Cyber crime reati bologna

Cyber crime reati bologna


Cyber crime reati che riguardano internet, molto in aumento quali frodi informatiche, violazione provacy eccecc

 

Cyber crime reati bologna

CHIAMA SUBITO L’ AVVOCATO PENALISTA SERGIO ARMAROLI 051 6447838


Cyber Crime, si vogliono indicare tutti quei “crimini informatici” che, vengono commessi mediante l’utilizzo della rete.

IL CYBER CRIME si caratterizza mediante l’utilizzo di condotte illecite messe in atto con l’abuso della tecnologia informatica sia hardware che, software.

ART 615 TER CP ACCESSO ABUSIVO SISTEMA INFORMATICO

 

  • Tra i crimini informatici che con maggiore frequenza vedono impegnati i professionisti dello Studio sia in giudizio che in sede di consulenza vi sono:
  • Frode informatica (art. 640 ter c.p.),
  • Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.),
  • Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615 quater c.p.),
  • Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.),
  • Violazione della corrispondenza e delle comunicazioni informatiche e telematiche (artt. 616, 617 quater, 617 quinquies e 617 sexies c.p.),
  • Trattamento illecito di dati (c.d. Phishing, art. 167 D.lgs. 30 giugno 2003, n.196),
  • Sostituzione di persona (495 c.p.),
  • Diffamazione (art. 595 c.p.).

Cyber crime reati bologna

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico(2) protetto da misure di sicurezza(3) ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

In tema di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la circostanza aggravante prevista dall’art. 615 ter, comma terzo, cod. pen., per essere il sistema violato di interesse pubblico, è configurabile anche quando lo stesso appartiene ad un soggetto privato cui è riconosciuta la qualità di concessionario di pubblico servizio, seppur limitatamente all’attività di rilievo pubblicistico che il soggetto svolge, quale organo indiretto della P.A., per il soddisfacimento di bisogni generali della collettività, e non anche per l’attività imprenditoriale esercitata, per la quale, invece, il concessionario resta un soggetto privato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza cautelare che aveva ritenuto sussistente la circostanza aggravante in questione in relazione alla condotta di introduzione nella “rete” del sistema bancomat di un istituto di credito privato).

Ai fini della configurabilità del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico, nel caso di soggetto autorizzato, quel che rileva è il dato oggettivo dell’accesso e del trattenimento nel sistema informatico violando i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema o ponendo in essere operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle di cui egli sia incaricato e per le quali sia, pertanto, consentito l’accesso, con conseguente violazione del titolo legittimante l’accesso, mentre sono irrilevanti le finalità che lo abbiano motivato o che con esso siano perseguite. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha affermato la responsabilità, in ordine al reato di cui all’art. 615 ter c.p., dell’imputato – socio e consigliere di amministrazione di una società, ed in tale qualità in possesso delle credenziali di accesso alla banca dati aziendale – per avere copiato dei file senza dimostrare la violazione delle regole poste dalla società, le quali erano intese a interdire non già la copia o la duplicazione in sé, ma la copia e la duplicazione esulanti dalle competenze dell’operatore, il quale, peraltro, nel periodo in contestazione esercitava ancora attività lavorativa per detta società).

Integra il reato di accesso abusivo al sistema informatico la condotta del pubblico dipendente, impiegato della Agenzia delle entrate, che effettui interrogazioni sul sistema centrale dell’anagrafe tributaria sulla posizione di contribuenti non rientranti, in ragione del loro domicilio fiscale, nella competenza del proprio ufficio.

Possono formalmente concorrere i reati di accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.) e di frode informatica (art. 640 ter c.p.): trattasi di reati totalmente diversi, il secondo dei quali postula necessariamente la manipolazione del sistema, elemento costitutivo non necessario per la consumazione del primo: la differenza fra le due ipotesi criminose si ricava, inoltre, dalla diversità dei beni giuridici tutelati, dall’elemento soggettivo e dalla previsione della possibilità di commettere il reato di accesso abusivo solo nei riguardi di sistemi protetti, caratteristica che non ricorre nel reato di frode informatica. (Nella specie è stata ritenuta la possibilità del concorso dei due reati nel comportamento di indagati che, digitando da un apparecchio telefonico sito in una filiale italiana della società autorizzata all’esercizio della telefonia fissa un numero corrispondente a un’utenza extra urbana, e facendo seguire rapidamente un nuovo numero corrispondente a un’utenza estera, riuscivano a eludere il blocco del centralino nei confronti di tali telefonate internazionali, così abusivamente introducendosi nella linea telefonica e contestualmente procurandosi ingiusto profitto con danno per la società di esercizio telefonico).

