DIFENDERSI DALLA BANCAROTTA FRAUDOLENTA AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA RAVENNA MILANO VERONA VICENZA TREVISO

DIFENDERSI DALLA BANCAROTTA FRAUDOLENTA AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA RAVENNA MILANO VERONA VICENZA TREVISO

BOLOGNA MILANO FIRENZE TREVISO VICENZA

PADOVA ROVIGO RAVENNA CESENA FORLI

SEI IMPUTATO DI BANCAROTTA?

AFFIDATI A  UN AVVOCATO ESPERTO

CHIAMA L’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI

, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che l’elemento soggettivo richiesto per la sussistenza dell’illecito consiste, nel caso dell’occultamento delle scritture contabili, nel dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori e, nella diversa ipotesi della fraudolenta tenuta di tali scritture, nel dolo generico.
, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che l’elemento soggettivo richiesto per la sussistenza dell’illecito consiste, nel caso dell’occultamento delle scritture contabili, nel dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori e, nella diversa ipotesi della fraudolenta tenuta di tali scritture, nel dolo generico.

051 6447838

  • Quando ci si trova  indagati per bancarotta fraudolenta difficilmente si arriva a una archiviazione , è assai piu’ probabile un rinvio a giudizio!
  • cosa vuol dire’ vuol dire che l’imputato, dovra’ avere  una udienza davanti al GUP (giudice udienza preliminare) che valutera’ se rinviare o no a giudizio l’ imputato.
  • La tutela penale delle ragioni creditorie e della regolarità e correttezza della procedura fallimentare e delle altre procedure concorsuali è garantita dai c.d. “reati concorsuali”, dei quali la categoria principale è senz’altro costituita, in particolare, dai c.d. “reati fallimentari”, previsti dagli artt. 216 ss. R.D. 267/1942 (c.d. “Legge fallimentare”), nei quali soggetti attivi possono essere sia l’imprenditore fallito sia altre persone diverse da quest’ultimo. I principali reati fallimentari sono i reati di bancarotta, nei quali condizione obiettiva di punibilità è la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore
  • Le fattispecie di reato più comunemente trattate dallo studio sono quelle di bancarotta fraudolenta patrimoniale o documentale (art. 216 R. D. 16 marzo 1942 n.267), bancarotta semplice (art. 217 R. D. 16 marzo 1942 n.267) e di bancarotta cosiddetta impropria (art. 223 R. D. 16 marzo 1942 n.267) riferita a quei fatti di reato posti in essere dagli amministratori, dall’institore dell’imprenditore fallito, direttori generali, sindaci e liquidatori di società.
  • Norma principe di tale settore è il Regio Decreto n. 267 del 16.03.1942, mentre il reato principale è la bancarotta (semplice o fraudolenta).

LO STUDIO DELL’AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA MILANO VICENZA TREVISO VICENZA PADOVA RAVENNA FORLI CESENA

TRATTA

 Reati ambientali e in materia di sicurezza del lavoro (infortuni, morte e lesioni).

– Difesa penale del medico, degli infermieri e degli altri operatori sanitari professionali.

– Omicidio e lesioni colpose.

– Reati in materia di rapporti di lavoro.

– Reati in materia di edilizia ed urbanistica.

– Reati contro la libertà personale (Reati sessuali).

– Stalking.

– Reati contro il patrimonio, l’economia e la fede pubblica.

– Reati contro la pubblica amministrazione.

– Reati concernenti l’onore, la privacy e la reputazione.

– Diffamazione a mezzo stampa.

– Reati societari, fallimentari e e concorsuali in genere.

– Reati in materia di intermediazione finanziaria.

– Responsabilità degli Enti per i reati degli amministratori e dei dipendenti.

– Reati tributari.

