MANIPOLAZIONE DEL MERCATO ,BORSA REATO

MANIPOLAZIONE DEL MERCATO ,BORSA REATO

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMIGLIARE

Ai fini della sussistenza del reato, le notizie diffuse devono essere caratterizzate dalla ‘loro concreta idoneità ad influire sul corso delle contrattazioni mobiliari’, essendo questa ‘la condizione per apprezzare la lesività del fatto, caratteristica che si aggiunge all’ulteriore requisito discendente dall’attributo ‘sensibile’ richiesto dal legislatore per far superare alla distorsione la soglia di rilevanza penale (esito che suole racchiudersi nella formula anglosassone della price sensitivity)’ (Sez. 5, n. 28932 del 2011, cit.): la natura di pericolo concreto del reato esige, ai fini del suo perfezionamento, la manifestazione fenomenica dell’idoneità dell’azione a mettere in pericolo l’interesse protetto dalla norma, costituito dal corretto ed efficiente andamento del mercato al fine di garantire che il prezzo del titolo nelle relative transazioni rifletta il suo valore reale e non venga influenzato da atti o fatti artificiosi o fraudolenti

La Corte ha già avuto modo di puntualizzare, la fattispecie di manipolazione del mercato ex art. 185 TUF è reato di mera condotta e di pericolo concreto e ‘si consuma nel momento stesso in cui la notizia, foriera di scompenso valutativo del titolo, viene comunicata o diffusa e, cioè, esce dalla sfera del soggetto attivo’ (Sez. 5, n. 28932 del 04/05/2011, Tanzi; conf. Sez. 5, n. 40393 del 20/06/2012, Gabetti; Sez. 5, n. 25450 del 03/04/2014, Ligresti, Rv. 260751). Per la sussistenza del reato è quindi sufficiente che ‘siano poste in essere le cause dirette a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari quotati nelle liste di borsa, senza che sia necessario il verificarsi di questo evento’ (Sez. 5, n. 28932 del 2011, cit.; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchero, Rv. 272083; Sez. 5, n. 45829 del 16/07/2018, Franconi): il verificarsi di siffatta alterazione nell’andamento del titolo può dunque, come si è osservato in dottrina, assumere valenza ‘indiziante’ dell’idoneità della condotta (comunque da accertare sulla base del criterio di seguito indicato), ma il reato ‘può sussistere anche senza che la variazione del prezzo si sia concretamente realizzata, in quanto la norma penale tutela anticipatamente l’interesse dell’ordinamento alla corretta formazione del prezzo dello strumento finanziario’, sicchè è necessaria un’adeguata indagine ‘sulla idoneità ex ante della condotta manipolativa a produrre una variazione penalmente rilevante (indipendentemente da quella riscontrata ex post)’ (Sez. 5, n. 4619 del 27/09/2013 – dep. 2014, Compton). Ai fini della sussistenza del reato, le notizie diffuse devono essere caratterizzate dalla ‘loro concreta idoneità ad influire sul corso delle contrattazioni mobiliari’, essendo questa ‘la condizione per apprezzare la lesività del fatto, caratteristica che si aggiunge all’ulteriore requisito discendente dall’attributo ‘sensibile’ richiesto dal legislatore per far superare alla distorsione la soglia di rilevanza penale (esito che suole racchiudersi nella formula anglosassone della price sensitivity)’ (Sez. 5, n. 28932 del 2011, cit.): la natura di pericolo concreto del reato esige, ai fini del suo perfezionamento, la manifestazione fenomenica dell’idoneità dell’azione a mettere in pericolo l’interesse protetto dalla norma, costituito dal corretto ed efficiente andamento del mercato al fine di garantire che il prezzo del titolo nelle relative transazioni rifletta il suo valore reale e non venga influenzato da atti o fatti artificiosi o fraudolenti (Sez. 1, n. 45347 del 06/05/2015, Bonsignore, Rv. 265397). La configurazione del reato di manipolazione del mercato quale reato di mera condotta e di pericolo concreto e gli elementi costitutivi inerenti alle connotazioni delle notizie diffuse o degli artifizi adoperati convergono nell’individuare, quale unico criterio di accertamento del reato stesso, quello della prognosi postuma (Sez. 5, n. 40393 del 2012, cit.), ossia un giudizio in concreto ed ex ante che valorizzi tutti i dati fattuali esistenti al momento della condotta in funzione della verifica della connotazione decettiva del fatto comunicativo e della sua idoneità a produrre effetti distorsivi sul patrimonio conoscitivo dell’investitore: il fatto comunicato assume dunque i connotati di tipicità ex art. 185 TUF quando ‘può concretamente influire sulla formazione della volontà negoziale dell’investitore e meglio persuaderlo alla convenienza nell’impiego del denaro con l’investimento nel titolo (ovvero ad indurlo alla dismissione di quell’investimento’ (Sez. 5, n. 28932 del 2011, cit.). Tale accertamento richiede un ‘apprezzamento percepibile a mezzo di un giudizio di prognosi postuma, cioè mediante una verifica di tipo contro-fattuale’, onde comprendere se il mendacio sia stato potenzialmente idoneo a dar corpo a ‘questa capacità distorsiva’ (Sez. 5, n. 28932 del 2011, cit.). Pertanto, con riferimento al reato di cui all’art. 185 TUF, l’accertamento della capacità distorsiva delle informazioni oggetto della condotta diffusiva (ma analogo rilievo potrebbe essere svolto con riguardo alla c.d. manipolazione operativa) mira ad individuarne l’idoneità a ‘provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari in modo tale che il pubblico degli investitori sia indotto in errore circa lo spontaneo e corretto processo di formazione dei prezzi’ (Sez. 5, n. 28932 del 2011, cit.).

Originally posted 2019-10-23 18:21:56.