Frode in commercio – Marchio Ce – China export

Frode in commercio – Marchio Ce – China export

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione(1) opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomimarchi o segni distintivi nazionali o esteri [25632574], atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto(2), è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000(3).

la qualificabilita’ della condotta a lei ascritta entro l’alveo del tentativo di frode in commercio, osserva il Collegio che, effettivamente, secondo la piu’ ricorrente casistica giudiziaria, si e’ ritenuto che integri l’ipotesi di frode in commercio, prevista e punita ai sensi dell’articolo 515 c.p., la condotta di chi abbia consegnato merce recante la marcatura CE (indicativa della locuzione China Export) apposta con caratteri tali da ingenerare nel consumatore la erronea convinzione che i prodotti rechino, invece, il marchio CE (Comunita’ Europea), poiche’ l’apposizione di quest’ultimo ha la funzione di certificare la conformita’ del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza e qualita’ previsti per la circolazione dei beni nel mercato Europeo (Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 novembre 2014, n. 45916), dovendosi, altresi’, precisare che, sempre in base alla giurisprudenza di questa Corte, il reato in questione si presenta nella forma tentata, e non in quella consumata, laddove, come appare essere avvenuto nel caso in esame, la condotta dell’agente si sia limitata alla mera esposizione per la vendita della merce recante il marchio in questione, confondibile con quello attestante la fonte comunitaria del prodotto, senza che vi siano ancora stati (ovvero non siano stati accertati) materiali atti di vendita dei prodotti in discorso (Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 ottobre 2028, n. 43622).

Rileva, tuttavia, il Collegio che siffatta qualificazione giuridica non esclude affatto che la stessa condotta, determinandosi in tal modo, in linea astratta, un’ipotesi di concorso formale fra reati, possa comportare anche il realizzarsi del diverso reato di cui all’articolo 517 c.p., i cui profili appaiono integrati nella fattispecie, posto che lo stesso risulta costituito, fra l’altro, dalla condotta di chi ponga in vendita (senza che sia necessario ai fini della consumazione del reato l’effettivo perfezionarsi dell’atto di cessione) prodotti industriali aventi, come quelli posti in vendita dalla imputata, marchi atti ad indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualita’ del prodotto.

Ne’, secondo la tuttora convintamente condivisa interpretazione giurisprudenziale, le due fattispecie criminose debbono intendersi in rapporto di reciproca alternativita’, potendo, invece, le stesse concorrere attesa la diversa oggettivita’ che caratterizza le due fattispecie criminose, posto che nel caso della frode in commercio vi e’ la semplice consegna di un aliud pro alio con la conseguente violazione dell’interesse – facente capo principalmente allo specifico consumatore che non ha ricevuto il bene vendutogli – al leale esercizio dell’attivita’ commerciale, mentre nel caso della vendita di prodotti industriali con segni mendaci entra in discussione la lesione inferta – anche a prescindere dall’effettiva cessione del bene ma attraverso la semplice immissione in commercio o comunque sul mercato di prodotti aventi capacita’ decettiva in merito alle loro origini, provenienza e qualita’, si’ da costituirne obbiettivi fattori di inquinamento – all’ordine economico che deve essere garantito, in modo da preservare la sua limpidezza e trasparenza, dalla possibilita’ di inganni in danno della astratta categoria dei soggetti consumatori, senza che un rappresentante di siffatta categoria si sia concretamente inverato in un materiale compratore (in tal senso: Corte di cassazione, Sezione III penale, 19 novembre 2008, n. 43192; ma gia’ Corte di cassazione, Sezione VI penale, 18 aprile 1973, n. 3151).