L’art. 615 ter c.p., nel prevedere come reato l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, intende tutelare non soltanto il diritto di riservatezza del legittimo titolare di detto sistema in ordine ai dati di natura personalissima ivi contenuti ma anche, più genericamente, lo jus exludendi che deve ritenersi spettare al medesimo titolare con riguardo a quello che il legislatore ha inteso delineare come il suo «domicilio informatico»; e ciò indipendentemente anche dallo scopo che l’autore dell’abuso si propone di conseguire.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio

Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico può concorrere con quello di frode informatica, diversi essendo i beni giuridici tutelati e le condotte sanzionate, in quanto il primo tutela il domicilio informatico sotto il profilo dello “ius excludendi alios”, anche in relazione alle modalità che regolano l’accesso dei soggetti eventualmente abilitati, mentre il secondo contempla l’alterazione dei dati immagazzinati nel sistema al fine della percezione di ingiusto profitto. (Fattispecie relativa a frode informatica realizzata mediante intervento “invito domino”, attuato grazie all’utilizzo delle “password” di accesso conosciute dagli imputati in virtù del loro pregresso rapporto lavorativo, su dati, informazioni e programmi contenuti nel sistema informatico della società della quale erano dipendenti, al fine di sviarne la clientela ed ottenere, così, un ingiusto profitto in danno della parte offesa).

Integra il delitto previsto dall’art. 615-ter cod. pen. la condotta del dipendente che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita. (Fattispecie relativa alla trasmissione, tramite e-mail,da parte di un dipendente di istituto bancario ad altro dipendente non abilitato a prenderne cognizione, di dati riservati concernenti la clientela).

La condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso Integra il delitto previsto dall’art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen., acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la condanna di un funzionario di cancelleria, il quale, sebbene legittimato ad accedere al Registro informatizzato delle notizie di reato – c.d. Re.Ge. – conformemente alle disposizioni organizzative della Procura della Repubblica presso cui prestava servizio, aveva preso visione dei dati relativi ad un procedimento penale per ragioni estranee allo svolgimento delle proprie funzioni, in tal modo realizzando un’ipotesi di sviamento di potere).

Non sussiste alcun rapporto riconducibile all’ambito di operatività dell’art. 15 cod. pen. tra il reato di cui all’art. 615 ter cod. pen., che sanziona l’accesso abusivo ad un sistema informatico, e quello di cui all’art. 167 D.Lgs. n. 167 del 2003, concernente l’illecito trattamento di dati personalisi, in quanto costituiscono fattispecie differenti per condotte finalistiche e attività materiali che escludono la sussistenza di una relazione di omogeneità idonea a ricondurle “ad unum” nella figura del reato speciale, ex art. 15 cod. pen.

In tema di acceso abusivo ad un sistema informatico o telematico, il luogo di consumazione del delitto di cui all’art. 615-ter cod. pen. coincide con quello in cui si trova l’utente che, tramite elaboratore elettronico o altro dispositivo per il trattamento automatico dei dati, digitando la “parola chiave” o altrimenti eseguendo la procedura di autenticazione, supera le misure di sicurezza apposte dal titolare per selezionare gli accessi e per tutelare la banca-dati memorizzata all’interno del sistema centrale ovvero vi si mantiene eccedendo i limiti dell’autorizzazione ricevuta. (In motivazione la Corte ha specificato che il sistema telematico per il trattamento dei dati condivisi tra più postazioni è unitario e, per la sua capacità di rendere disponibili le informazioni in condizioni di parità a tutti gli utenti abilitati, assume rilevanza il luogo di ubicazione della postazione remota dalla quale avviene l’accesso e non invece il luogo in cui si trova l’elaboratore centrale).

Integra il delitto previsto dall’art. 615 ter c.p. colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l’ingresso nel sistema.

