Dispositivo dell’art. 29 quattuordecies Codice dell’ambiente
- Chiunque esercita una delle attività di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e’ punito con la pena dell’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel caso in cui l’esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonché nel caso in cui l’esercizio sia effettuato dopo l’ordine di chiusura dell’installazione, la pena è quella dell’arresto da sei mesi a due anni e dell’ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. Se l’esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444del codice di procedura penale, consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
- Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’autorità competente.
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell’ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’autorità competente nel caso in cui l’inosservanza:
- a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell’autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all’articolo 29 decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell’autorizzazione stessa;
- b) sia relativa alla gestione di rifiuti
- c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.
- Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell’ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena dell’arresto fino a due anni qualora l’inosservanza sia relativa:
- a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;
- b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla Parte Terza;
- c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa;
- d) all’utilizzo di combustibili non autorizzati.
- Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l’autorizzazione prevista è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.
- Ferma restando l’applicazione del comma 3, nel caso in cui per l’esercizio dell’impianto modificato è necessario l’aggiornamento del provvedimento autorizzativo, colui il quale sottopone una installazione ad una modifica non sostanziale senza aver effettuato le previste comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui all’articolo 29 nonies, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
- E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all’autorità competente la comunicazione prevista all’articolo 29 decies, comma 1, nonché il gestore che omette di effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 29 undecies, comma 1, nei termini di cui al comma 3 del medesimo articolo 29 undecies.
- E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all’autorità competente, all’ente responsabile degli accertamenti di cui all’articolo 29 decies, comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all’articolo 29 decies, comma 2. Nel caso in cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria è sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero le effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell’impianto.
- Si applica la pena di cui all’articolo 483del codice penale a chi nell’effettuare le comunicazioni di cui al comma 8 fornisce dati falsificati o alterati.
- E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall’autorità competente, la documentazione integrativa prevista all’articolo 29 quater, comma 8, o la documentazione ad altro titolo richiesta dall’autorità competente per perfezionare un’istanza del gestore o per consentire l’avvio di un procedimento di riesame.
- Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall’autorità competente per gli altri impianti.
- I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni previste dal presente decreto, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato. I soli proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2, al comma 6, al comma 7, limitatamente alla violazione dell’articolo 29 undecies, comma 1, e al comma 10, con esclusione della violazione di cui all’articolo 29 quater, comma 8, del presente articolo, nonché di cui all’articolo 29 octies, commi 5 e 5-ter, sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono destinati a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all’articolo art. 29 decies del codice ambiente, comma 4, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.
- Per gli impianti autorizzati ai sensi della Parte Seconda, dalla data della prima comunicazione di cui all’articolo 29 decies, comma 1, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore o speciali, relative a fattispecie oggetto del presente articolo, a meno che esse non configurino anche un più grave reato.
Cass. pen. n. 38753/2018
Se l’AIA è richiesta per le “installazioni” che svolgono le attività descritte nell’Allegato VIII e se tra le installazioni rientra qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento, è evidente che tale connessione non può che riferirsi comunque ad attività comprese tra quelle elencate nel suddetto Allegato e non anche riferibili ad altre attività eventualmente svolte nel medesimo insediamento, con la conseguenza che l’AIA rilasciata per attività non comprese nell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 46/2014 comporta l’applicazione della disciplina transitoria di cui all’art. 29 cit. Decreto legislativo e la conseguente necessità di una nuova istanza di rilascio dell’AIA, ovvero di una istanza di adeguamento.
A seguito delle modifiche apportate all’art. 29-quattuordecies, D.Lgs. n. 152/2006 ad opera del D.Lgs. n. 46/2014, la condotta di chi, essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale, non ne osserva le prescrizioni è depenalizzata e costituisce illecito amministrativo solo quando attiene a violazioni diverse da quelle previste dai commi 3 e 4 della medesima disposizione. Trattandosi di modifica favorevole al reo, la nuova disciplina si applica anche ai fatti commessi sotto il vigore della legge precedente.
Il D.Lgs. n. 36/2003, art. 2, comma 1, lett. o), definisce come “gestore della discarica” “il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa”, ricomprendendo perciò in tale categoria sia il titolare dell’autorizzazione, sia i soggetti che partecipano in concreto a una o più fasi della gestione, come il procuratore speciale munito di delega a curare il rispetto delle norme in tema di inquinamento ambientale.
In materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), l’art. 29-quaterdecies, comma 3, lett. b), D.Lgs. n. 152/2006, riferendosi alla “gestione dei rifiuti”, non effettua un richiamo espresso alla definizione contenuta nell’art. 183, lett. n), D.Lgs. n. 152/2006, che, peraltro, come espressamente stabilito nel comma 1 dello stesso articolo, è data “ai fini della parte quarta del presente decreto” che riguarda le norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, facendo salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali. In ogni caso, la definizione che l’art. 183, comma 1, lett. n), D.Lgs. n. 152/2006 fornisce della gestione dei rifiuti è ampia e sostanzialmente comprende ogni fase del ciclo dei rifiuti, dal momento della loro produzione alla loro definitiva eliminazione, attraverso l’indicazione delle operazioni che la caratterizzano e che va letta considerando l’insieme delle disposizioni riguardanti la disciplina dei rifiuti e le modalità di svolgimento delle varie operazioni, senza possibilità di scindere e considerare separatamente le singole attività al fine di sottrarle all’applicazione della normativa di settore.
Le diverse condotte di inosservanza delle prescrizioni dell’AIA o di quelle imposte dall’autorità indicate nell’art. 29-quaterdecies, comma 3, lett. a) e c), D.Lgs. n. 152/2006, costituiscono autonome ipotesi di reato, riguardando la lett. a) ogni caso di emissione in violazione dei valori limite e, pertanto, anche – e non solo – gli scarichi idrici, mentre quella di cui alla lett. c) riguarda i soli scarichi idrici recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’art. 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, indipendentemente dal fatto che gli stessi superino valori limite predeterminati.
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In materia di inquinamento idrico, le contravvenzioni previste dall’art. 29-quaterdecies, comma 3, lett a) e c), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che sanzionano la violazione dell’autorizzazione integrata ambientale (cd. AIA), costituiscono autonome ipotesi di reato, in quanto la prima riguarda ogni caso di emissione nell’ambiente in violazione dei valori limite rilevata durante i controlli previsti nel provvedimento autorizzativo o nel corso di ispezioni, mentre la seconda concerne soltanto gli scarichi idrici recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’art. 94 del medesimo D.Lgs. oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, indipendentemente dal fatto che gli stessi superino i valori limite predeterminati.