IL BULLISMO E’ STALKING   Ciò posto, va ribadito che, ai fini della rituale contestazione del delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. – che ha natura di reato abituale -, non si richiede che il capo di imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si sia concretato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un’adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e gli effetti derivatine alla persona offesa (Sez. 5, n. 7544 del 25/10/2012 – dep. 15/02/2013, C, Rv. 255016).

 

 

IL BULLISMO E’ STALKING

 

Ciò posto, va ribadito che, ai fini della rituale contestazione del delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. – che ha natura di reato abituale -, non si richiede che il capo di imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si sia concretato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un’adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e gli effetti derivatine alla persona offesa (Sez. 5, n. 7544 del 25/10/2012 – dep. 15/02/2013, C, Rv. 255016).

CYBERSTALKING.
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Proprio in tale cornice di riferimento, si coglie la giuridica esattezza dei rilievi svolti dalla Corte territoriale, la quale, va aggiunto, non ha affatto escluso l’esistenza di condotte lesive dell’onore – al punto che ha sottolineato un brano della deposizione del Pe., nel quale quest’ultimo ricordava di essere stato offeso per il modo in cui portava i capelli o si comportava – ma solo la contestazione, da parte dell’accusa, di specifici atti ingiuriosi.

Ne discende che è del tutto erronea l’affermazione che si legge in ricorso, secondo cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto non dimostrata l’esistenza di reiterati comportamenti lesivi.

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Stalking l’importante sentenza CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE   SEZIONE QUINTA PENALE

 

Argomenta che il Tribunale del riesame avrebbe confermato la sussistenza delle esigenze cautelari senza valutare in maniera adeguata la concretezza ed attualita’ delle stesse ne’ tenuto conto che l’ordinanza cautelare era stata annullata con riferimento al reato contestato al capo c) dell’imputazione provvisoria; la motivazione sarebbe, poi, apparente in ordine al pericolo di inquinamento probatorio e non terrebbe conto della mancata fissazione della data di scadenza della misura in relazione alle indagini da compiere; il Tribunale, inoltre, avrebbe ritenuto, con motivazione insufficiente, sussistere il pericolo di fuga evincendolo solo dalla gravita’ del titolo di reato per cui si precede.

 

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 27 aprile – 8 giugno 2017, n. 28623
Presidente Palla – Relatore De Marzo

Ritenuto in fatto

  1. Con sentenza del 13/10/2016 la Corte d’appello di Napoli, sezione per i minorenni, ha confermato la decisione di primo grado che, per quanto ancora rileva, aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia An. Fa., GI. Co., Cr. Mu. ed Em. Ra., avendoli ritenuti responsabili del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. in danno di Er. Pe. (capo a), in esso assorbito il reato di cui all’art. 594 cod. pen. (capo b).
    2. Nell’interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
    2.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli artt. 417, comma 1, lett. b) e 429, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per mancata enunciazione in forma chiara e precisa del fatto di cui al capo b).
    2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale fondato l’affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, caratterizzate da genericità nonché dalla mancata collocazione temporale degli episodi e, comunque, non confortate da nessuno dei testi ascoltati e dalla documentazione prodotta.
    2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen., sottolineando l’assenza di dimostrazione della serialità delle condotte e del verificarsi dell’evento di danno richiesto dalla fattispecie incriminatrice.
    2.4. Con il quarto motivo si lamenta inosservanza di norme stabilite a pena di nullità, in quanto nel dispositivo della decisione della Corte territoriale non era stato indicato il numero dei giorni che il giudice di secondo grado si era assegnato per il deposito della sentenza.
    2.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge, in relazione all’intervenuta abrogazione del delitto di cui all’art. 594 cod. pen., ritenuto assorbito nel più grave reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. dalla decisione di primo grado, poi confermata, in epoca successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 7 del 2016, dalla sentenza impugnata.
    2.6. Con il sesto motivo si lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, per avere la Corte territoriale posto a fondamento della decisione un documento – il certificato del 25/11/2009 dell’Unità operativa di assistenza riabilitativa della ASL di Caserta – oggetto di “allegazione atipica” agli atti del processo.

