DIFFAMAZIONE SU FACEBOOK

FACEBOOK ,DIFFAMAZIONE, DIFFAMAZIONE SU FACEBOOK

La diffamazione su FacebOok resta ed è una cosa  assai insidiosa.

Infatti mediante facebook una persona ha normalmente  sul proprio profilo le persone che gli interessano, normalmente infatti si chiede l’amicizia a persone conosciute e che spesso sono amici anche nella vita reale.

REATI CONTRO LA PERSONA – Diffamazione – Diffamazione commessa con il mezzo della stampa

Per la prova della diffamazione serve quanto riportato sulla propria pagina o sulla pagina di altre persone,

 “il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico” ma la “consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell’altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza anche soltanto di due persone“.

Per gli ermellini, dunque, “i giudici di secondo grado non hanno adeguatamente indicato le ragioni logico-giuridiche per le quali il limitato numero delle persone in grado di identificare il soggetto passivo della frase a contenuto diffamatorio determini l’esclusione della prova della volontà dell’imputato di comunicare con più persone in grado di individuare il soggetto interessato“.

  1. La questione sottoposta allo scrutinio di legittimità esige che sia richiamata la lezione ermeneutica impartita da questa Corte che, nei suoi numerosi arresti, ha ricondotto alla categoria dell’abnormità non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell’ambito dell’ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (Sez. U, n. 11 del 09/07/1997 – dep. 31/07/1997, Quarantelli, Rv. 20822101; Sez. 6, n. 2121 del 11/06/1998 – dep. 21/07/1998, Villacidro, Rv. 211315; Sez. 1, n. 4023 del 11/06/1996 – dep. 25/07/1996, Settegrana, Rv. 20535801; Sez. 5, n. 182 del 13/01/1994 – dep. 11/02/1994, Marino, Rv. 197091). Siffatta fenomenologia patologica può riguardare, quindi, tanto il profilo strutturale, allorchè, per la sua singolarità, il provvedimento emesso si ponga, appunto fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando, pur se non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo, provocando, ad esempio, una indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l’ordinata sequenza logico-cronologica (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007 – dep. 01/02/2008, P.M. in proc. Battistella, Rv. 23824001; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997 – dep. 12/02/1998, Di Battista, Rv. 20960301; Sez. 3, n. 2853 del 14/07/1995 – dep. 08/09/1995, Beggiato ed altri, Rv. 20540601; Sez. 5, n. 1465 del 11/03/1994 – dep. 18/04/1994, P.M. in proc. Luchino ed altro, Rv. 19799901).
  2. Così delineato, in termini generali, il problema, poichè, dunque, l’abnormità non inerisce a quei provvedimenti che, ancorchè eventualmente adottati in violazione di specifiche norme, rientrano tra gli atti tipici dell’ufficio che li adotta (Sez. 2, n. 5180 del 05/11/1999 – dep. 15/12/1999, Saraceno, Rv. 21518401), l’ordinanza impugnata non può essere qualificata come abnorme, costituendo, piuttosto, l’espressione del potere – attribuito al giudice dell’udienza preliminare – di controllo sulla qualificazione giuridica del fatto: potere che rimane legittimamente esercitato pur se in maniera non corretta in conseguenza dell’erronea interpretazione di una norma giuridica. Tale conclusione, cui il Collegio ritiene di prestare adesione, si appalesa, peraltro, in linea con quanto stabilito da questa Corte nella decisione di casi del tutto sovrapponibili, nei quali è stato formulato il principio di diritto secondo cui non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, ancorchè sull’erroneo presupposto della qualificazione del fatto come reato procedibile a citazione diretta (Sez. 5, n. 30834 del 3/07/2014 – dep. 11/07/2014, P.M. Trib. Salerno, non mass.; Sez. 1, n. 47766 del 06/11/2008 -dep. 23/12/2008, Lungari, Rv. 242747): “tanto perchè il giudice dell’udienza preliminare, come ogni altro giudice di fronte alla richiesta delle parti, ha il potere-dovere, quale espressione indefettibile del principio di legalità e della funzione di ius dicere, di dare al fatto contestato una diversa definizione o qualificazione giuridica, riconducendo così la fattispecie concreta allo schema legale che le è proprio. E ciò in forza della valenza generale della regola contenuta nell’art. 521 c.p.p., comma 1, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni unite di questa Corte di legittimità” (Sez. 6, n. 41037 del 20/10/2009 – dep. 26/10/2009, Betti, Rv. 24503301).
  3. Nel merito della questione, stima, peraltro, questa Corte che il giudice dell’udienza preliminare non abbia neppure qualificato erroneamente il fatto contestato all’imputato. Infatti, se, come ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, anche la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 c.p., comma 3, poichè questa modalità di comunicazione di un contenuto informativo suscettibile di arrecare discredito alla reputazione altrui, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, perchè attraverso questa “piattaforma virtuale” gruppi di soggetti valorizzano il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un numero indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione (Sez. 5, n. 8328 del 13/07/2015 – dep. 01/03/2016, Martinez, non massimata sul punto), tuttavia, proprio queste peculiari dinamiche di diffusione del messaggio screditante, in una con la loro finalizzazione alla socializzazione, sono tali da suggerire l’inclusione della pubblicazione del messaggio diffamatorio sulla bacheca “facebook” nella tipologia di “qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, che, ai fini della tipizzazione della circostanza aggravante di cui all’art. 595 c.p., comma 3, il codificatore ha giustapposto a quella del “mezzo della stampa” (Sez. 1, n. 24431 del 28/04/2015 – dep. 08/06/2015, Conflitto di competenza, Rv. 26400701).
  4. L’interpretazione proposta dal Collegio si pone, peraltro, in linea di continuità con la soluzione cui sono pervenute le Sezioni Unite di questa Corte, che, nella sentenza n. 31022 del 29/01/2015 – dep. 17/07/2015, Fazzo e altro, Rv. 26409001, dopo avere affermato la legittimità di una interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata del termine “stampa” – così da estendere alle testate giornalistica telematiche le guarentigie di rango costituzionale e di livello ordinario assicurate a quelle tradizionali in formato cartaceo – hanno ritenuto necessario chiarire che l’esito di tale operazione ermeneutica non può riguardare tutti in blocco i nuovi mezzi, informatici e telematici, di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, pagine Facebook), ma deve rimanere circoscritto a quei soli casi che, per i profili, strutturale e finalistico, che li connotano, sono riconducibili nel concetto di “stampa” inteso in senso più ampio. Il più autorevole Consesso ha, quindi, spiegato che: “Deve tenersi ben distinta l’area dell’informazione di tipo professionale, veicolata per il tramite di una testata giornalistica on line, dal vasto ed eterogeneo ambito della diffusione di notizie ed informazioni da parte di singoli soggetti in modo spontaneo”, ed ha concluso, quindi, con il precisare che: “Anche il social-network più diffuso, denominato Facebook, non è inquadrabile nel concetto di “stampa””, essendo: “un servizio di rete sociale, basato su una piattaforma software scritta in vari linguaggi di programmazione, che offre servizi di messaggistica privata ed instaura una trama di relazioni tra più persone all’interno dello stesso sistema“.

Originally posted 2019-05-15 16:54:32.