La fattispecie di accesso abusivo ad un sistema informatico protetto commesso dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico ufficio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio costituisce una circostanza aggravante del delitto previsto dall’art. 615 ter, comma primo, c.p. e non un’ipotesi autonoma di reato.

Integra il reato di frode informatica, e non già soltanto quello di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la condotta di introduzione nel sistema informatico delle Poste italiane S.p.A. mediante l’abusiva utilizzazione dei codici di accesso personale di un correntista e di trasferimento fraudolento, in proprio favore, di somme di denaro depositate sul conto corrente del predetto.

In tema di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell’essere il sistema di interesse pubblico non è sufficiente la qualità di concessionario di pubblico servizio rivestita dal titolare del sistema, dovendosi accertare se il sistema informatico o telematico si riferisca ad attività direttamente rivolta al soddisfacimento di bisogni generali della collettività (Nel caso di specie, relativo a gestore di rete di telefonia, la S.C. ha affermato la necessità di accertare se la condotta dell’imputato abbia riguardato la rete stessa ovvero la rete “parallela” predisposta per la gestione del credito).

Integra il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.) – e non quello di falso ideologico commesso dal P.U. in atti pubblici (art. 479 c.p.) – la condotta di colui che, in qualità di agente della Polstrada, addetto al terminale del centro operativo sezionale, effettui un’interrogazione al CED banca dati del Ministero dell’Interno, relativa ad una vettura, usando la sua “password” e l’artifizio della richiesta di un organo di Polizia in realtà inesistente, necessaria per accedere a tale informazione.

Integra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.) il pubblico ufficiale che, pur avendo titolo e formale legittimazione per accedere al sistema, vi si introduca su altrui istigazione criminosa nel contesto di un accordo di corruzione propria; in tal caso l’accesso del pubblico ufficiale – che, in seno ad un reato plurisoggettivo finalizzato alla commissione di atti contrari ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p., diventi la “longa manus” del promotore del disegno delittuoso – è in sé ‘abusivo’ e integrativo della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 615 ter c.p., in quanto effettuato al di fuori dei compiti d’ufficio e preordinato all’adempimento dell’illecito accordo con il terzo, indipendentemente dalla permanenza nel sistema contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo.

L’accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615 ter, comma primo, c.p.) e l’accesso commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri o con abuso della qualità di operatore del sistema (art. 615 ter, comma secondo, n. 1) configurano due distinte ipotesi di reato, l’applicabilità di una delle quali esclude l’altra secondo il principio di specialità; concernendo il comma primo l’accesso abusivo ovvero l’intrusione da parte di colui che non sia in alcun modo abilitato, mentre il comma secondo – non costituisce una mera aggravante – ma concerne il caso in cui soggetti abilitati all’accesso abusino di detta abilitazione.Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 615 ter c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ), la protezione del sistema può essere adottata anche con misure di carattere organizzativo, che disciplinino le modalità di accesso ai locali in cui il sistema è ubicato e indichino le persone abilitate al suo utilizzo.

Commette il reato previsto dall’art. 615 ter c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ) il soggetto che, avendo titolo per accedere al sistema, lo utilizzi per finalità diverse da quelle consentite.

La duplicazione dei dati contenuti in un sistema informatico o telematico costituisce condotta tipica del reato previsto dall’art. 615 ter c.p., restando in esso assorbito il reato di appropriazione indebita.

Non integra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615 ter c.p. ) la condotta di coloro che, in qualità rispettivamente di ispettore della Polizia di Stato e di appartenente all’Arma dei Cararbinieri, si introducano nel sistema denominato SDI (banca dati interforze degli organi di polizia ), considerato che si tratta di soggetti autorizzati all’accesso e, in virtù del medesimo titolo, a prendere cognizione dei dati riservati contenuti nel sistema, anche se i dati acquisiti siano stati trasmessi a una agenzia investigativa, condotta quest’ultima ipoteticamente sanzionabile per altro e diverso titolo di reato. (Nella fattispecie la Corte ha rilevato l’ininfluenza della circostanza che detto uso sia già previsto dall’agente all’atto dell’acquisizione e ne costituisca la motivazione esclusiva, in quanto la sussistenza della volontà contraria dell’avente diritto, cui fa riferimento l’art. 615 ter c.p., ai fini della configurabilità del reato, deve essere verificata solo ed esclusivamente con riguardo al risultato immediato della condotta posta in essere dall’agente con l’accesso al sistema informatico e con il mantenersi al suo interno e non con riferimento a fatti successivi che, anche se già previsti, potranno di fatto realizzarsi solo in conseguenza di nuovi e diversi atti di volizione da parte dell’agente ).

Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico, che è reato di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico, e quindi con l’introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l’intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi una effettiva lesione alla stessa. (Fattispecie in cui il reato è stato ravvisato nella condotta degli imputati, che si erano introdotti in una centrale Telecom ed avevano utilizzato apparecchi telefonici, opportunamente modificati, per allacciarsi a numerose linee di utenti, stabilendo, all’insaputa di costoro, contatti con utenze caratterizzate dal codice 899).

Non integra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615 ter c.p.) — che ha per oggetto un sistema informatico protetto da misure di sicurezza e richiede che l’agente abbia neutralizzato tali misure — colui che, senza avere concorso nell’accesso abusivo e conseguente indebito trasferimento (cosiddetto trascinamento) della cartella contenente dati riservati del proprio datore di lavoro dall’area protetta alla cosiddetta area comune del sistema informatico, a cui possono accedere tutti i dipendenti, acceda all’area comune avvalendosi solo di dati e strumenti di cui sia legittimamente in possesso e prenda visione della cartella riservata trasferendola su un dischetto.

Sussiste l’aggravante di cui all’art. 7 D.L. 13 maggio 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo), in relazione ai reati di cui all’art. 326 c.p. (rivelazioni ed utilizzazione di segreti d’ufficio) ed all’art. 615 ter c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), qualora le condotte delittuose ivi previste siano tenute per apprendere notizie sulle sorti del procedimento penale in relazione al reato di associazione mafiosa (art. 416 bis c.p.) addebitato all’imputato, in quanto la captazione di dette informazioni non può essere preordinata alla salvaguardia di un interesse esclusivamente personale ma costituisce obiettivamente un vantaggio non solo per il soggetto che riceve l’informazione ma per tutta l’associazione, posto che la lesione della segretezza crea un vulnus nelle indagini di cui possono avvantaggiarsi gli associati contrastando con comportamenti o atti illegittimi i fatti destinati a restare segreti.

È configurabile il reato di cui all’art. 12 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, conv. con modif. in legge 5 luglio 1991, n. 197 (essendo invece da escludere la configurabilità del reato di ricettazione, come pure di quelli di cui agli artt. 615 ter, 615 quater e 640 ter c.p.), nella condotta di chi si avvalga, per la ricarica del proprio telefono cellulare, di numeri di codice tratti da schede di illecita provenienza, all’uopo manomesse.

Integra il reato previsto dall’art. 12 D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella L. 5 luglio 1991, n. 197, in tema di uso illecito di carte di credito o di pagamento, la condotta di chi procede a ricaricare il cellulare utilizzando indebitamente codici relativi a carte di credito telefoniche fraudolentemente sottratte da altri a chi le deteneva legittimamente, dovendosi ritenere che, ai sensi del citato art. 12, la scheda prepagata sia un “documento analogo” alle carte di credito o di pagamento, che abilita alla prestazione dei servizi telefonici (nella specie, la Corte ha escluso la configurabilità del reato di ricettazione, dal momento che l’imputato non aveva ricevuto denaro o cose provenienti da reato, ma aveva semplicemente numeri di codici fornitigli da altri soggetti; inoltre, ha pure escluso la sussistenza dei delitti di accesso abusivo ad un sistema informatico e di detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici nonché di frode informatica, rispettivamente previsti dagli artt. 615 ter, 615 quater e 640 ter c.p., in quanto non vi era stata alcuna condotta diretta ad introdursi abusivamente nel sistema informatico del gestore del servizio telefonico e neppure alterazione del funzionamento del medesimo sistema al fine di conseguire un ingiusto profitto).