REATI FALLIMENTARI
REATI FALLIMENTARI

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AVVOCATO PENALISTA ESPERTO DI ESPERIENZA APPELLO CASSAZIONE TRIBUNALE
Altri reati fallimentari di particolare rilevo sono il ricorso abusivo al credito, la denuncia di creditori inesistenti (fuori dall’ipotesi di bancarotta fraudolenta), l’omissione della dichiarazione dell’esistenza di altri beni da comprendere nell’inventario, l’inosservanza dell’obbligo di residenza e dell’obbligo di depositare, nelle ventiquattro ore dalla dichiarazione di fallimento, i bilanci e le scritture contabili.

  • art 216 legge fallimentare -bancarotta fraudolenta

  • avvocato penale per bancarotta fraudolenta tribunale di milano tribunale di Bologna tribunale di vicenza, tribunale di ravenna, tribunale di forli ,corte appello venezia, corte appello milano ,corte appello genova, corte appello brescia, corte appello Bologna

  • Reati fallimentari – Bancarotta fraudolenta per distrazione – Amministratore che preleva dalle casse le somme per i suoi compensi – Compensi genericamente indicati nello statuto – Mancanza di elementi che consentono una valutazione oggettiva – Inserimento in una delibera pro – forma

  • 216.
    Bancarotta fraudolenta.
  • È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:
  • ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
  • ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
  • La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
  • È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
  • Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. (1)
  • La Corte Costituzionale, con la sentenza 5 dicembre 2018, n. 222, ha dichiarato l’l’illegittimità costituzionale dell’art. 216, ultimo comma, nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».
  • Reati fallimentari – Bancarotta fraudolenta per distrazione – Amministratore che preleva dalle casse le somme per i suoi compensi – Compensi genericamente indicati nello statuto – Mancanza di elementi che consentono una valutazione oggettiva – Inserimento in una delibera pro – forma
  • REPUBBLICA ITALIANA
  • IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
  • LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
  • SEZIONE QUINTAPENALE
  • Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
  • PALLA Stefano – Presidente
  • PEZZULLO Rosa – Consigliere
  • MICCOLI Grazia – rel. Consigliere
  • SETTEMBRE Antonio – Consigliere
  • ROMANO Michele – Consigliere
  • ha pronunciato la seguente:
  • SENTENZA
    sul ricorso proposto da:
    (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
    avverso la sentenza del 29/10/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
    visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
    udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
    udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PICARDI Antonietta, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso;
    udito il difensore della parte civile (OMISSIS) s.p.a., avvocato (OMISSIS), che ha concluso riportandosi alle note gia’ depositate.
  • RITENUTO IN FATTO
  • Con sentenza del 29 ottobre 2019, la Corte di Appello di Firenze ha – per quanto qui di interesse- parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale era stata affermata la penale responsabilita’ di (OMISSIS) per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione (capo 1), per ricorso abusivo al credito (capo 3) e per il reato di insolvenza fraudolenta (capo 4).
    La Corte territoriale ha riconosciuto le attenuanti generiche e ha ridotto la pena inflitta. Ha inoltre rideterminato la misura delle pene accessorie di cui alla L. Fall., articolo 216, u.c..
    I reati sono stati ascritti al (OMISSIS) nella sua qualita’ di socio al 95 % e amministratore della societa’ (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del 17 ottobre 2012.
    2. Avverso la citata pronunzia propone ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato (OMISSIS), denunziando violazione di legge e vizi motivazionali.
