- In realtà il problema che la difesa aveva sollevato era quello dell’incidenza causale della condotta imprudente del lavoratore e su cui la corte di appello non ha fornito risposta.
- LA TESI DIFENSIVA
- la condotta del lavoratore era assolutamente imprevedibile atteso che la possibilità che il medesimo si mettesse a svolgere un lavoro a quattro metri di altezza in piedi sul bordo di un cestello mobile all’interno del quale avrebbe dovuto posizionarsi e che dunque avrebbe dovuto proteggerlo,
- era assolutamente impensabile ed imprevedibile per l’ A., di guisa che il fatto che egli non avesse predisposto misure idonee a tutelare il lavoratore per tale ipotesi non poteva in alcun modo essergli addebitato.
- E’ questo il profilo che doveva formare oggetto di specifica analisi da parte del giudice dell’appello e che avrebbe dovuto comportare, a parere della difesa, proprio alla luce di una corretta interpretazione dei principi giurisprudenziali, l’assoluzione dell’imputato tanto più che la stessa normativa in tema di infortuni sul lavoro impone anche ai lavoratori di prendersi cura e della propria ed altrui sicurezza e salute (L. n. 626 del 1994, art. 5);
- nè può ritenersi che il datore di lavoro sia responsabile perchè con la propria presunta condotta omissiva ha posto essere le premesse fattuali dell’imprudenza commessa dal lavoratore,
- E’ questo il profilo che doveva formare oggetto di specifica analisi da parte del giudice dell’appello e che avrebbe dovuto comportare, a parere della difesa, proprio alla luce di una corretta interpretazione dei principi giurisprudenziali, l’assoluzione dell’imputato tanto più che la stessa normativa in tema di infortuni sul lavoro impone anche ai lavoratori di prendersi cura e della propria ed altrui sicurezza e salute (L. n. 626 del 1994, art. 5);
- nè può ritenersi che il datore di lavoro sia responsabile perchè con la propria presunta condotta omissiva ha posto essere le premesse fattuali dell’imprudenza commessa dal lavoratore, attesa l’efficacia interruttiva del nesso di causalità che il nostro ordinamento riconosce alle cause sopravvenute da sole sufficiente a cagionare l’evento. Il S., sapendo di non avere nessuna cintura, si è messo in una condizione di equilibrio assai precario mettendo egli stesso in pericolo la propria incolumità.2) violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla L. n. 626 del 1994, artt. 1 e 7. Il ricorrente si duole che la Corte abbia fatto applicazione di principi che riguardano la responsabilità del datore di lavoro senza tenere presente che A. era semplicemente presidente del consiglio di amministrazione della Gruppo del Tirreno srl, committente dei lavori, ulteriormente subappaltati nella parte che qui rileva, alla O.ME.CAST snc di cui era dipendente il S.. I meri dati fattuali richiamati dalla Corte di appello non sono sufficienti a far ritenere A. responsabile dell’infortunio atteso che sarebbe stato necessario approfondire il tema della esistenza da parte sua di un potere decisionale e di spesa.3) Si sarebbe in ogni caso dovuto tenere conto della condotta imprudente del lavoratore almeno ai fini del trattamento sanzionatorio, valutando il concorso di colpa almeno ai fini della concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza su cui la Corte di appello ha sostanzialmente omesso la motivazione.2.2 Nell’interesse di Am.Pi. il ricorso, sempre affidato al difensore di fiducia avv.to Giovanni Aricò, formula motivi corrispondenti a quelli sub 1 e 3 del ricorso A. sottolineando, in particolare, la possibilità per il giudice di appello di rilevare di ufficio la prevalenza delle attenuanti.
- attesa l’efficacia interruttiva del nesso di causalità che il nostro ordinamento riconosce alle cause sopravvenute da sole sufficiente a cagionare l’evento.
- Il S., sapendo di non avere nessuna cintura, si è messo in una condizione di equilibrio assai precario mettendo egli stesso in pericolo la propria incolumità.
