FALSA TESTIMONIANZA CORTE APPELLO BOLOGNA
La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza, emessa all’esito del giudizio abbreviato, con cui G.R. e D.P.D. sono stati condannati per il reato di falsa testimonianza.
Agli imputati è contestato, deponendo come testimoni all’udienza del 19.12.2016 innanzi al Tribunale penale di Parma, di avere negato il vero, affermato il falso e taciuto, in tutto o in parte, ciò che sapevano in ordine ai fatti su cui erano sentiti.
Il processo in cui la falsa testimonianza sarebbe stata commessa aveva ad oggetto il reato di atti sessuali di gruppo, commesso il 12.9.2010 ed attribuito a C.F., Co.Fr. e P.V. in danno di D.S.D., conclusosi in primo grado con sentenza di condanna.
In particolare, G. avrebbe:
- a) affermato il falso dichiarando di averetrattenuto, successivamente al 2010, dopo un concerto, un rapporto sessuale orale di gruppo con D.S.D., P.V. e D.M., rapporto consumato in auto nel tragitto verso la abitazione della ragazza;
- b) dichiarato falsamente di avere assistito ad un rapporto sessuale tra la D.S. e S.A. nell’anno 2011 o 2012; c) dichiarato falsamente che Cavalca e la D.S. si erano continuati a frequentare dopo la sera del 12.9.2010 e di aver visto la ragazza in una prima occasione sulla bicicletta insieme a Cavalca e in una seconda occasione a casa di questi;
- d) risposto, alla domanda di precisare se avesse parlato della vicenda con gli imputati, di non ricordare, in ciò manifestando un evidente atteggiamento reticente.
Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perchè considerati maggiormente plausibili, o perchè assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148).
- ha riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito; compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
E’ possibile che nella valutazione sulla “tenuta” del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell’8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell’8/8/2000, Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSTANZO Angelo – Presidente –
Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere –
Dott. GIORGI Maria Silvia – Consigliere –
Dott. ROSATI Martino – Consigliere –
Dott. SILVESTRI Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.R., nato a (OMISSIS) D.P.D., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 18/02/2020; udita la relazione svolta dal Consigliere, Dr. Silvestri Pietro;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
Svolgimento del processo
- La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza, emessa all’esito del giudizio abbreviato, con cui G.R. e D.P.D. sono stati condannati per il reato di falsa testimonianza.
Agli imputati è contestato, deponendo come testimoni all’udienza del 19.12.2016 innanzi al Tribunale penale di Parma, di avere negato il vero, affermato il falso e taciuto, in tutto o in parte, ciò che sapevano in ordine ai fatti su cui erano sentiti.
Il processo in cui la falsa testimonianza sarebbe stata commessa aveva ad oggetto il reato di atti sessuali di gruppo, commesso il 12.9.2010 ed attribuito a C.F., Co.Fr. e P.V. in danno di D.S.D., conclusosi in primo grado con sentenza di condanna.
In particolare, G. avrebbe:
- a) affermato il falso dichiarando di averetrattenuto, successivamente al 2010, dopo un concerto, un rapporto sessuale orale di gruppo con D.S.D., P.V. e D.M., rapporto consumato in auto nel tragitto verso la abitazione della ragazza;
- b) dichiarato falsamente di avere assistito ad un rapporto sessuale tra la D.S. e S.A. nell’anno 2011 o 2012; c) dichiarato falsamente che Cavalca e la D.S. si erano continuati a frequentare dopo la sera del 12.9.2010 e di aver visto la ragazza in una prima occasione sulla bicicletta insieme a Cavalca e in una seconda occasione a casa di questi;
- d) risposto, alla domanda di precisare se avesse parlato della vicenda con gli imputati, di non ricordare, in ciò manifestando un evidente atteggiamento reticente.
- E’ stato proposto ricorso per cassazione da G.R. e sono stati articolati tre motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità.
Si argomenta sulla circostanza sub d): diversamente da quanto ritenuto, se è vero che dopo il fatto reato vi furono incontri tra gli imputati del processo “madre” ed altri esponenti del collettivo Raf (rete antifascista), nel corso dei quali si sarebbe discusso del modo di fronteggiare l’accusa di violenza sessuale di gruppo, nondimeno non vi sarebbe la prova della partecipazione a detti incontri del ricorrente; la motivazione sarebbe viziata nella parte in cui si è ritenuto inverosimile che l’imputato potè non parlare con gli “amici” di una vicenda così significativa.