    2.1. Con il primo motivo si censura la sentenza in relazione alla conferma dell’affermazione di responsabilita’ per la bancarotta per distrazione, contestata in relazione alla somma di Euro 120.470 attribuita al (OMISSIS) a titolo di compenso per la carica di amministratore, in virtu’ di delibera emessa in data 26 maggio 2012, quando la societa’ gia’ versava in stato di insolvenza.
    Evidenzia il ricorrente che la sentenza, nell’affermare che l’insolvenza deve ritenersi manifesta solo a far tempo dall’anno 2012, considera la delibera assembleare avente ad oggetto il compenso all’amministratore solo come un pro-forma, comprovato dalla mancata verbalizzazione del dibattito in essa indicato. Si tratta – secondo il ricorrente – di una valutazione in contrasto con il dettato normativo, posto che l’articolo 2375 c.c., nel disciplinare i requisiti di validita’ dell’assemblea, formula un elenco di questi ultimi, requisiti che nel verbale in oggetto sono tutti presenti.
    Deduce altresi’ il ricorrente che la veridicita’ di tale assunto e’ confermata dal fatto che neppure gli organi fallimentari avevano ritenuto di utilizzare il rimedio previsto dall’articolo 2379 c.c., che prevede l’impugnabilita’ entro tre anni del verbale.
    Quanto alla congruita’ della somma stabilita per il compenso, la Corte territoriale ha ritenuto indimostrato il lavoro svolto dal (OMISSIS), sostenendo – in modo totalmente apodittico – che non bastasse a provarlo l’entita’ del fatturato in costante e notevole ascesa dal 2009 al 2011. Deduce pero’ il ricorrente che tale dato era ben noto ai soci dell’assemblea che delibero’ il compenso all’amministratore e non e’ discutibile, posto che si tratta di un “fatto matematico” e che il compenso nella misura di Euro 200.000, come deliberato dalla assemblea, era pari all’1,7% del fatturato dell’anno 2011.
    La Corte territoriale avrebbe errato nel pretendere una dimostrazione di orari di lavoro o il dettaglio dell’attivita’ svolta.
    In aggiunta a cio’ la Corte territoriale avrebbe completamente omesso di valutare la circostanza che il compenso percepito nell’anno 2012, pari a 120.000 Euro, era inferiore del 50% a quello percepito negli anni precedenti.
    Sostiene infine il ricorrente che se il fatto va riqualificato come bancarotta preferenziale, sarebbe necessaria una valutazione preventiva dei crediti di rango superiore o equiordinato al rango dei compensi, seguendo le regole civilistiche sull’ordine dei privilegi.
    2.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la motivazione della sentenza in relazione alla imputazione di ricorso abusivo al credito.
    La Corte territoriale non ha considerato che la banca aveva titoli di proprieta’ esclusiva del (OMISSIS) per un valore di Euro 125.000,00 e che dal maggio 2011 all’agosto 2012 l’istituto di credito aveva ricevuto la somma di Euro 173.916,00. Non sarebbe quindi provato l’abusivo ricorso al credito, posto che le fatture si anticipavano sulla base di una decisione deliberata nell’anno 2011, il mutuo chirografario in un anno si era ridotto da 250.000,00 a circa 90.000,00 Euro ed il mutuo da 60.000,00 appariva conveniente anche per l’istituto di credito, che non svincolava e tratteneva i 40.000,00 Euro di pegni gia’ liberi.
    2.3. Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente censura la motivazione della sentenza relativa al reato di cui all’articolo 641 c.p..
    La Corte territoriale ha ricondotto la nascita del rapporto contrattuale al gennaio 2012 (quindi per mera logica le trattative sono state svolte alla fine dell’anno 2011), non tenendo in considerazione, nonostante il dato appaia documentalmente provato, che l’azienda nel periodo gennaio – agosto 2012 aveva avuto un fatturato pari ad Euro 6.099.807,22., assolutamente in linea con quello degli anni precedenti.
    Inoltre la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che v’era il chiaro interesse della (OMISSIS) di lavorare di piu’ e, quindi, che non era stato il (OMISSIS) a costruire il rapporto secondo i suoi disegni.
    3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, nella persona della Dott. Antonietta Picardi, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