INFORTUNI SUL LAVORO :MORTE –RESPONSABILITA’ DATORE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
ESEMPIO DI RESPONSABILITA’ PENALE OGGETTIVA, CIOE’ RESPONSABILE
IL FATTO
1 A.A. con ricorso redatto personalmente formula un unico motivo con cui deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b in relazione agli artt. 40, 41, 43 e 589 c.p.. Il ricorrente riporta nelle 67 pagine che compongono il ricorso la sentenza di primo grado e i motivi di appello dal medesimo formulati e sostiene che la corte di appello ha errato nel valutare la responsabilità del medesimo, in quanto committente; cita al riguardo la sentenza di questa Corte (n.3563 del 2012) che in una fattispecie del tutto analoga ha annullato con rinvio la sentenza che aveva affermato la responsabilità del committente; lamenta che non si è tenuto conto del comportamento abnorme dello stesso lavoratore, interruttivo del nesso di causalità; precisa che le proprie argomentazione attengono ad una diversa ricostruzione in diritto dei principi applicabili nella specie e non già al vizio di travisamento della prova di cui alla novellata art. 606, lett. e). Il medesimo imputato, con ricorso affidato al proprio difensore avv.to Giovanni Aricò, formula i seguenti motivi di ricorso.
MOTIVI RICORSO:
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violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 40 e 41 c.p.. Secondo il ricorrente la sentenza è viziata da un errore di diritto laddove ritiene che la condotta imprudente del lavoratore fa venire meno la responsabilità del datore di lavoro solo se lo stesso ha adempiuto a tutti i suoi doveri; in tal caso, invero, sottolinea il ricorrente, verrebbero meno i presupposti stessi della responsabilità e sarebbe inconcepibile la stessa formulazione di una imputazione.
In realtà il problema che la difesa aveva sollevato era quello dell’incidenza causale della condotta imprudente del lavoratore e su cui la corte di appello non ha fornito risposta. Ribadisce il difensore che la condotta del lavoratore era assolutamente imprevedibile atteso che la possibilità che il medesimo si mettesse a svolgere un lavoro a quattro metri di altezza in piedi sul bordo di un cestello mobile all’interno del quale avrebbe dovuto posizionarsi e che dunque avrebbe dovuto proteggerlo, era assolutamente impensabile ed imprevedibile per l’ A., di guisa che il fatto che egli non avesse predisposto misure idonee a tutelare il lavoratore per tale ipotesi non poteva in alcun modo essergli addebitato. E’ questo il profilo che doveva formare oggetto di specifica analisi da parte del giudice dell’appello e che avrebbe dovuto comportare, a parere della difesa, proprio alla luce di una corretta interpretazione dei principi giurisprudenziali, l’assoluzione dell’imputato tanto più che la stessa normativa in tema di infortuni sul lavoro impone anche ai lavoratori di prendersi cura e della propria ed altrui sicurezza e salute (L. n. 626 del 1994, art. 5); nè può ritenersi che il datore di lavoro sia responsabile perchè con la propria presunta condotta omissiva ha posto essere le premesse fattuali dell’imprudenza commessa dal lavoratore, attesa l’efficacia interruttiva del nesso di causalità che il nostro ordinamento riconosce alle cause sopravvenute da sole sufficiente a cagionare l’evento. Il S., sapendo di non avere nessuna cintura, si è messo in una condizione di equilibrio assai precario mettendo egli stesso in pericolo la propria incolumità.
- violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla L. n. 626 del 1994, artt. 1 e 7. Il ricorrente si duole che la Corte abbia fatto applicazione di principi che riguardano la responsabilità del datore di lavoro senza tenere presente che A. era semplicemente presidente del consiglio di amministrazione della Gruppo del Tirreno srl, committente dei lavori, ulteriormente subappaltati nella parte che qui rileva, alla O.ME.CAST snc di cui era dipendente il S.. I meri dati fattuali richiamati dalla Corte di appello non sono sufficienti a far ritenere A. responsabile dell’infortunio atteso che sarebbe stato necessario approfondire il tema della esistenza da parte sua di un potere decisionale e di spesa.Si sarebbe in ogni caso dovuto tenere conto della condotta imprudente del lavoratore almeno ai fini del trattamento sanzionatorio, valutando il concorso di colpa almeno ai fini della concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza su cui la Corte di appello ha sostanzialmente omesso la motivazione.Nell’interesse di Am.Pi. il ricorso, sempre affidato al difensore di fiducia avv.to Giovanni Aricò, formula motivi corrispondenti a quelli sub 1 e 3 del ricorso A. sottolineando, in particolare, la possibilità per il giudice di appello di rilevare di ufficio la prevalenza delle attenuanti.
- In realtà il problema che la difesa aveva sollevato era quello dell’incidenza causale della condotta imprudente del lavoratore e su cui la corte di appello non ha fornito risposta.
- Ribadisce il difensore che la condotta del lavoratore era assolutamente imprevedibile atteso che la possibilità che il medesimo si mettesse a svolgere un lavoro a quattro metri di altezza in piedi sul bordo di un cestello mobile all’interno del quale avrebbe dovuto posizionarsi e che dunque avrebbe dovuto proteggerlo, era assolutamente impensabile ed imprevedibile per l’ A., di guisa che il fatto che egli non avesse predisposto misure idonee a tutelare il lavoratore per tale ipotesi non poteva in alcun modo essergli addebitato.
- E’ questo il profilo che doveva formare oggetto di specifica analisi da parte del giudice dell’appello e che avrebbe dovuto comportare, a parere della difesa, proprio alla luce di una corretta interpretazione dei principi giurisprudenziali, l’assoluzione dell’imputato tanto più che la stessa normativa in tema di infortuni sul lavoro impone anche ai lavoratori di prendersi cura e della propria ed altrui sicurezza e salute (L. n. 626 del 1994, art. 5); nè può ritenersi che il datore di lavoro sia responsabile perchè con la propria presunta condotta omissiva ha posto essere le premesse fattuali dell’imprudenza commessa dal lavoratore, attesa l’efficacia interruttiva del nesso di causalità che il nostro ordinamento riconosce alle cause sopravvenute da sole sufficiente a cagionare l’evento. Il S., sapendo di non avere nessuna cintura, si è messo in una condizione di equilibrio assai precario mettendo egli stesso in pericolo la propria incolumità.2) violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla L. n. 626 del 1994, artt. 1 e 7. Il ricorrente si duole che la Corte abbia fatto applicazione di principi che riguardano la responsabilità del datore di lavoro senza tenere presente che A. era semplicemente presidente del consiglio di amministrazione della Gruppo del Tirreno srl, committente dei lavori, ulteriormente subappaltati nella parte che qui rileva, alla O.ME.CAST snc di cui era dipendente il S.. I meri dati fattuali richiamati dalla Corte di appello non sono sufficienti a far ritenere A. responsabile dell’infortunio atteso che sarebbe stato necessario approfondire il tema della esistenza da parte sua di un potere decisionale e di spesa.3) Si sarebbe in ogni caso dovuto tenere conto della condotta imprudente del lavoratore almeno ai fini del trattamento sanzionatorio, valutando il concorso di colpa almeno ai fini della concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza su cui la Corte di appello ha sostanzialmente omesso la motivazione.2.2 Nell’interesse di Am.Pi. il ricorso, sempre affidato al difensore di fiducia avv.to Giovanni Aricò, formula motivi corrispondenti a quelli sub 1 e 3 del ricorso A. sottolineando, in particolare, la possibilità per il giudice di appello di rilevare di ufficio la prevalenza delle attenuanti.
LE MOTIVAZIONI DELLA CORTE
Diritto
- I ricorsi non meritano accoglimento.
