CORTE APPELLO BOLOGNA ex artt. 61 n. 11-quinquies e 572 c.p., ex artt. 582 e 585 c.p. in relazione all’art. 576 c.p., n. 5 e capo c), ex art. 609-bis c.p.
Ritenuto che la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza emessa in data 23 giugno 2020, in parziale riforma della sentenza emessa all’esito del rito abbreviato dal Tribunale di Rimini il 25 settembre 2019, ha rideterminato, rilevando un errore nelle modalità di calcolo in primo grado, la pena in anni 2, mesi 10 e giorni 20 di reclusione inflitta a D.L.A., giudicato colpevole dei reati a lui ascritti al capo a), ex artt. 61 n. 11-quinquies e 572 c.p. (fatto avvenuto in (OMISSIS)), capo b) ex artt. 582 e 585 c.p. in relazione all’art. 576 c.p., n. 5 (in (OMISSIS)), e capo c), ex art. 609-bis c.p. (in (OMISSIS)), tutti commessi ai danni di sua moglie De.Li.Ci., con conferma delle pene accessorie ex art. 609-nonies c.p., con la sola esclusione dell’interdizione dai pubblici uffici per anni 5;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente –
Dott. ROSI Elisabetta – rel. Consigliere –
Dott. CERRONI Claudio – Consigliere –
Dott. SEMERARO Luca – Consigliere –
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.L.A., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ROSI ELISABETTA;
vista la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. SECCIA DOMENICO, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ritenuto che la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza emessa in data 23 giugno 2020, in parziale riforma della sentenza emessa all’esito del rito abbreviato dal Tribunale di Rimini il 25 settembre 2019, ha rideterminato, rilevando un errore nelle modalità di calcolo in primo grado, la pena in anni 2, mesi 10 e giorni 20 di reclusione inflitta a D.L.A., giudicato colpevole dei reati a lui ascritti al capo a), ex artt. 61 n. 11-quinquies e 572 c.p. (fatto avvenuto in (OMISSIS)), capo b) ex artt. 582 e 585 c.p. in relazione all’art. 576 c.p., n. 5 (in (OMISSIS)), e capo c), ex art. 609-bis c.p. (in (OMISSIS)), tutti commessi ai danni di sua moglie De.Li.Ci., con conferma delle pene accessorie ex art. 609-nonies c.p., con la sola esclusione dell’interdizione dai pubblici uffici per anni 5;
che avverso tale sentenza l’imputato, per il tramite del difensore fiduciario, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con il quale lamenta la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e), nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di diminuzione della pena da applicarsi ex art. 81 cpv. c.p. per il reato di cui al capo a) dell’imputazione, e segnatamente nella parte in cui si afferma che la pena di mesi 11 e giorni 20 applicata per il reato di cui al capo a) dell’imputazione appare equa e non altrimenti riducibile, in considerazione della gravità della condotta e del danno provocato alla persona offesa, omettendo tuttavia di considerare gli aspetti favorevoli all’imputato, evidenziati dalla stessa Corte di appello nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche, aspetti che avrebbero dovuto essere considerati rilevanti ex art. 133 c.p., quanto in particolare ad alcuni elementi quali lo stato di cronico abuso di sostanze alcoliche in cui il ricorrente si trovava in quel periodo, l’incensuratezza del medesimo e il suo comportamento post delictum, ovvero l’adesione, una volta in carcere, ad un programma riabilitativo presso il SERT. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto ripropone una censura già avanzata nel giudizio di secondo grado, nei medesimi termini, alla quale la Corte d’Appello ha fornito adeguata risposta sviluppando una idonea motivazione. Invero la Corte territoriale ha ritenuto corretta, e non ulteriormente riducibile, l’entità dell’aumento di pena stabilito in riferimento al reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. in considerazione dell’ampio arco temporale in cui le condotte delittuose sono state poste in essere (per oltre un anno e mezzo), delle modalità con cui si perpetravano, attraverso ripetute minacce e percosse, commesse alla presenza delle figlie e delle gravi conseguenze che tali comportamenti hanno provocato sulla persona offesa e sulle figlie, costrette a lasciare l’abitazione ed a trovare rifugio in una struttura protetta. Tale motivazione non appare nè illogica, nè inadeguata, nè tantomeno insufficiente, considerato che gli elementi positivi evidenziati dal ricorrente, lungi dall’essere stati ignorati dai giudici del merito, sono stati da quest’ultimi opportunamente valorizzati in relazione al trattamento sanzionatorio inflitto all’imputato, con la determinazione della pena base per il reato più grave (violenza sessuale) nel minimo edittale e con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione;
che, pertanto, il ricorso deve dichiararsi inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila, in favore della cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.
Motivazione semplificata.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021
Originally posted 2021-08-16 08:10:43.