Considerato in diritto

  1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.
    Al riguardo, si osserva che l’addebito di cui al capo b), sin dalla pronuncia di primo grado, è stato ritenuto assorbito nella fattispecie di cui all’art. 612-bis cod. pen., ossia è stato colto dai giudici di merito come privo di autonomia giuridica, in quanto tradottosi in comportamenti costituenti un mero frammento delle condotte persecutorie.
    Ciò posto, va ribadito che, ai fini della rituale contestazione del delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. – che ha natura di reato abituale -, non si richiede che il capo di imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si sia concretato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un’adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e gli effetti derivatine alla persona offesa (Sez. 5, n. 7544 del 25/10/2012 – dep. 15/02/2013, C, Rv. 255016).
    Proprio in tale cornice di riferimento, si coglie la giuridica esattezza dei rilievi svolti dalla Corte territoriale, la quale, va aggiunto, non ha affatto escluso l’esistenza di condotte lesive dell’onore – al punto che ha sottolineato un brano della deposizione del Pe., nel quale quest’ultimo ricordava di essere stato offeso per il modo in cui portava i capelli o si comportava – ma solo la contestazione, da parte dell’accusa, di specifici atti ingiuriosi.
    Ne discende che è del tutto erronea l’affermazione che si legge in ricorso, secondo cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto non dimostrata l’esistenza di reiterati comportamenti lesivi.

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    2. Il secondo motivo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità.
    Sotto il primo profilo, deve ribadirsi che le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiara Ciò posto, va ribadito che, ai fini della rituale contestazion Ciò posto, va ribadito che, ai fini della rituale contestazione del delitto di cui all‘art. 612-bis cod. pen. – che ha natura di reato abituale -, non si richiede che il capo di imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si sia concretato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un’adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e gli effetti derivatine alla persona offesa (Sez. 5, n. 7544 del 25/10/2012 – dep. 15/02/2013, C, Proprio in tale cornice di riferimento, si coglie la giuridica esattezza dei rilievi svolti dalla Corte territoriale, la quale, va aggiunto, non ha affatto escluso l’esistenza di condotte lesive dell’onore – al punto che ha sottolineato un brano della deposizione del Pe., nel quale quest’ultimo ricordava di essere stato offeso per il modo in cui portava i capelli o si comportava – ma solo la contestazione, da parte dell’accusa, di specifici atti ingiuriosi.
    Ne discende che è del tutto erronea l’affermazione che si legge in ricorso, secondo cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto non dimostrata l’esistenza di reiterati comportamenti lesivi.zioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Ar., Rv. 253214).
    In ogni caso, la verifica attraverso indici esterni delle dichiarazioni della persona offesa non si deve tradurre nell’individuazione di prove dotate di autonoma efficacia dimostrativa, dal momento che ciò comporterebbe la vanificazione della rilevanza probatoria delle prime.
    Sotto il secondo profilo, la genericità delle dichiarazioni della persona offesa rappresenta una mera asserzione difensiva rispetto alla puntuale sintesi operata dalla sentenza impugnata, nella quale si coglie lo sviluppo temporale e soggettivo della vicenda, caratterizzata dall’intervento del Ra. e di altro soggetto non coinvolto nel presente processo solo nel corso del secondo anno scolastico, dopo che il Fa., il Co. e altro soggetto si erano resi autori delle aggressioni fisiche e delle molestie nel primo anno di frequenza delle scuole superiori.
    Peraltro, alla luce dei principi di diritto sopra ricordati, ben s’intende che le dichiarazioni della persona offesa siano state ritenute solidamente corroborate proprio dal filmato dell’aggressione alla quale partecipa anche il Mu., Del tutto significativamente, i ricorrenti, lungi dal confutare la logicità del percorso argomentativo che sorregge le conclusioni della sentenza impugnata, valorizzano gli elementi probatori che non sono stati acquisiti (l’assenza di consapevolezza dei fatti da parte degli insegnanti o di altri compagni di scuola), ossia elementi negativi, con i quali, peraltro, la Corte territoriale si confronta, sottolineando il clima di connivenza e l’insipienza di quanti, dovendo vigilare sul funzionamento dell’istituzione, non si accorsero di nulla.
    In definitiva, va ricordato che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguenza che sono inammissibili in sede di legittimità le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del materiale probatorio (di recente, v. Sez. 5, n 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, Consorte, Rv. 254063).

