, peraltro, nell’unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie, ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica – questa condizione è infatti, con evidente significatività etimologica, definita agonia – derivante dall’avvertita imminenza dell’exitus. Se, infatti, nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona non è in grado di percepire la sua situazione e in particolare la imminenza della morte, il danno non patrimoniale sussistente è riconducibile soltanto alla species biologica; se, per di più, la persona si trova in una condizione di lucidità agonica, si aggiunge, sostanzialmente quale ineludibile accessorio della devastazione biologica stricto sensu, un peculiare danno morale che ben può definirsi danno morale terminale (l’espressione semanticamente più chiara e quindi più congrua tra le varie che, come si è visto più sopra, sono state utilizzate).
- La decisione delle Sezioni Unite del 2015, peraltro, come già si accennava non è del tutto risolutiva nell’individuare il significato di quella sorta di esimente dall’obbligo risarcitorio che estrae dalla misura della durata temporale intercorrente in base ad una assoluta mancanza di utilità del bene leso, che non è, ovviamente, se si segue il tradizionale inquadramento dogmatico, il bene della vita bensì il “classico” bene non patrimoniale nelle due species biologica e lato sensu morale. E non appare agevole non riconoscere che l’introduzione del canone della mancanza di utilità di un risarcimento di un danno però esistente per eliderne la debenza (a monte, una specie di “inoffensività” traslata all’illecito civile proprio da quel settore penale di cui le Sezioni Unite del 2015 hanno ribadito l’autonomia) potrebbe dare adito, in generale, a certe criticità, perchè – tanto più in difetto di una piena specificazione del suo presupposto, nel caso in esame un presupposto temporale – ben può generare il rischio di una valutazione soggettiva, affidata al giudice di merito, del caso concreto ai fini dell’esistenza o meno del diritto risarcitorio.
- Queste criticità strutturali sono, tuttavia, agevolmente superabili nella fattispecie in cui la persona sia rimasta manifestamente lucida nello spatium temporis tra la lesione e la morte, dal momento che, se la sua lucidità viene manifestata, non si vede sulla base di quale fondamento possa negarsi, senza violare pure il diritto alla dignità della persona umana (art. 2 Cost.), la risarcibilità del danno non patrimoniale, che sussiste allora ineludibilmente sia sotto il profilo stricto sensu biologico sia sotto il profilo psicologico “morale”. Non è infatti giammai sostenibile che la sofferenza umana possa essere un elemento giuridicamente irrilevante, vale a dire che l’assenza di sofferenza umana sia un elemento privo di utilità.
Originally posted 2019-10-06 11:09:58.