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 615 ter c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), per la quale si richiede che il sistema sia «protetto da misure di sicurezza», non occorre che tali misure siano costituite da «chiavi di accesso» o altre analoghe protezioni interne, assumendo invece rilevanza qualsiasi meccanismo di selezione dei soggetti abilitati all’accesso, anche quando si tratti di strumenti esterni al sistema e meramente organizzativi, in quanto destinati a regolare l’ingresso stesso nei locali in cui gli impianti sono custoditi. Pertanto, è da considerare responsabile del reato in questione chi acceda senza titolo ad una banca dati privata contenente i dati contabili di un’azienda essendo in una tale ipotesi indubitabile, pur in assenza di meccanismi di protezione informatica, la volontà dell’avente diritto di escludere gli estranei. E ciò senza che possa assumere rilievo, in contrario, il fatto che nella gestione del sistema non siano stati adottati, da parte del titolare, le misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dal regolamento emanato ai sensi dell’art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e si renda quindi configurabile, a carico dello stesso titolare, il reato di cui all’art. 36 di detta legge.

Con la previsione dell’art. 615 ter c.p., introdotto a seguito della legge 23 dicembre 1993, n. 547, il legislatore ha assicurato la protezione del «domicilio informatico» quale spazio ideale (ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici) di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto. Tuttavia l’art. 615 ter c.p. non si limita a tutelare solamente i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nello jus excludendi alios, quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinenti alla sfera di pensiero o all’attività, lavorativa o non, dell’utente; con la conseguenza che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati sia che titolare dello jus excludendi sia persona fisica, sia giuridica, privata o pubblica, o altro ente.

Deve ritenersi «sistema informatico», secondo la ricorrente espressione utilizzata nella legge 23 dicembre 1993, n. 547, che ha introdotto nel codice penale i cosiddetti computer’s crimes, un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all’uomo, attraverso l’utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate – per mezzo di un’attività di «codificazione» e «decodificazione» – dalla «registrazione» o «memorizzazione», per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di «dati», cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare «informazioni», costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l’utente. La valutazione circa il funzionamento di apparecchiature a mezzo di tali tecnologie costituisce giudizio di fatto insindacabile in Cassazione ove sorretto da motivazione adeguata e immune da errori logici. (Nella specie è stata ritenuta corretta la motivazione dei giudici di merito che avevano riconosciuto la natura di «sistema informatico» alla rete telefonica fissa – sia per le modalità di trasmissione dei flussi di conversazioni sia per l’utilizzazione delle linee per il flusso dei cosiddetti «dati esterni alle conversazioni» – in un caso in cui erano stati contestati i reati di accesso abusivo a sistema informatico [art. 615 ter c.p.] e di frode informatica [art. 640 ter c.p.]).

Possono formalmente concorrere i reati di accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.) e di frode informatica (art. 640 ter c.p.): trattasi di reati totalmente diversi, il secondo dei quali postula necessariamente la manipolazione del sistema, elemento costitutivo non necessario per la consumazione del primo: la differenza fra le due ipotesi criminose si ricava, inoltre, dalla diversità dei beni giuridici tutelati, dall’elemento soggettivo e dalla previsione della possibilità di commettere il reato di accesso abusivo solo nei riguardi di sistemi protetti, caratteristica che non ricorre nel reato di frode informatica. (Nella specie è stata ritenuta la possibilità del concorso dei due reati nel comportamento di indagati che, digitando da un apparecchio telefonico sito in una filiale italiana della società autorizzata all’esercizio della telefonia fissa un numero corrispondente a un’utenza extra urbana, e facendo seguire rapidamente un nuovo numero corrispondente a un’utenza estera, riuscivano a eludere il blocco del centralino nei confronti di tali telefonate internazionali, così abusivamente introducendosi nella linea telefonica e contestualmente procurandosi ingiusto profitto con danno per la società di esercizio telefonico).

L’art. 615 ter c.p., nel prevedere come reato l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, intende tutelare non soltanto il diritto di riservatezza del legittimo titolare di detto sistema in ordine ai dati di natura personalissima ivi contenuti ma anche, più genericamente, lo jus exludendi che deve ritenersi spettare al medesimo titolare con riguardo a quello che il legislatore ha inteso delineare come il suo «domicilio informatico»; e ciò indipendentemente anche dallo scopo che l’autore dell’abuso si propone di conseguire.

ART 640 TER CP FRODE INFORMATICA

)Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno(2), è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall’articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età, e numero 7.