Contraffazione – Imputazione – Qualificazione del fatto – Congruità – Reato ex articolo 517 cp – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci – Integrazione – Presupposti


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. MARINI Luigi – Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nata nella (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3085/2019 della Corte di appello di Palermo del 5 giugno 2019;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FIMIANI Pasquale, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Questo essendo l’accertamento operato in sede di merito, e la successiva derivante valutazione, si rileva che lo stesso, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, e’ perfettamente conforme a quanto riportato nel verbale del sequestro operato dagli agenti della Polizia di Stato in data 20 marzo 2013 a carico delle (OMISSIS); in tale documento, riproducente evidentemente un atto irripetibile e, pertanto, legittimamente acquisto agli atti del procedimento, si legge, per quanto ora interessa, che i prodotti sequestrati riportavano il marchio CE, contraffatto, e solo in alcuni casi, evidentemente estranei al fuoco della odierna imputazione, essi ne erano privi.

Nel corso di un controllo eseguito da parte di agenti della Polizia di Stato all’interno di un negozio gestito da una donna cinese, sono stati rinvenuti una serie di prodotti, costituiti per lo piu’ da giocattoli per bambini, recanti il noto marchio CE, relativo all’acronimo China Export; essendo stato contestato alla donna, identificata per (OMISSIS), il reato di cui all’articolo 517 c.p., la stessa e’ stata condannata in primo ed in secondo grado, rispettivamente dal Tribunale e dalla Corte di appello di Palermo, alla pena ritenuta di giustizia, ridotta in sede di gravame stante la concessione alla donna delle circostanze attenuanti generiche.

Ha interposto ricorso per cassazione avversa la sentenza della Corte di appello la difesa della imputata, articolando due motivi di ricorso; il primo afferente al preteso travisamento delle risultanze del verbale di sequestro dei prodotti rinvenuti nel negozio, in quanto si sarebbe trattato di prodotti privi del marchio CE e non di prodotti recanti il marchio CE contraffatto; il secondo afferente alla violazione di legge, per avere i giudici del merito qualificato il fatto come integrante la violazione dell’articolo 517 c.p. laddove lo stesso sarebbe stato da qualificare come tentativo di frode in commercio ai sensi degli articoli 56 e 515 c.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato.

Il primo motivo di impugnazione e’ del tutto destituito di fondamento; con esso la ricorrente difesa ha sostenuto che la sentenza impugnata sarebbe viziata in quanto nella stessa sarebbe stata travisata la prova costituita dal verbale di sequestro dei corpi del reato; secondo la ricorrente, infatti, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, gli oggetti in vendita presso l’esercizio commerciale della imputata non recavano il marchio CE – indicativo della provenienza dalla Comunita’ Europea – contraffatto, ma erano del tutto privi di marchiatura di tal genere.

Il motivo di ricorso e’ destituito di fondamento; i giudici del merito hanno, infatti, sostenuto che presso l’esercizio commerciale condotta dalla (OMISSIS) sono stati rinvenuti dagli agenti operanti della Polizia di Stato una serie di prodotti commerciali “recanti l’impronta CE contraffatta tale da indurre in inganno il compratore circa la qualita’ della merce” (cfr. sentenza del Tribunale di Palermo del 6 dicembre 2017, pag. 2), tale impronta, per come rilevato dalla Corte territoriale, e’ risultata essere l’acronimo della espressione China Export; essa, sempre per quanto rilevato dalla Corte territoriale, risulta essere del tutto simile al marchio comunitario CE, impresso sulla merce corrispondente agli standard di sicurezza e qualita’ previsti per la circolazione dei beni sul mercato Europeo, distinguendosi da quest’ultimo esclusivamente per la proporzione e la distanza delle due lettere, differenza che, tuttavia, e’ tale da apparire del tutto impercettibile alla vista dell’acquirente medio.

Nessun travisamento degli elementi probatori e’, pertanto, stato operato in sede di giudizio di merito, posto che la imputazione e’ stata elevata in relazione ai prodotti che, sulla base di quanto attestato dagli agenti operanti, riportavano un marchio tale da far ritenere rispettati determinati carattere di sicurezza del prodotto ove lo stesso era impresso, me che, invece, non aveva alcuna effettiva idoneita’ dimostrativa – in quanto solo callidamente similare al vero marchio CE tanto da essere con esso facilmente confondibile – del rispetto del richiamato standard.