    Si legge nella requisitoria: “… Con un unico ricorso la difesa impugna la sentenza di seconde cure affermando che sia per quanto riguarda il capo A) (in realta’ capo 1) che per quanto riguarda il capo B) (in realta’ capo 2) la sentenza abbia fatto erronea applicazione delle norme di legge e operato una motivazione contraddittoria. Si tratta di una doppia conforme e la difesa prova ad assumere l’erroneita’ della sentenza attraverso un’indebita (in questa sede), ri-lettura del dato probatorio. Prova ad avanzare la tesi della del verbale di assemblea (non impugnato) e da esso ne fa conseguire tutta una serie di condotte a sue dire lecite.
    In realta’ sembra non confrontarsi con la ricostruzione di fatti operata dalla sentenza e ripropone la sua versione dei fatti.
    2. Con il terzo motivo di ricorso la difesa assume che erroneamente l’imputato sia stato condannato anche per il reato di cui all’arte. 641 c.p. in quanto non provato (anzi e’ provato il contrarlo) che il comportamento fosse preordinato al futuro inadempimento. Invero, la Corte ha specificato che l’inadempimento fosse in re ipsa in quanto dall’audizione del teste, funzionario di banca, era emerso che egli si era ben guardato di avvisare la banca dello stato di dissesto e dell’imminente fallimento evidenziando anche come l’esistenza di titoli in pegno fosse del tutto irrilevante in quanto ha ricevuto un credito in maniera abusiva, avendo ricevuto con consapevolezza importi superiori rispetto a quelli che avrebbero potuti essere svincolati dal pegno per un’eventuale copertura del debito.
    Nessuna errata interpretazione della norma, dunque, ma solo valutazione della prova.
    Si deve ritenere, pertanto, il ricorso inammissibile”.
    4. In data 2 novembre 2020 e’ stata depositata una memoria difensiva a firma del difensore della parte civile (OMISSIS) spa, con la quale si chiede la conferma della sentenza impugnata, ivi compreso le statuizioni civili.
  • CONSIDERATO IN DIRITTO
  • Il ricorso e’ inammissibile, perche’ le censure proposte oltre ad essere manifestamente infondate, risultano versate in fatto e generiche, in quanto non si confrontano con le argomentazioni della sentenza impugnata.
    2. Con il primo motivo si censura la sentenza in relazione alla conferma dell’affermazione di responsabilita’ per la bancarotta per distrazione, contestata in relazione alla somma di Euro 120.470 attribuita al (OMISSIS) a titolo di compenso per la carica di amministratore, in virtu’ di delibera emessa in data 26 maggio 2012, quando la societa’ gia’ versava in stato di insolvenza. I giudici di merito hanno ritenuto che la suddetta delibera sia stata solo una “pezza d’appoggio”, nel tentativo di giustificare l’esborso in favore del (OMISSIS) a titolo di compensi, non supportati da documentazione utile a comprovare quantita’ e qualita’ del lavoro svolto.
    Si tratta di valutazioni di merito, congruamente e logicamente motivate, a fronte delle quali le deduzioni difensive mirano a una rivalutazione dei fatti e delle prove non consentita in sede di legittimita’.
    Questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare che integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell’amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come retribuzione, se tali compensi sono solo genericamente indicati nello statuto e non vi sia stata determinazione di essi con delibera assembleare, perche’, in tal caso, il credito e’ da considerarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell’”an”, non e’ determinato anche nel “quantum” (Sez. 5, Sentenza n. 30105 del 05/06/2018, Rv. 273767; si vedano anche Sez. 5, Sentenza n. 17792 del 23/02/2017, Rv. 269639; Sez. 5, Sentenza n. 50836 del 03/11/2016, Rv. 268433; Sez. 5, Sentenza n. 46959 del 27/10/2009, Rv. 245399).
    E’ peraltro evidente che alla mancanza di delibera assembleare possa accomunarsi il caso in cui tale delibera sia stata adottata ma solo in maniera formale ovvero solo per giustificare l’indebito prelievo di somme dalle casse sociali.
    La Corte territoriale ha ampiamente motivato sugli elementi che inducono a ritenere che nella specie la delibera assembleare sia stata adottata solo pro-forma, attenendosi peraltro ai principi affermati da questa Corte sulla necessita’ che la congruita’ dei compensi liquidati in favore degli amministratori di una societa’ debba essere fondata su dati ed elementi di confronto che ne consentano un’adeguata e oggettiva valutazione (si veda la gia’ citata Sez. 5, Sentenza n. 17792 del 23/02/2017, Rv. 269639).