    Rispetto a siffatta ricostruzione, la tesi del carattere isolato di alcuni episodi risulta del tutto priva di specifico aggancio alle positive risultanze processuali. Quanto, poi, al verificarsi dell’evento del reato, questa Corte torna a rilevare che la prova della causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, G, Rv. 261535).
    In tale prospettiva, non è dato cogliere alcuna illogicità nelle conclusioni della Corte distrettuale, che ha ricordato un brano estremamente significativo della deposizione della persona offesa, la quale ha riferito che, ormai succube della violenza, dopo un’iniziale tentativo di ribellione, aveva dovuto accettare condotte di sopraffazione “per evitare altre botte”.
    E, del resto, che il Pe. abbia continuato a frequentare la scuola, nonostante il timore di ulteriori molestie (come anche l’assenza di iniziali denunce e di certificati medici), è privo di decisività, alla luce dello stato di soggezione psicologica, sul quale i giudici di merito hanno ampiamente argomentato, e comunque va letto alla luce del finale abbandono dell’istituto teatro delle vicende.
    3. Per ragioni di ordine logico, va poi esaminato il sesto motivo, che è inammissibile, perché non è diretto contro la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non ha posto a fondamento delle proprie conclusioni, quanto al verificarsi dell’evento del reato, il certificato medico indicato dai ricorrenti, osservando, piuttosto, che la mancanza di prova documentale era del tutto irrilevante, giacché era stata del tutto esauriente la deposizione della persona offesa. E tale conclusione, per quanto detto al punto che precede, è assolutamente coerente con il costante orientamento di questa Corte.
    4. Il quarto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, perché la mancata indicazione del termine per il deposito della motivazione non è previsto come causa di nullità della sentenza dall’art. 546, comma 3, cod. proc. pen.
    5. Il quinto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che l’assorbimento dei fatti di ingiuria nel più ampio contesto degli atti persecutori non presuppone affatto, secondo quanto osservato dai ricorrenti, il riconoscimento della sussistenza della penale illiceità dei primi, ma, come detto supra sub 1, l’individuazione delle condotte offensive come frammento obiettivo della fattispecie ritenuta.
    6. L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Lu., Rv. 217266).
    Siffatta considerazione consente di superare in radice le questioni, sollevate in sede di discussione dalla difesa, quanto all’estinzione del reato.
    E ciò non senza aggiungere che il termine di prescrizione decorre dal momento della consumazione del reato, la quale coincide non con la cessazione delle condotte, ma, alternativamente, con “l’evento di danno”, consistente nell’alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante stato di ansia o di paura, ovvero con “l’evento di pericolo”, consistente nel fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto (si veda, sia pure ad altri fini, la puntualizzazione di Sez. 5, n. 17082 del 05/12/2014 – dep. 23/04/2015, D.L., Rv. 263330).
    7. La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da maggiorenne con riferimento alla decisione di condanna relativa a reati commessi da minorenne non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, trovando applicazione la disciplina di favore dettata dall’art. 29 D.Lgs. n. 272 del 1989 (Sez. 1, n. 26870 del 03/10/2014 – dep. 25/06/2015, S, Rv. 264025).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi. In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003.

 

 

 

 

Originally posted 2018-08-13 15:21:07.