E’ opportuno prendere in esame preliminarmente il secondo motivo di ricorso formulato nell’interesse di A.A. con il quale si contesta la ritenuta responsabilità sotto il profilo della sussistenza della posizione di garanzia; richiamandosi alla posizione di legale rappresentante della società Gruppo del Tirreno, committente dei lavori di costruzione del capannone nella cui realizzazione si era verificato l’incidente, il ricorrente sostiene che la qualità di committente di lavori appaltati ad altri non consentiva che fosse ritenuto responsabile dell’infortunio avvenuto a S., dipendente addirittura di un’impresa sub-appaltatrice; nè poteva comunque essere ritenuta sussistente una sua posizione di garanzia non essendo stata approfondita la tematica relativa alla esistenza a suo favore di un potere decisionale o di spesa, questione che la Corte di appello neppure ha preso in esame. Il motivo è infondato, valendo al riguardo le puntuali osservazioni svolte dai giudici di merito che hanno correttamente ricondotto la responsabilità dell’ A. alla ingerenza dallo stesso svolta nei lavori di cui trattasi. E’ stato accertato in fatto che A. A., oltre ad essere legale rappresentante della società committente Gruppo del Tirreno, della quale peraltro era socio anche Am.Pi. al contempo titolare e responsabile della sicurezza per la Omecast sud, appaltatrice del lavoro di pannellatura, era anche titolare della zincheria Zinco Lasa, adiacente al capannone in costruzione, i cui dipendenti collaboravano alla realizzazione del capannone; che l’autocarro con piattaforma mobile usato dal S. per effettuare la pannellatura del capannone si trovava da tempo nella disponibilità della Zinco Lasa e da A. era stato messo a disposizione per il lavoro anzidetto;
che il lavoratore infortunato, S., pur dipendente dell’ Am. era stato da questi inviato in Sardegna e indirizzato all’ A.; che era stato un dipendente di A. appartenente alla Zinco Lasa, tale L.L., ad istruire il S. sul lavoro da svolgere e sull’utilizzo del “merlo” collocato sul furgone mobile;
che, una volta avvenuto l’incidente, lo stesso A. si era recato immediatamente sul luogo dell’infortunio. E’ evidente in tale situazione, e correttamente in tal senso si sono espressi i giudici di entrambi i gradi di giudizio, che la posizione di A. non può essere ricondotta a quella di semplice committente di lavori dati in appalto, atteso che la commistione tra le attività degli imputati e la presenza dell’ A. ai vari livelli sopra riferiti nell’attività concretamente svolta dal lavoratore infortunato, dimostrano una sua partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell’opera che, secondo un principio costantemente espresso da questa Corte (da ultimo sez. 4, 7.12.2011 n.14407Rv. 253295) comporta che anch’egli rimanga destinatario degli obblighi assunti dall’appaltatore compreso quello di controllare direttamente le condizioni di sicurezza del cantiere; principio quest’ultimo che non si pone affatto in contrasta con quanto affermato dalla sentenza n. 3563 del 2012 di questa Corte che anzi ha espressamente richiamato l’ingerenza del committente nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto quale indice della permanenza in capo al committente della posizione di garanzia. Deve ancora aggiungersi che avendo fondato la responsabilità di A. sul suo diretto coinvolgimento nei lavori di costruzione del capannone, non vi era ragione di indagare la sussistenza o meno di un potere decisionale o di spesa, circostanza di fatto che può assumere rilevanza ai fini della delega di funzioni, ma del tutto irrilevante nella presente situazione.
Per il resto i ricorsi possono essere congiuntamente esaminati attesa la sostanziale identità delle questioni sollevate relativamente all’interruzione del nesso di causalità per effetto del comportamento abnorme del lavoratore. E’ pacifico che il comportamento tenuto dallo stesso S., che per eseguire il proprio lavoro era salito in piedi sul parapetto del cestello operando così in equilibrio precario e privo di protezione, è stato sicuramente imprudente, come peraltro riconosciuto dai giudici di merito, ma ciò non ostante lo stesso non può considerarsi abnorme e imprevedibile e come tale interruttiva del nesso di causalità.