    Anche in relazione a tale profilo le deduzioni difensive sollecitano a questa Corte una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione delle risultanze processuali, peraltro non denunziando vizi di travisamento tali da poter ritenere che i giudici di merito abbiano fondato il proprio convincimento su elementi insussistenti o, per come esposti nel provvedimento impugnato, incontestabilmente diversi da quelli reali, ovvero abbiano trascurato un elemento esistente e decisivo, in modo da sollecitare un intervento della Cassazione nel senso non di una reinterpretazione degli elementi probatori, ma della verifica sulla sussistenza e sul contenuto di detti elementi.
    Va allora conclusivamente affermato il seguente principio di diritto: integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell’amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come compensi, se questi sono genericamente indicati nello statuto, non sono giustificati da dati ed elementi di confronto che ne consentano una oggettiva valutazione e vi sia stata determinazione del loro ammontare con delibera assembleare adottata solo pro-forma, cosi’ come accertato e ritenuto dal giudice del merito sulla base di risultanze processuali di cui si e’ dato conto con motivazione congrua e logica, non sindacabile in sede di legittimita’.
    3. Versato in fatto e finalizzato alla rivalutazione delle prove e’ anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la motivazione della sentenza in relazione alla imputazione di ricorso abusivo al credito.
    La Corte territoriale ha chiarito che, sulla base della testimonianza del funzionario della banca, si e’ accertato che il (OMISSIS) omise di comunicare lo stato di dissesto in atto e l’imminente fallimento, tanto che l’ultima anticipazione bancaria risulta essere stata fatta pochi giorni prima della dichiarazione dello stesso fallimento.
    E’ stata, peraltro, ritenuta irrilevante la circostanza che ci fossero dei titoli in pegno, giacche’ la somma ricevuta dalla societa’ e’ di importo superiore a quella ottenibile dallo svincolo degli stessi titoli.
    Ne’ sono positivamente apprezzabili in questa sede’ i diversi dati fattuali solo indicati dalla difesa, che peraltro non ha dedotto in merito alcun vizio di travisamento della prova nei termini gia’ sopra delineati.
    3. Inammissibile e’ anche il terzo ed ultimo motivo di ricorso con il quale si censura la motivazione della sentenza relativa al reato di cui all’articolo 641 c.p..
    La Corte territoriale ha dato specifico conto degli elementi fattuali e delle correlate risultanze processuali che sono state poste a fondamento della affermazione di responsabilita’ per il suddetto reato (pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata).
    A fronte di tale articolata motivazione, ancora una volta le censure difensive sollecitano una diversa valutazione dei fatti e delle prove, trascurando peraltro che il reato di insolvenza fraudolenta si consuma non nel momento in cui viene contratta l’obbligazione o in quello in cui viene a manifestarsi lo stato di insolvenza, bensi’ in quello dell’inadempimento, che costituisce l’ultima fase dell’iter criminoso.
    4. Alla pronunzia di inammissibilita’ consegue ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione del tenore delle questioni dedotte, appare equo determinare in Euro 3.000,00.
    Il ricorrente va pure condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate nella misura qui di seguito indicata in dispositivo e tenuto conto che il difensore ha depositato una articolata memoria, con la quale ha argomentato sui motivi di ricorso, effettivamente esplicando, nei modi e nei limiti consentiti, un’attivita’ diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria.
  • Q.M.
  • dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 3.600,00, oltre accessori di legge.
  • In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