Il delitto di accesso abusivo a un sistema informatico previsto dall’art. 615 ter c.p. può concorrere con quello di frode informatica di cui all’art. 640 ter c.p., in quanto si tratta di reati diversi: la frode informatica postula necessariamente la manipolazione del sistema, elemento costitutivo non necessario per la consumazione del reato di accesso abusivo che, invece, può essere commesso solo con riferimento a sistemi protetti, requisito non richiesto per la frode informatica.

Integra il reato previsto dall’art. 12 D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella L. 5 luglio 1991, n. 197, in tema di uso illecito di carte di credito o di pagamento, la condotta di chi procede a ricaricare il cellulare utilizzando indebitamente codici relativi a carte di credito telefoniche fraudolentemente sottratte da altri a chi le deteneva legittimamente, dovendosi ritenere che, ai sensi del citato art. 12, la scheda prepagata sia un “documento analogo” alle carte di credito o di pagamento, che abilita alla prestazione dei servizi telefonici (nella specie, la Corte ha escluso la configurabilità del reato di ricettazione, dal momento che l’imputato non aveva ricevuto denaro o cose provenienti da reato, ma aveva semplicemente numeri di codici fornitigli da altri soggetti; inoltre, ha pure escluso la sussistenza dei delitti di accesso abusivo ad un sistema informatico e di detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici nonché di frode informatica, rispettivamente previsti dagli artt. 615 ter, 615 quater e 640 ter c.p., in quanto non vi era stata alcuna condotta diretta ad introdursi abusivamente nel sistema informatico del gestore del servizio telefonico e neppure alterazione del funzionamento del medesimo sistema al fine di conseguire un ingiusto profitto).

Possono formalmente concorrere i reati di accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.) e di frode informatica (art. 640 ter c.p.): trattasi di reati totalmente diversi, il secondo dei quali postula necessariamente la manipolazione del sistema, elemento costitutivo non necessario per la consumazione del primo: la differenza fra le due ipotesi criminose si ricava, inoltre, dalla diversità dei beni giuridici tutelati, dall’elemento soggettivo e dalla previsione della possibilità di commettere il reato di accesso abusivo solo nei riguardi di sistemi protetti, caratteristica che non ricorre nel reato di frode informatica. (Nella specie è stata ritenuta la possibilità del concorso dei due reati nel comportamento di indagati che, digitando da un apparecchio telefonico sito in una filiale italiana della società autorizzata all’esercizio della telefonia fissa un numero corrispondente a un’utenza extra urbana, e facendo seguire rapidamente un nuovo numero corrispondente a un’utenza estera, riuscivano a eludere il blocco del centralino nei confronti di tali telefonate internazionali, così abusivamente introducendosi nella linea telefonica e contestualmente procurandosi ingiusto profitto con danno per la società di esercizio telefonico).

Il reato di frode informatica (art. 640 ter c.p.)

 ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa dalla quale si differenzia solamente perché l’attività fraudolenta dell’agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l’induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema. Anche la frode informatica si consuma nel momento in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui. (Nella specie l’agente, utilizzando il sistema telefonico fisso installato in una filiale della società italiana per l’esercizio telefonico, con la veloce e ininterrotta digitazione di numeri telefonici, in parte corrispondenti a quelli per i quali il centralino era abilitato e in parte corrispondenti a utenze estere, riusciva ad ottenere collegamenti internazionali, eludendo il blocco predisposto per le chiamate internazionali per le quali il sistema non era abilitato, così esponendo debitoriamente la società italiana per l’esercizio telefonico nei confronti dei corrispondenti organismi esteri autorizzati all’esercizio telefonico).

l’installatore di “slot machine” che provveda all’inserimento di schede informatiche dallo stesso predisposte, e tali da alterare il sistema informatico così da eludere il pagamento delle imposte previste con conseguente ingiusto profitto,

assume la qualifica di operatore di sistema, rilevante ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante prevista dall’art. 640-ter, secondo comma, cod. pen.