Occorre in proposito ribadire che secondo un principio assolutamente consolidato della giurisprudenza di legittimità, il datore di lavoro è responsabile anche degli infortuni ascrivibili a imperizia, negligenza ed imprudenza del lavoratore, salvo i casi della assoluta abnormità del comportamento di quest’ultimo. Esiste infatti in capo al datore di lavoro una posizione di garanzia che gli impone di apprestare tutti gli accorgimenti, i comportamenti e le cautele necessari a garantire la massima protezione del bene protetto, la salute e l’incolumità del lavoratore appunto, posizione che esclude che il datore di lavoro possa fare affidamento sul diretto, autonomo, rispetto da parte del lavoratore delle norme precauzionali, essendo invece suo compito non solo apprestare tutti i presidi a tutela della sicurezza dei luoghi, degli impianti o macchinari utilizzati e adoperarsi perchè la concreta esecuzione del lavoro avvenga nel rispetto di quelle modalità. In particolare è stato già affermato (Cass. sez. 4, 27.11.96 n.952 m.u.206990; sez. 4, 3.6.2004 n. 40164, Giustiniani rv 229564) che “Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità’ solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che o sia stato posto in essere da quest’ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro”.
Tanto premesso in linea teorica, del tutto corretto è l’accertamento che hanno compiuto i giudici di merito circa la non abnormità del comportamento del S.. Il medesimo è stato spinto ad operare nella precaria posizione di cui si è detto per la necessità di poter effettuare il lavoro che gli era stato ordinato di compiere, dal momento che il mezzo messogli a disposizione da A. non consentiva in alcun modo un sufficiente avvicinamento alla parete su cui si doveva operare e solo sporgendosi dal parapetto del cestello era possibile raggiungere, in profondità la parete su cui si dovevano fissare i pannelli e battere con una tavoletta di legno per sistemarli a dovere; e per lavorare in sicurezza avrebbe dovuto essere assicurato mediante cinture di sicurezza con dispositivo anticaduta che però non gli erano state fornite; è evidente la colpa dell’ A., da considerarsi per la sua accertata ingerenza, diretto responsabile dell’attività del lavoratore inviato da Am., lavoratore al quale affidava un mezzo assolutamente inidoneo a svolgere il lavoro che doveva effettuare per l’impossibilità di avvicinarsi sufficientemente alla parete; ed è altresì evidente quella, peraltro neppure contestata, di Am., datore di lavoro di S., che lo aveva inviato a svolgere le opere oggetto del subappalto senza una specifica competenza ( S. era manovale), senza fornirlo delle cinture di sicurezza necessarie, senza alcun previo controllo delle concrete modalità nelle quali avrebbe dovuto operare, senza una diretta sorveglianza dell’attività svolta. L’imprudenza della manovra posta in essere dal medesimo non elimina nè la colpa nè, soprattutto, il nesso di causalità, rientrando la stessa nel novero delle violazioni comportamentali che i lavoratori perpetrano quando ritengono di dover comunque assicurare il risultato loro richiesto e nella convinzione di avere la capacità di poter affrontare anche situazioni pericolose senza incorrere in rischi reali. Una tale situazione ben è prevedibile dal datore di lavoro tenuto proprio a impedire che il lavoro si svolga in condizioni di pericolosità e a neutralizzare, attraverso gli opportuni accorgimento, la possibilità di scelte imprudenti. Nè la situazione può considerarsi modificata in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008 che all’art. 20 ha sottolineato la necessità che il lavoratore si prenda cura della propria sicurezza descrivendo i comportamenti dagli stessi dovuti, atteso che una tale previsione certamente non ha fatto venire meno gli obblighi di protezione a carico del datore di lavoro, obblighi in virtù dei quali allorchè l’infortunio risulti determinato – come nella specie – da assenza o inidoneità delle misure di sicurezza, non è possibile attribuire efficienza causale esclusiva alla condotta del lavoratore che abbia dato occasione all’evento, rilevando le rispettive posizioni solo ai fini di un eventuale concorso di colpa.
Originally posted 2020-03-24 10:52:01.