reati societari (ad es. false comunicazioni sociali, reati di ‘annacquamento’ del capitale, di infedeltà degli amministratori)

reati fallimentari (ad es. bancarotta fraudolenta documentale, patrimoniale e preferenziale, bancarotta semplice, ricorso abusivo al credito)

reati tributari (ad es. emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, occultamento e distruzione di scritture contabili)

reati bancari (ad es. mendacio bancario, esercizio abusivo di attività finanziaria)

reati ambientali ed in materia di smaltimento di rifiuti (ad es. discarica abusiva, abbandono di rifiuti)

reati in materia di sicurezza sul lavoro

reati contro la vita e l’incolumità della persona commessi attraverso la violazione di norme e discipline di sicurezza.

LA BANCAROTTA FRAUDOLENTA

è punita con la reclusione da tre a dieci anni, può realizzarsi in modi diversi: può essere bancarotta patrimoniale, quando ha ad oggetto il patrimonio della società che viene in tutto o in parte distratto dissipato o distrutto;
può essere bancarotta documentale, quando ha ad oggetto i libri e le altre scritture contabili tenuti in maniera tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio societario; può essere bancarotta preferenziale (punita con la pena minore da uno a cinque anni di reclusione) quando è commessa in favore di taluno dei creditori privilegiati nel pagamento.
In tutti i casi di bancarotta fraudolenta è richiesto che l’imprenditore abbia agito con l’intento di recare pregiudizio ai creditori, ovvero in violazione della c.d. par condicio creditorum.

 Bancarotta fraudolenta e amministratore di fatto – Cassazione penale sezione V, sentenza n. 43806 del 14 novembre 2013 (Clicca qui)

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Si riportano le disposizioni penali contenute nel Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 che riguardano la bancarotta e gli altri reati fallimentari:

 Se sei indagato o imputato per il reato di bancarotta fraudolenta e vuoi ricevere assistenza o consulenza legale, contattami o telefona al numero 051 6447838

COSA È LA BANCAROTTA FRAUDOLENTA?

La bancarotta fraudolenta è un reato fallimentare che si configura ogni qualvolta un imprenditore o una società, dichiarati falliti con sentenza dall’autorità giudiziaria, compiano azioni imprudenti  e condotte volte ad impedire ai creditori di rifarsi sul patrimonio personale o sociale.

Attenzione: Diritto penale breve vademecum-avvocato penalista Bologna

Molto spesso dal GUP si viene rinviati a giudizio, e allora occorre per la giusta difesa della bancarotta fraudolenta preparasi a un processo o dibattimento innanzi il Tribunale in composizione Collegiale, cioè formato da tre giudici .

Qui occorre la preparazione di un buon avvocato perchè pe rla Bancarotta fraudolenta le pene sono alte, e il processo è difficile, molto difficile, perchè occorre  una conoscenza da parte del difensore interdisciplinare e a volte occorre anche un consulente di parte!

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«in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento della previa disponibilità da parte dell’imputato dei beni non rinvenuti in seno all’impresa non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili dell’impresa prevista dall’art. 2710 c.c., dovendo invece le risultanze desumibili da questi atti essere valutate nella loro intrinseca attendibilità, anche alla luce della documentazione reperita e delle prove concretamente esperibili, al fine di accertare la loro corrispondenza al reale andamento degli affari e delle dinamiche aziendali» (Cass. n. 52219/2014). In questo senso, prosegue la sentenza, «le risultanze documentali in ordine all’esistenza di liquidità costituiscono, un mero indizio» (da valutare secondo i consueti parametri dell’art. 192 c. p. p.). E tali «risultanze», nello specifico, «risultano dotate da scarsa attendibilità intrinseca e del tutto sfornite di riscontri».

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In particolare, sussiste il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale quando la vendita del bene è effettuata al fine di portare un ingiustificato arricchimento economico per l’autore del reato o terzi. La bancarotta tutela, infatti, l’integrità del patrimonio nella sua peculiare funzione di garanzia dei creditori e, quindi, l’offensività del reato si concretizza nel pericolo che l’esito di una eventuale procedura concorsuale possa essere condizionato da atti distrattivi che abbiano minato il patrimonio della società.

L’atto di depauperamento deve risultare idoneo ad esporre a pericolo l’entità del patrimonio della società in relazione agli interessi della massa dei creditori e deve permanere tale fino all’epoca che precede l’ apertura della procedura fallimentare: il reato di bancarotta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto.