Integra il reato di frode informatica, previsto dall’art. 640-ter cod. pen., – e non quello di peculato – la modifica di apparecchi elettronici di gioco idonea ad impedire il collegamento con la rete dell’Agenzia monopoli di Stato ed il controllo sul flusso effettivo delle giocate e delle vincite totalizzate, di modo che il titolare della concessione si appropri delle somme spettanti allo Stato a titolo di imposta. (Nel caso di specie vi era stata l’alterazione del funzionamento di un sistema informatico, finalizzata a procurarsi fraudolentemente la “percentuale” di danaro, pari al 13,5%, corrispondente al tributo da versarsi allo Stato per ciascuna giocata).

Integra il reato di frode informatica l’utilizzazione di sistemi di blocco od alterazione della comunicazione telematica tra apparecchi da gioco del tipo “slot-machine” e l’amministrazione finanziaria, trattandosi di alterazione dell’altrui sistema telematico, finalizzato all’indebito trattenimento della quota di imposta sulle giocate.

Integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, la condotta di colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi, tra cui quella di prelievo di contanti attraverso i servizi di cassa continua. (Fattispecie, nella quale l’indagato, introdottosi nel sistema informatico di una società di gestione dei servizi finanziari, utilizzava senza diritto i dati relativi a carte di credito appartenenti a cittadini stranieri ed effettuava, così, transazioni commerciali, conseguendo un ingiusto profitto).

Integra il reato di frode informatica, nelle forme dell’intervento senza diritto su dati e informazioni contenuti in un sistema informatico, oltre che quello di accesso abusivo ad un sistema informatico, la condotta del dipendente dell’Agenzia delle Entrate che, utilizzando la “password” in dotazione, manomette la posizione di un contribuente, effettuando sgravi non dovuti e non giustificati dalle evidenze in possesso dell’ufficio.

Integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi, tra cui quella di prelievo di contanti attraverso i servizi di cassa continua.

Deve ritenersi «sistema informatico», secondo la ricorrente espressione utilizzata nella legge 23 dicembre 1993, n. 547, che ha introdotto nel codice penale i cosiddetti computer’s crimes, un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all’uomo, attraverso l’utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate – per mezzo di un’attività di «codificazione» e «decodificazione» – dalla «registrazione» o «memorizzazione», per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di «dati», cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare «informazioni», costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l’utente. La valutazione circa il funzionamento di apparecchiature a mezzo di tali tecnologie costituisce giudizio di fatto insindacabile in Cassazione ove sorretto da motivazione adeguata e immune da errori logici. (Nella specie è stata ritenuta corretta la motivazione dei giudici di merito che avevano riconosciuto la natura di «sistema informatico» alla rete telefonica fissa – sia per le modalità di trasmissione dei flussi di conversazioni sia per l’utilizzazione delle linee per il flusso dei cosiddetti «dati esterni alle conversazioni» – in un caso in cui erano stati contestati i reati di accesso abusivo a sistema informatico [art. 615 ter c.p.] e di frode informatica [art. 640 ter c.p.]).

Cassazione penale sez. V, 21/05/2018, n.35792

L’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall’articolo 1, comma 51, del decreto legislativo 6 novembre 2012 n. 190, nel testo aggiornato dall’articolo 1 della legge 30 novembre 2017 n. 179, recante disciplina della “segnalazione di illeciti da parte di dipendente pubblico” (whistleblowing), intende tutelare il soggetto, legato da un rapporto pubblicistico con l’amministrazione, che rappresenti fatti antigiuridici appresi nell’esercizio del pubblico ufficio o servizio, scongiurando, per promuovere forme più incisive di contrasto alla corruzione, conseguenze sfavorevoli, limitamento al rapporto di impiego, per il segnalante che acquisisca, nel contesto lavorativo, notizia di un’attività illecita, e ne riferisca al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al superiore gerarchico ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione, all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile. La norma, peraltro, non fonda alcun obbligo di “attiva acquisizione di informazioni”, autorizzando improprie attività investigative, in violazione de limiti posti dalla legge (da queste premesse, la Corte ha escluso che potesse invocare la scriminante dell’adempimento del dovere, neppure sotto il profilo putativo, l’imputato del reato di cui all’articolo 615-ter del codice penale, che si era introdotto abusivamente nel sistema informatico dell’ufficio pubblico cui apparteneva, sostenendo che lo aveva fatto solo per l’asserita finalità di sperimentazione della vulnerabilità del sistema).