Con riferimento al secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole della errata qualificazione del fatto a lei contestato, ritenuto integrare dalla Corte di appello di Palermo, conformemente a quanto gia’ fatto dal Tribunale di tale medesima citta’, gli estremi della violazione dell’articolo 517 c.p., laddove la ricorrente ha rivendicato la qualificabilita’ della condotta a lei ascritta entro l’alveo del tentativo di frode in commercio, osserva il Collegio che, effettivamente, secondo la piu’ ricorrente casistica giudiziaria, si e’ ritenuto che integri l’ipotesi di frode in commercio, prevista e punita ai sensi dell’articolo 515 c.p., la condotta di chi abbia consegnato merce recante la marcatura CE (indicativa della locuzione China Export) apposta con caratteri tali da ingenerare nel consumatore la erronea convinzione che i prodotti rechino, invece, il marchio CE (Comunita’ Europea), poiche’ l’apposizione di quest’ultimo ha la funzione di certificare la conformita’ del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza e qualita’ previsti per la circolazione dei beni nel mercato Europeo (Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 novembre 2014, n. 45916), dovendosi, altresi’, precisare che, sempre in base alla giurisprudenza di questa Corte, il reato in questione si presenta nella forma tentata, e non in quella consumata, laddove, come appare essere avvenuto nel caso in esame, la condotta dell’agente si sia limitata alla mera esposizione per la vendita della merce recante il marchio in questione, confondibile con quello attestante la fonte comunitaria del prodotto, senza che vi siano ancora stati (ovvero non siano stati accertati) materiali atti di vendita dei prodotti in discorso (Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 ottobre 2028, n. 43622).

Rileva, tuttavia, il Collegio che siffatta qualificazione giuridica non esclude affatto che la stessa condotta, determinandosi in tal modo, in linea astratta, un’ipotesi di concorso formale fra reati, possa comportare anche il realizzarsi del diverso reato di cui all’articolo 517 c.p., i cui profili appaiono integrati nella fattispecie, posto che lo stesso risulta costituito, fra l’altro, dalla condotta di chi ponga in vendita (senza che sia necessario ai fini della consumazione del reato l’effettivo perfezionarsi dell’atto di cessione) prodotti industriali aventi, come quelli posti in vendita dalla imputata, marchi atti ad indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualita’ del prodotto.

Ne’, secondo la tuttora convintamente condivisa interpretazione giurisprudenziale, le due fattispecie criminose debbono intendersi in rapporto di reciproca alternativita’, potendo, invece, le stesse concorrere attesa la diversa oggettivita’ che caratterizza le due fattispecie criminose, posto che nel caso della frode in commercio vi e’ la semplice consegna di un aliud pro alio con la conseguente violazione dell’interesse – facente capo principalmente allo specifico consumatore che non ha ricevuto il bene vendutogli – al leale esercizio dell’attivita’ commerciale, mentre nel caso della vendita di prodotti industriali con segni mendaci entra in discussione la lesione inferta – anche a prescindere dall’effettiva cessione del bene ma attraverso la semplice immissione in commercio o comunque sul mercato di prodotti aventi capacita’ decettiva in merito alle loro origini, provenienza e qualita’, si’ da costituirne obbiettivi fattori di inquinamento – all’ordine economico che deve essere garantito, in modo da preservare la sua limpidezza e trasparenza, dalla possibilita’ di inganni in danno della astratta categoria dei soggetti consumatori, senza che un rappresentante di siffatta categoria si sia concretamente inverato in un materiale compratore (in tal senso: Corte di cassazione, Sezione III penale, 19 novembre 2008, n. 43192; ma gia’ Corte di cassazione, Sezione VI penale, 18 aprile 1973, n. 3151).

Dai rilievi sopra esposti emerge la infondatezza della doglianza della ricorrente che non e’ stata chiamata a rispondere per una condotta che doveva essere diversamente qualificata rispetto alla imputazione a lei mossa, ma, semmai, non e’ stata chiamata a rispondere, in concorso con quello a lei contestato, di un altro reato che, con la medesima condotta, la stessa potrebbe avere realizzato.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata, visto l’articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Originally posted 2020-11-20 16:32:40.