Diversamente,  lontano dalla fase di crisi o di insolvenza, e in specie quando l’impresa o la società sono in bonis, l’imprenditore può dare dinamicamente a singoli propri beni delle destinazioni che non necessariamente collidono ed anzi possono coesistere col principio di responsabilità di cui all’art. 2740 c.c., essendo egli semmai tenuto alla conservazione del valore del patrimonio nel suo complesso.

BANCAROTTA : per dissesto deve intendersi, non tanto una condizione di generico disordine dell’attività della società, quanto una situazione di squilibrio economico patrimoniale progressivo ed ingravescente,

  1. Osserva il Collegio che per dissesto deve intendersi, non tanto una condizione di generico disordine dell’attività della società, quanto una situazione di squilibrio economico patrimoniale progressivo ed ingravescente, che, se non fronteggiata con opportuni provvedimenti o con la presa d’atto dell’impossibilità di proseguire l’attività, può comportare l’aggravamento inarrestabile della situazione debitoria, con conseguente incremento del danno che l’inevitabile, e non evitata, insolvenza finisce per procurare alla massa dei creditori.
  1. Correttamente i giudici del merito hanno evidenziato come fin dall’inizio si fossero manifestati i limiti di redditività dell’attività imprenditoriale dei due imputati con l’accumulo di perdite che avevano eroso l’intero capitale sociale già nel primo anno, ed hanno rilevato con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, come lo squilibrio fosse progressivamente aumentato proprio a causa della caparbia, pervicace, ma altrettanto imprudente prosecuzione dell’attività, in mancanza di un’attenta valutazione delle reali prospettive dell’impresa e di interventi di ricapitalizzazione, irrilevanti essendo state le immissioni di fondi personali dei soci, che, in quanto avvenute sotto forma di finanziamento e non di aumento di capitale, avevano ulteriormente aggravato la posizione debitoria della società, divenuta per tale motivo irrecuperabile.

  2. Inammissibile è poi il ricorso della parte civile.

  1. La decisione sull’impossibilità di addivenire alla liquidazione del danno nell’ambito del processo penale dipende da valutazione ampiamente discrezionale dei giudici del merito e lo stesso ricorrente, nell’ipotizzare l’alternativa fra una liquidazione del danno con riferimento al differenziale fra gli importi de deficit in due diverse date, e quella di addivenire comunque ad una liquidazione equitativa, rende ragione della correttezza, in relazione alle emergenze processuali, della decisione dei giudici del merito di riservare al giudice civile la precisa quantificazione del danno da risarcire; quanto alla doglianza relativa alla mancata concessione di una provvisionale occorre rilevare che le decisioni in tema di provvisionale, non necessariamente motivate, per la loro natura discrezionale e meramente delibativa, non sono suscettibili di impugnazione in sede di legittimità (per tutte, Sez. 5, sent. n. 40410 del 18/3/2004, Rv. 230105, : Farina ed altri).

DIFENDERSI DALLA BANCAROTTA FRAUDOLENTA AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA RAVENNA MILANO VERONA VICENZA TREVISO

BOLOGNA MILANO FIRENZE TREVISO VICENZA

PADOVA ROVIGO RAVENNA CESENA FORLI

SEI IMPUTATO DI BANCAROTTA?

AFFIDATI A  UN AVVOCATO ESPERTO

CHIAMA L’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI

051 6447838

 

  1. reati tributari come è noto sono:
  2. il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
  3. la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
  4. la dichiarazione infedele;
  5. l’omessa dichiarazione dei redditi o ai fini IVA;
  6. l’omessa dichiarazione di sostituto d’imposta;
  7. il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili
  8. il delitto di omesso versamento di ritenute dovute o certificate;
  9. Il reato di omesso versamento di iva;
  10. l’indebita compensazione  che riguardi crediti non spettanti  oppure crediti inesistenti.
  11. La Bancarotta fraudolenta patrimoniale è prevista dall’art 223 comma 2 n. 2 R.D. n. 267 del 1942,

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Originally posted 2018-07-01 17:18:20.