FRODE INFORMATICA ART 640 TER CP –AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA

 

FRODE INFORMATICA ART 640 TER CP –AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA

 

REATI PURTROPPO IN ASSOLUTO AUMENTO-FRODE INFORMATICA ART 640 TER CP –AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA

 AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA VICENZA MILANO PAVIA RAVENNA ROVIGO PADOVA FORLI CESENA  CHIAMA 051 6447838 SEDE  UNICA A BOLOGNA 

SE HAI UN DUBBIO CHIEDI UN APPUNTAMENTO CHIAMA L’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI 051/6447838

senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico.

SLOT MACHINE E FRODE INFORMATICA

l’installatore di “slot machine” che provveda all’inserimento di schede informatiche dallo stesso predisposte, e tali da alterare il sistema informatico così da eludere il pagamento delle imposte previste con conseguente ingiusto profitto, assume la qualifica di operatore di sistema, rilevante ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante prevista dall’art. 640-ter, secondo comma, cod. pen.

E’ frode informatica, previsto dall’art. 640-ter cod. pen., – e non quello di peculato – la modifica di apparecchi elettronici di gioco idonea ad impedire il collegamento con la rete dell’Agenzia monopoli di Stato ed il controllo sul flusso effettivo delle giocate e delle vincite totalizzate, di modo che il titolare della concessione si appropri delle somme spettanti allo Stato a titolo di imposta. (Nel caso di specie vi era stata l’alterazione del funzionamento di un sistema informatico, finalizzata a procurarsi fraudolentemente la “percentuale” di danaro, pari al 13,5%, corrispondente al tributo da versarsi allo Stato per ciascuna giocata).

Integra il reato di frode informatica l’utilizzazione di sistemi di blocco od alterazione della comunicazione telematica tra apparecchi da gioco del tipo “slot-machine” e l’amministrazione finanziaria, trattandosi di alterazione dell’altrui sistema telematico, finalizzato all’indebito trattenimento della quota di imposta sulle giocate.

Integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, la condotta di colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi.

Integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, la condotta di colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi, tra cui quella di prelievo di contanti attraverso i servizi di cassa continua. (Fattispecie, nella quale l’indagato, introdottosi nel sistema informatico di una società di gestione dei servizi finanziari, utilizzava senza diritto i dati relativi a carte di credito appartenenti a cittadini stranieri ed effettuava, così, transazioni commerciali, conseguendo un ingiusto profitto).

Integra il reato di frode informatica, nelle forme dell’intervento senza diritto su dati e informazioni contenuti in un sistema informatico, oltre che quello di accesso abusivo ad un sistema informatico, la condotta del dipendente dell’Agenzia delle Entrate che, utilizzando la “password” in dotazione, manomette la posizione di un contribuente, effettuando sgravi non dovuti e non giustificati dalle evidenze in possesso dell’ufficio.

Integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi, tra cui quella di prelievo di contanti attraverso i servizi di cassa

Il reato di frode informatica aggravata, commesso in danno di un ente pubblico, si consuma nel momento in cui il soggetto agente (nella specie: il pubblico dipendente infedele) interviene, senza averne titolo, sui dati del sistema informatico, alterandone, quindi, il funzionamento.

FRODE INFORMATICA ART 640 TER CP –AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA è  un sistema informatico o telematico?

Per sistema informatico o telematico deve intendersi “un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all’uomo, attraverso l’utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate – per mezzo di un’attività di “codificazione” e “decodificazione” – dalla “registrazione” o “memorizzazione”, per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di “dati”, cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare “informazioni”, costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l’utente” Cass. 3067/1999 riv 214945.

FRODE INFORMATICA ART 640 TER CP –AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA,COSA è LA FRODE INFORMATICA? COSA SUCCEDE SE SI è VITTIMA, COME DIFENDERSI IN TRIBUNALE è una alterazione sistema informatico ?

Per alterazione deve intendersi ogni attività o omissione che, attraverso la manipolazione dei dati informatici, incida sul regolare svolgimento del processo di elaborazione e/o trasmissione dei suddetti dati e, quindi, sia sull’hardware che sul software. In altri termini, il sistema continua a funzionare ma, appunto, in modo alterato rispetto a quello programmato: il che consente di differenziare la frode informatica dai delitti di danneggiamento informatico (artt. 635 bis – ter – quater – quinquies c.p.) non solo perchè in quest’ultimi è assente ogni riferimento all’ingiusto profitto ma anche perché l’elemento materiale dei suddetti reati è costituito dal mero danneggiamento dei sistemi informatici o telematici e, quindi, da una condotta finalizzata ad impedire che il sistema funzioni o perchè il medesimo è reso inservibile (attraverso la distruzione o danneggiamento) o perché se ne ostacola gravemente il funzionamento (cfr. sul punto, in particolare, l’art. 635 quater c.p.).

La seconda condotta prevista dall’art. 640 ter c.p. è costituita dall’intervento “senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico (…)”: si tratta di un reato a forma libera che, finalizzato pur sempre all’ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno, si concretizza in una illecita condotta intensiva ma non alterativa del sistema informatico o telematico.

 AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA VICENZA MILANO PAVIA RAVENNA ROVIGO PADOVA FORLI CESENA  CHIAMA 051 6447838 SEDE  UNICA A BOLOGNA 

Originally posted 2017-11-24 07:24:23.