Si aggiunge che la ritenuta attendibilità della persona offesa nel processo avente ad oggetto il reato sessuale non potrebbe costituire la precondizione per il vaglio della falsità delle testimonianze rese dagli imputati nel i:(resente processo, atteso che, quanto al ricorrente, sulle circostanze su cui si assume questi abbia riferito il falso, la persona offesa del reato sessuale non sarebbe stata chiamata a riferire nel processo madre. In particolare, i giudici di appello non avrebbero valutato che:
- a) nel processo in esame la vittima della violenza sessuale si è costituita parte civile e ciò avrebbe dovuto indurre a valutare con rigore le dichiarazioni da essa rese e rimaste prive di riscontri;
- b) la donna avrebbe risposto in sede di indagini preliminari in modo non esaustivo;
- c) per ragioni di riservatezza la donna potrebbe avere riferito non secondo verità quanto alla circostanza sub a) (il rapporto sessuale orale di gruppo), mentre, per quel che riguarda le altre circostanze, è possibile che la donna possa avere avuto un ricordo proco preciso, spiegabile peraltro anche per la poca rilevanza delle circostanze fattuali; d) anche nel processo “madre” la persona offesa aveva riferito una versione dei fatti connotata da comprensibili criticità.
Sotto altro profilo, si sostiene che la deposizione di G. nel processo madre sarebbe stata del tutto inoffensiva, atteso il quadro probatorio esistente a carico degli imputati in quel processo; dunque una deposizione che, ove pure fosse stata falsa, non avrebbe avuto capacità di incidere sul convincimento del giudice.
Sulla base di tale assunto si ripercorre, argomentando, la motivazione della sentenza in ordine alla responsabilità degli imputati per il reato sessuale e si evidenzia come da essa emerga che il giudizio di colpevolezza sia stato fatto derivare: a) dai video registrati da uno degli imputati aventi ad oggetto il fatto-reato; b) dalle dichiarazioni della persona offesa.
Nè sarebbe fondato l’assunto secondo cui la deposizione di G. avrebbe potuto contribuire ad inficiare l’attendibilità della persona offesa, attesa, da una parte, la estraneità, rispetto al tema della decisone, di ciò che avvenne dopo i fatti, e, dall’altra, la decisività della prova documentale di cui si è detto, rispetto alla quale la deposizione della persona offesa avrebbe avuto solo un ruolo di “cornice”.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Si tratta di una questione dedotta in appello con un motivo aggiunto; la causa di non punibilità invocata sarebbe stata negata in ragione della rilevanza della falsa deposizione – in quanto idonea a manipolare un elemento essenziale della prospettazione accusatoria quale quello della mancanza di consenso della persona offesa – e delle modalità della condotta e dell’entità del dolo, comprovato dal messaggio di scuse che lo stesso imputato avrebbe inviato in un dato momento alla vittima.
Si assume tuttavia che G. non sarebbe stato a conoscenza delle reali dinamiche con cui la violenza di gruppo fu commessa e che anche il messaggio di scuse non presupporrebbe la effettiva conoscenza delle stesse.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
- E’ stato proposto ricorso anche nell’interesse di D.P.D..
E’ stato articolato un unico motivo con cui si lamenta vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della non menzione, negate in ragione della gravità del fatto.
Si tratterrebbe di una motivazione viziata, atteso che, da una parte, gli autori della falsa testimonianza non possono considerarsi gli autori della violenza sessuale e dall’altra, che nessun danno sarebbe stato prodotto alla persona offesa della violenza sessuale dalla falsa deposizione per cui si procede.
- Sono astate trasmesse memorie difensive nell’interesse degli imputati con cui sono stati ripresi e sviluppati ulteriormente gli argomenti trattati con i rispettivi ricorsi.
Motivi della decisione
- I ricorsi, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, sono inammissibili.
- La Corte, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha ricostruito puntualmente i fatti, valutato le prove e, in particolare, le dichiarazioni rese dalla persona offesa nel processo avente ad oggetto la violenza sessuale di gruppo ai suoi danni e spiegato: a) perchè le dichiarazioni della persona offesa nel processo di violenza sessuale debbano considerarsi assolutamente attendibili; b) perchè dette dichiarazioni siano confermate da molteplici ulteriori elementi di prova; c) perchè la deposizione resa da G. – che aveva visto i video documentativi di quel che accadde – in quel processo fu obiettivamente falsa, con particolare riguardo all’ipotizzato rapporto sessuale di gruppo ed al rapporto sessuale tra la persona offesa e S. (sul punto, lucidamente la Corte a pag. 20 della sentenza impugnata); d) quale fosse lo scopo perseguito dal ricorrente con le false dichiarazioni, quello cioè di screditare la vittima del reato ed avallare la possibilità che il rapporto sessuale di gruppo fosse stato non dissenziente; e) come l’imputato avesse cercato di incidere sulla volontà della persona offesa invitandola a non riferire l’accaduto.
- Le censure dedotte rivelano la loro strutturale inammissibilità, perchè, da una parte, non si confrontano con la motivazione della sentenza, e, dall’altra, si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un’interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di7′ merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell’art. 606c.p.p..
Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perchè considerati maggiormente plausibili, o perchè assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148).
- ha riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito; compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
E’ possibile che nella valutazione sulla “tenuta” del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell’8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell’8/8/2000, Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145).
Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica, come nel caso di specie, allorchè i giudici di secondo grado esaminino le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116).
I giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma su punti specificamente indicati nell’impugnazione di appello, di talchè la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.
La Corte di cassazione ha chiarito che sono censure di merito, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a “vizi” diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua “manifesta illogicità”, dalla sua contraddittorietà su aspetti essenziali perchè idonei a condurre ad una diversa conclusione del processo.
Inammissibili, in particolare, sono le doglianze che “sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento” (così, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., rv. 262965).
- In tale contesto è inammissibile anche la censura relativa alla irrilevanza della falsa deposizione di G., per essere stata la prova della responsabilità degli imputati nel processo per atti sessuali completamente desumibile “aliunde”.
Nella giurisprudenza e nella stessa dottrina oli elementi della struttura del reato costituiti dalla pertinenza e dalla rilevanza dell’oggetto della falsa testimonianza, in correlazione con l’oggetto dell’accertamento giurisdizionale nel processo in cui è raccolta la dichiarazione, sono utilizzati come espressione di una stessa categoria precettiva o concettuale ovvero come una sorta di endiadi, con cui si metterebbe a fuoco una unitaria situazione processuale.
In realtà, la pertinenza e la rilevanza individuano -oltre che per la diversa matrice semantica- due elementi o requisiti ben diversi, ancorchè complementari o, se si preferisce, senz’altro sovrapponibili, ma soltanto in termini di sequenzialità logica e giuridica (Sez. 6, n. 2124 del 25/05/1989, Lombardo, Rv. 183352; Sez. 6, n. 4421 del 7/10/2004, dep. 2005, Messina, Rv. 231445; Sez. 6, n. 34467 del 17/04/2007, Ceravolo, Rv. 237840).
Si è correttamente evidenziato che la pertinenza è nozione che denota la riferibilità all’oggetto della testimonianza che si assume falsa, nella sua triplice modalità esecutiva, commissiva (affermare il falso, negare il vero) od omissiva (reticenza), ai fatti che il processo è destinato ad accertare e giudicare.
I fatti o le circostanze sui quali si manifesta la falsità dichiarazione devono riguardare, direttamente o indirettamente, l’oggetto del processo, cioè l’oggetto dell’accertamento giudiziale per cui è processo.
La rilevanza del falso testimoniale è, invece, nozione di carattere funzionale che attiene più specificamente alla efficacia probatoria di quegli stessi fatti e circostanze, e, dunque, alla idoneità, alla loro capacità di influire, deviandola dalla autentica e genuina verità processuale, sulla decisione del processo (Cos’, Sez. 6, n. 20656 del 22/11/2011, dep. 2012, De Gennaro, Rv. 252629).
Una falsa testimonianza in tanto è rilevante, in quanto sia pertinente all’oggetto del processo; una falsa testimonianza pertinente all’oggetto dell’accertamento processuale può essere rilevante o non rilevante ai fini della decisione nel processo a quo a seconda delle sue connotazioni, modali e descrittive, di incidenza sulla decisione e del coefficiente di tale incidenza.
Per consolidata giurisprudenza, il delitto di falsa testimonianza deve ritenersi sussistente ogni volta che i fatti sui quali il teste falso e reticente ha deposto siano pertinenti alla causa e suscettibili di avere efficacia probatoria, anche se in concreto la deposizione non ha influito sulla decisione del giudice.
E’ sufficiente, per la configurabilità del reato di falsa testimonianza, che il fatto prospettato con la deposizione sia, oltre che pertinente alla causa, suscettibile di portare, anche in astratto, un contributo alla decisione, cioè che sia obiettivamente idoneo a condizionare o fuorviare la decisione, non essendo necessario anche che il giudice risulti poi in concreto ingannato o tratto in errore dalla medesima (Sez. 6, n. 51032 del 05/12/2013, Mevoli, Rv. 258507; Sez. 6 n. 20656 del 22/11/2011, De Gennaro e altro, Rv. 252627).
Nel caso di specie, le dichiarazioni rese da G. erano obiettivamente idonee a comprovare l’ipotesi che il rapporto sessuale di gruppo fosse stato consumato con il consenso della vittima, dipinta come una donna incline a acconsentire alla consumazione di rapporti sessuali di gruppo, cioè ad avallare la tesi degli imputati.
- Inammissibili sono anche il secondo ed il terzo motivo del ricorso proposto da G. e l’unico motivo di ricorso proposto da D.P.. La Corte ha spiegato in modo impeccabile perchè non può essere riconosciuta la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nonchè le ragioni poste a fondamento dell’entità del trattamento sanzionatorio e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della non menzione, attesa la obiettiva gravità dei fatti, la personalità e la spregiudicatezza mostrate.
Nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitati i ricorrenti a riproporre gli stessi argomento portati alla cognizione della Corte e da questa motivatamente disattesi 6. Alla dichiarazione d’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila Euro per per ciascuno
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2021
Originally posted 2021-08-20 16:02:05.