Cassazione penale sez. VI, 11/01/2018, n.17770

La ricezione di un Cd contenente dati illegittimamente carpiti, costituente provento del reato di cui all’articolo 615-ter del Cp, pur se finalizzata ad acquisire prove per presentare una denuncia a propria tutela, non può scriminare il reato di cui all’articolo 648 del Cp, così commesso, invocando l’esimente della legittima difesa, giusta i presupposti in forza dei quali tale esimente è ammessa dal codice penale. L’articolo 52 del Cp, infatti, configura la legittima difesa solo quando il soggetto si trovi nell’alternativa tra subire o reagire, quando l’aggredito non ha altra possibilità di sottrarsi al pericolo di un’offesa ingiusta, se non offendendo, a sua volta l’aggressore, secondo la logica del vim vi repellere licet, e quando, comunque, la reazione difensiva cada sull’aggressore e sia anche, oltre che proporzionata all’offesa, idonea a neutralizzare il pericolo attuale. Ciò che non può configurarsi nella condotta incriminata, perché la condotta di ricettazione non è comunque rivolta, in via diretta e immediata, nei confronti dell’aggressore e non è, in ogni caso, idonea a interrompere l’offesa altrui, perché la ricezione del Cd di provenienza delittuosa, pur se finalizzata alla presentazione della denuncia difensiva, non risulta strutturalmente in grado di interrompere l’offesa asseritamente minacciata o posta in essere dalla controparte, né a elidere la disponibilità da parte di questa dei dati e dei documenti asseritamente carpiti in modo illegittimo e da fare oggetto della denuncia a fini difensivi.

 

 

 

 

Cassazione penale, sez. II, 09/02/2017, n. 10060

Nel phishing (truffa informatica effettuata inviando una email con il logo contraffatto di un istituto di credito o di una società di commercio elettronico, in cui si invita il destinatario a fornire dati riservati quali numero di carta di credito, password di accesso al servizio di home banking, motivando tale richiesta con ragioni di ordine tecnico), accanto alla figura dell’hacker (esperto informatico) che si procura i dati, assume rilievo quella collaboratore prestaconto che mette a disposizione un conto corrente per accreditare le somme, ai fini della destinazione finale di tali somme. A tal riguardo, il comportamento di tale soggetto è punibile a titolo di riciclaggio ex art. 648 bis c.p., e non a titolo di concorso nei reati con cui si è sostanziato il phishing (art. 615 ter e 640 ter c.p.), giacché la relativa condotta interviene, successivamente, con il compimento di operazioni volte a ostacolare la provenienza delittuosa delle somme depositate sul conto corrente e successivamente utilizzate per prelievi di contanti, ricariche di carte di credito o ricariche telefoniche.

Cassazione penale, sez. V, 05/12/2016, n. 11994

Integra il delitto previsto dall’art. 615 ter c.p., la condotta del collaboratore di uno studio legale — cui sia affidata esclusivamente la gestione di un numero circoscritto di clienti — il quale, pur essendo in possesso delle credenziali d’accesso, si introduca o rimanga all’interno di un sistema protetto violando le condizioni e i limiti impostigli dal titolare dello studio, provvedendo a copiare e a duplicare, trasferendoli su altri supporti informatici, i files riguardanti l’intera clientela dello studio professionale e, pertanto, esulanti dalla competenza attribuitagli.

Cassazione penale, sez. V, 26/10/2016, n. 14546

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 615 ter c.p., da parte colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto, violando le condizioni e i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso, è necessario verificare se il soggetto, ove normalmente abilitato ad accedere nel sistema, vi si sia introdotto o mantenuto appunto rispettando o meno le prescrizioni costituenti il presupposto legittimante la sua attività, giacché il dominus può apprestare le regole che ritenga più opportune per disciplinare l’accesso e le conseguenti modalità operative, potendo rientrare tra tali regole, ad esempio, anche il divieto di mantenersi all’interno del sistema copiando un file o inviandolo a mezzo di posta elettronica, incombenza questa che non si esaurisce nella mera pressione di un tasto ma è piuttosto caratterizzata da una apprezzabile dimensione cronologica.

Originally posted 2021-04-20 14:44:19.